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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3517/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. VEZIO Parte_1 C.F._1
PAGLIARINI.
Appellante
E
(P.IVA: ) (già P.Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ANDREA RUGGERI.
Appellato
(già Controparte_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5
Terzi pignorati contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato Parte_1 la sentenza n.1541/2020 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha dichiarato la insussistenza del diritto di di agire in executivis nei confronti di in forza CP_1 Parte_1 della sentenza n. 1947/2012 emessa dal Tribunale di Milano, per intervenuto fallimento della e della socia accomandataria;
ha Controparte_6 respinto le restanti domande;
ha condannato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di giudizio che liquida, quanto alla presente fase di merito, in € 237,00
[...] per spese ed € 3.400,00 per compensi oltre accessori di legge e dovuti e, quanto alla precedente fase cautelare, in € 3.200,00 per compensi oltre accessori di legge se dovuti, entrambe le spese
1 (del presente giudizio e della fase cautelare) da distrarsi in favore dell'avv. Vezio Pagliarini dichiaratosi antistatario.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: azionava la procedura esecutiva presso terzi, recante R.G.E. n. 10017/2018, nei CP_1 confronti di per la somma di €9.634,09 – giusta la sentenza n. 1947/2012 Parte_1 del Tribunale di Milano con la quale la società Vernissage Ristorante s.a.s. di TI LE è stata condannata, in contumacia, a pagare la somma di €5.036,40 oltre CP_6 interessi e spese – sul presupposto che la rivestiva la qualità di legale rappresentante Parte_1 della società in accomandita semplice.
Con ricorso depositato il 30.05.2018, proponeva opposizione avverso la Parte_1 suddetta esecuzione eccependo:
- La inesistenza del titolo esecutivo, non rivestendo la stessa alcun ruolo nella società debitrice, società probabilmente “inesistente” (pag. 2 del ricorso), considerato peraltro che la stessa non risulta iscritta presso la Camera di Commercio;
- Che la opponente non era stata citata in giudizio innanzi al Tribunale di Milano;
- Che nella sentenza azionata non erano stati indicati i dati fiscali delle parti. La società esecutante contestava in primis l'ammissibilità della opposizione, attenendo la stessa al merito della pretesa (da eccepire, dunque, in sede di cognizione e non in sede di opposizione alla esecuzione); nel merito, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo la società Vernissage Ristorante s.a.s. Controparte_6 il medesimo numero di partita iva di
[...] Controparte_6
di cui l'odierna opponente è socia accomandataria;
da ultimo, evidenziava che la
[...] [...] era fallita, depositando la relativa visura Controparte_6 camerale. Con ordinanza emessa in data 28.11.2018 il G.E. rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, assegnando termine perentorio fino al 30.01.2019 per la riassunzione del giudizio di merito e provvedendo sull'assegnazione con separato provvedimento avente pari data.
Con atto di citazione notificato alle parti in data 25.01.2019 incardinava Parte_1 il presente giudizio di merito, iscritto a ruolo il 29.01.2019, riproponendo i medesimi motivi di opposizione già spiegati nella precedente fase cautelare, formulando inoltre domanda di condanna restitutoria e di risarcimento del danno, anche ex art. 96 c.p.c. Tempestivamente costituitasi, ha eccepito la inammissibilità del presente giudizio CP_1 per tardiva riassunzione dello stesso, domandando nel merito il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando altresì che la
[...]
è fallita. Con ordinanza del 29.10.2019 è Controparte_6 Controparte_6 stato disposto il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento di
[...]
nonché visura camerale aggiornata della società. In data Controparte_6
20.11.2019 ha depositato la suddetta documentazione, in copia sub 19 e Parte_1 20. All'udienza dell'11.12.2019 la ha depositato sentenza n. 22849/2019, pubblicata Parte_1 il 26.11.2019, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione da questa proposta e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 16300/2'16 emesso il 05.07.2016 (decreto ingiuntivo in forza del quale è stata attivata la procedura fallimentare nei confronti di
[...]
CP_6 Controparte_6 I terzi pignorati, benché ritualmente citati, non si sono costituiti e all'udienza del 22.01.2020 è stata dichiarata la loro contumacia;
alla suddetta udienza la causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“Sulla tardiva riassunzione del presente giudizio di merito
2 Infondata è l'eccezione sollevata dalla esecutante secondo cui il presente giudizio dovrebbe ritenersi inammissibile, avendo l'opponente provveduto alla iscrizione a ruolo oltre il termine perentorio indicato dal Giudice dell'esecuzione nella ordinanza con cui ha rigettato l'istanza cautelare. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, entro il termine stabilito dall'art. 616 c.p.c. – ovvero entro e non oltre il termine fissato dal giudice dell'esecuzione – parte attrice deve provvedere a notificare l'atto di citazione ad almeno una delle parti opposte, e non già anche ad iscrivere a ruolo la causa. Nel caso di specie, il 25.01.2019 – ovvero entro il termine perentorio fissato dal G.E. nella ordinanza cautelare del 28.11.2018 (ndr, 30.01.2019) – l'opponente ha notificato l'atto di citazione in riassunzione alla società esecutante e ai terzi pignorati, provvedendo poi alla iscrizione a ruolo della causa in data 29.01.2019.
Sul fallimento di e sulla ammissibilità del presente giudizio Parte_1
Dalla documentazione in atti e da quella depositata dalle parti su richiesta di questo Giudice con provvedimento del 29.10.2019, risulta che con sentenza n. 208/2018, emessa in data
15.03.2018 (trascrizione eseguita il 16.03.2018), il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento di e, ai sensi degli artt. CP_6 Controparte_6
147 e 148 della Legge Fallimentare, anche di in quanto socia Parte_1 illimitatamente responsabile.
Orbene, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore;
a questa regola, enunciata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, fanno eccezione soltanto le ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 14/5/2012,
n. 7448; Cass.14/10/1998, n.10146).
Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Cass. 22/7/2005, n.15369; Cass. 20/3/2012, n. 4448; Cass. 25/10/2015
n.24159, Cass.6/7/2016 n. 13814).
Da ultimo va rimarcato che, come pure affermato dalla Suprema Corte, l'esigenza di evitare che le determinazioni personali del fallito si sovrappongano alle deliberazioni di competenza dell'amministrazione fallimentare è destinata a ripercuotersi anche sul regime processuale del difetto di legittimazione, il quale è rilevabile anche d'ufficio in presenza della predetta valutazione, mentre ordinariamente può essere eccepito soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacità che, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo (cfr. Cass., Sez. Un., 24/12/2009, n. 27346; Cass., 9/3/2011 n. 5571). Applicando i menzionati principi alla fattispecie qui scrutinata, deve ritenersi che il presente giudizio sia ammissibile non ricorrendo i presupposti per ritenere sussistente il difetto di capacità processuale dell'opponente. Invero, l'amministrazione fallimentare è rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, non avendo manifestato l'intento di non proporre ricorso in opposizione avverso l'esecuzione intrapresa da all'esito di una CP_1 valutazione negativa circa la convenienza della impugnazione. In altri termini, la perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la tutela abbia dimostrato il suo
3 interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile d'ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 13991/2017). Solo nel caso in cui vi sia un formale provvedimento di opposizione alla prosecuzione del giudizio proveniente dagli organi della procedura fallimentare, nella specie inesistente, il giudice può rilevare la carenza di legittimazione processuale del fallito. In mancanza di ciò il presente giudizio è stato ritualmente instaurato.
Sulla inesistenza del titolo esecutivo nei confronti di Parte_1
Nel merito, ai fini della risoluzione del caso in esame, occorre prendere le mosse dal titolo esecutivo azionato da Orbene, con sentenza n. 1947/2012 il Tribunale di Milano ha CP_1 condannato Vernissage Ristorante s.a.s. al pagamento in favore Controparte_6 di (oggi della somma di €5.036,40, oltre agli interessi ai sensi del CP_2 CP_1
D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo. Secondo la prospettazione dell'opponente, la stessa non è il legale rappresentante della
Vernissage Ristorante s.a.s. di TI LE & LI, trattandosi peraltro di società
“inesistente”. Tuttavia, la società esecutante – sulla quale gravava il relativo onus probandi – ha allegato alla propria comparsa le fatture depositate nel giudizio di merito definito con la citata sentenza n. 1947/2012, il contratto di noleggio con servizio stipulato in data 06.03.2009, nonché il saldo contabile e le visure camerali della Controparte_6 [...]
Da tale documentazione si desume la identità di quest'ultima società con Controparte_6 la Vernissage Ristorante s.a.s. di TI LE & LI. Invero:
- le fatture sono state emesse a nome della “Vernissage Ristorante s.a.s. di TI LE
& IG con partita iva n. ; P.IVA_2
- il contratto di noleggio con servizio è stato stipulato dalla “Vernissage Ristorante,
[...]
(v. timbro apposto sul contratto), ragione Controparte_6 sociale “Vernissage Ristorante s.a.s di TI LE & IG, partita iva n. ; P.IVA_2
- la partita iva della è , Controparte_6 P.IVA_2 dunque identica a quella di Vernissage Ristorante s.a.s. di TI LE & LI e di
Vernissage Ristorante, Controparte_6
- medesima è la sede legale, ubicata a Roma in Piazza dei Caprettari n. 56. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la sentenza azionata da costituisca CP_1 titolo esecutivo nei confronti della Controparte_6 di cui la è socia accomandataria. Parte_1
Sugli effetti della dichiarazione di fallimento di Controparte_6 [...]
e di rispetto alle azioni esecutive individuali (l'art. 51 Controparte_6 Parte_1
L.F.).
Ciò posto, preme rilevare che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa prima della richiesta di notificazione dell'atto di pignoramento (l'atto di pignoramento è stato passato alle casse il 30.03.2018, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa il 15.03.2018) con la conseguenza che, nel caso di specie, l'esecuzione azionata era inammissibile. Invero, secondo l'art. 51 L.F., “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”. Pertanto, deve essere dichiarata la insussistenza del diritto di di agire in executivis CP_1 nei confronti di in forza della sentenza n. n. 1947/2012 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, per intervenuto fallimento della Controparte_6 [...]
e della socia accomandataria. Tale questione è rilevabile d'ufficio in ogni Controparte_6 stato e grado del procedimento.
Sulla domanda restitutoria
La domanda restitutoria avanzata da nei confronti di va Parte_1 CP_1 respinta non essendo stato provato il pagamento da parte dei terzi pignorati delle somme dovute
4 in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 28.11.2018, emessa dal G.E. nell'ambito dell'esecuzione recante R.G.E. n. 10017/2018. Peraltro, la eventuale restituzione – se provato il pagamento – dovrebbe essere disposta in favore della procedura fallimentare.
Sulla condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. Non può essere accolta la domanda di condanna della opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la quale, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., 27.10.2015 n. 21798). Nel caso di specie l'opponente si è limitata a lamentare, per vero apoditticamente, il pregiudizio derivante dalla temerarietà della lite, senza tuttavia offrire elementi di prova al riguardo. Sulle spese di lite
Stante la inammissibilità della esecuzione intrapresa da nei confronti di CP_1 Parte_1
le spese di lite della presente fase di merito e di quella cautelare vengono poste a
[...] carico della esecutante. Al contrario, non può disporsi la condanna di al pagamento CP_1 delle spese del giudizio di reclamo stante la inammissibilità del ricorso proposto ex art. 669 terdecies c.p.c.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
A) Sull'inesistenza del titolo esecutivo in danno dell'opponente. Il Tribunale avrebbe riconosciuto la legittimazione processuale di a Parte_2 proporre l'opposizione all'esecuzione e il conseguente giudizio di merito ma avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di inesistenza di un titolo esecutivo contro la medesima.
Nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società Vernissage Ristorante s.a.s.
[...]
contumace, è stata condannata sul presupposto che la rivestiva Controparte_6 Parte_1 la qualità di legale rappresentante della società in accomandita semplice. L'appellante sostiene di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione introduttivo che invece sarebbe stato notificato ad una società inesistente con quella ragione sociale, pertanto, il Tribunale di Roma avrebbe almeno dovuto acquisire prova della notifica dell'atto di citazione introduttivo della lite innanzi al Tribunale di Milano e controparte non avrebbe adempiuto a tale onere probatorio.
Ciò posto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare che la sentenza contumaciale non costituisce titolo esecutivo di condanna in virtù del difetto del contraddittorio.
B) Sull'ingiusto mancato riconoscimento delle spese di lite inerenti al reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.
Considera nulla la sentenza per mancanza assoluta di motivazione.
Il Giudice di primo grado avrebbe denegato il rimborso delle spese di lite inerenti al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. condividendo, senza motivazione, la dichiarazione d'inammissibilità resa dal Collegio per carenza di interesse dell'opponente e al contempo avrebbe disposto la restituzione delle somme eventualmente ricevute dai terzi pignorati alla curatela del fallimento affermando che la non aveva più il diritto ad agire in executivi in danno della Parte_3
L'appellante considera tale assunto quale implicito riconoscimento che l'ordinanza Parte_1
5 di assegnazione di somme al creditore procedente può essere modificata e/o annullata perché viziata di nullità dal giudice dell'opposizione.
C) Sulla mancata condanna della al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 CP_1
c.p.c.
Il Giudice avrebbe rigettato la richiesta di risarcimento dei danni da lite temeraria con motivazione ritenuta dall'appellante astratta e del tutto avulsa dalle dimostrate circostanze di causa. La parte sostiene di aver ampliamente dimostrato tanto l'elemento psicologico del dolo o colpa grave palesato dalla creditrice procedente quanto il danno alla reputazione procurato dall'ingiusta esecuzione forzata. Quanto al danno da lesione della reputazione l'appellante evidenzia che una espropriazione forzata presso terzi entra nella sfera di conoscenza di più persone frequentate quotidianamente e conosciute dall'esecutata.
4.- La chiede respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto, con vittoria di spese e compensi di causa.
5.- L'appello non è fondato.
5.1- La decisione di primo grado ha ritenuto, d'ufficio, inammissibile l'esecuzione proposta da nei confronti di per l'intervenuto fallimento della CP_1 Parte_1 [...]
e della socia accomandataria, società con Controparte_6 Controparte_7 medesima compagine e partita iva della Vernissage Ristorante.
Questo capo della sentenza non è oggetto di impugnativa.
L'inammissibilità della proposta esecuzione assorbe il vaglio del merito della stessa, sul quale si appuntano le censure dell'odierna appellante spiegate con il primo motivo di appello.
5.2- Con il secondo motivo l'appellante chiede un riesame della decisione sul reclamo – che ritiene dovesse essere accolto e non già dichiarato inammissibile – con conseguente condanna alle spese.
Diversamente, ritiene questa Corte – impregiudicata in questa sede la decisione sul reclamo – che l'esito del giudizio, in considerazione del rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione, giustifichi la compensazione delle spese del reclamo operata dal giudice di primo grado.
5.3. - Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, in cui si chiede la condanna alle spese CP_ della . S.p.a. ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
In particolare, il breve lasso di tempo intercorso tra declaratoria di fallimento e notifica dell'atto di pignoramento consentono di escludere l'elemento soggettivo richiesto per la responsabilità aggravata.
6 6. - In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza del Tribunale di Roma n. 1541 del 2020 deve essere confermata.
7.- le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.1541 del 2020:
- respinge l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in Euro 2.800 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 2 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3517/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. VEZIO Parte_1 C.F._1
PAGLIARINI.
Appellante
E
(P.IVA: ) (già P.Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ANDREA RUGGERI.
Appellato
(già Controparte_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5
Terzi pignorati contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato Parte_1 la sentenza n.1541/2020 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha dichiarato la insussistenza del diritto di di agire in executivis nei confronti di in forza CP_1 Parte_1 della sentenza n. 1947/2012 emessa dal Tribunale di Milano, per intervenuto fallimento della e della socia accomandataria;
ha Controparte_6 respinto le restanti domande;
ha condannato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di giudizio che liquida, quanto alla presente fase di merito, in € 237,00
[...] per spese ed € 3.400,00 per compensi oltre accessori di legge e dovuti e, quanto alla precedente fase cautelare, in € 3.200,00 per compensi oltre accessori di legge se dovuti, entrambe le spese
1 (del presente giudizio e della fase cautelare) da distrarsi in favore dell'avv. Vezio Pagliarini dichiaratosi antistatario.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: azionava la procedura esecutiva presso terzi, recante R.G.E. n. 10017/2018, nei CP_1 confronti di per la somma di €9.634,09 – giusta la sentenza n. 1947/2012 Parte_1 del Tribunale di Milano con la quale la società Vernissage Ristorante s.a.s. di TI LE è stata condannata, in contumacia, a pagare la somma di €5.036,40 oltre CP_6 interessi e spese – sul presupposto che la rivestiva la qualità di legale rappresentante Parte_1 della società in accomandita semplice.
Con ricorso depositato il 30.05.2018, proponeva opposizione avverso la Parte_1 suddetta esecuzione eccependo:
- La inesistenza del titolo esecutivo, non rivestendo la stessa alcun ruolo nella società debitrice, società probabilmente “inesistente” (pag. 2 del ricorso), considerato peraltro che la stessa non risulta iscritta presso la Camera di Commercio;
- Che la opponente non era stata citata in giudizio innanzi al Tribunale di Milano;
- Che nella sentenza azionata non erano stati indicati i dati fiscali delle parti. La società esecutante contestava in primis l'ammissibilità della opposizione, attenendo la stessa al merito della pretesa (da eccepire, dunque, in sede di cognizione e non in sede di opposizione alla esecuzione); nel merito, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo la società Vernissage Ristorante s.a.s. Controparte_6 il medesimo numero di partita iva di
[...] Controparte_6
di cui l'odierna opponente è socia accomandataria;
da ultimo, evidenziava che la
[...] [...] era fallita, depositando la relativa visura Controparte_6 camerale. Con ordinanza emessa in data 28.11.2018 il G.E. rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, assegnando termine perentorio fino al 30.01.2019 per la riassunzione del giudizio di merito e provvedendo sull'assegnazione con separato provvedimento avente pari data.
Con atto di citazione notificato alle parti in data 25.01.2019 incardinava Parte_1 il presente giudizio di merito, iscritto a ruolo il 29.01.2019, riproponendo i medesimi motivi di opposizione già spiegati nella precedente fase cautelare, formulando inoltre domanda di condanna restitutoria e di risarcimento del danno, anche ex art. 96 c.p.c. Tempestivamente costituitasi, ha eccepito la inammissibilità del presente giudizio CP_1 per tardiva riassunzione dello stesso, domandando nel merito il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando altresì che la
[...]
è fallita. Con ordinanza del 29.10.2019 è Controparte_6 Controparte_6 stato disposto il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento di
[...]
nonché visura camerale aggiornata della società. In data Controparte_6
20.11.2019 ha depositato la suddetta documentazione, in copia sub 19 e Parte_1 20. All'udienza dell'11.12.2019 la ha depositato sentenza n. 22849/2019, pubblicata Parte_1 il 26.11.2019, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione da questa proposta e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 16300/2'16 emesso il 05.07.2016 (decreto ingiuntivo in forza del quale è stata attivata la procedura fallimentare nei confronti di
[...]
CP_6 Controparte_6 I terzi pignorati, benché ritualmente citati, non si sono costituiti e all'udienza del 22.01.2020 è stata dichiarata la loro contumacia;
alla suddetta udienza la causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“Sulla tardiva riassunzione del presente giudizio di merito
2 Infondata è l'eccezione sollevata dalla esecutante secondo cui il presente giudizio dovrebbe ritenersi inammissibile, avendo l'opponente provveduto alla iscrizione a ruolo oltre il termine perentorio indicato dal Giudice dell'esecuzione nella ordinanza con cui ha rigettato l'istanza cautelare. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, entro il termine stabilito dall'art. 616 c.p.c. – ovvero entro e non oltre il termine fissato dal giudice dell'esecuzione – parte attrice deve provvedere a notificare l'atto di citazione ad almeno una delle parti opposte, e non già anche ad iscrivere a ruolo la causa. Nel caso di specie, il 25.01.2019 – ovvero entro il termine perentorio fissato dal G.E. nella ordinanza cautelare del 28.11.2018 (ndr, 30.01.2019) – l'opponente ha notificato l'atto di citazione in riassunzione alla società esecutante e ai terzi pignorati, provvedendo poi alla iscrizione a ruolo della causa in data 29.01.2019.
Sul fallimento di e sulla ammissibilità del presente giudizio Parte_1
Dalla documentazione in atti e da quella depositata dalle parti su richiesta di questo Giudice con provvedimento del 29.10.2019, risulta che con sentenza n. 208/2018, emessa in data
15.03.2018 (trascrizione eseguita il 16.03.2018), il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento di e, ai sensi degli artt. CP_6 Controparte_6
147 e 148 della Legge Fallimentare, anche di in quanto socia Parte_1 illimitatamente responsabile.
Orbene, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore;
a questa regola, enunciata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, fanno eccezione soltanto le ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 14/5/2012,
n. 7448; Cass.14/10/1998, n.10146).
Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Cass. 22/7/2005, n.15369; Cass. 20/3/2012, n. 4448; Cass. 25/10/2015
n.24159, Cass.6/7/2016 n. 13814).
Da ultimo va rimarcato che, come pure affermato dalla Suprema Corte, l'esigenza di evitare che le determinazioni personali del fallito si sovrappongano alle deliberazioni di competenza dell'amministrazione fallimentare è destinata a ripercuotersi anche sul regime processuale del difetto di legittimazione, il quale è rilevabile anche d'ufficio in presenza della predetta valutazione, mentre ordinariamente può essere eccepito soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacità che, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo (cfr. Cass., Sez. Un., 24/12/2009, n. 27346; Cass., 9/3/2011 n. 5571). Applicando i menzionati principi alla fattispecie qui scrutinata, deve ritenersi che il presente giudizio sia ammissibile non ricorrendo i presupposti per ritenere sussistente il difetto di capacità processuale dell'opponente. Invero, l'amministrazione fallimentare è rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, non avendo manifestato l'intento di non proporre ricorso in opposizione avverso l'esecuzione intrapresa da all'esito di una CP_1 valutazione negativa circa la convenienza della impugnazione. In altri termini, la perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la tutela abbia dimostrato il suo
3 interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile d'ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 13991/2017). Solo nel caso in cui vi sia un formale provvedimento di opposizione alla prosecuzione del giudizio proveniente dagli organi della procedura fallimentare, nella specie inesistente, il giudice può rilevare la carenza di legittimazione processuale del fallito. In mancanza di ciò il presente giudizio è stato ritualmente instaurato.
Sulla inesistenza del titolo esecutivo nei confronti di Parte_1
Nel merito, ai fini della risoluzione del caso in esame, occorre prendere le mosse dal titolo esecutivo azionato da Orbene, con sentenza n. 1947/2012 il Tribunale di Milano ha CP_1 condannato Vernissage Ristorante s.a.s. al pagamento in favore Controparte_6 di (oggi della somma di €5.036,40, oltre agli interessi ai sensi del CP_2 CP_1
D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo. Secondo la prospettazione dell'opponente, la stessa non è il legale rappresentante della
Vernissage Ristorante s.a.s. di TI LE & LI, trattandosi peraltro di società
“inesistente”. Tuttavia, la società esecutante – sulla quale gravava il relativo onus probandi – ha allegato alla propria comparsa le fatture depositate nel giudizio di merito definito con la citata sentenza n. 1947/2012, il contratto di noleggio con servizio stipulato in data 06.03.2009, nonché il saldo contabile e le visure camerali della Controparte_6 [...]
Da tale documentazione si desume la identità di quest'ultima società con Controparte_6 la Vernissage Ristorante s.a.s. di TI LE & LI. Invero:
- le fatture sono state emesse a nome della “Vernissage Ristorante s.a.s. di TI LE
& IG con partita iva n. ; P.IVA_2
- il contratto di noleggio con servizio è stato stipulato dalla “Vernissage Ristorante,
[...]
(v. timbro apposto sul contratto), ragione Controparte_6 sociale “Vernissage Ristorante s.a.s di TI LE & IG, partita iva n. ; P.IVA_2
- la partita iva della è , Controparte_6 P.IVA_2 dunque identica a quella di Vernissage Ristorante s.a.s. di TI LE & LI e di
Vernissage Ristorante, Controparte_6
- medesima è la sede legale, ubicata a Roma in Piazza dei Caprettari n. 56. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la sentenza azionata da costituisca CP_1 titolo esecutivo nei confronti della Controparte_6 di cui la è socia accomandataria. Parte_1
Sugli effetti della dichiarazione di fallimento di Controparte_6 [...]
e di rispetto alle azioni esecutive individuali (l'art. 51 Controparte_6 Parte_1
L.F.).
Ciò posto, preme rilevare che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa prima della richiesta di notificazione dell'atto di pignoramento (l'atto di pignoramento è stato passato alle casse il 30.03.2018, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa il 15.03.2018) con la conseguenza che, nel caso di specie, l'esecuzione azionata era inammissibile. Invero, secondo l'art. 51 L.F., “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”. Pertanto, deve essere dichiarata la insussistenza del diritto di di agire in executivis CP_1 nei confronti di in forza della sentenza n. n. 1947/2012 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, per intervenuto fallimento della Controparte_6 [...]
e della socia accomandataria. Tale questione è rilevabile d'ufficio in ogni Controparte_6 stato e grado del procedimento.
Sulla domanda restitutoria
La domanda restitutoria avanzata da nei confronti di va Parte_1 CP_1 respinta non essendo stato provato il pagamento da parte dei terzi pignorati delle somme dovute
4 in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 28.11.2018, emessa dal G.E. nell'ambito dell'esecuzione recante R.G.E. n. 10017/2018. Peraltro, la eventuale restituzione – se provato il pagamento – dovrebbe essere disposta in favore della procedura fallimentare.
Sulla condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. Non può essere accolta la domanda di condanna della opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la quale, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., 27.10.2015 n. 21798). Nel caso di specie l'opponente si è limitata a lamentare, per vero apoditticamente, il pregiudizio derivante dalla temerarietà della lite, senza tuttavia offrire elementi di prova al riguardo. Sulle spese di lite
Stante la inammissibilità della esecuzione intrapresa da nei confronti di CP_1 Parte_1
le spese di lite della presente fase di merito e di quella cautelare vengono poste a
[...] carico della esecutante. Al contrario, non può disporsi la condanna di al pagamento CP_1 delle spese del giudizio di reclamo stante la inammissibilità del ricorso proposto ex art. 669 terdecies c.p.c.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
A) Sull'inesistenza del titolo esecutivo in danno dell'opponente. Il Tribunale avrebbe riconosciuto la legittimazione processuale di a Parte_2 proporre l'opposizione all'esecuzione e il conseguente giudizio di merito ma avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di inesistenza di un titolo esecutivo contro la medesima.
Nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società Vernissage Ristorante s.a.s.
[...]
contumace, è stata condannata sul presupposto che la rivestiva Controparte_6 Parte_1 la qualità di legale rappresentante della società in accomandita semplice. L'appellante sostiene di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione introduttivo che invece sarebbe stato notificato ad una società inesistente con quella ragione sociale, pertanto, il Tribunale di Roma avrebbe almeno dovuto acquisire prova della notifica dell'atto di citazione introduttivo della lite innanzi al Tribunale di Milano e controparte non avrebbe adempiuto a tale onere probatorio.
Ciò posto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare che la sentenza contumaciale non costituisce titolo esecutivo di condanna in virtù del difetto del contraddittorio.
B) Sull'ingiusto mancato riconoscimento delle spese di lite inerenti al reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.
Considera nulla la sentenza per mancanza assoluta di motivazione.
Il Giudice di primo grado avrebbe denegato il rimborso delle spese di lite inerenti al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. condividendo, senza motivazione, la dichiarazione d'inammissibilità resa dal Collegio per carenza di interesse dell'opponente e al contempo avrebbe disposto la restituzione delle somme eventualmente ricevute dai terzi pignorati alla curatela del fallimento affermando che la non aveva più il diritto ad agire in executivi in danno della Parte_3
L'appellante considera tale assunto quale implicito riconoscimento che l'ordinanza Parte_1
5 di assegnazione di somme al creditore procedente può essere modificata e/o annullata perché viziata di nullità dal giudice dell'opposizione.
C) Sulla mancata condanna della al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 CP_1
c.p.c.
Il Giudice avrebbe rigettato la richiesta di risarcimento dei danni da lite temeraria con motivazione ritenuta dall'appellante astratta e del tutto avulsa dalle dimostrate circostanze di causa. La parte sostiene di aver ampliamente dimostrato tanto l'elemento psicologico del dolo o colpa grave palesato dalla creditrice procedente quanto il danno alla reputazione procurato dall'ingiusta esecuzione forzata. Quanto al danno da lesione della reputazione l'appellante evidenzia che una espropriazione forzata presso terzi entra nella sfera di conoscenza di più persone frequentate quotidianamente e conosciute dall'esecutata.
4.- La chiede respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto, con vittoria di spese e compensi di causa.
5.- L'appello non è fondato.
5.1- La decisione di primo grado ha ritenuto, d'ufficio, inammissibile l'esecuzione proposta da nei confronti di per l'intervenuto fallimento della CP_1 Parte_1 [...]
e della socia accomandataria, società con Controparte_6 Controparte_7 medesima compagine e partita iva della Vernissage Ristorante.
Questo capo della sentenza non è oggetto di impugnativa.
L'inammissibilità della proposta esecuzione assorbe il vaglio del merito della stessa, sul quale si appuntano le censure dell'odierna appellante spiegate con il primo motivo di appello.
5.2- Con il secondo motivo l'appellante chiede un riesame della decisione sul reclamo – che ritiene dovesse essere accolto e non già dichiarato inammissibile – con conseguente condanna alle spese.
Diversamente, ritiene questa Corte – impregiudicata in questa sede la decisione sul reclamo – che l'esito del giudizio, in considerazione del rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione, giustifichi la compensazione delle spese del reclamo operata dal giudice di primo grado.
5.3. - Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, in cui si chiede la condanna alle spese CP_ della . S.p.a. ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
In particolare, il breve lasso di tempo intercorso tra declaratoria di fallimento e notifica dell'atto di pignoramento consentono di escludere l'elemento soggettivo richiesto per la responsabilità aggravata.
6 6. - In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza del Tribunale di Roma n. 1541 del 2020 deve essere confermata.
7.- le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.1541 del 2020:
- respinge l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in Euro 2.800 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 2 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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