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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16/2022 promossa da:
, IN PROPRIO E QUALE EREDE DI , C.F. Parte_1 Persona_1
C.F._1 assistito dall'avv. , in proprio;
Parte_1 elettivamente domiciliato in VIALE DEL BORGO 13/D 62019 PORTO RECANATI, presso il proprio studio profesionale;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 a mezzo mandataria
, C.F. Parte_2 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. ALESSANDRINI ALBERTO;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. FRANCALANCIA ANNALISA, VIA DANTE N. 15 MACERATA;
giudizio cui è stato riunito quello portante il n. 354/2022 promosso da
, C.F. Parte_3 C.F._2 assistito e difeso dagli avv.ti Luca Cacchiarelli e Paolo Giustozzi, elett.te dom.to in Macerata, c.so Cairoli n. 11, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 a mezzo mandataria
, C.F. Parte_2 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. ALESSANDRINI ALBERTO;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. FRANCALANCIA ANNALISA, VIA DANTE N. 15 MACERATA;
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione -RG 16/2022- proposta da
[...]
, in proprio e quale erede di , (quali fideiussori) avverso il decreto Parte_1 Persona_1 ingiuntivo n. 3120/2021 del 14.12.2021, notificato il 21.12.2021 per l'importo di euro 200.000,00, oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore della Controparte_1
– in giudizio a mezzo della mandataria quale residuo dovuto in forza del contratto Parte_2 di mutuo stipulato tra la e la MA (fusa per Controparte_2 Controparte_3 incorporazione alla con atto pubblico del 19.10.2010) del 05.08.2009, CP_3 originariamente di euro 2.000.000,00; credito ceduto in blocco il 14.07.2017 all'odierno ingiungente, cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8.8.17, parte seconda;
credito garantito da fideiussione specifica del 05.08.2009 rilasciata da , Persona_1 Pt_3
, , e a garanzia del corretto e
[...] Parte_1 Persona_2 CP_4 puntuale adempimento delle obbligazioni relative al mutuo ipotecario di cui sopra.
2 – Al giudizio veniva riunito quello rubricato a n. RG 354/22 intrapreso da , Parte_4 anch'egli fideiussore della nella medesima operazione bancaria, avverso il Controparte_2 medesimo decreto ingiuntivo.
3 – In via preliminare va pronunciata l'inammissibilità delle seguenti eccezioni tutte tardivamente sollevate dal solo nel giudizio 354/22 R.G. Segnatamente: Pt_3
3.1- difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente sul presupposto del difetto di titolarità del credito ingiunto e mancata inclusione del credito ingiunto nella cessione in blocco;
eccezione sollevata solo nella terza memoria 183 c.p.c. depositata in data 09.05.2023;
pagina 2 di 7 3.2 - mancata ricezione da parte del della raccomanda del 17.07.2014 relativa alla Pt_3 risoluzione del contratto di mutuo e relativa decadenza dal beneficio del termine;
eccezione sollevata per la prima volta con la prima memoria 183 c.p.c. depositata in data 20.03.2023;
3.3 - mancata prova del credito ingiunto e delle modalità della sua corretta quantificazione
(eccepita per la prima volta nella seconda memoria 183 c.p.c.); eccezione formalmente sollevata nella terza memoria 183 c.p.c. depositata in data 09.05.2023;
3.4 - asserita inesistenza della garanzia azionata in via monitoria sul presupposto di essere quest'ultima fondata su un contratto autonomo di garanzia che, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., non può formare oggetto di cessione;
eccezione sollevata solo con la seconda memoria 183 c.p.c. depositata in data 19.04.2023.
4 – Proseguendo, e sempre in rito, inammissibile in quanto tardivamente sollevata solo con la prima memoria 183 c.p.c, e in ogni caso da respingere, l'eccezione d'incompetenza del
Tribunale di Macerata sulla domanda di nullità della fideiussione per condotta anticoncorrenziale, in favore della Sezione specializzata in Materia di impresa del Tribunale di Ancona.
4.1 – Infatti, la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea “…attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione [ndr. come nel caso di specie anche se l'opponente la rinomina come “eccezione riconvenzionale”], in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale...” (cfr. Cass. 22306/2024).
5 - Infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione a circostanze anteriori alla cessione del credito azionato in via monitoria, sollevata dall'ingiungente opposto.
5.1 – Ai sensi dell'art. 1409 c.c. (applicabile alla cartolarizzazione dei crediti) tutte le eccezioni fondate sul contratto di mutuo sono opponibili al cessionario dal debitore ceduto, salvo quelle fondate su altri e diversi rapporti col cedente;
parimenti ed in piena coerenza, l'art. 4, co. 2 della L. 130/1999, annovera tra le eccezioni inopponibili dal debitore ceduto “…la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile: a)
pagina 3 di 7 agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.”
6 - Nel merito, da respingersi le doglianze degli opponenti. Segnatamente:
6.1 - Nullità della garanzia fideiussoria per violazione della normativa antitrust ex art. 2 della
L. n. 287/90 alla luce del provvedimento n. 66 del 2 maggio 2006 della Banca d'Italia. In particolare, eccepiscono gli opponenti la nullità delle clausole contrattuali nn. 1, 6, 6, 7, 8, 9 in quanto corrispondenti agli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini), ed 8
(clausola di sopravvivenza) dello schema ABI 2003.
6.1.1 - La normativa antitrust tutela esclusivamente i consumatori, qualifica da escludersi in capo al e al . Infatti, risulta dalla visura camerale che il primo era stato Pt_3 Parte_1 rappresentante legale della dal 06.10.2006 al 16.07.2013: dunque anche Controparte_2 all'epoca della concessione della garanzia;
quanto al , la qualità non viene neppure Parte_1 dedotta.
6.1.2 – In ogni caso, lo schema ABI 2003 elaborato dalla prassi bancaria cui gli ingiunti sostengono essere conformi le fideiussioni in giudizio, individua 13 tipologie di clausole tipiche dei contratti di fideiussione, delle quali la Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005 sancisce la nullità. Tuttavia, la sancita nullità va riferita esclusivamente alla fideiussione omnibus, mentre quella riferita al contratto di mutuo del 05.08.2009, oggetto dell'azione monitoria, è specificamente riferita al mutuo oggetto del presente contezioso. Segue la inapplicabilità al contratto in esame della invocata disciplina.
6.2 - Decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e conseguente liberazione degli opponenti dalla prestata garanzia, sul presupposto di avere la banca agito giudizialmente (considerando quale primo atto il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della
[...] asseritamente avvenuto in data 27.12.2017, senza prova sul punto, salvo quella CP_2 della notifica a mezzo pec del D.I. in data 22.12.17) nei confronti del debitore oltre il termine di trentasei mesi –convenzionalmente pattuito nell'art. 6 del contratto di fideiussione- decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione garantita, scadenza risalente al 17.07.2014, giorno della incontestata (in atto di opposizione) ricezione della raccomanda di risoluzione del contratto di mutuo e della decadenza dal beneficio del termine da parte degli odierni opponenti.
pagina 4 di 7 6.2.1 - Risultano nel contratto di fideiussione del 05.08.2009 le seguenti clausole contrattuali: art. 6 “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”; art. 7 “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione da parte del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”.
Tale ultima clausola non reca alcuna deroga alla decadenza prevista dall'art. 1957 comma
1 c.c., ma piuttosto prevede una diversa forma nel senso che per evitare la liberazione del fideiussore è sufficiente che il creditore rivolga una semplice richiesta scritta stragiudiziale di pagamento e non invece una formale iniziativa giudiziaria: deroga, dunque, alla forma della istanza ma non alla sostanza della richiesta di pagamento.
6.2.2 - Invece l'art. 6 del contratto contiene una deroga all'art. 1957 c.c. consistente nella proroga a trentasei mesi del termine legale decadenziale di sei mesi. Lecita la deroga, in quanto illegittime e nulle solo quelle che escludono il termine decadenziale costringendo il fideiussore a rimanere obbligato fino all'estinzione dell'obbligazione principale pur in mancanza di attivazione del creditore.
6.2.3 – Le clausole contenute negli artt. 6 e 7 del contratto in esame, pur rappresentando una limitazione alla facoltà dei fideiussori di sollevare le relative eccezioni, vanno applicate ad entrambi gli opponenti in quanto da quest'ultimi doppiamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341
c.c.
6.2.4 - Premesso quanto sopra, il dies a quo del termine di trentasei mesi di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione, va individuato nella scadenza delle singole prestazioni restitutorie (rata trimestrale) e non invece in quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto (risoluzione contrattuale), “… dovendosi applicare il principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo cui gli effetti di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere” (Cass. ez. III, 06/08/2002, n. 11769).
6.2.5 - In applicazione del principio non può pronunciarsi la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria quanto alle rate inadempiute in quanto tutte le sette rate trimestrali sono scadute nei trentasei mesi precedenti la incontestata ricezione della raccomandata del pagina 5 di 7 17.07.2014 intimante la risoluzione del contratto di mutuo e l'iniziativa nei confronti del debitore principale.
6.3 - Prescrizione del diritto azionato in via monitoria “… sia per l'applicazione del termine contrattuale dalla risoluzione del rapporto (17.07.14) sia dall'inadempimento [ndr. della debitrice principale] risalente al 2012…” (riportata fedelmente così come eccepita dal ). Parte_1
6.3.1 - Premesso che l'eccezione va comunque respinta per la sua estrema genericità, va osservato che nelle allegazioni delle parti risultano numerosissimi atti interruttivi
(incontestatamente ricevuti dagli opponenti): ex plurimis, raccomandata del 17.07.2014; atto di precetto del 06.06.2017; decreto ingiuntivo del 13.11.2017; atto di precetto del 06.03.2018; atto di pignoramento del 11.06.2018; l'odierno decreto ingiuntivo opposto del 14.12.2021.
6.4 - Improcedibilità della domanda per l'illegittimo frazionamento del credito in quanto, in data successiva all'introduzione della presente opposizione, l'opposto ha ottenuto un altro decreto ingiuntivo (il n. 376/2023 del 07.04.2023) per euro 1.077.748,23 nei confronti degli odierni opponenti e relativo al medesimo mutuo oggetto del presente contezioso.
Ammissibile l'eccezione in quanto relativa ad un “fatto nuovo”. Va tuttavia osservato che l'improcedibilità -sanzione prevista per l'abusivo frazionamento del credito- colpisce esclusivamente le richieste di pagamento giudiziali successive alla prima se fondate sul medesimo fatto costitutivo. Invece, il decreto ingiuntivo odiernamente opposto rappresenta la prima richiesta giudiziale di pagamento avanzata dall'opposto agli odierni opponenti (fideiussori).
7 – Da respingersi anche la domanda risarcitoria del danno asseritamente patito in Pt_3 Co conseguenza della sua illegittima segnalazione alla danno asseritamente in re ipsa.
7.1 - Risulta in atti la comunicazione di risoluzione contrattuale e di intimazione di pagamento (all.11) del 17.07.2014 contenente anche l'avviso della segnalazione alla centrale dei rischi nel caso del perdurare dell'insolvenza. In ogni caso, non risultando in atti la detta segnalazione, l'eccezione andrebbe comunque respinta per mancanza dei presupposti (oltre che per la mancata prova del pregiudizio subito il quale non è, contrariamente a quanto asserito dal in re ipsa). Pt_3
8 - Infine, dato che gli opponenti non hanno rinunciato ai motivi di opposizione, va respinta la domanda dell'opposto volta ad ottenere la dichiarazione della cessazione della materia del contendere -che presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti- per aver ottenuto pagina 6 di 7 nelle more della presente opposizione il pagamento dal della somma intimata con il Pt_3 decreto ingiuntivo impugnato provvisoriamente esecutivo.
Va comunque sottolineato che il pagamento a seguito di provvedimento giudiziale, poiché non spontaneo, non è idoneo a cagionare la intervenuta cessazione della materia del contendere.
9 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti nei riuniti giudizi, respinge l'opposizione avanzata da , in proprio e quale erede di Parte_1 Per_1
, e da avverso il decreto ingiuntivo n. 3120/2021 del 14.12.2021,
[...] Parte_3 notificato il 21.12.2021 che per l'effetto dichiara esecutorio;
CO , in Parte_1 proprio e quale erede di , e , in solido, a sostenere le spese del Persona_1 Parte_3 giudizio che liquida in favore della spa – in giudizio a mezzo della Controparte_1 mandataria spa in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 16%, Pt_2 cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 30 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16/2022 promossa da:
, IN PROPRIO E QUALE EREDE DI , C.F. Parte_1 Persona_1
C.F._1 assistito dall'avv. , in proprio;
Parte_1 elettivamente domiciliato in VIALE DEL BORGO 13/D 62019 PORTO RECANATI, presso il proprio studio profesionale;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 a mezzo mandataria
, C.F. Parte_2 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. ALESSANDRINI ALBERTO;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. FRANCALANCIA ANNALISA, VIA DANTE N. 15 MACERATA;
giudizio cui è stato riunito quello portante il n. 354/2022 promosso da
, C.F. Parte_3 C.F._2 assistito e difeso dagli avv.ti Luca Cacchiarelli e Paolo Giustozzi, elett.te dom.to in Macerata, c.so Cairoli n. 11, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 a mezzo mandataria
, C.F. Parte_2 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. ALESSANDRINI ALBERTO;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. FRANCALANCIA ANNALISA, VIA DANTE N. 15 MACERATA;
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione -RG 16/2022- proposta da
[...]
, in proprio e quale erede di , (quali fideiussori) avverso il decreto Parte_1 Persona_1 ingiuntivo n. 3120/2021 del 14.12.2021, notificato il 21.12.2021 per l'importo di euro 200.000,00, oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore della Controparte_1
– in giudizio a mezzo della mandataria quale residuo dovuto in forza del contratto Parte_2 di mutuo stipulato tra la e la MA (fusa per Controparte_2 Controparte_3 incorporazione alla con atto pubblico del 19.10.2010) del 05.08.2009, CP_3 originariamente di euro 2.000.000,00; credito ceduto in blocco il 14.07.2017 all'odierno ingiungente, cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8.8.17, parte seconda;
credito garantito da fideiussione specifica del 05.08.2009 rilasciata da , Persona_1 Pt_3
, , e a garanzia del corretto e
[...] Parte_1 Persona_2 CP_4 puntuale adempimento delle obbligazioni relative al mutuo ipotecario di cui sopra.
2 – Al giudizio veniva riunito quello rubricato a n. RG 354/22 intrapreso da , Parte_4 anch'egli fideiussore della nella medesima operazione bancaria, avverso il Controparte_2 medesimo decreto ingiuntivo.
3 – In via preliminare va pronunciata l'inammissibilità delle seguenti eccezioni tutte tardivamente sollevate dal solo nel giudizio 354/22 R.G. Segnatamente: Pt_3
3.1- difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente sul presupposto del difetto di titolarità del credito ingiunto e mancata inclusione del credito ingiunto nella cessione in blocco;
eccezione sollevata solo nella terza memoria 183 c.p.c. depositata in data 09.05.2023;
pagina 2 di 7 3.2 - mancata ricezione da parte del della raccomanda del 17.07.2014 relativa alla Pt_3 risoluzione del contratto di mutuo e relativa decadenza dal beneficio del termine;
eccezione sollevata per la prima volta con la prima memoria 183 c.p.c. depositata in data 20.03.2023;
3.3 - mancata prova del credito ingiunto e delle modalità della sua corretta quantificazione
(eccepita per la prima volta nella seconda memoria 183 c.p.c.); eccezione formalmente sollevata nella terza memoria 183 c.p.c. depositata in data 09.05.2023;
3.4 - asserita inesistenza della garanzia azionata in via monitoria sul presupposto di essere quest'ultima fondata su un contratto autonomo di garanzia che, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., non può formare oggetto di cessione;
eccezione sollevata solo con la seconda memoria 183 c.p.c. depositata in data 19.04.2023.
4 – Proseguendo, e sempre in rito, inammissibile in quanto tardivamente sollevata solo con la prima memoria 183 c.p.c, e in ogni caso da respingere, l'eccezione d'incompetenza del
Tribunale di Macerata sulla domanda di nullità della fideiussione per condotta anticoncorrenziale, in favore della Sezione specializzata in Materia di impresa del Tribunale di Ancona.
4.1 – Infatti, la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea “…attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione [ndr. come nel caso di specie anche se l'opponente la rinomina come “eccezione riconvenzionale”], in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale...” (cfr. Cass. 22306/2024).
5 - Infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione a circostanze anteriori alla cessione del credito azionato in via monitoria, sollevata dall'ingiungente opposto.
5.1 – Ai sensi dell'art. 1409 c.c. (applicabile alla cartolarizzazione dei crediti) tutte le eccezioni fondate sul contratto di mutuo sono opponibili al cessionario dal debitore ceduto, salvo quelle fondate su altri e diversi rapporti col cedente;
parimenti ed in piena coerenza, l'art. 4, co. 2 della L. 130/1999, annovera tra le eccezioni inopponibili dal debitore ceduto “…la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile: a)
pagina 3 di 7 agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.”
6 - Nel merito, da respingersi le doglianze degli opponenti. Segnatamente:
6.1 - Nullità della garanzia fideiussoria per violazione della normativa antitrust ex art. 2 della
L. n. 287/90 alla luce del provvedimento n. 66 del 2 maggio 2006 della Banca d'Italia. In particolare, eccepiscono gli opponenti la nullità delle clausole contrattuali nn. 1, 6, 6, 7, 8, 9 in quanto corrispondenti agli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini), ed 8
(clausola di sopravvivenza) dello schema ABI 2003.
6.1.1 - La normativa antitrust tutela esclusivamente i consumatori, qualifica da escludersi in capo al e al . Infatti, risulta dalla visura camerale che il primo era stato Pt_3 Parte_1 rappresentante legale della dal 06.10.2006 al 16.07.2013: dunque anche Controparte_2 all'epoca della concessione della garanzia;
quanto al , la qualità non viene neppure Parte_1 dedotta.
6.1.2 – In ogni caso, lo schema ABI 2003 elaborato dalla prassi bancaria cui gli ingiunti sostengono essere conformi le fideiussioni in giudizio, individua 13 tipologie di clausole tipiche dei contratti di fideiussione, delle quali la Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005 sancisce la nullità. Tuttavia, la sancita nullità va riferita esclusivamente alla fideiussione omnibus, mentre quella riferita al contratto di mutuo del 05.08.2009, oggetto dell'azione monitoria, è specificamente riferita al mutuo oggetto del presente contezioso. Segue la inapplicabilità al contratto in esame della invocata disciplina.
6.2 - Decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e conseguente liberazione degli opponenti dalla prestata garanzia, sul presupposto di avere la banca agito giudizialmente (considerando quale primo atto il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della
[...] asseritamente avvenuto in data 27.12.2017, senza prova sul punto, salvo quella CP_2 della notifica a mezzo pec del D.I. in data 22.12.17) nei confronti del debitore oltre il termine di trentasei mesi –convenzionalmente pattuito nell'art. 6 del contratto di fideiussione- decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione garantita, scadenza risalente al 17.07.2014, giorno della incontestata (in atto di opposizione) ricezione della raccomanda di risoluzione del contratto di mutuo e della decadenza dal beneficio del termine da parte degli odierni opponenti.
pagina 4 di 7 6.2.1 - Risultano nel contratto di fideiussione del 05.08.2009 le seguenti clausole contrattuali: art. 6 “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”; art. 7 “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione da parte del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”.
Tale ultima clausola non reca alcuna deroga alla decadenza prevista dall'art. 1957 comma
1 c.c., ma piuttosto prevede una diversa forma nel senso che per evitare la liberazione del fideiussore è sufficiente che il creditore rivolga una semplice richiesta scritta stragiudiziale di pagamento e non invece una formale iniziativa giudiziaria: deroga, dunque, alla forma della istanza ma non alla sostanza della richiesta di pagamento.
6.2.2 - Invece l'art. 6 del contratto contiene una deroga all'art. 1957 c.c. consistente nella proroga a trentasei mesi del termine legale decadenziale di sei mesi. Lecita la deroga, in quanto illegittime e nulle solo quelle che escludono il termine decadenziale costringendo il fideiussore a rimanere obbligato fino all'estinzione dell'obbligazione principale pur in mancanza di attivazione del creditore.
6.2.3 – Le clausole contenute negli artt. 6 e 7 del contratto in esame, pur rappresentando una limitazione alla facoltà dei fideiussori di sollevare le relative eccezioni, vanno applicate ad entrambi gli opponenti in quanto da quest'ultimi doppiamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341
c.c.
6.2.4 - Premesso quanto sopra, il dies a quo del termine di trentasei mesi di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione, va individuato nella scadenza delle singole prestazioni restitutorie (rata trimestrale) e non invece in quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto (risoluzione contrattuale), “… dovendosi applicare il principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo cui gli effetti di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere” (Cass. ez. III, 06/08/2002, n. 11769).
6.2.5 - In applicazione del principio non può pronunciarsi la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria quanto alle rate inadempiute in quanto tutte le sette rate trimestrali sono scadute nei trentasei mesi precedenti la incontestata ricezione della raccomandata del pagina 5 di 7 17.07.2014 intimante la risoluzione del contratto di mutuo e l'iniziativa nei confronti del debitore principale.
6.3 - Prescrizione del diritto azionato in via monitoria “… sia per l'applicazione del termine contrattuale dalla risoluzione del rapporto (17.07.14) sia dall'inadempimento [ndr. della debitrice principale] risalente al 2012…” (riportata fedelmente così come eccepita dal ). Parte_1
6.3.1 - Premesso che l'eccezione va comunque respinta per la sua estrema genericità, va osservato che nelle allegazioni delle parti risultano numerosissimi atti interruttivi
(incontestatamente ricevuti dagli opponenti): ex plurimis, raccomandata del 17.07.2014; atto di precetto del 06.06.2017; decreto ingiuntivo del 13.11.2017; atto di precetto del 06.03.2018; atto di pignoramento del 11.06.2018; l'odierno decreto ingiuntivo opposto del 14.12.2021.
6.4 - Improcedibilità della domanda per l'illegittimo frazionamento del credito in quanto, in data successiva all'introduzione della presente opposizione, l'opposto ha ottenuto un altro decreto ingiuntivo (il n. 376/2023 del 07.04.2023) per euro 1.077.748,23 nei confronti degli odierni opponenti e relativo al medesimo mutuo oggetto del presente contezioso.
Ammissibile l'eccezione in quanto relativa ad un “fatto nuovo”. Va tuttavia osservato che l'improcedibilità -sanzione prevista per l'abusivo frazionamento del credito- colpisce esclusivamente le richieste di pagamento giudiziali successive alla prima se fondate sul medesimo fatto costitutivo. Invece, il decreto ingiuntivo odiernamente opposto rappresenta la prima richiesta giudiziale di pagamento avanzata dall'opposto agli odierni opponenti (fideiussori).
7 – Da respingersi anche la domanda risarcitoria del danno asseritamente patito in Pt_3 Co conseguenza della sua illegittima segnalazione alla danno asseritamente in re ipsa.
7.1 - Risulta in atti la comunicazione di risoluzione contrattuale e di intimazione di pagamento (all.11) del 17.07.2014 contenente anche l'avviso della segnalazione alla centrale dei rischi nel caso del perdurare dell'insolvenza. In ogni caso, non risultando in atti la detta segnalazione, l'eccezione andrebbe comunque respinta per mancanza dei presupposti (oltre che per la mancata prova del pregiudizio subito il quale non è, contrariamente a quanto asserito dal in re ipsa). Pt_3
8 - Infine, dato che gli opponenti non hanno rinunciato ai motivi di opposizione, va respinta la domanda dell'opposto volta ad ottenere la dichiarazione della cessazione della materia del contendere -che presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti- per aver ottenuto pagina 6 di 7 nelle more della presente opposizione il pagamento dal della somma intimata con il Pt_3 decreto ingiuntivo impugnato provvisoriamente esecutivo.
Va comunque sottolineato che il pagamento a seguito di provvedimento giudiziale, poiché non spontaneo, non è idoneo a cagionare la intervenuta cessazione della materia del contendere.
9 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti nei riuniti giudizi, respinge l'opposizione avanzata da , in proprio e quale erede di Parte_1 Per_1
, e da avverso il decreto ingiuntivo n. 3120/2021 del 14.12.2021,
[...] Parte_3 notificato il 21.12.2021 che per l'effetto dichiara esecutorio;
CO , in Parte_1 proprio e quale erede di , e , in solido, a sostenere le spese del Persona_1 Parte_3 giudizio che liquida in favore della spa – in giudizio a mezzo della Controparte_1 mandataria spa in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 16%, Pt_2 cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 30 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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