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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5242/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
, C.F. nata a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]/20,
entrambi elettivamente domiciliati in Genova (GE), Via Gropallo n. 10/2, presso lo studio dell'Avv. Carlo Torre, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da ricorso introduttivo del 06/08/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 06/08/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui al verbale del 09/11/2000 omologato con decreto emesso dal Tribunale di Genova in data 23/11/2000 (R.G.
6970/2000), in punto revoca del contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
divenuti ormai tutti maggiorenni ed economicamente indipendente, e in punto Per_3
revoca dell'assegno di mantenimento ivi previsto in favore della moglie a carico del marito, in ragione della sopravvenuta inabilità al lavoro dello stesso.
Rilevato che le nuove condizioni concordate dalle parti, possono essere integralmente recepiste non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite del presente procedimento;
Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 08/10/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione delle condizioni di separazione consensuale di cui al verbale del
09/11/2000 omologato con decreto emesso dal Tribunale di Genova in data 23/11/2000 (R.G.
6970/2000)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
1) I coniugi dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere in punto mantenimento.
2) La sig,ra in ragione delle sopravvenute condizioni fisiche del marito Parte_2 dichiara di rinunciare alle somme a Lei spettanti per il periodo pregresso al presente ricorso.
3) Restano valide ed efficaci le altre condizioni stabilite nel provvedimento di separazione personale di cui al verbale 9.11.2000 di cui sopra, nei limiti in cui le stesse siano ancora attuali ed applicabili.
Fermo nel resto.
Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
, C.F. nata a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]/20,
entrambi elettivamente domiciliati in Genova (GE), Via Gropallo n. 10/2, presso lo studio dell'Avv. Carlo Torre, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da ricorso introduttivo del 06/08/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 06/08/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui al verbale del 09/11/2000 omologato con decreto emesso dal Tribunale di Genova in data 23/11/2000 (R.G.
6970/2000), in punto revoca del contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
divenuti ormai tutti maggiorenni ed economicamente indipendente, e in punto Per_3
revoca dell'assegno di mantenimento ivi previsto in favore della moglie a carico del marito, in ragione della sopravvenuta inabilità al lavoro dello stesso.
Rilevato che le nuove condizioni concordate dalle parti, possono essere integralmente recepiste non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite del presente procedimento;
Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 08/10/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione delle condizioni di separazione consensuale di cui al verbale del
09/11/2000 omologato con decreto emesso dal Tribunale di Genova in data 23/11/2000 (R.G.
6970/2000)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
1) I coniugi dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere in punto mantenimento.
2) La sig,ra in ragione delle sopravvenute condizioni fisiche del marito Parte_2 dichiara di rinunciare alle somme a Lei spettanti per il periodo pregresso al presente ricorso.
3) Restano valide ed efficaci le altre condizioni stabilite nel provvedimento di separazione personale di cui al verbale 9.11.2000 di cui sopra, nei limiti in cui le stesse siano ancora attuali ed applicabili.
Fermo nel resto.
Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino