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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17072 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessio Garofalo presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania alla via Madonna del
Pantano n.72/A;
RICORRENTE
E
, nato il [...] e residente in [...]
Romolo e Remo n. 10;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/08/2024, esponeva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con il sig. dalla quale era nata la figlia CP
(nata a [...] il [...]), riconosciuta da entrambi i genitori sin dalla Per_1 nascita;
che la convivenza con il si era interrotta da diversi anni;
che CP
1 il resistente aveva sempre mostrato disinteresse nei confronti della figlia, evitando altresì ogni forma di dialogo con la ricorrente, strumentale alla crescita e all'educazione della minore;
che il non versava allo stato alcun assegno CP di mantenimento e, pertanto, tutte le spese necessarie alla crescita di Per_1 gravavano sulla sig.ra , che, attualmente, era disoccupata ed in cerca di Parte_1 un'occupazione; che la ricorrente pagava un canone di locazione mensile di €.
500,00 ed inoltre si era sempre accollata tutte le spese necessarie alla serena crescita della piccola , ai suoi studi coerentemente con le proprie ambizioni;
Per_1 che tale situazione era divenuta insostenibile, soprattutto in virtù delle continue e sempre maggiori esigenze connesse alla crescita di un'adolescente; pertanto, chiedeva regolamentarsi giudizialmente i patti di affido della minore, disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con regolamentazione del Per_1 diritto di visita di padre alle condizioni indicate in ricorso, e con obbligo a carico del sig. di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP minore la somma di €. 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione del 17/12/2024, la difesa di parte ricorrente rappresentava il mancato perfezionamento della notifica al resistente, non essendo stata completata la procedura di notifica ex art 143 e non essendosi costituita parte resistente. Il Giudice relatore, preso atto, rinviava nello stato all'udienza del
08/04/2025, onerando parte ricorrente alla rinotifica.
All'udienza del 08/04/2025, verificata la corretta instaurazione del rapporto processuale, veniva sentita la sola ricorrente - attesa la mancata costituzione del resistente – la quale si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, e dichiarava: “La mia relazione con il sig. è cessata nell'agosto 2015; per CP
i primi tempi incontrava nostra figlia e contribuiva al suo mantenimento senza Per_1 una cadenza prefissata, versando tra € 150/250 ma non con una frequenza mensile, non ha mai contribuito alle spese straordinarie. Dall'agosto 2023 il ha CP cessato di chiamare e di contribuire al mantenimento di e da quel momento Per_1 non l'abbiamo più visto né sentito. ADR- non ha più provato a contattare nostra figlia, né lei ha provato a contattare il padre. Io lo contattai a settembre 2023, dopo un mese, e lui mi rispose che aveva intenzione di non contribuire più al mantenimento di;
da quel momento in poi non ho avuto più contatti con lui. Non ho rapporti Per_1 con la famiglia del sig. i genitori sono deceduti;
ogni tanto lo vedo nel CP
2 suo negozio di barbiere sito in Via Terracina al Parco Angela a Napoli, ma non mi accosto perché lui è una persona con la quale non si può parlare. Il negozio è intestato al figlio, in modo che lui risulti nullatenente;
anche la sua abitazione, l'auto e la moto sono intestate ai due figli che ha avuto dalla moglie. Io sono disoccupata, sto facendo un corso di riqualificazione professionale;
percepisco reddito di inclusione per circa €
700 al mese, e poi percepisco € 170 quale assegno unico per;
pago come Per_1 canone di locazione € 600 e per il resto mi aiutano i miei genitori che sono pensionati.
Durante la mia relazione con il durata 15 anni, ha sempre provveduto CP lui al pagamento del pigione e di tutte le spese. Io sono a conoscenza del fatto che il ha un'auto BMW, dispone di una moto ed ha una villa a Castel Volturno CP
Insieme facevamo una vita agiata, nel senso che provvedeva lui a tutte le spese, sia di casa che relative a , e facevamo piccoli viaggi con un camper che poi si è Per_1 venduto dopo che ci siamo lasciati. ADR- Ricordo che quando doveva avere la Per_1 carta d'identità, lo chiamò ma fu difficile convincerlo a venire sul Comune e a mettere la sua firma necessaria.”
Il Giudice relatore dava atto che era presente in Tribunale la minore
[...]
e, ritenutane l'opportunità, disponeva procedersi contestualmente Per_2 all'ascolto della diciassettenne, informando la minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. La minore dichiarava: “Frequento la IV superiore all'Istituto Nitti di Viale Kennedy, che è un istituto professionale per il turismo. Ho scelto questa scuola perché vorrei lavorare, subito dopo il diploma, negli
Hotel come receptionist;
vado bene a scuola. Non vedo e non sento mio padre da due anni, ma anche prima non era un bel rapporto perché non mi dava nessun motivo per essere contenta di stare con lui. All'inizio, quando mia madre e mio padre si sono separati, io andavo da papà a weekend alternati;
quando andavo da lui dormivo a
Castel Volturno e non ricordo con piacere quei weekend perché mi annoiavo e non facevamo nulla, al massimo andavamo al centro commerciale dove lui faceva acquisiti e io stavo a guardare;
dai 13 anni gli ho detto che volevo uscire e non volevo stare il sabato sera da lui, e quindi ho cominciato a vederlo solo la domenica, però questa cosa è andata via via diminuendo, nel senso che lo incontravo con meno regolarità. Nell'agosto 2023, prima che io partissi per le vacanze, dovevo stare con lui ma ero stata invitata al compleanno di una mia amica, e io preferivo andare a questa festa, glielo dissi e lui si arrabbiò; da quel momento non mi ha più cercata ed
3 io non ho cercato più lui perché mi ha fatto quasi piacere non avere più un rapporto con lui;
voglio dire che, secondo me, il padre è quello che fa il padre, e lui con me non
l'ha mai fatto. Da quel momento è tutto fermo. ADR- io non avrei piacere a rivederlo
o che mio padre si interessasse a me. ADR- io non incontro mai mio padre al negozio perché cerco di evitare di passarci davanti;
non incontro neanche i miei fratelli, con i quali non ho nessun rapporto. Non ho altro da aggiungere.”
All'esito, la difesa di parte ricorrente rilevava di non aver formulato richieste istruttorie e, pertanto, chiedeva che la causa venisse decisa. Il Giudice, preso atto, ritenuta la causa sufficientemente istruita, ordinava la discussione orale della causa. La difesa di parte ricorrente si riportava alle proprie domande di cui al ricorso, chiedendo l'affido esclusivo della minore, e che l'incontro tra la minore ed il padre venisse rimesso, in considerazione dell'età, alla volontà della Per_1 minore;
in subordine, che gli incontri fossero stabiliti secondo il piano genitoriale depositato, e che il resistente fosse obbligato al contributo al mantenimento della minore e al pagamento delle spese straordinarie come indicate nel ricorso. Il
Giudice relatore disponeva la remissione della causa al Collegio, mandando gli atti al PM per la decisione.
In data 09.04.2025, il PM, letto in particolare il verbale di audizione della minore, chiedeva che il Tribunale disciplinasse i rapporti tra le parti e la figlia minore in conformità a quanto richiesto da parte ricorrente nelle proprie conclusioni.
Tanto premesso, preliminarmente il Tribunale dichiara la contumacia del resistente che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Quanto alla forma di affidamento della minore, si osserva che è pacificamente emersa una condotta di totale assenza e disinteresse del resistente nei confronti della figlia minore , dedotta e testimoniata dalla ricorrente che ha trovato Per_1 conferma sia nelle dichiarazioni della figlia, grande minore che nella scelta del resistente di non partecipare al giudizio. Ritiene pertanto il Collegio di poter accogliere la domanda della ricorrente e disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre , genitore che se n'è sempre occupata, a Parte_1 seguito del disinteresse affettivo e di assistenza economica progressivamente messo in atto dal padre.
4 Non si ritiene opportuno, in considerazione della attuale totale assenza di rapporti, prevedere un calendario di incontri tra la minore ed il padre. Qualora, dunque, il sig. intenda riavvicinarsi alla figlia e iniziare un percorso di graduale CP recupero di un rapporto con la minore, potrà, allo stato, vederla e tenerla con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze della minore, i suoi desideri e i suoi impegni scolastici e ricreativi.
In ordine alle determinazioni economiche si osserva che certamente la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla imposizione, a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza ritiene il Tribunale di uniformarsi ai seguenti corollari: qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole, il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili;
qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, nemmeno sub specie di allegazione mera - e suscettiva di essere verificata dal Tribunale - l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione. Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni - id est in punto di mantenimento “minimo”, non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato. Pertanto, sulla scorta della capacità reddituale riferita
5 dalla ricorrente, si ritiene di determinare come segue, gli obblighi contributivi in favore della figlia.
Va pertanto, posto a carico del resistente un contributo al mantenimento per la minore di euro 300,00 mensili oltre rivalutazione Istat, e oltre spese Per_1 straordinarie nella misura del 50% come da protocollo d'intesa Tribunale di Napoli
– COA.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo della minore , nata a Persona_2
Napoli il 03.01.2008, alla madre , e dispone che il padre Parte_1 incontri la minore, ove mostri tale desiderio, secondo tempi, modi e luoghi concordati con la;
Parte_1
2. dispone che versi a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , entro Per_1
e non oltre il giorno cinque di ciascun mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa Tribunale di Napoli – COA, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/4/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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