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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12029 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°23470\2025 del ruolo generale lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso F. Avanzolini in virtù di mandato Parte_1 allegato al ricorso opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to M. Petrucci in virtù di procura generale notarile alle liti. opposto
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv.to R. De Chiara in virtù di procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.2025 ha proposto Parte_1
opposizione avverso intimazione di pagamento n. 097 2025 9034 4356
65000 59/000 notificata in data 29.5.2025 ed avente ad oggetto, tra le altre, il pagamento delle somme già oggetto delle seguenti cartelle di pagamento: 09720180008504974000 ente creditore CP_1 notificata il 15.02.2018 per un importo di euro 8.029,58, cartella di pagamento n. 09720190188789606000 ente creditore CP_1 notificata il 20.09.2019 per un importo di euro 9.995,24, cartella di pagamento n. 09720210124071369000 ente creditore CP_1 notificata il 01.07.2022 per un importo di euro 6.445,65 relative a contributi maturati negli anni dal 2006 al 2015 eccependo la prescrizione dei crediti e chiedendo di dichiarare l'estinzione dei crediti contributivi e lo sgravio delle cartelle di pagamento, con vittoria di spese.
Si è costituita eccependo la tardività dell'opposizione, CP_1 la mancata contestazione dei crediti contributivi, l'interruzione del termine di prescrizione mendiate comunicazione degli atti prodotti;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Si è costituita eccependo la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva, la regolarità della notifica dell'intimazione opposta, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la sospensione “ope legis” del relativo termine e chiedendo il rigetto, vinte le spese.
L'opposizione dev'essere respinta.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva essendo ente per la Controparte_3 riscossione tenuto a porre in essere l'attività di recupero del credito previdenziale a seguito di affidamento degli stessi.
Dato atto nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla sussistenza ed all'ammontare dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione opposta nonché in ordine alla notifica delle stesse si osserva, quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, che, a seguito della notifica delle cartelle di pagamento avvenuta nelle seguenti date: 15.2.2018,
20.9.2019 e 10.7.2022 il termine di prescrizione è rimasto sospeso per effetto della normativa introdotta a seguito dell'emergenza pandemica con d.l. n.18\2020 e seguenti che ha altresì disposto la sospensione dei termini di riscossione dall'8.6.2020 al 31.8.2021 per complessivi 1 anno 5 mesi e 24 giorni.
E', quindi, intervenuta tempestivamente l'intimazione di pagamento n. 09720249031806820000 notificata a mezzo pec in data 21.03.2024 ad interrompere il termine di prescrizione non ancora decorso dalla notifica di ciascuna delle cartelle alle date suindicate. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma intimazione di n. 097 2025 9034 4356
65000 59/000 notificata in data 29.5.2025 e conferma le cartelle di pagamento n.09720180008504974000, n. 09720190188789606000,
n.09720210124071369000; condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate, in favore di ciascuno degli enti opposti costituiti, nella somma di E.1900,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 24.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°23470\2025 del ruolo generale lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso F. Avanzolini in virtù di mandato Parte_1 allegato al ricorso opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to M. Petrucci in virtù di procura generale notarile alle liti. opposto
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv.to R. De Chiara in virtù di procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.2025 ha proposto Parte_1
opposizione avverso intimazione di pagamento n. 097 2025 9034 4356
65000 59/000 notificata in data 29.5.2025 ed avente ad oggetto, tra le altre, il pagamento delle somme già oggetto delle seguenti cartelle di pagamento: 09720180008504974000 ente creditore CP_1 notificata il 15.02.2018 per un importo di euro 8.029,58, cartella di pagamento n. 09720190188789606000 ente creditore CP_1 notificata il 20.09.2019 per un importo di euro 9.995,24, cartella di pagamento n. 09720210124071369000 ente creditore CP_1 notificata il 01.07.2022 per un importo di euro 6.445,65 relative a contributi maturati negli anni dal 2006 al 2015 eccependo la prescrizione dei crediti e chiedendo di dichiarare l'estinzione dei crediti contributivi e lo sgravio delle cartelle di pagamento, con vittoria di spese.
Si è costituita eccependo la tardività dell'opposizione, CP_1 la mancata contestazione dei crediti contributivi, l'interruzione del termine di prescrizione mendiate comunicazione degli atti prodotti;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Si è costituita eccependo la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva, la regolarità della notifica dell'intimazione opposta, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la sospensione “ope legis” del relativo termine e chiedendo il rigetto, vinte le spese.
L'opposizione dev'essere respinta.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva essendo ente per la Controparte_3 riscossione tenuto a porre in essere l'attività di recupero del credito previdenziale a seguito di affidamento degli stessi.
Dato atto nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla sussistenza ed all'ammontare dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione opposta nonché in ordine alla notifica delle stesse si osserva, quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, che, a seguito della notifica delle cartelle di pagamento avvenuta nelle seguenti date: 15.2.2018,
20.9.2019 e 10.7.2022 il termine di prescrizione è rimasto sospeso per effetto della normativa introdotta a seguito dell'emergenza pandemica con d.l. n.18\2020 e seguenti che ha altresì disposto la sospensione dei termini di riscossione dall'8.6.2020 al 31.8.2021 per complessivi 1 anno 5 mesi e 24 giorni.
E', quindi, intervenuta tempestivamente l'intimazione di pagamento n. 09720249031806820000 notificata a mezzo pec in data 21.03.2024 ad interrompere il termine di prescrizione non ancora decorso dalla notifica di ciascuna delle cartelle alle date suindicate. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma intimazione di n. 097 2025 9034 4356
65000 59/000 notificata in data 29.5.2025 e conferma le cartelle di pagamento n.09720180008504974000, n. 09720190188789606000,
n.09720210124071369000; condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate, in favore di ciascuno degli enti opposti costituiti, nella somma di E.1900,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 24.11.2025 Il Giudice