Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3093/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA CAVALLOTTI, elettivamente domiciliato in Torino, via L.L. Colli 14, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. P_ C.F._2
ERICA ROSSETTO, elettivamente domiciliata in Torino, corso A. Tassoni n. 16
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
1
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c depositato in data 23/2/2024, ha P_
rappresentato di essere stato lavoratore dipendente della ditta individuale di RO EA
dall'1/11/2018 al 2/11/2023 (data nella quale è stato licenziato per giusta causa), ma di non avere percepito il TFR, quantificato in euro 6.641,39 lordi. Il ha quindi chiesto ed P_
ottenuto emissione del decreto ingiuntivo n. 322/2024, per l'importo sopra indicato.
Con ricorso depositato in data 10/4/2024, ha presentato opposizione a tale Parte_1
decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi:
- l'esponente esercita attività di commerciante, ed in particolare gestisce una tabaccheria sita in
Torino, corso LL n. 14;
- il addetto, in corso di rapporto di lavoro, ai servizi quali la ricevitoria dei giochi P_
10Lotto, , alla vendita di tabacchi e di biglietti “Gratta e Vinci”, nonché di biglietti Parte_2
per il trasporto pubblico o altri beni, dall'anno 2022 (ma tanto era scoperto dall'esponente solo poco prima della cessazione del rapporto di lavoro) aveva posto in essere gravi distrazioni in danno dell'esercizio commerciale;
in particolare, d'accordo con l'altra addetta e Parte_3
con il cliente aveva architettato un ingegnoso sistema, mediante Parte_4
il quale: l'operatore (il o l' ) accettava le giocate al lotto dello Shadi;
mediante P_ Pt_3
un sistema di compensazione tra le giocate multiple e le vincite eventuali dello Shadi,
utilizzando in modo improprio il tasto “Azzera Operazione” presente sul videoterminale sul quale erano accettate le giocate, l'operatore/addetto riusciva a far pagare allo Shadi una somma inferiore al dovuto;
eventuali ulteriori ammanchi di cassa che residuavano al termine di tali operazioni fraudolente erano “coperti” contabilmente dall'operatore/addetto utilizzando in
2 modo analogamente improprio, durante la vendita di beni fisici (tabacchi, ricariche telefoniche o biglietti per il trasporto pubblico), il tasto “Annulla Transazione”; così facendo, i due operatori non permettevano al sistema informatico della tabaccheria di registrare le vendite (effettuate ed incassate, però) e creavano una provvista di cassa che compensava gli ammanchi contabili di cui si è detto;
in tale modo, per lungo tempo non era percepita in modo immediato l'anomalia contabile, salvo poi verificarsi un disallineamento nelle scorte di magazzino;
in tale modo, i due operatori permettevano allo (con cui operavano in concorso) di lucrare indisturbato sulle Pt_4
differenze tra le giocate al Lotto e le somme versate per esse;
così arrivandosi a distrazione, in danno della tabaccheria, stimata in complessivi euro 189.368,73; da ultimo, i due operatori/addetti (il e l' ), poi licenziati per giusta causa per i medesimi fatti, P_ Pt_3
operavano in concorso anche tra di loro, in quanto nessuno dei due interponeva alcun ostacolo alla condotta dell'altro, pur essendo pienamente consapevole della stessa;
- le condotte sono provate dalle riprese delle videocamere di sicurezza, installate su autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del lavoro, e dalle risultanze delle giocate e delle vincite sui videoterminali, fornite dagli Enti competenti;
- sussiste quindi un credito risarcitorio, in capo all'opponente, ben superiore a quello portato dal decreto opposto;
credito che deve essere pertanto portato quantomeno in compensazione con quello del P_
Il ha quindi chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della _1
, quale concorrente nelle condotte contestate, ed obbligata in solido con il Parte_3 P_
alla restituzione delle somme indicate, nonché la sospensione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla definizione del procedimento penale instaurato in conseguenza della denuncia – querela presentata dallo stesso contro i due ex dipendenti;
_1
ha chiesto poi, nel merito, invia riconvenzionale, l'accertamento della causazione da parte del in concorso con la , di danno pari ad euro 189.368,73, e quindi la revoca del P_ Pt_3
3 decreto opposto, per compensazione del credito ivi esposto.
Si è costituito in giudizio il contestando quanto rappresentato nel ricorso, ed P_
eccependo:
- l'insussistenza delle condotte distrattive/fraudolente, non provate, e del relativo danno,
condotte e danno comunque non provati;
insufficienti infatti sono, per l'esponente, i video (ben
998) ed i fogli in formato excel (redatti dallo stesso ricorrente) prodotti in causa, nonché degli altri fogli excel prodotti ed asseritamente provenienti da MA (trattasi di documenti prodotti in formato modificabile, quindi non valevoli come prove);
- in ogni caso, il ppare in tali video solo pochissime volte, peraltro sempre in presenza P_
di altre persone dietro la cassa della tabaccheria, ed anzi molto spesso in presenza dello stesso ricorrente (il quale risulta ricevere anch'egli giocate dell' ; le Parte_4
date dei video indicati in ricorso, poi, confrontate con le date visibili nei file depositati, non corrispondono;
poi, dai video prodotti non risulta in alcun modo il meccanismo di annullamento delle operazioni descritto in ricorso, non essendo mai inquadrato il monitor del terminale su cui lavorano gli operatori inquadrati;
gli stessi terminali non registrano la presenza del singolo operatore/addetto, il che rende impossibile attribuire le operazioni contestate ad uno di essi piuttosto che all'altro, in quanto tutti gli addetti operavano, promiscuamente, su tutte le macchine;
dalla documentazione prodotta non risultano poi manomissioni forzate dei sistemi informatici, come invece indicato in ricorso;
- la spiegazione del meccanismo fraudolento, presente in ricorso, non permette poi di comprendere come dall'annullamento di operazioni di vendita si potrebbe generare un surplus
di cassa, ed analogamente come le giocate, pur annullate, potessero rimanere memorizzate all'interno dei terminali;
anche in ragione del fatto che la tipologia di operazioni commerciali poste in essere in una tabaccheria sono sottoposte a rigidi controlli;
per di più, tali
“storni/annullamenti” di vendite o di giocate sono del tutto privi di prova;
4 - ancora, non si comprende come l'esponente possa aver potuto operare frodi/distrazioni per circa 190.000,00 euro alla presenza di videocamere, del datore di lavoro e di colleghi;
in ogni caso, la quantificazione del danno arrecato al ricorrente risulta del tutto presuntiva/congetturale,
ed anzi arbitraria, in quanto non supportata da prove.
Il si è quindi opposto all'istanza di sospensione del presente procedimento, sino alla P_
definizione del procedimento penale, posto che in quella sede non è stata esercitata l'azione penale, ma pendono solo le indagini preliminari;
ha chiesto la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, ex art. 648 c.p.c.; ha chiesto il rigetto del ricorso.
In corso di causa è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dal convenuto;
non sono state accolte le istanze di sospensione del procedimento e di autorizzazione alla chiamata in causa della;
non è stata svolta attività istruttoria. Pt_3
2. Sia la domanda riconvenzionale dell'opponente sia (di conseguenza) l'opposizione devono essere rigettate.
Anzitutto, occorre osservare (anzi, ribadire) che l'articolato meccanismo che sarebbe stato posto in essere dal unitamente alla collega (in una sorta di concertazione P_ Pt_3
tacita, non meglio dettagliata), per permettere al cliente di essere avvantaggiato nelle sue Pt_4
giocate del Lotto, pagando somme sensibilmente inferiori al dovuto (e quindi operando sistematiche distrazioni in danno del si baserebbe, secondo quanto indicato in ricorso, _1
sui seguenti elementi:
- l'operatore alla cassa/videoterminale ( ) prendeva le giocate dello che P_ Pt_3 Pt_4
risulterebbe essere un giocatore compulsivo, peraltro incline a giocare i medesimi numeri), ed erogava allo stesso anche eventuali vincite, che (dato pacifico) potevano essere non incassate,
ma usate per ulteriori giocate, operando quindi una sostanziale compensazione a terminale;
- l'operatore talvolta azzerava l'operazione, in caso di giocate ripetute o di giocate multiple,
mediante terminale, ma detta operazione rimaneva in memoria nella macchina, pur
5 stornando/annullando il prezzo richiesto;
così, l'operatore, a fronte di corrispettivo per determinate giocate, riusciva a richiedere al cliente un corrispettivo inferiore all'effettivo;
- sulla differenza tra valore delle giocate e corrispettivo richiesto lucrava quindi il cliente, con il concorso determinante dell'operatore;
- le operazioni descritte, però, potevano lasciare comunque delle “squadrature di cassa” (deficit
di incassi rispetto alle effettive giocate); queste erano compensate dall'operatore forzando il videoterminale in altre operazioni di vendita di beni presenti nella tabaccheria, ovvero di tabacchi, di biglietti dei mezzi pubblici di trasporto, di tessere di ricarica dei telefoni mobili;
in questo caso l'operatore annullava la vendita, pur avendola realizzata e pur avendo incassato il corrispettivo, e ciò generava un esubero di incassi, che andava a compensare i deficit delle operazioni fraudolente sulle giocate, “appianando” la situazione contabile della cassa;
- tale ultimo genere di operazioni, però, avrebbe creato dei deficit nel magazzino, posto che,
appunto, le vendite di beni fisici non quadravano rispetto alle rimanenze, che risultavano inferiori rispetto al livello teorico.
In ordine al descritto meccanismo ed alle prove offerte si devono però svolgere le seguenti considerazioni:
- anzitutto, su un piano meramente logico-critico, deve convenirsi con la parte convenuta in merito alla scarsa verosimiglianza di frodi/distrazioni indirette per quasi 190.000,00 euro,
commesse in una tabaccheria gestita da una ditta individuale, con la frequente presenza (dato pacifico e risultante, comunque, dai filmati prodotti) dello stesso titolare/imprenditore in loco;
frodi/distrazioni che, si osserva, sarebbero state commesse in soli 13 mesi, da soli due dipendenti;
non si comprende come, a fronte di perdite così imponenti (realizzate anche tramite frodi sulle vendite di tabacchi e su altri servizi sottoposti al monopolio, peraltro, come risulta dal ricorso), il ricorrente, imprenditore individuale con soli 5 dipendenti, possa non essersi accorto degli ammanchi prima della fine del 2023;
6 - ma, in ogni caso, devono esaminarsi le prove offerte, a fronte del meccanismo sopra descritto;
anzitutto, è pacifico che sui diversi terminali della tabaccheria non operava un operatore “fisso”,
e che diversi dipendenti o lo stesso titolare potessero alternarsi, anche nel medesimo turno;
a rigore, quindi, non vi è possibilità documentale di ricondurre le singole operazioni contestate al singolo dipendente (e quindi al ricorrente, per ciò che qui rileva); le prove degli abbinamenti delle operazioni in contestazione, svolte con il cliente sarebbero quindi: le videoriprese;
Pt_4
le risultanze delle giocate del Lotto e del 10ELotto ricevute dall'esercizio del nel _1
periodo di interesse, risultanti da foglio in formato .xls inviato via email (ordinaria) da IGT,
società che risulterebbe essere concessionaria dei due giochi in discorso (doc. 10 e 11
ricorrente); le risultanze delle vincite effettuate presso la tabaccheria del sempre nel _1
periodo di interesse, trasmesso, sempre in formato .xls, da Poste Italiane, sempre via email ordinaria (doc. 36 ricorrente); secondo parte ricorrente, incrociando le videoriprese, la presenza del l videoterminale, e gli orari delle immagini, con gli orari delle operazioni risultanti P_
dai documenti appena citati, sarebbe possibile ricostruire le operazioni fraudolente descritte in ricorso, anche dal punto di vista numerario, e la loro riconducibilità al ricorrente, o alla;
Pt_3
ma si deve osservare, a tale proposito, che tale “incrocio di dati” a livello probatorio non è in realtà possibile;
tralasciando la non producibilità, secondo le Specifiche Tecniche del Processo
Civile Telematico, di file in formato .xls, risulta dirimente che tali tipologie di file sono modificabili, e non offrono un sicuro supporto probatorio (e comunque anche l'eventuale stampa dei file, o la loro trasformazione in formato .pdf, sarebbe parimenti inattendibile, posto che parimenti non vi sarebbe certezza sull'assenza di modifica prima della stampa o della esportazione in altro formato digitale); ma comunque, anche prendendo per assodato il contenuto di tali file, certezza non vi sarebbe sulle date e sugli orari delle videoriprese prodotte in causa (date ed orari sui quali parte convenuta ha infatti formulato eccezioni), posto che tali date ed orari ben potrebbero essere stati modificati, il che renderebbe non operante tale
7 meccanismo di “incrocio dati”, in quanto non affidabile;
ancora, l'esame dei file prodotti
(giocate e vincite) rende evidente che comunque i dati in essi contenuti non sono abbinabili tra di loro, in quanto non vi sono codici identificativi che associno univocamente, appunto, le giocate e le conseguenti vincite;
in buona sostanza, già sotto questi profili le allegazioni del ricorrente non sono verificabili;
- si deve poi rilevare che nell'economia dell'articolato meccanismo descritto in ricorso importanza massima avrebbero gli “annullamenti” delle operazioni a videoterminale, e delle giocate, e della vendita di beni, che avrebbero compensato a livello contabile gli ammanchi poi asseritamente scoperti;
su questi si deve anzitutto osservare che, come eccepito da parte convenuta, non si comprende come delle giocate, in giochi sottoposti a concessione del monopolio (con relativi controlli stringenti, si immagina), possano essere annullate/azzerate a videoterminale, ma rimanere comunque nella memoria del sistema informatico, permettendo di emettere quindi i tagliandi di giocate, appunto, e delle vincite;
a fronte della contestazione di parte convenuta, parte ricorrente avrebbe dovuto offrire prova idonea della sussistenza di un simile meccanismo (che appare allo stato poco verosimile, in ragione di quanto appena detto),
ma non lo ha fatto (si esamineranno infra le prove orali offerte); ma, a monte, vi è difetto di allegazione di quali “storni/azzeramenti” di giocate sarebbero stati effettuati durante le operazioni fraudolente poste in essere con lo (vi sono solo indicazioni delle differenze, Pt_4
in negativo per il tra giocate e vincite, ma non l'indicazione di quale delle giocate _1
sarebbe stata sottoposta ad annullamento); analogamente, vi è difetto di prova in merito alla seconda tipologia di operazioni, ovvero all'annullamento delle vendite di beni (tabacchi,
ricariche telefoniche, biglietti dei mezzi pubblici) nonostante la loro effettuazione;
anche in questo caso, non si comprende (anche a fronte della contestazione di parte convenuta) come un simile meccanismo possa avvenire, anche con riferimento a vendite di prodotti di monopolio (i tabacchi), che, analogamente alle giocate, sono sottoposti a rigidi controlli (una squadratura
8 delle rimanenze di magazzino dei tabacchi porterebbe a conseguenze assai gravi, se rilevata dalle autorità competenti in materia di monopoli, e per dedurre tanto è sufficiente il fatto notorio), ma in ogni caso parte ricorrente non ha offerto prova del funzionamento di tale meccanismo fraudolento;
analogamente a quanto sopra osservato, manca radicalmente l'allegazione in merito alle singole operazioni che sarebbero state poste in essere con riferimento alle vendite di beni per compensare le “squadrature di cassa” generate dalle operazioni effettuate con lo vi è infine integrale difetto di prova di tali singole operazioni Pt_4
(storni/annullamenti/azzeramenti di giocate, rimaste però in memoria nel terminale, e di vendita di beni), posto che le stesse non possono certo dedursi dalle videoriprese prodotte su cd-dati
(doc. 16 - 34 ricorrente), ove non si scorge cosa viene fatto sui videoterminali;
ma si deve ribadire che tali allegazioni ed offerte di prova (del meccanismo di annullamento di operazioni e dei singoli annullamenti) costituiscono un passaggio essenziale del preteso meccanismo fraudolento qui in esame, che non risulta quindi oggettivamente ricostruibile;
anche in ragione del fatto che dovrebbero essere ricostruite in questa sede miriadi di operazioni, e tutte in modo analitico, posto che non si contesta genericamente la commissione, da parte del di P_
fatti della tipologia indicata in ricorso, ma si chiede l'accertamento di uno specifico,
complessivo, credito risarcitorio, composto di precise entità numerarie che sarebbero state distratte con l'ausilio del convenuto;
- ancora, si deve ribadire che gli eventuali storni/annullamenti fittizi delle vendite di beni avrebbero dovuto generare delle significative “squadrature” di magazzino (forse rilevabili ben prima dell'ottobre del 2023, ovvero dal momento in cui è stata formulata al ricorrente la contestazione disciplinare che ha condotto al suo licenziamento); parte ricorrente ha allegato tanto genericamente, senza fornire alcuna specifica allegazione (numerica) delle pretese irregolarità e senza fornire adeguata prova della circostanza;
l'unico elemento prodotto è
un'email inviata, già nel novembre del 2022, dallo stesso ricorrente e dal suo dipendente
9 alla società CEI System, che pare occuparsi dei sistemi gestionali dell'esercizio Parte_5
(doc. 9 ricorrente), in cui si segnala quanto segue: “Buongiorno, siamo in difficoltà nella nostra
consueta gestione dell'attività per alcuni punti che ci vincolano da almeno 10 giorni.
Entrambi Ci portano a non poter ordinare correttamente il tabacco causa giacenze errate e
mancati venduti. Stiamo effettuando più ordini con costi aggiuntivi, andare al cash and carry
di persona e investire energie per sopperire al problema
Abbiamo segnalato queste cose ma nonostante la gentilezza e l'impegno di tutti non sono state
ancora risolte
per : manca la giornata di Sabato 12 su domenica 13 novembre CP_2
per LL : c'è un possibile problema di corruzione del database (enrico ha scaricato in
loco), che non ci permette di inventariare serenamente in quanto abbiamo tutte le giacenze
sbagliate dopo due inventari completi nell'arco di un mese
C'è stato inoltre un aggiornamento tabacchi 15/11/2022 che non è stato ancora recepito causa
mancanza del file master.
Combattiamo tutti per comunque reggere con un sistema vecchio come cash manager senza
porting su smart manager, se si accodano per troppo tempo le problematiche diventa per noi
ingestibile sotto ogni punto di vista
Si potrebbe sbloccare la cosa?
Grazie mille
e ; Parte_1 Testimone_1
il testo di tale email, anche in ragione della sua provenienza dallo stesso ricorrente, come si è
evidenziato, palesemente non prova nulla in ordine al tema in esame;
ulteriore prova offerta,
ma inidonea, viene esaminata nel punto che segue, con le altre prove orali richieste (trattasi dei capi da 1 a 3, infra riportati);
- da ultimo, si deve osservare che le prove orali offerte con il ricorso in opposizione sono le
10 seguenti:
“1) Vero che a partire dal mese di settembre 2023 e fino al mese di ottobre 2023 l'attività della
, sita in Torino, corso LL n. 14 ha subito irregolarità in relazione Parte_6
agli incassi ed alla gestione del magazzino;
2) Vero che inizialmente tali irregolarità sono state addebitate al sistema gestionale fornito da
con sede in Grugliasco (TO), via Indipendenza 9 b/c; Controparte_3
3) Vero che in conseguenza delle irregolarità di cui al capo 1) il magazzino risultava sfornito
di merce in contrasto con quanto risultante dal gestionale fornito da Controparte_3
4) Vero che il signor perlomeno a partire dal mese di giugno Parte_4
2022 ed ancora attualmente si è recato quotidianamente presso la tabaccheria LL, sita
in Torino, corso LL n. 14 per giocate al lotto in tutte le sue varianti (10elotto,
, lotto etc…), ripetendo con insistenza le medesime serie numeriche tra cui 4, 14, Parte_2
24, 34,
• 77, 78, 79, 80
• 60, 70, 80, 90
• 20, 21, 22, 23
• 40, 41, 42, 43
• 87, 88, 89, 90
5) Vero che il frame doc. 38 che si rammostra al teste ritrae il signor P_
6) Vero che il frame doc. 39 che si rammostra al teste ritrae la signora;
Parte_3
7) Vero che la foto doc. 40 che si rammostra al teste rappresenta lo schermo del gestionale di
vendita e di magazzino della di Torino, corso LL n. 14; Parte_6
8) Vero che la foto doc. 41 che si rammostra al teste rappresenta lo schermo della macchina
del lotto presente nella di Torino, corso LL n.14”; Parte_6
trattasi di prove orali del tutto generiche, ed inidonee a fornire prova dei fatti sopra esaminati.
11 In conclusione, non vi è prova del credito risarcitorio reclamato dal ricorrente, il che rende superfluo l'accertamento del preteso “concorso” nelle condotte tra il e la (che P_ Pt_3
porterebbe al complessivo credito indicato nelle conclusioni del ricorso, vantato verso i due ex lavoratori in via solidale, posto che non tutte le condotte contestate sarebbero state tenute da un singolo lavoratore, ma alternativamente dai due).
Ne consegue l'anticipato rigetto delle domande del ricorrente.
Il decreto ingiuntivo non deve essere revocato, nonostante il pagamento dell'importo, avvenuto in data 24/6/2024, come precisato in data odierna dalle parti, posto che tale pagamento è
avvenuto solo in ragione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio.
3. In punto spese di lite, deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Le spese devono essere liquidate sulla base del valore di causa (euro 189.368,83) dato dalla presenza della domanda riconvenzionale,
e sulla base dell'oggettiva complessità dell'esame del compendio documentale offerto in produzione.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo;
- visto l'art. 91 c.p.c., condanna alla rifusione delle spese in favore di Parte_1 P_
; spese liquidate in complessivi euro 13.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva
[...]
e cpa.
12 Torino, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
13