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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/07/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. 59/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 59/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Mercatali presso il cui studio - e C.F._2 domicilio digitale - sono elettivamente domiciliati in Email_1
Modigliana (FC), via Nazario Sauro n. 16, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTI
E
( ), in persona dei procuratori speciali e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo Giarratana ed Controparte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio - ed il domicilio digitale
- dell'Avv. Massimiliano Polelli in Ferrara, via Borgo Email_2 dei Leoni n. 63, in virtù di procura allegata al ricorso
OPPOSTA
CONCLUSIONI per gli opponenti: “in via preliminare: sempre e comunque revocare il decreto ingiuntivo D.I. n. cronol. 1062/2022 del 12 ottobre 2022 emesso dal Tribunale di Ravenna in persona del Giudice Dott.
Massimo Vicini nel procedimento monitorio n. 2675/2022 RG nei confronti di e Parte_1
nel merito: accertare e dichiarare che il credito azionato dalla con ricorso Parte_2 CP_1
pagina 1 di 6 monitorio è carente di prova scritta in violazione dell'articolo 634, c.p.c. in maniera insanabile con alcuna produzione postuma da parte della nel giudizio di opposizione, e pertanto dichiarare la CP_1 non debenza di somma alcuna da parte degli Opponenti alla Opposta;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e CPA di legge, che si chiede al Giudice liquidarsi ai sensi delle tariffe forensi vigenti, e da distrarsi in favore del Sottoscritto Procuratore
Antistatario ex articolo 93, c.p.c”; per l'opposta: “nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare la debenza dei signori e nei confronti di e per l'effetto Parte_2 Parte_1 Controparte_1 condannare gli stessi al pagamento di quanto dovuto. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, oltre IVA e CPA”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1062/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data
12/10/2022, nel procedimento n. 2675/2022 R.G.
Con il detto decreto fu ingiunto a “ (C.F. ), di pagare Parte_1 C.F._1 alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 14.114,74; 2. gli interessi come da domanda” ed a “
[...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_1
), di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, C.F._1 entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 6.176,56; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compenso professionale e in € 145,50 per esborsi, oltre il 15,00% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”, a titolo di pagamento dei debiti insorti in capo agli ingiunti sia in virtù dei contratti di prestito personale nn. 19293428, 20775841 e 21079606, stipulati a favore, rispettivamente, il primo (n. 19293428) di e sottoscritto in qualità di coobbligato da Persona_1 Parte_1
il secondo (n. 20775841) ed il terzo (21079606) di sia in virtù
[...] Parte_1 dell'apertura di una linea di credito, in favore di , per effettuare acquisti ed ottenere Parte_1
l'erogazione diretta di somme di denaro con utilizzo di una carta di credito n. 32127335131.
A fondamento dell'opposizione ed hanno dedotto che Parte_1 Parte_2 mancasse la prova del credito azionato in via monitoria, segnatamente considerando che la ricorrente non avesse prodotto gli “estratti conto” certificati ex art. 50 tub dei tre prestiti personali e dell'apertura della linea di credito, ma mere dichiarazioni della Banca (c.d. saldaconti) attestanti semplicemente le pagina 2 di 6 voci a credito ed operanti un rinvio ai piani di ammortamento dei tre prestiti personali, inidonei tuttavia a confermare il saldo attivo della Banca perché non univocamente richiamati nelle predette dichiarazioni e privi di sottoscrizione.
Tanto premesso ed hanno chiesto di revocare il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/11/2023 si è costituita la CP_1
che ha contestato le allegazioni avversarie ed ha prodotto gli estratti conto analitici dei rapporti
[...] dare/avere intercorrenti tra le parti in relazione ai quattro rapporti fonte del credito azionato in via monitoria.
Pertanto l'opposta ha chiesto, preliminarmente, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e, nel merito, rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Concessa l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, all'udienza del 2/4/2025, la prima tenutasi dinanzi a questo G.U. subentrato a quello precedentemente titolare del procedimento, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione originaria sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., in tal senso, Cass. sent. n. 7188/2003; Cass. sent. n. 15702/2004; Cass. sent. n. 13001/2006).
Da ciò deriva che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cass. sent. n. 2573/2002; Cass. sent. n. 419/2006); restano, pertanto, irrilevanti ai fini di un accertamento siffatto eventuali vizi della procedura monitoria che non coinvolgano l'inesistenza del credito azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cass. sent. n.
419/2006).
Costituisce, altresì, orientamento consolidato della Corte di legittimità quello per cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria
è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di pagina 3 di 6 dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (cfr. Cass. ord. n. 12818/2024).
2. Ebbene, ai fini dello scrutinio della fondatezza della domanda attorea oggetto del giudizio deve osservarsi che ha prodotto, sin dal procedimento monitorio: Controparte_1
- relativamente ai tre contratti di “prestito personale” n. 19293428, 20775841 e 21079606, i singoli contratti (docc. 1, 6, 10) indicanti il numero e l'importo delle rate, i relativi piani di ammortamento univocamente riferibili ai singoli contratti in ragione degli importi indicati a titolo di “imp. Rata”,
“capitale”, “interessi”, “cap. residuo”, “deb. Residuo” (docc. 4, 8, 12), nonché le dichiarazioni (c.d. saldaconto) indicanti, tra l'altro, “l'ultima rata coperta” e la relativa scadenza;
- rispetto alla linea di credito, il relativo contratto (doc. 14) e la dichiarazione certificata indicante l'importo dovuto (c.d. saldaconto: cfr. doc. 16).
Nella presente fase di opposizione al decreto ingiuntivo, inoltre, ha prodotto, CP_1 relativamente a tutti i predetti rapporti, la lista dei movimenti analitici dei rapporti dare avere (docc. 4
b, 4 c, 4 d), certificata ai sensi dell'art. 50 tub.
Questo GU osserva, allora, che in relazione ai contratti di prestito personale, a fronte della precisa allegazione e prova del credito vantato sin dalla fase monitoria – in ragione della produzione dei contratti indicanti il numero e l'importo delle rate, del carattere pacifico (art. 115 c.p.c.) delle erogazioni del denaro, della produzione dei relativi piani di ammortamento (essendo univoca la riferibilità degli stessi a ciascuno dei prestiti personali per cui è causa) e dell'allegazione nei saldaconto dell'ultima rata pagata e della relativa scadenza -, gli odierni opponenti si sono limitati a contestazioni meramente generiche ed ipotetiche relative ai singoli rapporti (cfr. allegazioni a pagg. 3 e 4 in relazione ai singoli contratti di finanziamento) ed a lamentare l'inidoneità dei piani di ammortamento e dei saldaconto relativi ai singoli rapporti a fornire la prova del credito vantato dalla parte opposta per ogni rapporto.
Tuttavia, come noto, per un verso, in relazione ai contratti di mutuo non è necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. ai fini dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo, essendo sufficiente la produzione in giudizio del solo contratto di mutuo e del piano finanziario;
per altro verso, seppure i piani di ammortamento prodotti dall'opposta non siano sottoscritti, in ogni caso è univoca la riferibilità degli stessi a ciascun rapporto di prestito (giusta quanto già sopra indicato circa l'indicazione nei piani di ammortamento delle voci “imp. Rata”, “capitale”, “interessi”, “cap. residuo”, “deb.
Residuo”) e neppure è contestata la rispondenza di tali piani di ammortamento alle condizioni previste nel contratto per ogni singolo rapporto di prestito. pagina 4 di 6 A fronte dell'allegazione e prova del credito vantato, quindi, sin dalla fase monitoria, gli opponenti non hanno sollevato contestazioni specifiche al residuo credito vantato dalla Banca per i tre contratti di prestito personale, neppure all'esito della produzione, nella presente fase di opposizione, delle liste dei movimenti analitici dei rapporti dare avere relative a ciascun rapporto (docc. 4 b, 4 c, 4 d “lista mov
1”), certificate ai sensi dell'art. 50 tub.
L'opposizione al decreto ingiuntivo in parte qua è, pertanto, infondata e va rigettata sia in relazione alla denunciata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in relazione alla fondatezza della domanda della parte attrice sostanziale.
Per quanto concerne, invece, la linea di credito in favore di con utilizzo di apposita Parte_1 carta di credito n. 32127335131, ha prodotto (solo) nella presente fase di Controparte_1 opposizione la lista di movimenti analitica dei movimenti effettuati, certificata ai sensi dell'art. 50 tub, avendo invece prodotto nella fase monitoria un mero saldaconto, inidoneo alla dimostrazione sommaria del credito vantato in relazione a questo rapporto (cfr., condivisibilmente, Cass. 29577/2020).
Ebbene, a fronte della produzione della lista dei movimenti analitica certificata da parte dell'opposta al momento della costituzione nel presente giudizio (cfr. doc. 4 d “lista mov 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la contestazione degli opponenti incentrata sulla tardività della produzione documentale e sull'inidoneità del saldaconto prodotto in fase monitoria (cfr. comparsa conclusionale degli opponenti) è evidentemente infondata, dovendo il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo pronunciarsi sulla fondatezza della domanda e delle eccezioni di parte, nei limiti delle preclusioni assertive ed asseverative che maturano, rispettivamente, con la prima (almeno per i fatti principali) e seconda memoria istruttoria (cfr., in relazione al rito applicabile al presente giudizio, ratione temporis, art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c.).
Deve allora osservarsi che per effetto della non contestazione della lista analitica dei movimenti inerenti al rapporto in discorso e della rispondenza delle condizioni applicate alle previsioni contrattuali, il credito vantato dall'opposta deve considerarsi incontestato (art. 115 c.p.c.), con conseguente infondatezza dell'opposizione esperita da e che, Parte_1 Parte_2 pertanto, va rigettata anche in parte qua.
3. In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 26.000,00, valori intermedi tra minimi e medi, stante la modesta difficoltà delle questioni trattate, il mancato compimento di atti istruttori e la portata meramente riepilogativa degli scritti conclusivi rispetto alle allegazioni già espresse dalle parti negli atti introduttivi).
pagina 5 di 6 In relazione alle spese del procedimento monitorio, sebbene in astratto la mancata sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in relazione alla (sola) linea di credito concessa ad avrebbe potuto avere ripercussioni sulla regolamentazione delle spese della fase Parte_1 monitoria - avendo la prodotto in quella sede un mero saldaconto inidoneo alla dimostrazione CP_1 sommaria del credito vantato in parte qua (cfr. Cass. 29577/2020) -, in concreto tale circostanza deve considerarsi irrilevante nel caso di specie, poiché il credito vantato dalla Banca per il titolo in discorso era (ed è) pari ad € 2.646,59, oltre interessi legali dal 28/02/2021, la cui decurtazione al credito complessivo di “€ 14.114,74” oltre “interessi come da domanda”, non avrebbe implicato una condanna degli odierni opponenti, per compenso professionale ed esborsi, al pagamento di una somma inferiore ad “€ 540,00 per compenso professionale e in € 145,50 per esborsi” (i.e.: non avrebbe implicato un mutamento dello scaglione e delle spese vive di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1062/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 12/10/2022, nel procedimento n. 2675/2022 R.G. e conferisce l'esecutorietà a tale decreto;
2. condanna gli opponenti al pagamento, in favore di delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 3808,5 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ravenna, 19/7/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 59/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Mercatali presso il cui studio - e C.F._2 domicilio digitale - sono elettivamente domiciliati in Email_1
Modigliana (FC), via Nazario Sauro n. 16, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTI
E
( ), in persona dei procuratori speciali e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo Giarratana ed Controparte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio - ed il domicilio digitale
- dell'Avv. Massimiliano Polelli in Ferrara, via Borgo Email_2 dei Leoni n. 63, in virtù di procura allegata al ricorso
OPPOSTA
CONCLUSIONI per gli opponenti: “in via preliminare: sempre e comunque revocare il decreto ingiuntivo D.I. n. cronol. 1062/2022 del 12 ottobre 2022 emesso dal Tribunale di Ravenna in persona del Giudice Dott.
Massimo Vicini nel procedimento monitorio n. 2675/2022 RG nei confronti di e Parte_1
nel merito: accertare e dichiarare che il credito azionato dalla con ricorso Parte_2 CP_1
pagina 1 di 6 monitorio è carente di prova scritta in violazione dell'articolo 634, c.p.c. in maniera insanabile con alcuna produzione postuma da parte della nel giudizio di opposizione, e pertanto dichiarare la CP_1 non debenza di somma alcuna da parte degli Opponenti alla Opposta;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e CPA di legge, che si chiede al Giudice liquidarsi ai sensi delle tariffe forensi vigenti, e da distrarsi in favore del Sottoscritto Procuratore
Antistatario ex articolo 93, c.p.c”; per l'opposta: “nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare la debenza dei signori e nei confronti di e per l'effetto Parte_2 Parte_1 Controparte_1 condannare gli stessi al pagamento di quanto dovuto. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, oltre IVA e CPA”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1062/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data
12/10/2022, nel procedimento n. 2675/2022 R.G.
Con il detto decreto fu ingiunto a “ (C.F. ), di pagare Parte_1 C.F._1 alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 14.114,74; 2. gli interessi come da domanda” ed a “
[...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_1
), di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, C.F._1 entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 6.176,56; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compenso professionale e in € 145,50 per esborsi, oltre il 15,00% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”, a titolo di pagamento dei debiti insorti in capo agli ingiunti sia in virtù dei contratti di prestito personale nn. 19293428, 20775841 e 21079606, stipulati a favore, rispettivamente, il primo (n. 19293428) di e sottoscritto in qualità di coobbligato da Persona_1 Parte_1
il secondo (n. 20775841) ed il terzo (21079606) di sia in virtù
[...] Parte_1 dell'apertura di una linea di credito, in favore di , per effettuare acquisti ed ottenere Parte_1
l'erogazione diretta di somme di denaro con utilizzo di una carta di credito n. 32127335131.
A fondamento dell'opposizione ed hanno dedotto che Parte_1 Parte_2 mancasse la prova del credito azionato in via monitoria, segnatamente considerando che la ricorrente non avesse prodotto gli “estratti conto” certificati ex art. 50 tub dei tre prestiti personali e dell'apertura della linea di credito, ma mere dichiarazioni della Banca (c.d. saldaconti) attestanti semplicemente le pagina 2 di 6 voci a credito ed operanti un rinvio ai piani di ammortamento dei tre prestiti personali, inidonei tuttavia a confermare il saldo attivo della Banca perché non univocamente richiamati nelle predette dichiarazioni e privi di sottoscrizione.
Tanto premesso ed hanno chiesto di revocare il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/11/2023 si è costituita la CP_1
che ha contestato le allegazioni avversarie ed ha prodotto gli estratti conto analitici dei rapporti
[...] dare/avere intercorrenti tra le parti in relazione ai quattro rapporti fonte del credito azionato in via monitoria.
Pertanto l'opposta ha chiesto, preliminarmente, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e, nel merito, rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Concessa l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, all'udienza del 2/4/2025, la prima tenutasi dinanzi a questo G.U. subentrato a quello precedentemente titolare del procedimento, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione originaria sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., in tal senso, Cass. sent. n. 7188/2003; Cass. sent. n. 15702/2004; Cass. sent. n. 13001/2006).
Da ciò deriva che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cass. sent. n. 2573/2002; Cass. sent. n. 419/2006); restano, pertanto, irrilevanti ai fini di un accertamento siffatto eventuali vizi della procedura monitoria che non coinvolgano l'inesistenza del credito azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cass. sent. n.
419/2006).
Costituisce, altresì, orientamento consolidato della Corte di legittimità quello per cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria
è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di pagina 3 di 6 dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (cfr. Cass. ord. n. 12818/2024).
2. Ebbene, ai fini dello scrutinio della fondatezza della domanda attorea oggetto del giudizio deve osservarsi che ha prodotto, sin dal procedimento monitorio: Controparte_1
- relativamente ai tre contratti di “prestito personale” n. 19293428, 20775841 e 21079606, i singoli contratti (docc. 1, 6, 10) indicanti il numero e l'importo delle rate, i relativi piani di ammortamento univocamente riferibili ai singoli contratti in ragione degli importi indicati a titolo di “imp. Rata”,
“capitale”, “interessi”, “cap. residuo”, “deb. Residuo” (docc. 4, 8, 12), nonché le dichiarazioni (c.d. saldaconto) indicanti, tra l'altro, “l'ultima rata coperta” e la relativa scadenza;
- rispetto alla linea di credito, il relativo contratto (doc. 14) e la dichiarazione certificata indicante l'importo dovuto (c.d. saldaconto: cfr. doc. 16).
Nella presente fase di opposizione al decreto ingiuntivo, inoltre, ha prodotto, CP_1 relativamente a tutti i predetti rapporti, la lista dei movimenti analitici dei rapporti dare avere (docc. 4
b, 4 c, 4 d), certificata ai sensi dell'art. 50 tub.
Questo GU osserva, allora, che in relazione ai contratti di prestito personale, a fronte della precisa allegazione e prova del credito vantato sin dalla fase monitoria – in ragione della produzione dei contratti indicanti il numero e l'importo delle rate, del carattere pacifico (art. 115 c.p.c.) delle erogazioni del denaro, della produzione dei relativi piani di ammortamento (essendo univoca la riferibilità degli stessi a ciascuno dei prestiti personali per cui è causa) e dell'allegazione nei saldaconto dell'ultima rata pagata e della relativa scadenza -, gli odierni opponenti si sono limitati a contestazioni meramente generiche ed ipotetiche relative ai singoli rapporti (cfr. allegazioni a pagg. 3 e 4 in relazione ai singoli contratti di finanziamento) ed a lamentare l'inidoneità dei piani di ammortamento e dei saldaconto relativi ai singoli rapporti a fornire la prova del credito vantato dalla parte opposta per ogni rapporto.
Tuttavia, come noto, per un verso, in relazione ai contratti di mutuo non è necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. ai fini dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo, essendo sufficiente la produzione in giudizio del solo contratto di mutuo e del piano finanziario;
per altro verso, seppure i piani di ammortamento prodotti dall'opposta non siano sottoscritti, in ogni caso è univoca la riferibilità degli stessi a ciascun rapporto di prestito (giusta quanto già sopra indicato circa l'indicazione nei piani di ammortamento delle voci “imp. Rata”, “capitale”, “interessi”, “cap. residuo”, “deb.
Residuo”) e neppure è contestata la rispondenza di tali piani di ammortamento alle condizioni previste nel contratto per ogni singolo rapporto di prestito. pagina 4 di 6 A fronte dell'allegazione e prova del credito vantato, quindi, sin dalla fase monitoria, gli opponenti non hanno sollevato contestazioni specifiche al residuo credito vantato dalla Banca per i tre contratti di prestito personale, neppure all'esito della produzione, nella presente fase di opposizione, delle liste dei movimenti analitici dei rapporti dare avere relative a ciascun rapporto (docc. 4 b, 4 c, 4 d “lista mov
1”), certificate ai sensi dell'art. 50 tub.
L'opposizione al decreto ingiuntivo in parte qua è, pertanto, infondata e va rigettata sia in relazione alla denunciata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in relazione alla fondatezza della domanda della parte attrice sostanziale.
Per quanto concerne, invece, la linea di credito in favore di con utilizzo di apposita Parte_1 carta di credito n. 32127335131, ha prodotto (solo) nella presente fase di Controparte_1 opposizione la lista di movimenti analitica dei movimenti effettuati, certificata ai sensi dell'art. 50 tub, avendo invece prodotto nella fase monitoria un mero saldaconto, inidoneo alla dimostrazione sommaria del credito vantato in relazione a questo rapporto (cfr., condivisibilmente, Cass. 29577/2020).
Ebbene, a fronte della produzione della lista dei movimenti analitica certificata da parte dell'opposta al momento della costituzione nel presente giudizio (cfr. doc. 4 d “lista mov 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la contestazione degli opponenti incentrata sulla tardività della produzione documentale e sull'inidoneità del saldaconto prodotto in fase monitoria (cfr. comparsa conclusionale degli opponenti) è evidentemente infondata, dovendo il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo pronunciarsi sulla fondatezza della domanda e delle eccezioni di parte, nei limiti delle preclusioni assertive ed asseverative che maturano, rispettivamente, con la prima (almeno per i fatti principali) e seconda memoria istruttoria (cfr., in relazione al rito applicabile al presente giudizio, ratione temporis, art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c.).
Deve allora osservarsi che per effetto della non contestazione della lista analitica dei movimenti inerenti al rapporto in discorso e della rispondenza delle condizioni applicate alle previsioni contrattuali, il credito vantato dall'opposta deve considerarsi incontestato (art. 115 c.p.c.), con conseguente infondatezza dell'opposizione esperita da e che, Parte_1 Parte_2 pertanto, va rigettata anche in parte qua.
3. In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 26.000,00, valori intermedi tra minimi e medi, stante la modesta difficoltà delle questioni trattate, il mancato compimento di atti istruttori e la portata meramente riepilogativa degli scritti conclusivi rispetto alle allegazioni già espresse dalle parti negli atti introduttivi).
pagina 5 di 6 In relazione alle spese del procedimento monitorio, sebbene in astratto la mancata sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in relazione alla (sola) linea di credito concessa ad avrebbe potuto avere ripercussioni sulla regolamentazione delle spese della fase Parte_1 monitoria - avendo la prodotto in quella sede un mero saldaconto inidoneo alla dimostrazione CP_1 sommaria del credito vantato in parte qua (cfr. Cass. 29577/2020) -, in concreto tale circostanza deve considerarsi irrilevante nel caso di specie, poiché il credito vantato dalla Banca per il titolo in discorso era (ed è) pari ad € 2.646,59, oltre interessi legali dal 28/02/2021, la cui decurtazione al credito complessivo di “€ 14.114,74” oltre “interessi come da domanda”, non avrebbe implicato una condanna degli odierni opponenti, per compenso professionale ed esborsi, al pagamento di una somma inferiore ad “€ 540,00 per compenso professionale e in € 145,50 per esborsi” (i.e.: non avrebbe implicato un mutamento dello scaglione e delle spese vive di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1062/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 12/10/2022, nel procedimento n. 2675/2022 R.G. e conferisce l'esecutorietà a tale decreto;
2. condanna gli opponenti al pagamento, in favore di delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 3808,5 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ravenna, 19/7/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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