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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott.ssa Alida Marinuzzi Consigliere relatore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 208/2022 R.G., promossa in questo grado
DA
Parte_1
in persona dell'Assessorato pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Valerio Villareale n. 6, domicilia.
APPELLANTE
CONTRO
(fall. n. 175/2015), in persona del Controparte_1
Curatore Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Vera Sciarrino, e presso il cui CP_2 studio, sito in Via Saverio Cavallari n.34, Palermo è domiciliata
APPELLATA
e nei confronti di
, nato a [...] il [...] residente in [...]
Juvara n. 143.
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni parte appellante: Voglia la Corte riformare la sentenza gravata, in accoglimento del presente appello, nei termini di cui in Co motivazione. Con vittoria di spese, onorari e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Conclusioni per la Curatela : CP_1 Voglia la Corte ritenere e dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc, l'appello proposto per i motivi sopra dedotti e rassegnati ed attesa la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto, rigettare l'appello proposto dall'Avvocatura confermando la Sentenza di primo grado. Con vittoria di spese.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21 novembre 2018, il Curatore del fallimento dello CP_1
(Fall. n. 175/2015) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo,
[...]
e l CP_3 Controparte_4
, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità – nei confronti
[...] della Curatela – del pagamento effettuato dall'Assessorato in favore del sig. , tramite CP_3
Controparte_5
A sostegno della domanda, la Curatela esponeva che aveva avviato
[...] Controparte_3 un'esecuzione mobiliare nei confronti dello – all'epoca ancora in bonis – e CP_1 dell , in qualità di terzo pignorato. Tale procedura si concludeva con ordinanza Parte_1 del 3 aprile 2015, mediante la quale il Giudice dell'esecuzione disponeva l'assegnazione del credito vantato fino alla concorrenza di € 15.027,06.
Poiché tale assegnazione non era stata eseguita, promuoveva una nuova azione CP_3 esecutiva aggredendo le somme detenute dall'Assessorato presso quale Controparte_5
tesoriere regionale. In tale contesto, con ordinanza del 3 marzo 2016, il Giudice dell'esecuzione disponeva un'ulteriore assegnazione in favore di , pari a € CP_3
6.829,20, somme poi effettivamente erogate il 30 marzo 2016.
Secondo la prospettazione attorea, tale pagamento doveva ritenersi inefficace ex art. 44 L.F., in quanto estintivo di un debito del fallito, adempiuto da un terzo con denaro proprio e per conto dello stesso, comportando l'obbligo restitutorio in capo all'accipiens. La Curatela sottolineava inoltre la responsabilità solidale dell'Assessorato, che aveva eseguito il pagamento nonostante fosse stato formalmente diffidato, con PEC del 23 dicembre 2015, a non effettuare alcun versamento in favore di terzi, neppure in esecuzione di provvedimenti giudiziari di assegnazione.
La Curatela rilevava infine che il pagamento costituiva, in ogni caso, un atto anomalo di estinzione dell'obbligazione, in violazione del principio della par condicio creditorum, risultando quindi inefficace anche ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, L.F.
2 Si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande della Controparte_3 curatela. Parimenti, si costituiva l'Assessorato, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, quest'ultimo deduceva che il pagamento contestato non era frutto di una decisione volontaria, bensì di un ordine del Giudice dell'esecuzione, formalizzato mediante provvedimento di assegnazione.
Esaurita la fase istruttoria, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 73/2022, il Tribunale di Palermo accoglieva integralmente le domande della Curatela, dichiarando l'inefficacia e/o l'inopponibilità del pagamento eseguito in favore di rispetto alla massa fallimentare. Controparte_3
Nella motivazione, il Tribunale accertava che aveva percepito, dopo la CP_3 dichiarazione di fallimento, somme riconducibili alla società fallita, sebbene materialmente erogate tramite l'Assessorato e Il Giudice di prime cure rilevava che la Controparte_5 circostanza formale dell'erogazione da parte del tesoriere non modificava la natura sostanziale del credito, riconducibile allo Pertanto, le somme, ancorché CP_1 materialmente versate da un terzo, erano destinate all'adempimento di un'obbligazione del fallito, e, essendo state corrisposte a un solo creditore, integravano una violazione del principio della par condicio creditorum, risolvendosi in un pagamento preferenziale lesivo del concorso.
Il Tribunale escludeva, infine, la rilevanza scriminante del provvedimento di assegnazione, sottolineando che tali ordinanze – pur producendo effetti traslativi – sono normalmente emesse con riserva (“salvo buon fine” o “salvo esazione”), per cui, ai fini dell'opponibilità al fallimento, rileva non la data dell'ordinanza, ma il momento effettivo del pagamento.
Avverso la sentenza n. 73/2022 del Tribunale di Palermo, ha proposto appello l
[...]
, articolando due Controparte_4 motivi di gravame.
3 Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_6 dell'impugnazione e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
, ritualmente citato, è rimasto contumace nel presente grado di giudizio. Controparte_3
Disposto lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione all'udienza del 21 giugno 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con il primo motivo, l censura la propria condanna in solido con Parte_1 [...]
alla restituzione, in favore della Curatela, delle somme erogate, lamentando che il CP_3
Tribunale ne abbia erroneamente ritenuto la legittimazione passiva rispetto all'azione proposta ai sensi dell'art. 44 L.F.
L'appellante sostiene che tale azione sarebbe proponibile esclusivamente nei confronti del creditore che ha ricevuto il pagamento ( ) e non anche verso il terzo soggetto CP_3
(l ) che ha eseguito il pagamento su ordine del giudice dell'esecuzione. Pertanto, Parte_1 il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato, il quale non avrebbe conseguito alcun vantaggio patrimoniale dalla vicenda.
L'Assessorato, inoltre, osserva che l'effetto traslativo del credito si era già perfezionato con l'ordinanza di assegnazione del 3 aprile 2015, emessa prima della dichiarazione di fallimento, ancorché rimasta priva di esecuzione. La successiva ordinanza del 3 marzo 2016 avrebbe, secondo tale tesi, natura meramente confermativa e il pagamento eseguito in forza di essa non sarebbe lesivo del principio della par condicio creditorum.
Il motivo è infondato.
È pacifico che ha ricevuto le somme oggetto della domanda restitutoria Controparte_3 sulla base dell'ordinanza di assegnazione del 3 marzo 2016, emessa nell'ambito di un procedimento esecutivo iniziato dopo la dichiarazione di fallimento di CP_1 intervenuta tra l'11 e il 21 dicembre 2015.
4 Anche qualora si volesse valorizzare la precedente ordinanza del 3 aprile 2015 – riferita, peraltro, a un diverso procedimento esecutivo mai perfezionato – va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, l'ordinanza di assegnazione non comporta di per sé l'estinzione del debito dell'esecutato, producendo effetti “salvo esazione”. Il credito del creditore assegnatario si estingue, infatti, solo al momento dell'effettiva riscossione della somma.
Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 L.F., il momento giuridicamente rilevante è quello del pagamento e non la data dell'adozione dell'ordinanza.
Conforme in tal senso l'art. 2928 c.c., secondo cui “il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato”. Ne consegue che il debito del soggetto esecutato permane fino alla concreta soddisfazione del creditore. (Cass. 1611/2000; Cass. 463/2006; Cass. 14779/2016)
Nel caso in esame, il pagamento da parte dell'Assessorato – terzo assegnato – è avvenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento del proprio creditore ( ), e con CP_1 mezzi riconducibili al patrimonio di quest'ultimo. Ciò ha determinato una violazione del principio della “cristallizzazione” dei rapporti giuridici attivi e passivi alla data del fallimento.
L'art. 44 L.F. dispone: al primo comma, l'inefficacia verso i creditori degli atti compiuti e dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento;
al secondo comma, la medesima sanzione si applica ai pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa.
Nel caso in esame, il pagamento eseguito dall'Assessorato ha avuto un duplice effetto estintivo: ha estinto il debito del fallito verso (creditore pignorante); ha estinto il CP_3 debito dell'Assessorato verso il fallito (debitore esecutato).
L'inefficacia verso il creditore pignorante ( ) è riconducibile al comma 1 dell'art. 44 CP_3
L.F., trattandosi di un pagamento che avrebbe dovuto avvenire in sede concorsuale e non individuale, con diritto dell'accipiens alla ripetizione della somma ricevuta e possibilità di insinuarsi al passivo.
5 L'inefficacia verso il terzo solvens (Assessorato), invece, deriva dal comma 2, poiché
l'adempimento è stato eseguito nelle mani del fallito anziché del Curatore, violando il principio secondo cui, dopo il fallimento, solo l'organo della procedura concorsuale può ricevere i pagamenti spettanti alla massa.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Cass. 5994/2011), affermando che “dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore, poiché il fallito perde ogni potere di disposizione sul proprio patrimonio”, a prescindere dalla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore pignorante.
Tali principi sono stati recentemente ribaditi da Cass. n. 10826/2020, secondo cui il pagamento eseguito dal debitor debitoris dopo il fallimento non è opponibile alla massa e può essere legittimamente oggetto dell'azione revocatoria o di inefficacia ex art. 44 L.F., con diritto della Curatela alla ripetizione della somma direttamente nei confronti del solvens.
Alla luce di quanto sopra, la condanna dell'Assessorato in solido con risulta CP_3 correttamente disposta.
Non è condivisibile neppure l'ulteriore tesi dell'appellante, secondo cui l'ordinanza di assegnazione gli impediva di opporsi all'adempimento in ragione della sua efficacia vincolante.
È principio pacifico che l'ordinanza di assegnazione ha efficacia esecutiva e preclude al terzo debitore la deduzione di vizi relativi alla regolarità della procedura esecutiva, che vanno fatti valere tramite opposizione ex art. 617 c.p.c. Tuttavia, ciò non impedisce al terzo di opporsi all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., invocando fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti, come – nel caso di specie – la dichiarazione di fallimento del soggetto esecutato.
La giurisprudenza ha chiarito che il fallimento del debitore comporta la perdita del potere di ricevere pagamenti, anche se disposti da provvedimenti giudiziari precedenti (Cass.
11493/2015; Cass. 20310/2012).
6 Alla luce di quanto esposto, il primo motivo di appello risulta infondato e la decisione di condannare l , in solido con appare conforme a diritto, sia Parte_1 Controparte_3 sotto il profilo della legittimazione passiva, sia in relazione all'operatività dell'art. 44 L.F.
Con il secondo motivo, l impugna la statuizione contenuta nella sentenza di Parte_1 primo grado relativa alla condanna alle spese di lite, deducendone l'erroneità sulla base del principio secondo cui le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
La doglianza non merita accoglimento.
La statuizione del Tribunale di Palermo risulta conforme al principio generale sancito dall'art. 91 c.p.c., secondo cui le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente, principio che trova piena applicazione anche nel presente grado, in considerazione del rigetto integrale delle domande proposte dall appellante. Parte_1
Né può ritenersi che, in ragione della presunta incertezza della materia o della particolare complessità della vicenda, ricorrano i presupposti per una compensazione totale o parziale delle spese, non risultando ravvisabili circostanze eccezionali e tali da giustificare un discostamento dal principio della soccombenza.
Quanto alla determinazione quantitativa, essa è avvenuta nel rispetto dei parametri normativi vigenti in materia (D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 37/2018), tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e della fase processuale espletata.
Pertanto, la censura mossa dall si appalesa infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Ne consegue che la sentenza n. 73/2022, emessa dal Tribunale di Palermo, merita conferma integrale in ogni sua parte.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella somma complessiva di € 3.966,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, a carico dell
[...]
. Controparte_4
7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in conseguenza del rigetto dell'impugnazione, l'appellante è tenuto altresì al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1. Rigetta l'appello proposto dall Controparte_4
avverso la sentenza n. 73 del 10 gennaio 2022 del
[...]
Tribunale di Palermo;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della , che si liquidano in complessivi € 3.966,00, Controparte_7 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Camera di Consiglio in data 29 maggio 2025.
Il Cons. rel. est.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento è redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
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