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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20286/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Tuccillo ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20286/2019 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante ed Amministratore Unico Signor Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso atto, dall' Parte_2
Avvocato Tullio Virgili , presso il cui studio è elett.te dom.ta in Mirandola (MO) alla Via
Cesare Battisti n° 13
RICORRENTE
Contro
in qualità di cessionaria di crediti di Controparte_1
per essa procuratrice speciale Controparte_2 Controparte_3 giusta atto del 18.9.2017 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott.
e in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Controparte_4 Controparte_5
quale società incorporante la in virtù Controparte_6
di atto di fusione per Notaio di DE in data 8 .11.2017 rep. n. 46294/14108 e con Persona_1
decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017 a sua volta società incorporate la in Controparte_7
Amministrazione Straordinaria entrambe rappresentate e difese, dall'avv. Giuseppe Sollazzo
(CF ), giuste procure speciali rilasciate su fogli separati e con il quale C.F._1
eleggono domicilio in AP al Centro Direzionale Isola C 2 scala C.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 4.07/2024
SENTENZA 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis C.p.c. depositato presso il Tribunale di Parte_3
DE domandava condannarsi al pagamento di euro 1.111.569,00, CP_5
premettendo quanto segue:
-che con atto di vendita in data 7 Maggio 2007 la vendeva alla Controparte_8 [...]
” il complesso immobiliare a destinazione Controparte_7
commerciale sito nel Comune di Poggio Rusco (MN), Via Abetone - Brennero n° 143 , identificato al foglio 25 , Mappale 81 sub.1 , cat. D/8 , della superficie di mq.
3.469 R.C. €.
23.030,88, ad uso autosalone con officina meccanica e magazzino, nonché il sovrastante appartamento identificato al foglio n° 25 , Mappale 81 sub. 2 , cat. A/2 , Cl. 2,vani 13 , R.C. €.
1.007,09 di mq. 3450, al complessivo prezzo di Euro 3.500,000,00 oltre ad I.V.A.;
- che detto immobile era subito dopo concesso in locazione finanziaria dalla società acquirente alla ora , con contratto di locazione finanziaria , Parte_4 Controparte_9 stipulato nel Maggio 2007 , n° 2059849 al fine consentire all'istante di acquistare la proprietà dell'immobile tramite pagamenti rateali, che prevedeva la corresponsione al momento della sottoscrizione (Maggio 2007) della somma di Euro 1.050.000,00 + IVA,a titolo di canoni anticipati, quindi il versamento di ulteriori 179 canoni mensili anticipati dell'importo di Euro
22.072,36 (IVA compresa) ciascuno, nonché un' opzione di riscatto finale con il pagamento dell'ulteriore somma di Euro 875.000,00,
-che l'istante ,trovatasi in serie difficoltà economiche, non è stata più in grado di far fronte al pagamento del canoni ed ha dovuto interromperne il versamento;
-che preso atto dell'interruzione del pagamento dei canoni la Parte_5
con atto di citazione notificato in data 27 Gennaio 2009 conveniva avanti il
[...]
Tribunale di AP la ( proc n. 3831/2009 R.G.) affinché, previo Controparte_9 accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n° 2059849 del
16.05.07 ,fosse condannata alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria citato;
-che nel procedimento civile conseguentemente instauratosi si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, senza contestare nel CP_9 merito l'avvenuta risoluzione del contratto ma svolgendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione della somma di Euro 1.184.641,65 (I.V.A. esclusa) , pari all'importo percepito dalla società attrice per canoni di locazione
SENTENZA 2 -che la otteneva poi dal Tribunale di AP il Controparte_7
decreto ingiuntivo n° 11360/2008 (R.G. 38833/2008) per la somma di Euro 150.783,51, asseritamente dovuta per canoni di locazione scaduti ;
-che la proponeva opposizione a tale ingiunzione citando la Controparte_9 [...]
avanti il Tribunale di AP ( proc .n° 7155/2009 R.G.), Controparte_10 contestando la pretesa dei controparte sia nell'an che nel quantum precisando, in riferimento al quantum, di avere regolarmente corrisposto tutti i canoni dovuti sino al 1 Novembre 2007
(compreso) e di avere quindi versato in data 5 Marzo 2008 l'ulteriore importo di Euro
23.532,41)
-che all'udienza del 12 Ottobre 2009 i procedimenti erano riuniti per evidenti ragioni di connessione;
- che in data 13 Gennaio 2010 l'immobile era restituito alla Società convenuta, come da verbale redatto in pari data;
-che con sentenza n° 9873/2014,emessa in data 29 Maggio 2014, divenuta irrevocabile, il
Tribunale di AP , così decideva: “a)dichiarava l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing stipulato tra le parti condannando la alla restituzione dell'immobile ( Controparte_9 peraltro già avvenuta alla data del deposito della sentenza); b)dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dalla volta ad ottenere la restituzione dei canoni versati Controparte_9 alla;
c)dichiarava l'inammissibilità della Controparte_7
domanda proposta dalla volta ad ottenere la Controparte_7 determinazione dell'equo compenso e del risarcimento del danno , ai sensi dell'art. 1526, comma 1, Cod. Civ. d)dichiarava che nulla la era tenuta a versare in favore Parte_3
della a titolo di canoni successivi alla CP_7 Controparte_7 risoluzione del contratto e)accoglieva l'opposizione proposta dalla Controparte_9 revocando per l'effetto il decreto opposto;
f)provvedeva in merito alle spese dei lite” ;
-che trovando applicazione l'art. 1526 Cod. Civ. è da ritenersi la nullità e/o la disapplicazione della clausole contrattuali adesso contrastanti, in particolare la n° 20 del contratto stipulato tra le parti, che prevedono la facoltà della convenuta opposta di trattenere, a titolo di penale per l'intero loro ammontare i canoni già pagati nonché l'obbligo per l'utilizzatore di corrispondere i canoni dovuti e non pagati, ed, in secondo luogo,il diritto per l'utilizzatore di ottenere la restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso;
-che pur qualora si ritenesse la validità della clausola penale in questione sarà facoltà del Giudice ridurre la penale convenuta tra le parti , in quanto eccessiva non potendo la società convenuta pretendere di trattenere a titolo di penale la somma di oltre 1.400.000,00 di Euro per l'uso
SENTENZA 3 dell'immobile da parte della per poco più di tre anni, essendo il bene stato Controparte_9
restituito in corso di causa;
-che la società convenuta, pertanto, non solo non potrà pretendere dalla il Controparte_9
pagamento dei canoni scaduti e non pagati, così come quantificati nel citato ricorso per decreto ingiuntivo ma dovrà restituire all'istante le rate pagate, pari a complessivi Euro 1.421.569,27 somma comprensiva del'I.V.A. versata e che andrà anch'essa restituita (Cass. Civ. Sez.III
18.09.2008,n° 23849) stante l'applicabilità in tal caso dell'art. 26 del D.P.R. 633/72;
-che spetterà alla società convenuta, in conformità di quanto stabilito dall'art.1526 Cod. Civ. , un equo compenso, da determinarsi ai sensi del citato art. 1526 2 comma c.c. e che pare equo calcolare sulla base del canone di locazione di mercato che sarebbe stato possibile richiedere per l'immobile in questione e che risulta pari ad Euro 10.000,00 mensili, come da relazione peritale redatta dal Geom. Persona_2
- in applicazione dell'art. 1526 Cod. Civ , spetterà alla società convenuta una somma di Euro
310.000,00 così quantificata sulla base del canone di locazione mensile come sopra calcolato per un periodo di mesi 31 pari al lasso di tempo intercorso tra la consegna del bene(Maggio 2007 ) e la sua restituzione avvenuta in data 13 Gennaio 2010;
- che spetterà conseguentemente alla la restituzione della somma di Euro CP_9
1.111.569,00 data dalla differenza tra l'importo corrisposto, pari ad Euro 1.421.569,27, IVA compresa, e l'equo compenso come sopra calcolato;
-che la con atto a ministero del Notaio Controparte_7 Per_3
in data 26 Luglio 2016 è stata incorporata in
[...] Controparte_6
che è , pertanto, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società
[...]
incorporata , come da comunicazione in data 26 Luglio 2016;
-che benché richiesta né la ”” né la Controparte_7 [...]
nulla hanno pagato alla , Controparte_6 Parte_3
-che nei confronti della “Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara “ S.r.l“ l'istante promuoveva procedura di mediazione avanti la Camera di Commercio di ( Mediazione n° 381/2016) ; CP_2
Tanto premesso, domandava fissarsi udienza di comparizione delle parti e concludeva domandando: A)accertarsi e dichiararsi che a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n° 2059849 , in premessa descritto, sottoscritto tra la , Parte_4 oggi e la ” è diritto della Parte_3 Controparte_7
società attrice ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di canoni di locazione finanziaria al netto di un equo compenso da riconoscersi alla Controparte_7
” e per essa alla – in persona
[...] Controparte_6
SENTENZA 4 del suo legale rappresentante pro tempore –la CP_7 Controparte_7
” e per essa alla – in persona del suo legale rapp.te pro –
[...] Controparte_5
tempore quale società incorporante la ,da Controparte_6 determinarsi in conformità di quanto stabilito dall'art. 1526 Cod. Civ. e quantificabile in Euro
310.000,00; D)dirsi pertanto tenuta , in tal senso condannandola, la – in Controparte_5
persona del suo legale rapp.te pro , quale società incorporante la Controparte_6
quale società incorporante la
[...] Controparte_7
” a corrispondere alla la somma di Euro 1.111.569,00 per la
[...] Controparte_9
ragioni descritte in premessa , in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
E)con interessi e svalutazione dal 13 Gennaio 2010”;
-che con provvedimento in data 20 Dicembre 2018 il Giudice del Tribunale di DE fissava l'udienza del 9 Aprile 2019 per la comparizione avanti a sé delle parti;
-che rimaneva contumace mentre si costituiva in giudizio con atto di intervento CP_5
volontario , quale procuratrice di Controparte_11 Controparte_12
cessionaria dei crediti in sofferenza di e delle proprie
[...] Controparte_6 controllate ,ivi compresa la incorportata “ ; CP_7 Controparte_13
-che costituendosi eccepiva , in primo luogo, l'incompetenza per Controparte_14
territorio del Tribunale di DE dovendosi ritenere competente il Tribunale di AP , chiedendo poi il rigetto delle domande tutte svolte dalla ricorrente ed esperendo domanda riconvenzionale per le ragioni tutte esposte nel proprio atto di intervento;
-che all'udienza del 9 Aprile 2019 parte ricorrente aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di DE ed il Giudice , preso atto di ciò, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di DE dando con termine alle parti per la riassunzione dello stesso avanti il
Tribunale di AP;
-con ricorso depositato in data 2.07.2019 l'istante riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di
NAPOLI e con decreto del 12.07.2019 il gi dott. Paolo Vassallo fissava l'udienza di comparizione e termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto;
Con comparsa di costituzione si costituivano in giudizio Controparte_1
in qualità di cessionaria di crediti di
[...] Controparte_2
per essa e che deducevano la legittimazione
[...] Controparte_3 CP_5
Cont passiva e attiva di in merito alla domanda riconvenzionale spiegata in quanto in quanto nonostante la bbia incorporato la Controparte_5 Controparte_6
, deve rilevarsi che ciò è avvenuto in virtù di atto di fusione per Notaio
[...] Per_1
di DE in data 8.11.2017 rep. n. 46294/14108, con decorrenza degli effetti giuridici e
[...]
SENTENZA 5 civilistici dal 20.11.2017., ma prima della fusione per incorporazione detta, i beni ed i rapporti attivi e passivi rinvenienti dai contratti di leasing della (transitati in Controparte_7
), risolti o annotati in sofferenza al 22.11.2015 Controparte_6
sono stati oggetto di cessione alla CP_12
Inoltre, contestava l'avversa domanda ritenendone l'infondatezza , stante il diritto alla ritenzione dei canoni scaduti in virtu' dell'art 20 delle condizioni generali di contratto e ad ogni modo stante il diritto ad un equo compenso oltre il risarcimento dei danni . Ciò posto domandava :” disponga, il Giudice competente, il mutamento del rito ex art. 702 bis c.p.c.; dichiari inammissibili e comunque infondate le domande in fatto ed in diritto;
dichiari in via subordinata, inammissibili ed infondate le domande anche per indeterminabilità degli importi richiesti;
accerti e dichiari che gli importi richiesti in restituzione in forza dell'art. 1526 c.c. presuppongono la determinazione dell'equo indennizzo, la compensazione con quanto non versato durante la vigenza del contratto l'esclusione degli importi dettagliati in atto;
7) condanni, in via riconvenzionale e gradata, la in persona del legale Controparte_9
rappresentante p.t., con sede in Mantova, alla Strada Ostigliese 8/d (PI e CF ) al P.IVA_1
pagamento in favore della : - dell'equo indennizzo nella misura che sarà quantificata CP_12
in corso di causa e parametrato ai canoni mensili di valore medio pari ad €. 18.393,63;
- al risarcimento del danno emergente pari alla riduzione di valore di mercato del bene acquistato al valore di €. 3.500.000,00;
- al risarcimento dei danni pari ai costi che la proprietaria dovrà sostenere per riqualificare
l'immobile;
- al risarcimento del danno da lucro cessante pari agli interessi passivi che non incasserà per effetto della risoluzione;
per l'importo che sarà quantificato in corso di causa;
condanni
l'attrice alla refusione delle spese di lite con attribuzione”.
Con ordinanza del 17.02.2020 il gi dott. Paolo Vassallo disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di trattazione.
Dopo il deposito delle memorie ex art 183 VI cp.c. , il gi ammetteva la consulenza tecnica di ufficio e istruita la causa dopo il deposito della relazione peritale, in data 5.06.2023, la causa era assegnata alla scrivente e in data 5.07.2024 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
Tanto premesso, in primo luogo va riconosciuta la legittimazione passiva in merito alla domanda spiegata dall'attore e attiva quanto alla domanda riconvenzionale in capo a
[...]
. Controparte_1
SENTENZA 6 Ed invero ha incorporato la Controparte_5 Controparte_6
, in virtù di atto di fusione per Notaio di DE in data 8.11.2017
[...] Persona_1
rep. n. 46294/14108, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017.
Prima della fusione per incorporazione , i beni ed i rapporti attivi e passivi rinvenienti dai contratti di leasing della (transitati in Controparte_7 [...]
), risolti o annotati in sofferenza al 22.11.2015 sono stati oggetto di Controparte_6
cessione alla Dunque, i rapporti aventi i requisiti di aggregazione detti ex art. 58 CP_12
TUB, tra i quali rientra quello oggetto del presente giudizio, sono fuoriusciti dal patrimonio aziendale della incorporata e, dunque, non Controparte_6
sono transitati in capo alla . CP_5
Cont La è subentrata in ogni rapporto derivante dal contratto di leasing 2059849 e, dunque, è divenuta titolare dell'immobile in forza di provvedimento autoritativo di Banca d'Italia disposto ai sensi degli articolo 46 e 47 del Decreto Legislativo n. 180 del 2015 nell'ambito del più ampio trasferimento alla istante di tutti i rapporti ed in tutte le posizioni soggettive che erano di titolarità della . e successivamente, della Controparte_7 [...]
tra i quali erano ricompresi i rapporti e beni relativi al Controparte_6
contratto di leasing n. oggetto di causa (cfr. v. all.ti 6 e ss alla comparsa di costituzione ).
Passando all'esame della domanda spiegata dalla ricorrente va precisato quanto segue .
Nella fattispecie in esame risulta accertato con sentenza messa dal Tribunale di AP
9875/2014 passata in giudicato, l'esistenza del contratto di leasing da cui discende la pretesa,
l'inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni mensili pattuiti e l'intervenuta risoluzione .
Inoltre , in data 13.01.2010 l'immobile oggetto di leasing è stato restituito dal ricorrente al concedente ( v. verbale allegato al ricorso ) .
Ciò posto, quanto alla disciplina applicabile al contratto de quo, va sul punto richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 2061/2021: “ La L.
n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore;
sicchè, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dalla L. Fall., art. 72-quater, rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le
SENTENZA 7 condizioni per il ricorso all'analogia legis, nè essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della L. n. 124 del 2017 (…..)Non può, dunque, la legge n. 124 del 2017 trovare applicazione per il passato, ossia per i contratti di leasing finanziario in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge “.( v. conforme Cass n. 7527/2024; Cass. n. 37 024 /2024 Corte di appello Brescia n.
775/2023 ).
La nuova disciplina (e, segnatamente, quella dettata dai commi 137 e 138), cui non puo' riconoscersi efficacia retroattiva in mancanza di un'espressa deroga da parte del legislatore , incidendo , tuttavia- sul piano funzionale- sullo svolgimento del rapporto negoziale ancora in essere , ma non anche, -sul piano genetico-, sulla fattispecie che lo origina (ossia, investe il contratto non come "fatto storico", ma come regolamento programmatico di interessi), la stessa potrà disciplinare gli effetti risolutori che siano verificati dopo la sua entrata in vigore
Orbene, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale va rilevato che il contratto è stato stipulato nel maggio 2007 e i presupposti per la risoluzione ( domanda giudiziale di risoluzione proposta nel 2009 ) si sono verificati prima dell'entrata in vigore della l.214/2017, sicchè in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 2061/2021, nella fattispecie in esame, da ricondurre nell'ambito della fattispecie del leasing traslativo , come accertato con sentenza emessa dal Tribunale di AP 9875/2014, si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ( v. ex multis (Cass. 25031/ 2019; Cass., Sez. Un.,
n. 26531/2021; Cass.n. 26518/2024) cui da tempo ha aderito questo Tribunale , che conducono all' applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., che al primo comma contempla in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore , -cui puo' esser assimilato l'utilizzatore-, l'obbligo del venditore , -cui puo' assimilarsi la figura del concedente-, alla restituzione dei canoni percepiti e il diritto di quest' ultimo ad un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento dei danni.
Al secondo comma la disposizione de qua consente, altresì alla parti di derogare all'obbligo restitutorio e di convenire che le rate pagate restino acquistate al concedente a titolo di indennità ( cd clausola di confisca ), che il giudice “secondo le circostanze” puo' ridurre .
L'art. 1526 cod. civ., dunque, consta di due livelli sul piano restitutorio, il 1 comma contempla la restituzione dei canoni riscossi, con diritto alla decurtazione di un "equo compenso per l'uso
SENTENZA 8 della cosa" (cfr. Cass. 12883/2021), comprendente la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso,
"ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione (Cass., 24 giugno 2002, n. 9162, Cass., 2 marzo 2007, n. 4969, Cass., 8 gennaio 2010, n. 73, Cass., 24 gennaio 2020, n. 1581) e, secondo la sua ordinaria configurazione di danno emergente e di lucro cessante, tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto (v. Cass. n.
26531/2021); sul piano risarcitorio, il 2 comma prevede il diritto al risarcimento del danno che di norma è affidato alla determinazione mediante una clausola penale che il giudice ha il potere di ridurre ad equità - anche d'ufficio – ove risulti manifestamente eccessiva, attraverso una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che questi si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto
(Cass. 14/03/2023, n. 7367).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame il contratto di leasing prevede all'art. 20 “In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto l'immobile dovrà esser restituito libero da cose e da persone . Al concedente restano acquisiti per l'intero ammontare il canone alla firma e ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta . L'utilizzatore avrà l'obbligo di corrisponder immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati , interessi convenzionali , commissioni e quanto altro maturato alla data di risoluzione del contratto.
Il contratto di leasing de quo prevede, dunque il diritto della concedente di trattenere i canoni corrisposti in corso di rapporto in sintonia con quanto disposto dall'art. 1526 comma 2 c.p.c., determinando in via forfettaria la misura del risarcimento in favore del concedente in caso di risoluzione anticipata del contratto .
Ciò posto , riconducendo la clausola di cui all'art 20 cit., alla previsione di cui al disposto di cui art 1526 2 co c.c. , e qualificando la stessa come una clausola penale ex art.1384 c.c., tenuto conto che nella fattispecie in esame il contratto si è risoluto prima della naturale scadenza per inadempimento dell'utilizzatore e l'immobile è stato restituito in data 13.01.2010, occorre valutare se la stessa sia manifestamente eccessiva .
Sul punto, mette conto evidenziare che il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale va ricondotto al dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, attraverso una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.
SENTENZA 9 Tuttavia, “il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia o meno manifestamente eccessiva presuppone una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione” (v. Cass. Ordinanza n. 28037 del 04/10/2023).
Ciò' posto, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva la clausola di cui sopra , in ossequio anche quanto disposto dall'art. 1384 c.c., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che l'indennizzo spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto ( cfr ex multis Cass.n. 888/2014; cfr. Cass., n. 25334/2017; Cass. n.25863/2017;
Cass. 15/02/2024, n.4236; Cass. n.4143/2024; Cass..21873/2023 ; Cass. n. 10249/2022 , Cass.
n.20671/2022).
Va, altresì, precisato che il potere ex d'ufficio di riduzione della penale , ai sensi dell'art. 1384 del c.c., è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare "ex actis" ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio.(v. Cass. n.22747 /2013)
Tanto premesso, nella fattispecie in esame va rilevato che il valore pattuito risulta pari
4.200.000,00 e il prezzo di opzione finale d'acquisto pari ad € 875.000,00 ( v. copia contratto allegato al ricorso ) per un totale di € 5.075.00,00 che rappresenta evidentemente il vantaggio economico che il concedente si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto di leasing .
Rilevato che i canoni corrisposti in corso di rapporto risultano pari ad euro 1.184.641,00 .
Inoltre alla luce degli esiti della relazione peritale depositata dal ctu nominato , arch Per_4
che il Tribunale ritiene di condividere, atteso che le risultanze sono il frutto di un
[...]
attento esame della documentazione urbanistica e catastale relativa all'immobile e descrizione dello stesso, effettuate sulla base del metodo del confronto di mercato (Marked Approach), il valore di mercato del bene concesso in utilizzo alla data in cui risulta restituito ( 13.01.2010) risulta pari ad euro € 3.504.000,00.
L'ausiliare ha, altresi quantificato, in risposta ai quesiti formulati ai fini della quantificazione del lucro cessante derivante dal mancato godimento dell'immobile, il canone di locazione commerciale relativo all'immobile dal 2007 al 2010 ( dalla risoluzione del contratto alla restituzione dell'immobile ) in euro € 709.500,00 ( pari € 21.500,00 x n° 33 mesi ).
SENTENZA 10 Infine il ctu ha quantificato i costi necessari per la ricollocazione dell'immobile in euro
13500,00 e i costi per lo smaltimento dei rifiuti in euro 1000,00.
Il vantaggio economico conseguito dal concedente attraverso la ritenzione dei canoni corrisposti e la restituzione dell'immobile risulta pari ad euro 4.688.641,00 (1.184.641,00 +3.504.000,00), da cui dovranno essere decurtati l'importo pari ai canoni commerciali calcolati dal ctu, in termini di lucro cessante, (709.500,00)e le spese, in termini di danno emergente, per ricollocazione dell'immobile e smaltimento rifiuto (13500+1000,00), per importo residuo complessivo pari ad euro 3.964.641.
Alla luce di tali elementi, non dovendosi, ad avviso del Tribunale, tenere in considerazione il processo di svalutazione subito dall'immobile dalla data di consegna al momento della redazione della ctu accertato dall'ausiliare , atteso che nulla viene provato dalla resistente in merito ad eventuali difficoltà a ricollocare il bene sul mercato (dal 2010 ad oggi non risulta venduto ) e/o a ad una sua incommerciabilità, deve ritenersi la clausola contemplata dall'art 20 del contratto di leasing oggetto di causa non manifestamente eccessiva ai sensi del combinato disposto di cui all'art 1526 c.c. e 1384 c.c. .
Ciò posto, la domanda proposta dal ricorrente va rigettata , stante la validità ed efficacia della clausola di cui all'art 20 del contratto di leasing e il conseguente diritto della resistente a trattenere le somme percepite da non ritenersi manifestamente eccessive avuto riguardo al vantaggio economico che il concedente avrebbe ottenuto dall'esecuzione del contratto.
Al contrario , ad avviso del Tribunale va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione del contratto oltre quanto percepito .
Sul punto , occorre rilevare che l'art 1526 2 co, opera sul piano del risarcimento del danno , affidando la sua determinazione ad una clausola penale, frutto dell'autonomia negoziale delle parti, con cui le stesse predeterminano l'ammontare del risarcimento dei danni in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore/ utilizzatore, ammontare che il giudice ha il potere di ridurre ad equità - anche d'ufficio – ove risulti manifestamente eccessiva, attraverso una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che questi si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (Cass. 14/03/2023, n. 7367).
Tale conclusione trova conforto non solo nella funzione propria della clausola pensale , ex art
1382 c.c., cui va ricondotta tale previsione , ma anche e soprattutto nel contenuto della stessa disposizione ove il legislatore, diversamente da quanto statuito nel primo comma , non fa salvo il diritto al risarcimento dei danni .
SENTENZA 11 Una diversa lettura della norma potrebbe altresì far venir meno la ratio della disposizione che è quella di riportare in equilibrio la posizione delle parti evitando ingiustificati arricchimenti.
Atteso l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% ponendo l'altra parte a carico della ricorrente .
Le spese seguono al soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo tariffa vigente , avuto riguardo al valore della causa e all'attività espletata .
P.Q.M
Il Tribunale di AP, sezione seconda , pronunciando sulla domanda proposte da
[...]
nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
qualità di cessionaria di crediti di per essa Controparte_2 [...]
e in persona del rapp.te legale così decide ogni altra CP_3 Controparte_5
istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta la domanda proposta dalla ricorrente;
- rigetta la domanda riconvenzionale volta ad ottener il risarcimento dei danni;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna al pagamento della parte residua la ricorrente che liquida in euro 17.000,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014 con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Giuseppe Sollazzo;
- condanna parte ricorrente al pagamento del compenso liquidato al ctu con decreto emesso in data 26.10.2021 pari ad euro 5834,57.
AP, 9.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Tuccillo ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20286/2019 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante ed Amministratore Unico Signor Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso atto, dall' Parte_2
Avvocato Tullio Virgili , presso il cui studio è elett.te dom.ta in Mirandola (MO) alla Via
Cesare Battisti n° 13
RICORRENTE
Contro
in qualità di cessionaria di crediti di Controparte_1
per essa procuratrice speciale Controparte_2 Controparte_3 giusta atto del 18.9.2017 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott.
e in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Controparte_4 Controparte_5
quale società incorporante la in virtù Controparte_6
di atto di fusione per Notaio di DE in data 8 .11.2017 rep. n. 46294/14108 e con Persona_1
decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017 a sua volta società incorporate la in Controparte_7
Amministrazione Straordinaria entrambe rappresentate e difese, dall'avv. Giuseppe Sollazzo
(CF ), giuste procure speciali rilasciate su fogli separati e con il quale C.F._1
eleggono domicilio in AP al Centro Direzionale Isola C 2 scala C.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 4.07/2024
SENTENZA 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis C.p.c. depositato presso il Tribunale di Parte_3
DE domandava condannarsi al pagamento di euro 1.111.569,00, CP_5
premettendo quanto segue:
-che con atto di vendita in data 7 Maggio 2007 la vendeva alla Controparte_8 [...]
” il complesso immobiliare a destinazione Controparte_7
commerciale sito nel Comune di Poggio Rusco (MN), Via Abetone - Brennero n° 143 , identificato al foglio 25 , Mappale 81 sub.1 , cat. D/8 , della superficie di mq.
3.469 R.C. €.
23.030,88, ad uso autosalone con officina meccanica e magazzino, nonché il sovrastante appartamento identificato al foglio n° 25 , Mappale 81 sub. 2 , cat. A/2 , Cl. 2,vani 13 , R.C. €.
1.007,09 di mq. 3450, al complessivo prezzo di Euro 3.500,000,00 oltre ad I.V.A.;
- che detto immobile era subito dopo concesso in locazione finanziaria dalla società acquirente alla ora , con contratto di locazione finanziaria , Parte_4 Controparte_9 stipulato nel Maggio 2007 , n° 2059849 al fine consentire all'istante di acquistare la proprietà dell'immobile tramite pagamenti rateali, che prevedeva la corresponsione al momento della sottoscrizione (Maggio 2007) della somma di Euro 1.050.000,00 + IVA,a titolo di canoni anticipati, quindi il versamento di ulteriori 179 canoni mensili anticipati dell'importo di Euro
22.072,36 (IVA compresa) ciascuno, nonché un' opzione di riscatto finale con il pagamento dell'ulteriore somma di Euro 875.000,00,
-che l'istante ,trovatasi in serie difficoltà economiche, non è stata più in grado di far fronte al pagamento del canoni ed ha dovuto interromperne il versamento;
-che preso atto dell'interruzione del pagamento dei canoni la Parte_5
con atto di citazione notificato in data 27 Gennaio 2009 conveniva avanti il
[...]
Tribunale di AP la ( proc n. 3831/2009 R.G.) affinché, previo Controparte_9 accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n° 2059849 del
16.05.07 ,fosse condannata alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria citato;
-che nel procedimento civile conseguentemente instauratosi si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, senza contestare nel CP_9 merito l'avvenuta risoluzione del contratto ma svolgendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione della somma di Euro 1.184.641,65 (I.V.A. esclusa) , pari all'importo percepito dalla società attrice per canoni di locazione
SENTENZA 2 -che la otteneva poi dal Tribunale di AP il Controparte_7
decreto ingiuntivo n° 11360/2008 (R.G. 38833/2008) per la somma di Euro 150.783,51, asseritamente dovuta per canoni di locazione scaduti ;
-che la proponeva opposizione a tale ingiunzione citando la Controparte_9 [...]
avanti il Tribunale di AP ( proc .n° 7155/2009 R.G.), Controparte_10 contestando la pretesa dei controparte sia nell'an che nel quantum precisando, in riferimento al quantum, di avere regolarmente corrisposto tutti i canoni dovuti sino al 1 Novembre 2007
(compreso) e di avere quindi versato in data 5 Marzo 2008 l'ulteriore importo di Euro
23.532,41)
-che all'udienza del 12 Ottobre 2009 i procedimenti erano riuniti per evidenti ragioni di connessione;
- che in data 13 Gennaio 2010 l'immobile era restituito alla Società convenuta, come da verbale redatto in pari data;
-che con sentenza n° 9873/2014,emessa in data 29 Maggio 2014, divenuta irrevocabile, il
Tribunale di AP , così decideva: “a)dichiarava l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing stipulato tra le parti condannando la alla restituzione dell'immobile ( Controparte_9 peraltro già avvenuta alla data del deposito della sentenza); b)dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dalla volta ad ottenere la restituzione dei canoni versati Controparte_9 alla;
c)dichiarava l'inammissibilità della Controparte_7
domanda proposta dalla volta ad ottenere la Controparte_7 determinazione dell'equo compenso e del risarcimento del danno , ai sensi dell'art. 1526, comma 1, Cod. Civ. d)dichiarava che nulla la era tenuta a versare in favore Parte_3
della a titolo di canoni successivi alla CP_7 Controparte_7 risoluzione del contratto e)accoglieva l'opposizione proposta dalla Controparte_9 revocando per l'effetto il decreto opposto;
f)provvedeva in merito alle spese dei lite” ;
-che trovando applicazione l'art. 1526 Cod. Civ. è da ritenersi la nullità e/o la disapplicazione della clausole contrattuali adesso contrastanti, in particolare la n° 20 del contratto stipulato tra le parti, che prevedono la facoltà della convenuta opposta di trattenere, a titolo di penale per l'intero loro ammontare i canoni già pagati nonché l'obbligo per l'utilizzatore di corrispondere i canoni dovuti e non pagati, ed, in secondo luogo,il diritto per l'utilizzatore di ottenere la restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso;
-che pur qualora si ritenesse la validità della clausola penale in questione sarà facoltà del Giudice ridurre la penale convenuta tra le parti , in quanto eccessiva non potendo la società convenuta pretendere di trattenere a titolo di penale la somma di oltre 1.400.000,00 di Euro per l'uso
SENTENZA 3 dell'immobile da parte della per poco più di tre anni, essendo il bene stato Controparte_9
restituito in corso di causa;
-che la società convenuta, pertanto, non solo non potrà pretendere dalla il Controparte_9
pagamento dei canoni scaduti e non pagati, così come quantificati nel citato ricorso per decreto ingiuntivo ma dovrà restituire all'istante le rate pagate, pari a complessivi Euro 1.421.569,27 somma comprensiva del'I.V.A. versata e che andrà anch'essa restituita (Cass. Civ. Sez.III
18.09.2008,n° 23849) stante l'applicabilità in tal caso dell'art. 26 del D.P.R. 633/72;
-che spetterà alla società convenuta, in conformità di quanto stabilito dall'art.1526 Cod. Civ. , un equo compenso, da determinarsi ai sensi del citato art. 1526 2 comma c.c. e che pare equo calcolare sulla base del canone di locazione di mercato che sarebbe stato possibile richiedere per l'immobile in questione e che risulta pari ad Euro 10.000,00 mensili, come da relazione peritale redatta dal Geom. Persona_2
- in applicazione dell'art. 1526 Cod. Civ , spetterà alla società convenuta una somma di Euro
310.000,00 così quantificata sulla base del canone di locazione mensile come sopra calcolato per un periodo di mesi 31 pari al lasso di tempo intercorso tra la consegna del bene(Maggio 2007 ) e la sua restituzione avvenuta in data 13 Gennaio 2010;
- che spetterà conseguentemente alla la restituzione della somma di Euro CP_9
1.111.569,00 data dalla differenza tra l'importo corrisposto, pari ad Euro 1.421.569,27, IVA compresa, e l'equo compenso come sopra calcolato;
-che la con atto a ministero del Notaio Controparte_7 Per_3
in data 26 Luglio 2016 è stata incorporata in
[...] Controparte_6
che è , pertanto, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società
[...]
incorporata , come da comunicazione in data 26 Luglio 2016;
-che benché richiesta né la ”” né la Controparte_7 [...]
nulla hanno pagato alla , Controparte_6 Parte_3
-che nei confronti della “Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara “ S.r.l“ l'istante promuoveva procedura di mediazione avanti la Camera di Commercio di ( Mediazione n° 381/2016) ; CP_2
Tanto premesso, domandava fissarsi udienza di comparizione delle parti e concludeva domandando: A)accertarsi e dichiararsi che a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n° 2059849 , in premessa descritto, sottoscritto tra la , Parte_4 oggi e la ” è diritto della Parte_3 Controparte_7
società attrice ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di canoni di locazione finanziaria al netto di un equo compenso da riconoscersi alla Controparte_7
” e per essa alla – in persona
[...] Controparte_6
SENTENZA 4 del suo legale rappresentante pro tempore –la CP_7 Controparte_7
” e per essa alla – in persona del suo legale rapp.te pro –
[...] Controparte_5
tempore quale società incorporante la ,da Controparte_6 determinarsi in conformità di quanto stabilito dall'art. 1526 Cod. Civ. e quantificabile in Euro
310.000,00; D)dirsi pertanto tenuta , in tal senso condannandola, la – in Controparte_5
persona del suo legale rapp.te pro , quale società incorporante la Controparte_6
quale società incorporante la
[...] Controparte_7
” a corrispondere alla la somma di Euro 1.111.569,00 per la
[...] Controparte_9
ragioni descritte in premessa , in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
E)con interessi e svalutazione dal 13 Gennaio 2010”;
-che con provvedimento in data 20 Dicembre 2018 il Giudice del Tribunale di DE fissava l'udienza del 9 Aprile 2019 per la comparizione avanti a sé delle parti;
-che rimaneva contumace mentre si costituiva in giudizio con atto di intervento CP_5
volontario , quale procuratrice di Controparte_11 Controparte_12
cessionaria dei crediti in sofferenza di e delle proprie
[...] Controparte_6 controllate ,ivi compresa la incorportata “ ; CP_7 Controparte_13
-che costituendosi eccepiva , in primo luogo, l'incompetenza per Controparte_14
territorio del Tribunale di DE dovendosi ritenere competente il Tribunale di AP , chiedendo poi il rigetto delle domande tutte svolte dalla ricorrente ed esperendo domanda riconvenzionale per le ragioni tutte esposte nel proprio atto di intervento;
-che all'udienza del 9 Aprile 2019 parte ricorrente aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di DE ed il Giudice , preso atto di ciò, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di DE dando con termine alle parti per la riassunzione dello stesso avanti il
Tribunale di AP;
-con ricorso depositato in data 2.07.2019 l'istante riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di
NAPOLI e con decreto del 12.07.2019 il gi dott. Paolo Vassallo fissava l'udienza di comparizione e termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto;
Con comparsa di costituzione si costituivano in giudizio Controparte_1
in qualità di cessionaria di crediti di
[...] Controparte_2
per essa e che deducevano la legittimazione
[...] Controparte_3 CP_5
Cont passiva e attiva di in merito alla domanda riconvenzionale spiegata in quanto in quanto nonostante la bbia incorporato la Controparte_5 Controparte_6
, deve rilevarsi che ciò è avvenuto in virtù di atto di fusione per Notaio
[...] Per_1
di DE in data 8.11.2017 rep. n. 46294/14108, con decorrenza degli effetti giuridici e
[...]
SENTENZA 5 civilistici dal 20.11.2017., ma prima della fusione per incorporazione detta, i beni ed i rapporti attivi e passivi rinvenienti dai contratti di leasing della (transitati in Controparte_7
), risolti o annotati in sofferenza al 22.11.2015 Controparte_6
sono stati oggetto di cessione alla CP_12
Inoltre, contestava l'avversa domanda ritenendone l'infondatezza , stante il diritto alla ritenzione dei canoni scaduti in virtu' dell'art 20 delle condizioni generali di contratto e ad ogni modo stante il diritto ad un equo compenso oltre il risarcimento dei danni . Ciò posto domandava :” disponga, il Giudice competente, il mutamento del rito ex art. 702 bis c.p.c.; dichiari inammissibili e comunque infondate le domande in fatto ed in diritto;
dichiari in via subordinata, inammissibili ed infondate le domande anche per indeterminabilità degli importi richiesti;
accerti e dichiari che gli importi richiesti in restituzione in forza dell'art. 1526 c.c. presuppongono la determinazione dell'equo indennizzo, la compensazione con quanto non versato durante la vigenza del contratto l'esclusione degli importi dettagliati in atto;
7) condanni, in via riconvenzionale e gradata, la in persona del legale Controparte_9
rappresentante p.t., con sede in Mantova, alla Strada Ostigliese 8/d (PI e CF ) al P.IVA_1
pagamento in favore della : - dell'equo indennizzo nella misura che sarà quantificata CP_12
in corso di causa e parametrato ai canoni mensili di valore medio pari ad €. 18.393,63;
- al risarcimento del danno emergente pari alla riduzione di valore di mercato del bene acquistato al valore di €. 3.500.000,00;
- al risarcimento dei danni pari ai costi che la proprietaria dovrà sostenere per riqualificare
l'immobile;
- al risarcimento del danno da lucro cessante pari agli interessi passivi che non incasserà per effetto della risoluzione;
per l'importo che sarà quantificato in corso di causa;
condanni
l'attrice alla refusione delle spese di lite con attribuzione”.
Con ordinanza del 17.02.2020 il gi dott. Paolo Vassallo disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di trattazione.
Dopo il deposito delle memorie ex art 183 VI cp.c. , il gi ammetteva la consulenza tecnica di ufficio e istruita la causa dopo il deposito della relazione peritale, in data 5.06.2023, la causa era assegnata alla scrivente e in data 5.07.2024 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
Tanto premesso, in primo luogo va riconosciuta la legittimazione passiva in merito alla domanda spiegata dall'attore e attiva quanto alla domanda riconvenzionale in capo a
[...]
. Controparte_1
SENTENZA 6 Ed invero ha incorporato la Controparte_5 Controparte_6
, in virtù di atto di fusione per Notaio di DE in data 8.11.2017
[...] Persona_1
rep. n. 46294/14108, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017.
Prima della fusione per incorporazione , i beni ed i rapporti attivi e passivi rinvenienti dai contratti di leasing della (transitati in Controparte_7 [...]
), risolti o annotati in sofferenza al 22.11.2015 sono stati oggetto di Controparte_6
cessione alla Dunque, i rapporti aventi i requisiti di aggregazione detti ex art. 58 CP_12
TUB, tra i quali rientra quello oggetto del presente giudizio, sono fuoriusciti dal patrimonio aziendale della incorporata e, dunque, non Controparte_6
sono transitati in capo alla . CP_5
Cont La è subentrata in ogni rapporto derivante dal contratto di leasing 2059849 e, dunque, è divenuta titolare dell'immobile in forza di provvedimento autoritativo di Banca d'Italia disposto ai sensi degli articolo 46 e 47 del Decreto Legislativo n. 180 del 2015 nell'ambito del più ampio trasferimento alla istante di tutti i rapporti ed in tutte le posizioni soggettive che erano di titolarità della . e successivamente, della Controparte_7 [...]
tra i quali erano ricompresi i rapporti e beni relativi al Controparte_6
contratto di leasing n. oggetto di causa (cfr. v. all.ti 6 e ss alla comparsa di costituzione ).
Passando all'esame della domanda spiegata dalla ricorrente va precisato quanto segue .
Nella fattispecie in esame risulta accertato con sentenza messa dal Tribunale di AP
9875/2014 passata in giudicato, l'esistenza del contratto di leasing da cui discende la pretesa,
l'inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni mensili pattuiti e l'intervenuta risoluzione .
Inoltre , in data 13.01.2010 l'immobile oggetto di leasing è stato restituito dal ricorrente al concedente ( v. verbale allegato al ricorso ) .
Ciò posto, quanto alla disciplina applicabile al contratto de quo, va sul punto richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 2061/2021: “ La L.
n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore;
sicchè, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dalla L. Fall., art. 72-quater, rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le
SENTENZA 7 condizioni per il ricorso all'analogia legis, nè essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della L. n. 124 del 2017 (…..)Non può, dunque, la legge n. 124 del 2017 trovare applicazione per il passato, ossia per i contratti di leasing finanziario in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge “.( v. conforme Cass n. 7527/2024; Cass. n. 37 024 /2024 Corte di appello Brescia n.
775/2023 ).
La nuova disciplina (e, segnatamente, quella dettata dai commi 137 e 138), cui non puo' riconoscersi efficacia retroattiva in mancanza di un'espressa deroga da parte del legislatore , incidendo , tuttavia- sul piano funzionale- sullo svolgimento del rapporto negoziale ancora in essere , ma non anche, -sul piano genetico-, sulla fattispecie che lo origina (ossia, investe il contratto non come "fatto storico", ma come regolamento programmatico di interessi), la stessa potrà disciplinare gli effetti risolutori che siano verificati dopo la sua entrata in vigore
Orbene, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale va rilevato che il contratto è stato stipulato nel maggio 2007 e i presupposti per la risoluzione ( domanda giudiziale di risoluzione proposta nel 2009 ) si sono verificati prima dell'entrata in vigore della l.214/2017, sicchè in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 2061/2021, nella fattispecie in esame, da ricondurre nell'ambito della fattispecie del leasing traslativo , come accertato con sentenza emessa dal Tribunale di AP 9875/2014, si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ( v. ex multis (Cass. 25031/ 2019; Cass., Sez. Un.,
n. 26531/2021; Cass.n. 26518/2024) cui da tempo ha aderito questo Tribunale , che conducono all' applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., che al primo comma contempla in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore , -cui puo' esser assimilato l'utilizzatore-, l'obbligo del venditore , -cui puo' assimilarsi la figura del concedente-, alla restituzione dei canoni percepiti e il diritto di quest' ultimo ad un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento dei danni.
Al secondo comma la disposizione de qua consente, altresì alla parti di derogare all'obbligo restitutorio e di convenire che le rate pagate restino acquistate al concedente a titolo di indennità ( cd clausola di confisca ), che il giudice “secondo le circostanze” puo' ridurre .
L'art. 1526 cod. civ., dunque, consta di due livelli sul piano restitutorio, il 1 comma contempla la restituzione dei canoni riscossi, con diritto alla decurtazione di un "equo compenso per l'uso
SENTENZA 8 della cosa" (cfr. Cass. 12883/2021), comprendente la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso,
"ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione (Cass., 24 giugno 2002, n. 9162, Cass., 2 marzo 2007, n. 4969, Cass., 8 gennaio 2010, n. 73, Cass., 24 gennaio 2020, n. 1581) e, secondo la sua ordinaria configurazione di danno emergente e di lucro cessante, tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto (v. Cass. n.
26531/2021); sul piano risarcitorio, il 2 comma prevede il diritto al risarcimento del danno che di norma è affidato alla determinazione mediante una clausola penale che il giudice ha il potere di ridurre ad equità - anche d'ufficio – ove risulti manifestamente eccessiva, attraverso una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che questi si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto
(Cass. 14/03/2023, n. 7367).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame il contratto di leasing prevede all'art. 20 “In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto l'immobile dovrà esser restituito libero da cose e da persone . Al concedente restano acquisiti per l'intero ammontare il canone alla firma e ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta . L'utilizzatore avrà l'obbligo di corrisponder immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati , interessi convenzionali , commissioni e quanto altro maturato alla data di risoluzione del contratto.
Il contratto di leasing de quo prevede, dunque il diritto della concedente di trattenere i canoni corrisposti in corso di rapporto in sintonia con quanto disposto dall'art. 1526 comma 2 c.p.c., determinando in via forfettaria la misura del risarcimento in favore del concedente in caso di risoluzione anticipata del contratto .
Ciò posto , riconducendo la clausola di cui all'art 20 cit., alla previsione di cui al disposto di cui art 1526 2 co c.c. , e qualificando la stessa come una clausola penale ex art.1384 c.c., tenuto conto che nella fattispecie in esame il contratto si è risoluto prima della naturale scadenza per inadempimento dell'utilizzatore e l'immobile è stato restituito in data 13.01.2010, occorre valutare se la stessa sia manifestamente eccessiva .
Sul punto, mette conto evidenziare che il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale va ricondotto al dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, attraverso una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.
SENTENZA 9 Tuttavia, “il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia o meno manifestamente eccessiva presuppone una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione” (v. Cass. Ordinanza n. 28037 del 04/10/2023).
Ciò' posto, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva la clausola di cui sopra , in ossequio anche quanto disposto dall'art. 1384 c.c., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che l'indennizzo spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto ( cfr ex multis Cass.n. 888/2014; cfr. Cass., n. 25334/2017; Cass. n.25863/2017;
Cass. 15/02/2024, n.4236; Cass. n.4143/2024; Cass..21873/2023 ; Cass. n. 10249/2022 , Cass.
n.20671/2022).
Va, altresì, precisato che il potere ex d'ufficio di riduzione della penale , ai sensi dell'art. 1384 del c.c., è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare "ex actis" ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio.(v. Cass. n.22747 /2013)
Tanto premesso, nella fattispecie in esame va rilevato che il valore pattuito risulta pari
4.200.000,00 e il prezzo di opzione finale d'acquisto pari ad € 875.000,00 ( v. copia contratto allegato al ricorso ) per un totale di € 5.075.00,00 che rappresenta evidentemente il vantaggio economico che il concedente si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto di leasing .
Rilevato che i canoni corrisposti in corso di rapporto risultano pari ad euro 1.184.641,00 .
Inoltre alla luce degli esiti della relazione peritale depositata dal ctu nominato , arch Per_4
che il Tribunale ritiene di condividere, atteso che le risultanze sono il frutto di un
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attento esame della documentazione urbanistica e catastale relativa all'immobile e descrizione dello stesso, effettuate sulla base del metodo del confronto di mercato (Marked Approach), il valore di mercato del bene concesso in utilizzo alla data in cui risulta restituito ( 13.01.2010) risulta pari ad euro € 3.504.000,00.
L'ausiliare ha, altresi quantificato, in risposta ai quesiti formulati ai fini della quantificazione del lucro cessante derivante dal mancato godimento dell'immobile, il canone di locazione commerciale relativo all'immobile dal 2007 al 2010 ( dalla risoluzione del contratto alla restituzione dell'immobile ) in euro € 709.500,00 ( pari € 21.500,00 x n° 33 mesi ).
SENTENZA 10 Infine il ctu ha quantificato i costi necessari per la ricollocazione dell'immobile in euro
13500,00 e i costi per lo smaltimento dei rifiuti in euro 1000,00.
Il vantaggio economico conseguito dal concedente attraverso la ritenzione dei canoni corrisposti e la restituzione dell'immobile risulta pari ad euro 4.688.641,00 (1.184.641,00 +3.504.000,00), da cui dovranno essere decurtati l'importo pari ai canoni commerciali calcolati dal ctu, in termini di lucro cessante, (709.500,00)e le spese, in termini di danno emergente, per ricollocazione dell'immobile e smaltimento rifiuto (13500+1000,00), per importo residuo complessivo pari ad euro 3.964.641.
Alla luce di tali elementi, non dovendosi, ad avviso del Tribunale, tenere in considerazione il processo di svalutazione subito dall'immobile dalla data di consegna al momento della redazione della ctu accertato dall'ausiliare , atteso che nulla viene provato dalla resistente in merito ad eventuali difficoltà a ricollocare il bene sul mercato (dal 2010 ad oggi non risulta venduto ) e/o a ad una sua incommerciabilità, deve ritenersi la clausola contemplata dall'art 20 del contratto di leasing oggetto di causa non manifestamente eccessiva ai sensi del combinato disposto di cui all'art 1526 c.c. e 1384 c.c. .
Ciò posto, la domanda proposta dal ricorrente va rigettata , stante la validità ed efficacia della clausola di cui all'art 20 del contratto di leasing e il conseguente diritto della resistente a trattenere le somme percepite da non ritenersi manifestamente eccessive avuto riguardo al vantaggio economico che il concedente avrebbe ottenuto dall'esecuzione del contratto.
Al contrario , ad avviso del Tribunale va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione del contratto oltre quanto percepito .
Sul punto , occorre rilevare che l'art 1526 2 co, opera sul piano del risarcimento del danno , affidando la sua determinazione ad una clausola penale, frutto dell'autonomia negoziale delle parti, con cui le stesse predeterminano l'ammontare del risarcimento dei danni in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore/ utilizzatore, ammontare che il giudice ha il potere di ridurre ad equità - anche d'ufficio – ove risulti manifestamente eccessiva, attraverso una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che questi si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (Cass. 14/03/2023, n. 7367).
Tale conclusione trova conforto non solo nella funzione propria della clausola pensale , ex art
1382 c.c., cui va ricondotta tale previsione , ma anche e soprattutto nel contenuto della stessa disposizione ove il legislatore, diversamente da quanto statuito nel primo comma , non fa salvo il diritto al risarcimento dei danni .
SENTENZA 11 Una diversa lettura della norma potrebbe altresì far venir meno la ratio della disposizione che è quella di riportare in equilibrio la posizione delle parti evitando ingiustificati arricchimenti.
Atteso l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% ponendo l'altra parte a carico della ricorrente .
Le spese seguono al soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo tariffa vigente , avuto riguardo al valore della causa e all'attività espletata .
P.Q.M
Il Tribunale di AP, sezione seconda , pronunciando sulla domanda proposte da
[...]
nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
qualità di cessionaria di crediti di per essa Controparte_2 [...]
e in persona del rapp.te legale così decide ogni altra CP_3 Controparte_5
istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta la domanda proposta dalla ricorrente;
- rigetta la domanda riconvenzionale volta ad ottener il risarcimento dei danni;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna al pagamento della parte residua la ricorrente che liquida in euro 17.000,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014 con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Giuseppe Sollazzo;
- condanna parte ricorrente al pagamento del compenso liquidato al ctu con decreto emesso in data 26.10.2021 pari ad euro 5834,57.
AP, 9.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 12