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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 426/2024
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Presidente dott. Riccardo Massera
dott. Marco Valecchi Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 426 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
pendente tra Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Lo Fazio, giusta procura in atti "
RICORRENTE
CP_1
, Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTI - CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 23.01.2024, Parte_1 agiva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1676/2020, emessa dal Tribunale di Velletri in data 1.12.2020,
rappresentando che:
- nella citata pronuncia veniva stabilito che i coniugi, entrambi occupati, avrebbero provveduto ognuno al proprio mantenimento;
-· veniva inoltre posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli
CP_2 (18.01.1998) e CP 3 (14.11.2000), entrambi maggiorenni, mediante la corresponsione di un importo pari a € 220,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
- la sentenza di divorzio impegnava altresì il padre a trasferire ai due figli la piena proprietà pro indiviso dell'immobile sito in Ardea, Via Ponza n. 42, passaggio avvenuto in data
29.12.2020 in Pomezia con rogito eseguito presso lo studio del Notaio Persona_1 ;
- la figlia CP_2 a settembre 2022 era stata assunta con contratto a tempo indeterminato in qualità addetta alle vendite presso lo store Nike del Centro commerciale di Castel Romano di
Pomezia, percependo un reddito mensile medio pari ad € 1.300/1.500 mensili circa;
- il figlio CP 3 svolgeva diversi lavori a tempo determinato e aveva più volte rappresentato verbalmente al padre di voler rinunciare a ricevere supporto al proprio mantenimento.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, in via principale accogliere la presente istanza di revisione proposta dall'Istante Signor Parte_1 nei confronti dei figli maggiorenni Signori Controparte_2
e Controparte_3 entrambi maggiorenni e occupati e dunque disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, con effetto a partire dalla data della presente domanda. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato o parziale accoglimento della domanda principale, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, revocare il contributo al mantenimento a carico del Padre Signor nei confronti della Parte_1
Signora Controparte_2 e ridurre il contributo al mantenimento nei confronti del figlio
CP_3 ad una somma non superiore ad € 100,00 mensili o in quella che si riterrà di giustizia in considerazione delle motivazioni esposte. Con vittoria di spese di giudizio ed oneri accessori come per legge".
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., celebrata in data 10.07.2024, compariva il solo procuratore della parte ricorrente;
i resistenti, sebbene ritualmente evocati, non si costituivano in giudizio e, pertanto, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente prodotta e all'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimessa al
Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue. Per costante giurisprudenza di legittimità l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 1, ord.
17380 del 20/08/2020; Cass. civ., sez. 1, ord. n. 32529 del 14/12/2018).
In particolare, la recente giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) "In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento";
2) "Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso" (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 3.12.2021, n. 38366).
La Suprema Corte ha altresì chiarito quanto segue: "L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso ma di avere curato, con ogni possibile
-
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto al mantenimento, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo)" (cfr. Cass. civ., sez. I, ord.
14.8.2020, n. 17183).
Orbene, nel caso di specie, quanto allegato dal ricorrente a sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli CP_2 e CP 3 ha trovato riscontro nella documentazione depositata agli atti causa.
In particolare, avuto riguardo alla figlia CP_2 di anni 27, risulta documentalmente provato che la stessa svolge attività lavorativa, sin dal 22.08.2022, quale dipendente di un negozio presso l'Outlet Castel Romano con una retribuzione che, nel mese di agosto 2024, ammontava ad €
1.161,00 (cfr. busta paga agosto 2024 depositata in data 25.09.2024).
'Avuto riguardo, invece, al figlio CP_3 di anni 24, è stata depositata agli atti di causa una dichiarazione, datata 4.11.2024 e recante la sottoscrizione del figlio medesimo, con la quale quest'ultimo dichiara di essere economicamente indipendente e di rinunciare al mantenimento allo stato ancora versatogli dal padre. Ebbene, ritiene il Collegio che detto documento possa dirsi idoneo a ritenere provata l'autosufficienza economica del figlio, trattandosi di documentazione sottoscritta dalla parte contro la quale è prodotto e che quest'ultima avrebbe avuto l'onere di disconoscere al fine di contestarne l'autenticità, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie. Difatti, seppure la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, è anche vero che la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto appare elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti depositati agli atti di causa, specialmente laddove la costituzione appaia funzionale, come nel caso di specie, al disconoscimento di una sottoscrizione apposta in calce ad una dichiarazione unilaterale contraria agli interessi del convenuto.
Ne consegue, pertanto, che
― alla luce delle considerazioni svolte deve essere dichiarato cessato, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, l'obbligo di entrambi i genitori
CP_3 , divenuti economicamente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni CP_2
indipendenti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 426/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1676/2020, emessa dal Tribunale di
Velletri in data 1.12.2020, che per il resto conferma integralmente, dichiara cessato, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni CP_2 CP_3;
Controparte_2 e Controparte_3 a rifondere, in solido tra b) condanna CP_1
loro, in favore di le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € Parte_1
2.638,00, di cui € 98,00 per esborsi (C.U.) ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Presidente dott. Riccardo Massera
dott. Marco Valecchi Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 426 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
pendente tra Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Lo Fazio, giusta procura in atti "
RICORRENTE
CP_1
, Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTI - CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 23.01.2024, Parte_1 agiva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1676/2020, emessa dal Tribunale di Velletri in data 1.12.2020,
rappresentando che:
- nella citata pronuncia veniva stabilito che i coniugi, entrambi occupati, avrebbero provveduto ognuno al proprio mantenimento;
-· veniva inoltre posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli
CP_2 (18.01.1998) e CP 3 (14.11.2000), entrambi maggiorenni, mediante la corresponsione di un importo pari a € 220,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
- la sentenza di divorzio impegnava altresì il padre a trasferire ai due figli la piena proprietà pro indiviso dell'immobile sito in Ardea, Via Ponza n. 42, passaggio avvenuto in data
29.12.2020 in Pomezia con rogito eseguito presso lo studio del Notaio Persona_1 ;
- la figlia CP_2 a settembre 2022 era stata assunta con contratto a tempo indeterminato in qualità addetta alle vendite presso lo store Nike del Centro commerciale di Castel Romano di
Pomezia, percependo un reddito mensile medio pari ad € 1.300/1.500 mensili circa;
- il figlio CP 3 svolgeva diversi lavori a tempo determinato e aveva più volte rappresentato verbalmente al padre di voler rinunciare a ricevere supporto al proprio mantenimento.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, in via principale accogliere la presente istanza di revisione proposta dall'Istante Signor Parte_1 nei confronti dei figli maggiorenni Signori Controparte_2
e Controparte_3 entrambi maggiorenni e occupati e dunque disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, con effetto a partire dalla data della presente domanda. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato o parziale accoglimento della domanda principale, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, revocare il contributo al mantenimento a carico del Padre Signor nei confronti della Parte_1
Signora Controparte_2 e ridurre il contributo al mantenimento nei confronti del figlio
CP_3 ad una somma non superiore ad € 100,00 mensili o in quella che si riterrà di giustizia in considerazione delle motivazioni esposte. Con vittoria di spese di giudizio ed oneri accessori come per legge".
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., celebrata in data 10.07.2024, compariva il solo procuratore della parte ricorrente;
i resistenti, sebbene ritualmente evocati, non si costituivano in giudizio e, pertanto, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente prodotta e all'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimessa al
Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue. Per costante giurisprudenza di legittimità l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 1, ord.
17380 del 20/08/2020; Cass. civ., sez. 1, ord. n. 32529 del 14/12/2018).
In particolare, la recente giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) "In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento";
2) "Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso" (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 3.12.2021, n. 38366).
La Suprema Corte ha altresì chiarito quanto segue: "L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso ma di avere curato, con ogni possibile
-
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto al mantenimento, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo)" (cfr. Cass. civ., sez. I, ord.
14.8.2020, n. 17183).
Orbene, nel caso di specie, quanto allegato dal ricorrente a sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli CP_2 e CP 3 ha trovato riscontro nella documentazione depositata agli atti causa.
In particolare, avuto riguardo alla figlia CP_2 di anni 27, risulta documentalmente provato che la stessa svolge attività lavorativa, sin dal 22.08.2022, quale dipendente di un negozio presso l'Outlet Castel Romano con una retribuzione che, nel mese di agosto 2024, ammontava ad €
1.161,00 (cfr. busta paga agosto 2024 depositata in data 25.09.2024).
'Avuto riguardo, invece, al figlio CP_3 di anni 24, è stata depositata agli atti di causa una dichiarazione, datata 4.11.2024 e recante la sottoscrizione del figlio medesimo, con la quale quest'ultimo dichiara di essere economicamente indipendente e di rinunciare al mantenimento allo stato ancora versatogli dal padre. Ebbene, ritiene il Collegio che detto documento possa dirsi idoneo a ritenere provata l'autosufficienza economica del figlio, trattandosi di documentazione sottoscritta dalla parte contro la quale è prodotto e che quest'ultima avrebbe avuto l'onere di disconoscere al fine di contestarne l'autenticità, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie. Difatti, seppure la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, è anche vero che la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto appare elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti depositati agli atti di causa, specialmente laddove la costituzione appaia funzionale, come nel caso di specie, al disconoscimento di una sottoscrizione apposta in calce ad una dichiarazione unilaterale contraria agli interessi del convenuto.
Ne consegue, pertanto, che
― alla luce delle considerazioni svolte deve essere dichiarato cessato, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, l'obbligo di entrambi i genitori
CP_3 , divenuti economicamente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni CP_2
indipendenti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 426/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1676/2020, emessa dal Tribunale di
Velletri in data 1.12.2020, che per il resto conferma integralmente, dichiara cessato, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni CP_2 CP_3;
Controparte_2 e Controparte_3 a rifondere, in solido tra b) condanna CP_1
loro, in favore di le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € Parte_1
2.638,00, di cui € 98,00 per esborsi (C.U.) ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera