Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6633/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6633 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Ciccarelli, (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato nella sede comunale in Giugliano in Campania (Na) al Corso Campano n. 200
- opponente e
, (P. IVA n. ), in persona del suo legale rapp.te p.t. e quale Controparte_1 P.IVA_2 impresa mandataria dell' rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Lorenzo Guerriero, (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Napoli alla Via Nicolardi Parco Arcadia is. 2
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del 1994) in data 13.6.2022, il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1636/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 06.05.2022, notificato in data 09.05.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della soc. della somma di € 99.546,60 oltre Controparte_1 interessi moratori e spese di giudizio, quale corrispettivo della fattura insoluta n. 13, afferente il mese di Febbraio 2022, trasmessa in data 21/03/2022 ed emessa in forza dell'aggiudicazione definitiva del
Servizio di trasporto pubblico Locale CIG 6554590AC5.
1
Ancora, proseguiva l'Ente con contratto n. 271 del 31/10/2019, registrato presso Agenzia delle
Entrate di Napoli in data 31/10/2019 al n. 15008 – Serie 1T, l'impresa Parte_2 assumeva l'esecuzione dei lavori per il “Servizio di Trasporto Pubblico Locale del
[...]
(Na) – CIG 6554590AC5” per l'importo di euro 1.215.000,00 + iva al 10 % Parte_1
- € 1.336.500,00, già depurato del ribasso d'asta offerto in fase di gara;
che con Delibera commissariale n. 47/2020 e delibera di Consiglio Comunale n. 66/2021 venivano approvati i Bilanci di previsione 2020/2022 e 2021/2023, riducendo del 20% la somma inizialmente destinata all'appalto, giusto PEG approvati con D.G.C. n. 16/2020, n. 33/2020 e n. 161/2021; che, alla luce della riduzione in bilancio delle somme, l'Ing. nell'ambito delle sue competenze di Controparte_3 coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, predisponeva apposita relazione, assunta al Protocollo n. 134462 del 28.12.2021, al fine di rimodulare il servizio e ridurre del 20% i costi per l'Ente; che tale relazione veniva trasmessa alla ditta appaltatrice con nota prot. n.134807 del 29.12.2021, e nessuna contestazione perveniva da parte della medesima;
pertanto, il Direttore dell'Esecuzione del contratto in data 31.12.2021 trasmetteva alla ditta appaltatrice l'ordine di servizio, acquisito al protocollo dell'Ente con n. 135836, per la riduzione del 20% del costo del servizio di trasporto pubblico locale a partire dal 01/01/2022.
L'ATI, però, deduceva l'opponente, contravvenendo agli impegni contrattuali assunti, in data
21/03/2022 trasmetteva la fattura n. 13 relativa al servizio reso nel mese di febbraio 2022 senza rispettare i termini prescritti nell'atto di sottomissione per la riduzione del 20% del costo del servizio, Contr per cui la fattura non otteneva il visto di regolarità rilasciato dal , di conseguenza l'Ente con nota prot. n. 43233 del 19.04.2022, puntualmente contestava l'importo azionato e chiedeva l'emissione della relativa nota di credito, considerato che la soc. appaltatrice era a conoscenza della circostanza che le fatture afferenti il servizio a partire dal 01/01/2022 dovevano conformarsi all'atto di
2 sottomissione;
difatti, la fattura n. 19/A/2022 del 07.05.2022, relativa al servizio reso nel mese di aprile 2022, veniva poi emessa in conformità alla riduzione operata.
L'opponente contestava, altresì, il quantum della fattura n. 13 trasmessa in data 21/03/2022, non essendo desumibili dal ricorso né dal documento stesso i criteri di calcolo sottesi al rapporto contrattuale giusta aggiudicazione del Servizio di trasporto pubblico Locale CIG 6554590AC5.
Tanto premesso, il rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: IN VIA PRINCIPALE 1. NEL MERITO, Annullare e Revocare o comunque dichiarare nullo, inammissibile, improponibile e/o infondato in fatto ed in diritto, l'opposto decreto ingiuntivo
N.1636/2022 RG 4571/2022 emesso in data 06/05/2022 dal Tribunale di Napoli Nord in Persona del
Giudice dott.ssa Fontanarosa Stefania, per le motivazioni esposte innanzi in relazione alla infondatezza, illegittimità ed inesistenza della pretesa creditoria avanzata e della domanda, per
l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal in persona del Sindaco Parte_1
p.t. alla Società in persona del suo legale rapp.te p.t., nata a [...]_1 Controparte_5 il 20 Gennaio 1959, quale impresa mandataria dell' 2. Alla Controparte_2 luce della infondatezza della domanda e della documentazione posta a fondamento della presente opposizione denegare la provvisoria esecutività del D.I. opposto;
3. Condannare l'opposto al pagamento delle spese e dei compensi per la presente procedura oltre accessori di legge”.
Costituitasi la eccepiva l'infondatezza dell'opposizione censurandone di fatto ogni Controparte_1 motivo e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del d. i. opposto.
A tal uopo, sottolineava di aver pedissequamente osservato il procedimento diretto all'emissione della fattura elettronica producendo all'opponente in data 14.3.2022 - stazione appaltante - la rendicontazione dei chilometri effettivamente percorsi nel mese di riferimento ed emettendo la fattura elettronica dopo l'autorizzazione della stazione appaltante per il tramite del DEC, senza che nel termine previsto dal contratto fossero sollevate osservazioni;
che, difatti, sotto tale profilo alcuna contestazione in ordine alla regolare esecuzione della rendicontazione chilometrica era stata avanzata dall'opponente né il medesimo aveva contestato la mancanza dell'autorizzazione all'emissione della fattura elettronica;
sotto altro profilo la società opposta assumeva che l'atto di sottomissione era stato redatto in assenza dei presupposti affinché il potesse rideterminare gli importi del contratto Pt_1 di appalto ed il medesimo non era sottoscritto dalla società appaltatrice, che pertanto non assumeva alcun obbligo contrattuale rispetto alla illegittima riduzione del 20% del costo del servizio.
Concludeva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
e per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
3 Con ordinanza del 22.02.2023, concessa la parziale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 87.653,55, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.6.2023 con concessione dei termini ex art. 183, comma 6 cpc.
All'esito del deposito delle memorie, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona del giudicante, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di replica, con ordinanza del
17.12.2024.
Sul merito
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass.
Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n.
15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10;
Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad
4 essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Parte opponente ha eccepito che in forza della Delibera Commissariale 47/2020 e della Delibera del
Consiglio Comunale n. 66/2021 venivano ridotti del 20% le somme inizialmente destinate all'appalto in oggetto, così come rimodulato dall'Ing. Controparte_3
Tali ultime operazioni trovavano la ratio giustificatrice, secondo l'Ente, nell'art. 106 del Codice degli appalti pubblici, a norma del quale al ricorrere di una delle ipotesi previste dalla citata norma ai commi
1 e 2 “qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell'importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
Deve rilevarsi che la modifica delle percorrenze in aumento o in diminuzione risultava già prevista dal contratto rep. 271/2019 stipulato tra le parti, il quale dispone all'art. 5 comma 6 “Le modifiche delle percorrenze oggetto del programma di esercizio di base non contenute entro il limite del 2%, comportano un proporzionale adeguamento del corrispettivo riconosciuto all' Appaltatore fino ad una variazione massima, in aumento o in diminuzione, pari al 20% del corrispettivo contrattualmente stabilito”.
Occorre evidenziare che alla Pubblica Amministrazione è riconosciuto uno ius variandi in tema di variazione dell'appalto: “In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto della amministrazione appaltante di apportare variazioni od aggiunte alle opere appaltate può essere esercitato sempre a condizione che rimanga rispettata la natura essenziale delle opere medesime e che le dette variazioni od aggiunte non importino una modifica sostanziale del progetto originario” (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 18002 del 09/07/2018; Cass. Civ., 13/07/1983, n. 4760).
Il ricorso allo ius variandi nel caso in esame scaturiva dalla Delibera del Commissario Straordinario
n. 31 del 16/07/2020 con la quale l'Ente era invitato ad adottare le soluzioni necessarie per recuperare e ridurre gli impegni finanziari dell'Ente.
In esecuzione delle direttive impartite dalla Delibera del Commissario, ogni settore del Parte_1
relativamente alla propria competenza, doveva individuare gli accorgimenti tecnico-
[...] amministrativi idonei ad attivare un processo “anti dissesto”.
L'obiettivo prefissato era quello di riprogrammare tutte le attività in un'ottica di risparmio della spesa pubblica secondo criteri di Buona Amministrazione e su una compiuta razionalizzazione delle risorse disponibili;
di qui la necessaria rivisitazione di tutti gli appalti e concessioni, anche in ordine alla
5 valutazione degli interessi economici degli stessi, al fine di rivelarne eventuali antieconomicità in relazione agli equilibri di bilancio, nonchè i possibili riflessi sui vari settori comunali.
In tale prospettiva la Delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 21/09/2020 interveniva sul settore trasporti, fissando l'obiettivo di ridurre del 20% l'appalto sul trasporto pubblico;
pertanto, con la suddetta venivano approvati i Bilanci di previsione 2020/2022 e 2021/2023 riducendo del 20% la somma inizialmente destinata all'appalto per i trasporti pubblici, giusto PEG approvati con Delibera di giunta Comunale n. 16/2020, n. 33/2020 e n. 161/2021.
Gli uffici competenti provvedevano, pertanto, a liquidare in favore della tutta la Controparte_1 disponibilità economica dell'anno 2021; quanto all'anno 2022, invece procedevano alla attuazione dei dovuti accorgimenti in virtù della pubblica utilità di cui alle Delibere innanzi indicate.
Il procedeva quindi alla riduzione del numero di corse previste in contratto così Parte_1 da ridurre nei limiti della percentuale prevista il costo del trasporto pubblico.
Parte opposta veniva messa al corrente della procedura avviata ed invitata agli incontri per concordare la modifica, ma le richieste rimanevano senza esito. Contr Il presentava la relazione nella forma definitiva con Prot. 134462 del 28/12/2021, e con nota
Prot. n. 134290 del 28/12/2021 l'opposta rifiutava di presenziare all'incontro senza nulla eccepire sulla fattibilità e/o congruità della relazione e dell'azione amministrativa.
La relazione del DEC in uno all'atto di sottomissione per la riduzione del quinto d'obbligo sottoscritto Contr dal stesso, dal Dirigente del settore e dal Funzionario del Suap come asllegato e provato dall'Ente opponente veniva trasmessa all'opposta con nota p rot. 13487 del 29/12/2021, al fine di ottenere la sottoscrizione dell'atto di sottomissione allegato, ma lo stesso non veniva ritrasmesso sottoscritto. Contr Vista l'inerzia, seguiva l'apposito ordine di servizio trasmesso dal alla acquisito Parte_3 al protocollo dell'Ente con n. 135836 del 31/12/2021, finalizzato alla diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
Deve osservarsi che il principio di immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto. La Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14, ha chiarito che il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne derivano ostano a che, dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali da far presentare alle dette disposizioni caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dell'appalto iniziale. Ciò avviene, ha stabilito la
Corte, solo quando le modifiche previste hanno l'effetto: a) di estendere l'appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti;
b) di alterare l'equilibrio economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario; c) di rimettere in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, se esse
6 fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un'altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi. “La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui i documenti relativi a detto appalto prevedessero la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo la sua aggiudicazione e fissassero le modalità di applicazione di tale facoltà”. I principi affermati dalla Corte di Giustizia hanno trovato attuazione nelle direttive e poi nella disciplina interna prevista dal codice dei contratti pubblici il quale, in particolare, all'art. 106 ha fra l'altro esemplificato quelle che sono le modifiche sostanziali incompatibili con la trasparenza e la par condicio e ammesso in via generale quelle modifiche il cui valore resti al di sotto del 10% salvo che alterino la natura complessiva del contratto.
L'Ente opponente agiva, pertanto, correttamente ed in conformità all'art. 106 co 12 Dlgs 50/2016, secondo il quale “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ”, nonché a norma dell'art. 106 comma 1 lettera a) secondo il quale “le modifiche, nonché le varianti , dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento… se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi”.
La convenzione stipulata tra le parti n. 271 del 31/10/2019 all'art. 5 commi 5 e 6, già richiamati, prevede esplicitamente modifiche alle percorrenze con conseguente variazione massima , in aumento o in diminuzione, pari al 20% del corrispettivo contrattualmente stabilito”.
Nell'ambito dei lavori pubblici, il termine “quinto d'obbligo” è una fattispecie prevista dall'art. 106
Dlgs n. 50/2016 che disciplina i casi nei quali i contratti di appalto possono essere modificati, in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento.
Il comma 12 di tale articolo è valido unicamente quando le variazioni delle prestazioni apportate non superano un quinto dell'importo complessivo dell'appalto.
La norma deve essere intesa come volta a specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell'articolo 106, del d. Lgs 50/2016, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell'importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7 Nel caso di specie ricorrono le ipotesi di cui all'art. 106 del Dlgs 50/2016 comma 1 e comma 12 in combinato disposto con l'art. 5 commi 5 e 6 del contratto n. 271 del 31/10/2019.
Pertanto, la fattura n. 13 non era conforme a quanto stabilito dall'atto di sottomissione ed all'ordine di servizio e emessa in violazione delle precise disposizioni contrattuali (art. 4 e l'art. 5 lett. c) del contratto n. 271/2019).
Tale importo, calcolato ed ottenuto a norma di legge e dettagliato nella relazione redatta dal Dec e trasmessa alla Ditta con nota Prot. 134290 del 28/12/2021 e successivamente anche con nota Prot.
13487 del 29/12/2021, è quello dovuto all'opposta società.
Il consenso dell'appaltatrice, odierna opposta, si è formalizzato per implicita accettazione dei termini contrattuali così come modificati dall'atto di sottomissione.
Tanto è dimostrato dalla circostanza che per il servizio reso relativamente al mese di Aprile 2022,
l'appaltatore ha poi emesso la fattura n. 19/A/2022 del 07.05.2022 in conformità alla riduzione Contr operata ottenendo il parere favorevole del e la conseguenziale tempestiva liquidazione.
Ritenuta per tali ragioni la fondatezza dell'opposizione, limitatamente alla riduzione del 20%, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Pertanto, parte opponente risulta debitrice della somma di euro 87.653,55.
In forza della non debenza, sia pure parziale, della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, lo stesso va revocato, in quanto “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr.: Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013; Cass. S.U. 1993, n.7448).
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato, essendo accertato un credito dell'opposta pari ad €
87.653,55.
In definitiva, il in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta Parte_1
(attrice in senso sostanziale), va condannato al pagamento, in favore di soc. della Controparte_1 somma di € 87.653,55 oltre iva ed interessi moratori ex decreto legislativo 231/2002.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, quantificate sulla base della minor somma dovuta ed in applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1- accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1636/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 09.05.2022;
2- in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, condanna il Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € 87.653,55, oltre iva ed
[...] Parte_3 interessi moratori ex decreto legislativo 231/2002;
3- condanna il al pagamento in favore dell'Avv. Lorenzo Parte_1
Guerriero, difensore dell'opposta dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in €
405,60 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Aversa, 06.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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