Articolo 1 della Legge 26 novembre 1993, n. 482
Articolo 2
Versione
15 dicembre 1993
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Versione
1 gennaio 1999
Art. 1. 1. E' autorizzato il comando presso i gruppi parlamentari, per lo svolgimento di attivita' connesse ai loro fini istituzionali, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nel numero che sara' previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per il personale dei singoli gruppi, da apposite autonome determinazioni dei Presidenti delle due Camere del Parlamento e secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il personale dipende, dal Presidente della Camera in cui il gruppo e' stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto con la consistenza numerica del personale del gruppo richiedente di cui al comma 1. Il comando viene disposto con il consenso dell'interessato previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il comando presso i gruppi parlamentari (( . . . )) non e' cumulabile con aspettative o permessi sindacali e puo' cessare anticipatamente per restituzione all'Amministrazione di appartenenza.
4. Il personale comandato non puo' conseguire promozioni se non per anzianita', ne' il comando puo' costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonche' per la destinazione ad altre funzioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1999