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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
RG n.2450/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere est.
Vista l'ordinanza del 10 luglio 2025, con cui – considerato il mancato deposito di note scritte per l'udienza del 9 luglio 2025 – è stato fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, 4° comma,
c.p.c., termine perentorio fino al 10 settembre 2025 per il deposito di note scritte;
considerato che di detta ordinanza è stata data comunicazione alle parti costituite;
considerato che nessuno ha depositato le predette note;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n.2450 del ruolo generale dell'anno 2020
TRA
1 – C.F. - dom.ta in Caserta, rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonio Magliocca ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Caserta alla via Ricciardi n.8.
APPELLANTE
E
le quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Parte_2
Fondo di Garanzia Vittime della strada per la Regione Campania con sede legale in
Mogliano Veneto via Marocchesa n. 14 (c.f. e p.iva R.E.A. n. P.IVA_1 P.IVA_2
TV-364135, Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico ed appartenente CP_1 Parte_2
al gruppo iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi), in persona dei suoi Pt_2
legali rapp.ti dott. amministratore delegato e dott. , Controparte_2 Controparte_3
direttore generale, rapp.ta e difesa in virtù di procura Notaio del 18.12.2014 Persona_1
rep. N. 186905 racc. 30367, dall'Avv. Antonio ER ( ), con C.F._2
il quale domicilia in Napoli presso l'avv. Dario Cimmino, via A. D'Isernia, n.38
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'udienza fissata per la data del 9 luglio 2025, celebrata nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno depositava note scritte e pertanto, veniva fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., nuovo termine perentorio fino al 10 settembre 2025 per il deposito di note scritte.
Tuttavia, anche per il nuovo termine del 10 settembre 2025 le parti non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza.
2 E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 10 settembre 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza n.2785/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 10.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere est.
Vista l'ordinanza del 10 luglio 2025, con cui – considerato il mancato deposito di note scritte per l'udienza del 9 luglio 2025 – è stato fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, 4° comma,
c.p.c., termine perentorio fino al 10 settembre 2025 per il deposito di note scritte;
considerato che di detta ordinanza è stata data comunicazione alle parti costituite;
considerato che nessuno ha depositato le predette note;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n.2450 del ruolo generale dell'anno 2020
TRA
1 – C.F. - dom.ta in Caserta, rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonio Magliocca ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Caserta alla via Ricciardi n.8.
APPELLANTE
E
le quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Parte_2
Fondo di Garanzia Vittime della strada per la Regione Campania con sede legale in
Mogliano Veneto via Marocchesa n. 14 (c.f. e p.iva R.E.A. n. P.IVA_1 P.IVA_2
TV-364135, Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico ed appartenente CP_1 Parte_2
al gruppo iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi), in persona dei suoi Pt_2
legali rapp.ti dott. amministratore delegato e dott. , Controparte_2 Controparte_3
direttore generale, rapp.ta e difesa in virtù di procura Notaio del 18.12.2014 Persona_1
rep. N. 186905 racc. 30367, dall'Avv. Antonio ER ( ), con C.F._2
il quale domicilia in Napoli presso l'avv. Dario Cimmino, via A. D'Isernia, n.38
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'udienza fissata per la data del 9 luglio 2025, celebrata nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno depositava note scritte e pertanto, veniva fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., nuovo termine perentorio fino al 10 settembre 2025 per il deposito di note scritte.
Tuttavia, anche per il nuovo termine del 10 settembre 2025 le parti non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza.
2 E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 10 settembre 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza n.2785/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 10.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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