CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 817/2020 del ruolo generale degli Affari
Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
(P. IVA , con se- Parte_1 P.IVA_1 de a Marsala – C.da Bosco n. 501, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in TR, Piazza Sant'Agostino
n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marcello Linares, che pure la rappresen- ta e difende giusta procura speciale in atti (PEC: Emai_1 vvocatitrapani. it);
[...] Email_2 Email_3
Appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carmela E Santangelo (PEC: rapani ) e Email_4 CP_1
FR LO Di TR (PEC: avv. rapani.it), elettivamente do- Email_6 CP_1
miciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale siti nella Casa Co- munale di Piazza Municipio n.1;
Appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di TR n. 920/2019 del 09/10/2019;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 OGGETTO: Controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare che la Cooperativa so-
” è creditrice del dell'importo di € 138.182,95 Parte_2 Controparte_1
per il servizio di accoglienza reso negli anni 2014 e 2015, in virtù dell'art.13 del
D.P.R.S. n. 40 del 1996 e della Legge Regionale 9 maggio 1986 n.22.
Conseguentemente, condannare il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, al pagamento della somma di Euro 138.182,95, oltre interessi e spe- se, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge, in favore della Cooperativa Sociale “ ”, con sede in Marsala, C.da Bosco n. Pt_1
501, partita IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_1
In subordine Voglia condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., il Co- mune di TR, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della mede- sima somma di Euro 138.182,95, oltre interessi e spese, diritti ed onorari del pre- sente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge, in favore della
[...]
, con sede in Marsala, C.da Bosco n. 501, partita IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_1
In ulteriore subordine, voglia condannare il al pagamento Controparte_1
della differente somma che, a qualsiasi titolo, inevitabilmente riterrà dovuta dal stesso, in virtù della normativa vigente, in favore della Cooperativa So- CP_1
, oltre interessi e spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Parte_2
ad IVA e CPA come per Legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”. per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adìta, adversis reiectis,
- respingere l'appello proposto dalla , con sede legale Parte_1
a Marsala (TP) in C.da Bosco n. 501, P.I. n. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Linares,
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 avverso la sentenza n. 920/2019 dal Tribunale Civile di TR, in composizio- ne monocratica - G.U. dott.ssa Loredana Ciulla depositata in data 09.10.2019;
- per l'effetto, confermare la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto.”.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la Parte_1
, quale ente gestore della comunità alloggio per minori deno-
[...]
minata “Giove”, agiva contro il chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento di somme portate da alcune fatture relative all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati ( in riferi- Per_1 mento agli anni 2014 e 2015, per un totale di € 278.942,94, avuto riguar- do alla tariffa prevista dal D.P.R.S. del 4 giugno 1996 n. 40 e agli aggiun- tivi costi per il servizio reso, pure gravanti sul sulla base della CP_1 circolare Ministero dell'Interno n. 861 del 20.1.2016. Rappresentava, al riguardo, che, dal combinato disposto degli artt. 16 e 68 L.R. n. 22/1986
e dall'art. 154 del Testo unico di pubblica sicurezza, è sul CP_1 che incombe l'obbligo di pagare la retta di soggiorno degli stra-
[...] nieri alloggiati presso la struttura, e che tutti i minori in questione erano stati ivi collocati su disposizione della Questura di TR in forza dei decreti di collocamento emessi dal Tribunale per i Minorenni di Paler- mo. Sosteneva, inoltre, che il mancato pagamento degli importi dovuti determinasse in capo al una responsabilità ex art. 2043 c.c. e CP_1 comunque un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Con memoria di costituzione il chiedeva il Controparte_1
respingimento della domanda rilevando di aver opposto il rifiuto al pa- gamento in quanto riferito al D.P.R.S. del 4.6.1996, per la cui applica- zione è necessaria una convenzione tra la struttura e l'Ente comunale, qui assente. Inoltre, con riguardo alla pretesa di rimborso di asseriti costi ulteriori, ne eccepiva la mancata deduzione e prova. Si riconosceva dun- que debitore limitatamente alla somma di € 140.760,00, calcolata sulla
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 base del Decreto del 12.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politi- che Sociali, che individua in € 45,00 la retta pro die e pro capite di compar- tecipazione statale agli oneri gravanti sui Comuni per il servizio di acco- glienza dei minori stranieri non accompagnati.
Con sentenza n. 920/2019 del 9.10.2019 il Tribunale accoglieva solo parzialmente la pretesa avanzata dalla , con- Parte_1
dannando il al pagamento della somma già ricono- Controparte_1 sciuta pari ad euro 140.760,00, calcolata sulla base del D.M. del
12.11.2014 che fissa in € 45,00 il costo giornaliero relativo a ciascun ospite. Quanto al rimborso dei costi superiori, ne rilevava l'assenza di prova. Infine non ravvisava in capo al né una responsabilità ex CP_1 art. 2043 c.c. né tantomeno un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante la remunerazione ottenuta. Con atto di appello la propone quindi gravame, in- Parte_1
terponendo tre diversi motivi di impugnazione. Con il primo motivo ri- leva l'erronea interpretazione dell'art. 13 del citato D.P.R.S del 1996 in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., avendo ritenuto tale decreto limitato alle sole convenzioni stipulate dal Rileva che la stessa CP_1 si è solo limitata ad adempiere ad un obbligo ex lege derivante dai succita- ti provvedimenti e dagli artt. 16 e 68 della L.R. 22/1986 e 154 del Testo
Unico di pubblica sicurezza, che con circolare del 12 novembre 2013
l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha spe- cificato che il collocamento del minore in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del Servizio Sociale del CP_3
[...
e che con circolare n. 861 del 20.01.2016 il Ministero dell'Interno ha chiarito che ogni differenza tra il previsto contributo statale ed il costo ef- fettivo sostenuto per l'accoglienza dei minori rimane a carico del CP_3
[... medesimo. Espone quindi che, con missiva prot. 27314 del
17.03.2016, il da un lato riconosceva l'utilità del Controparte_1
servizio svolto dalla nel corso del 2014 e 2015, ma dall'altro Parte_1 chiedeva la rettifica delle fatture richiamando il D.P.R.S. n. 513/2016
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 del 18.1.2016, senza considerare che tale normativa concerne il costo delle prestazioni di accoglienza residenziale per i minori stranieri non accompagnati effettuate a far tempo dal 2016, mentre qui si tratta di pre- stazioni effettuate negli anni 2014 e 2015. Aggiunge che a nulla rileve- rebbe l'eventuale mancanza di un contratto stipulato in forma scritta tra il e la medesima società, anche alla luce del disposto di cui CP_1 all'art. 20 della L.R. n. 22/1986 che prevede per i Comuni una mera fa- coltà di stipulare convenzioni con gli enti autorizzati, costituendo per- tanto la stessa solo una delle modalità per l'erogazione dei servizi previ- sti. Con il secondo motivo la cooperativa si duole della statuizione del primo giudice nella parte cui ha affermato che la Regione Siciliana avrebbe previsto la compartecipazione dell'ente ai costi di ricovero in misura diversa a seconda se l'associazione ospitante sia o meno conven- zionata, e che con D.A. del 31.3.1999 sarebbero stati previsti i compensi a carico del per gli enti non convenzionati. Fa invece presente CP_1
che il predetto D.A., lungi dal prevedere un trattamento economico ri- servato alle strutture non convenzionate da cui possa desumersi un di- verso trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 13 del DPRS
40/1996 per gli enti convenzionati, si limiterebbe all'adeguamento Istat delle rette di ricovero ivi indicate. Di conseguenza, l'unica normativa qui applicabile sarebbe rappresentata dal più volte citato Decreto Presiden- ziale del 1996. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 2041 c.c. per aver ritenuto l'assenza di prova sul punto, rilevando invece che le fat- ture prodotte risultano valido elemento di prova dell'esecuzione della prestazione erogata. Richiama al riguardo la sentenza della Corte di cas- sazione n. 7136/1996, secondo la quale le fatture emesse denotano l'entità dell'effettiva perdita patrimoniale subita, da accertarsi tenendo conto delle spese anticipate per l'esecuzione dell'opera. Conseguente- mente, ritiene che si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale in proprio danno, riba- dendo che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 del 12.11.2014, nel determinare il contributo ministeriale erogato ai Co- muni quale quota di compartecipazione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in strutture autorizzate, non esonera affatto gli enti locali dal provvedere alla spesa residua sostenuta dai privati per far fronte all'obbligo legale di cura dei minori loro assegnati.
Con comparsa avversativa si costituisce allora anche in questo grado il il quale chiede il rigetto dell'appello. Riba- Controparte_1 disce di aver rifiutato la fatturazione prodotta stante l'inesistenza della convenzione con il medesimo e quindi l'impossibilità di applicare il
D.P.R.S. del 4.6.1996. Fa presente che in materia opera il Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua un massima- le di € 45,00 pro die pro capite come confermato dalla circolare n. 861 del
20.01.2016 del Ministero dell'Interno, pure richiamata da parte appellan- te. Rileva che, se è vero che la predetta circolare stabilisce che i “costi ef- fettivi” ulteriori restino a carico degli Enti Locali, tuttavia, tali costi non sarebbero mai stati dedotti né dimostrati dalla Cooperativa, richiamando la copiosa giurisprudenza in virtù della quale, in caso di contestazione delle fatture sull'an e sul quantum del credito ivi portato, l'onere della prova continua ad incombere sull'asserito creditore. Rappresenta poi che il DPRS più volte citato determina la retta per l'accoglienza dei minori in funzione di precisi standards a cui l'Ente convenzionato con l'Amministrazione Comunale deve sottostare, retta che non potrebbe es- sere riconosciuta alla perché non in linea con gli Parte_1 standards richiesti dalla normativa regionale. Lo strumento convenziona- le, infatti, secondo parte appellata, ha la funzione di tutelare l'Ente Loca- le e l'utenza poiché con la convenzione verrebbe ad instaurarsi un rap- porto contrattuale in cui la struttura convenzionata si impegna a garanti- re al e quindi all'utenza, specifici standards qualitativamente CP_1
elevati di prestazioni e personale, da cui discende l'applicazione di de- terminati corrispettivi già indicati nello schema di convenzione allegato al D.P.R.S. del 1996.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 Quanto alla condanna del al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 140.760,00, importo già riconosciuto con PEC prot. n.
23084 del 9.3.2016, deduce che nessun addebito può essergli imputato per il mancato tempestivo pagamento, poiché sulla Cooperativa gravava l'obbligo di emettere note di credito, invece mai emesse, in virtù del meccanismo dello split payment di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
All'udienza del 7.5.2025, celebrata mediante note scritte sostituti- ve, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 12.5.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e del- le note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si rivela fondato, sebbene non esattamente per le ragioni giuridiche addotte.
Occorre premettere che i Comuni, alla luce della L. n. 698/1975, del D.P.R. n. 616/1977 e della L. n. 328/2000, adottati nell'ambito del sistema di assegnazione agli enti territoriali delle attribuzioni in materia di assistenza, sono obbligati ope legis all'erogazione di tali prestazioni in favore dei minori, e in genere delle famiglie.
In riferimento ai minori stranieri non accompagnati è l'art. 37 bis della L. n. 184/1983 che dispone: “Al minore straniero che si trova nello Sta- to in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”. In forza poi dell'art. 2 della L. n. 328/2000 (Legge-quadro per la realizzazione del si- stema integrato di interventi e servizi sociali), hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi anche gli stranieri regolarmente soggior- nanti, mentre coloro che sono sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prio- ritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali è poi il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamen-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 te informato, ad assumere gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica (art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000).
Nella Regione Siciliana, le funzioni amministrative relative all'or- ganizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza alla stregua dei suddetti principi sono demandate ai Comuni e disciplinate dalla Legge Regionale n. 22/1986.
Come allora correttamente affermato dal giudice di prime cure, e ribadito dall'appellante attore, la Suprema Corte ha già chiarito che “nel sistema di redistribuzione delle attribuzioni in materia di assistenza agli enti terri- toriali, alla luce della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell'OMNI; del d.P.R.
n. 616 del 1977 e della legge 6 novembre 2000, n. 328 , il Comune deve essere con- siderato tenuto alla erogazione delle prestazioni di assistenza”, e che “di fronte all'ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del Comune, non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra e ne' Parte_1 CP_1 si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione. Nè sus- sistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege”.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi - ma il dato non è in ef- fetti in contesa -, la circostanza che tra il e la struttura ricettiva CP_1
non sia intervenuta una convenzione non esime certo l'ente municipale dai relativi oneri finanziari.
Tanto premesso, con il primo motivo allega allora la Parte_1
di essere ente gestore di una comunità alloggio per mi- Parte_1 nori denominata “Giove”, operante in TR in via della Giudecca n.
69, ma che a causa dell'eccezionale flusso migratorio di stranieri nel ter- ritorio regionale, negli anni 2014 e 2015 è stata pure destinataria di un elevato numero di minori extracomunitari non accompagnati, giuste di- sposizioni dell'autorità. Deduce, quindi, che, in relazione all'ospitalità degli stessi, correttamente ha emesso fatture in linea con quanto stabilito dalla Legge regionale n. 22/1986 e dall'art. 13 dell'Allegato G del
D.P.R.S. del 4 giugno 1996, ritenuti vigenti fino a tutto l'anno 2015.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 Gli è, tuttavia, che l'Allegato G del D.P.R.S. del 4 giugno 1996 (in
G.U.R.S. n. 40 del 1996) altro non è se non lo specifico schema di con- venzione previsto per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gesto- ri di Comunità-alloggio per minori, per l'appunto approvato a livello re- gionale con il provvedimento citato, il quale rubrica “Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”, schema specifico che impone determinati standards di dotazioni, di per- sonale ed assicurativi, a fronte dei quali si prevedono, come rimborso delle spese di gestione, determinati importi calcolati in base agli stimabili oneri fissi.
Orbene, la non è un ente conven- Parte_1
zionato, con conseguente estraneità di una siffatta fonte pattizia di re- munerazione del servizio per i minori alloggiati. Correttamente, dunque, il primo giudice ha escluso l'utilizzabilità di tale tariffa, come invece an- cora preteso dall'appellante con la presente impugnazione.
Con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 513 del
2016, di approvazione dei nuovi standard strutturali e organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non ac- compagnati (rivisti al ribasso rispetto al precedente Decreto del Presiden- te della Regione n. 600/2014, con ampliamento della ricettività, al fine di contenere i costi), è stata allora prevista una tariffa giornaliera per gli enti gestori, ora esattamente corrispondente al trasferimento finanziario statale operato dal 2012 in favore dei Comuni a carico del nazio- CP_4
nale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (D.L. n.
95/2012, art. 23 comma 11, convertito con la Legge n. 135/2012, oggi gestito dal Ministero dell'Interno), fissata in € 45,00 giornaliere per mi- nore (art. 3 comma 4), con efficacia decorrente dall'anno 2016.
E' a tale “tariffa” che l'amministrazione trapanese ha allora chie- sto farsi riferimento con la nota prot. N. 27314, reiettiva della pretesa at- torea fondata invece sull'Allegato G del D.P.R.S. del 4 giugno 1996.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 Esclusa come detto quest'ultima, va però altresì esclusa la prima, atteso che, come già più volte evidenziato anche da questa Corte (cfr. sentenza n. 1162/2024; n. 1634/2025), trattasi naturalmente di statui- zione priva di efficacia retroattiva, e dunque irrilevante per le pretese pa- trimoniali qui azionate rispetto ai ricoveri M.S.N.A. del 2014 e 2015, sebbene involga esplicitamente tanto gli enti interessati solo alla tipolo- gia “Strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompa- gnati”, quanto le “Comunità alloggio per minori”, come quella attrice, pure interessate ad ospitare stranieri non accompagnati, purchè si adeguino agli standards e chiedano l'iscrizione anche per tale tipologia.
Dovendo allora rinvenire un “tariffario” valevole per il caso di specie, il primo giudice l'ha individuato nel Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.11.2014, il quale però, lungi dal disciplinare, men che meno in territorio siciliano, le spettanze dell'ente gestore nel rapporto col ha solo previsto le modalità di eroga- CP_1 zione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in favore degli
Enti locali che abbiano sostenuto spese per l'accoglienza dei minori nel secondo semestre dell'anno 2014. Trattavasi, cioè, di normazione secon- daria afferente i rapporti Stato/Comuni a scopo di compartecipazione alla spesa su questi gravante ex lege, fonte con la quale è stato fissato in euro 45,00 pro die pro capite il contributo statale giugno-dicembre 2014 per l'accoglienza dei lasciando sugli enti territoriali ogni cari- Per_1
co residuo connesso al servizio, come pure superfluamente ricordato dal- la citata Circolare Ministero dell'Interno n. 861 del 20.01.2016.
In assenza, quindi, di uno specifico “tariffario” specificamente concernente i mm.ss.n.aa. che, dato il numero, in quegli anni sono stati eccezionalmente collocati anche nelle comunità alloggio iscritte all'albo regionale per l'accoglienza dei minori italiani, come “ ”, le corrette Pt_1
spettanze (come già del resto altre volte asseverato da questo giudice d'appello per i minori stranieri non accompagnati in relazione ai collo-
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 camenti giudiziari ante 2016: cfr. da ultimo ad esempio n. 1634/2025; n.
1246/2025) andavano invece tarate sul D.D.G. del 6 giugno 2012 n.
1129/S6, adottato dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e delle Autonomie Locali della Regione Sicilia, avente ad oggetto ride- terminazione delle rette di ricovero delle comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, nel quale era indicato un compenso fisso di € 1.516,58 e un compenso giornaliero di € 26,06, da rivalutarsi però annualmente.
Gli importi che parte attrice ha tuttavia calcolato erroneamente invocando l'Allegato G del D.P.R.S. del 4 giugno 1996 (compenso fisso mensile di L.
2.084.205 e retta giornaliera di mantenimento di L. 35.920, dalla stessa rivalutati fino a giungere rispettivamente ad € 1.562,07 ed €
26,85: cfr. le fatture per cui è giudizio prodotte con gli allegati 5 e 5 bis offerti in uno al ricorso di primo grado), altro in realtà non sono che i medesimi del D.D.G. del 6 giugno 2012 n. 1129/S6 con la rivalutazione
(+3%) limitata al solo 2013 (€ 1.516,58 ed € 26,06 + 3% assurgono infatti ad € 1.562,07 ed € 26,85), sebbene i collocamenti per cui è giudizio siano intervenuti nel 2014 e nel 2015, con correlativa dovuta maggiorazione, rispettivamente, di 0,2 % e – 0,1%.
Non essendo allora in contestazione l'effettività dei collocamenti, pure invero documentati, al pari dell'effettivo periodo di permanenza, ne consegue che il credito attoreo va confermato negli € 278.942,95, IVA inclusa, oggetto di domanda, e che il chiesto condannatorio, qui da adot- tare rispetto alla differenza con quanto già corrisposto a tale titolo in quanto spettanze non contestate, pari ad € 140.760,00, IVA inclusa, va dunque indicato in € 138.182,95, IVA inclusa, oltre interessi di mora.
L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento delle censure subordinate.
Dovendosi infine qui procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite (poiché la valutazione sulla soccombenza va effettuata in base ad un criterio unita-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 rio e globale da svolgersi in base al principio di causalità in relazione all'esito finale della controversia: meglio Cass., n. 9064 del 2018), stante la coincidenza delle spettanze, sebbene erratamente inquadrate, occorre rinvenire la soccombenza in capo all'ente pubblico debitore, chiamato quindi a coprire le spese relative al doppio grado di giudizio, con liqui- dazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello proposto dalla contro il Co- Parte_1 mune di TR:
1) In parziale riforma della sentenza Tribunale di TR n.
920/2019 del 9.10.2019, dichiara che il credito vantato dalla
[...]
nei confronti del Parte_3 Controparte_1 per le causali oggetto di giudizio, assurge ad € 278.942,95, IVA inclusa, oltre interessi di mora;
2) Condanna il al pagamento di ulteriori € Controparte_1
138.182,95, IVA inclusa, oltre interessi di mora, in favore della
; Parte_1
3) Condanna il al pagamento delle spese proces- Controparte_1
suali riferibili alla ditta appellante, che si liquidano in € 7.634,00, di cui € 634,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva, se do- vuta, e C.P.A., per il giudizio di primo grado, ed in € 8.665,50, di cui € 1.165,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva, se do- vuta, e C.P.A., per il presente giudizio.
Così deciso in Palermo il 12.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presi- dente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 817/2020 del ruolo generale degli Affari
Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
(P. IVA , con se- Parte_1 P.IVA_1 de a Marsala – C.da Bosco n. 501, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in TR, Piazza Sant'Agostino
n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marcello Linares, che pure la rappresen- ta e difende giusta procura speciale in atti (PEC: Emai_1 vvocatitrapani. it);
[...] Email_2 Email_3
Appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carmela E Santangelo (PEC: rapani ) e Email_4 CP_1
FR LO Di TR (PEC: avv. rapani.it), elettivamente do- Email_6 CP_1
miciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale siti nella Casa Co- munale di Piazza Municipio n.1;
Appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di TR n. 920/2019 del 09/10/2019;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 OGGETTO: Controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare che la Cooperativa so-
” è creditrice del dell'importo di € 138.182,95 Parte_2 Controparte_1
per il servizio di accoglienza reso negli anni 2014 e 2015, in virtù dell'art.13 del
D.P.R.S. n. 40 del 1996 e della Legge Regionale 9 maggio 1986 n.22.
Conseguentemente, condannare il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, al pagamento della somma di Euro 138.182,95, oltre interessi e spe- se, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge, in favore della Cooperativa Sociale “ ”, con sede in Marsala, C.da Bosco n. Pt_1
501, partita IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_1
In subordine Voglia condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., il Co- mune di TR, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della mede- sima somma di Euro 138.182,95, oltre interessi e spese, diritti ed onorari del pre- sente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge, in favore della
[...]
, con sede in Marsala, C.da Bosco n. 501, partita IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_1
In ulteriore subordine, voglia condannare il al pagamento Controparte_1
della differente somma che, a qualsiasi titolo, inevitabilmente riterrà dovuta dal stesso, in virtù della normativa vigente, in favore della Cooperativa So- CP_1
, oltre interessi e spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Parte_2
ad IVA e CPA come per Legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”. per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adìta, adversis reiectis,
- respingere l'appello proposto dalla , con sede legale Parte_1
a Marsala (TP) in C.da Bosco n. 501, P.I. n. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Linares,
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 avverso la sentenza n. 920/2019 dal Tribunale Civile di TR, in composizio- ne monocratica - G.U. dott.ssa Loredana Ciulla depositata in data 09.10.2019;
- per l'effetto, confermare la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto.”.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la Parte_1
, quale ente gestore della comunità alloggio per minori deno-
[...]
minata “Giove”, agiva contro il chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento di somme portate da alcune fatture relative all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati ( in riferi- Per_1 mento agli anni 2014 e 2015, per un totale di € 278.942,94, avuto riguar- do alla tariffa prevista dal D.P.R.S. del 4 giugno 1996 n. 40 e agli aggiun- tivi costi per il servizio reso, pure gravanti sul sulla base della CP_1 circolare Ministero dell'Interno n. 861 del 20.1.2016. Rappresentava, al riguardo, che, dal combinato disposto degli artt. 16 e 68 L.R. n. 22/1986
e dall'art. 154 del Testo unico di pubblica sicurezza, è sul CP_1 che incombe l'obbligo di pagare la retta di soggiorno degli stra-
[...] nieri alloggiati presso la struttura, e che tutti i minori in questione erano stati ivi collocati su disposizione della Questura di TR in forza dei decreti di collocamento emessi dal Tribunale per i Minorenni di Paler- mo. Sosteneva, inoltre, che il mancato pagamento degli importi dovuti determinasse in capo al una responsabilità ex art. 2043 c.c. e CP_1 comunque un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Con memoria di costituzione il chiedeva il Controparte_1
respingimento della domanda rilevando di aver opposto il rifiuto al pa- gamento in quanto riferito al D.P.R.S. del 4.6.1996, per la cui applica- zione è necessaria una convenzione tra la struttura e l'Ente comunale, qui assente. Inoltre, con riguardo alla pretesa di rimborso di asseriti costi ulteriori, ne eccepiva la mancata deduzione e prova. Si riconosceva dun- que debitore limitatamente alla somma di € 140.760,00, calcolata sulla
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 base del Decreto del 12.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politi- che Sociali, che individua in € 45,00 la retta pro die e pro capite di compar- tecipazione statale agli oneri gravanti sui Comuni per il servizio di acco- glienza dei minori stranieri non accompagnati.
Con sentenza n. 920/2019 del 9.10.2019 il Tribunale accoglieva solo parzialmente la pretesa avanzata dalla , con- Parte_1
dannando il al pagamento della somma già ricono- Controparte_1 sciuta pari ad euro 140.760,00, calcolata sulla base del D.M. del
12.11.2014 che fissa in € 45,00 il costo giornaliero relativo a ciascun ospite. Quanto al rimborso dei costi superiori, ne rilevava l'assenza di prova. Infine non ravvisava in capo al né una responsabilità ex CP_1 art. 2043 c.c. né tantomeno un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante la remunerazione ottenuta. Con atto di appello la propone quindi gravame, in- Parte_1
terponendo tre diversi motivi di impugnazione. Con il primo motivo ri- leva l'erronea interpretazione dell'art. 13 del citato D.P.R.S del 1996 in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., avendo ritenuto tale decreto limitato alle sole convenzioni stipulate dal Rileva che la stessa CP_1 si è solo limitata ad adempiere ad un obbligo ex lege derivante dai succita- ti provvedimenti e dagli artt. 16 e 68 della L.R. 22/1986 e 154 del Testo
Unico di pubblica sicurezza, che con circolare del 12 novembre 2013
l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha spe- cificato che il collocamento del minore in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del Servizio Sociale del CP_3
[...
e che con circolare n. 861 del 20.01.2016 il Ministero dell'Interno ha chiarito che ogni differenza tra il previsto contributo statale ed il costo ef- fettivo sostenuto per l'accoglienza dei minori rimane a carico del CP_3
[... medesimo. Espone quindi che, con missiva prot. 27314 del
17.03.2016, il da un lato riconosceva l'utilità del Controparte_1
servizio svolto dalla nel corso del 2014 e 2015, ma dall'altro Parte_1 chiedeva la rettifica delle fatture richiamando il D.P.R.S. n. 513/2016
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 del 18.1.2016, senza considerare che tale normativa concerne il costo delle prestazioni di accoglienza residenziale per i minori stranieri non accompagnati effettuate a far tempo dal 2016, mentre qui si tratta di pre- stazioni effettuate negli anni 2014 e 2015. Aggiunge che a nulla rileve- rebbe l'eventuale mancanza di un contratto stipulato in forma scritta tra il e la medesima società, anche alla luce del disposto di cui CP_1 all'art. 20 della L.R. n. 22/1986 che prevede per i Comuni una mera fa- coltà di stipulare convenzioni con gli enti autorizzati, costituendo per- tanto la stessa solo una delle modalità per l'erogazione dei servizi previ- sti. Con il secondo motivo la cooperativa si duole della statuizione del primo giudice nella parte cui ha affermato che la Regione Siciliana avrebbe previsto la compartecipazione dell'ente ai costi di ricovero in misura diversa a seconda se l'associazione ospitante sia o meno conven- zionata, e che con D.A. del 31.3.1999 sarebbero stati previsti i compensi a carico del per gli enti non convenzionati. Fa invece presente CP_1
che il predetto D.A., lungi dal prevedere un trattamento economico ri- servato alle strutture non convenzionate da cui possa desumersi un di- verso trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 13 del DPRS
40/1996 per gli enti convenzionati, si limiterebbe all'adeguamento Istat delle rette di ricovero ivi indicate. Di conseguenza, l'unica normativa qui applicabile sarebbe rappresentata dal più volte citato Decreto Presiden- ziale del 1996. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 2041 c.c. per aver ritenuto l'assenza di prova sul punto, rilevando invece che le fat- ture prodotte risultano valido elemento di prova dell'esecuzione della prestazione erogata. Richiama al riguardo la sentenza della Corte di cas- sazione n. 7136/1996, secondo la quale le fatture emesse denotano l'entità dell'effettiva perdita patrimoniale subita, da accertarsi tenendo conto delle spese anticipate per l'esecuzione dell'opera. Conseguente- mente, ritiene che si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale in proprio danno, riba- dendo che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 del 12.11.2014, nel determinare il contributo ministeriale erogato ai Co- muni quale quota di compartecipazione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in strutture autorizzate, non esonera affatto gli enti locali dal provvedere alla spesa residua sostenuta dai privati per far fronte all'obbligo legale di cura dei minori loro assegnati.
Con comparsa avversativa si costituisce allora anche in questo grado il il quale chiede il rigetto dell'appello. Riba- Controparte_1 disce di aver rifiutato la fatturazione prodotta stante l'inesistenza della convenzione con il medesimo e quindi l'impossibilità di applicare il
D.P.R.S. del 4.6.1996. Fa presente che in materia opera il Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua un massima- le di € 45,00 pro die pro capite come confermato dalla circolare n. 861 del
20.01.2016 del Ministero dell'Interno, pure richiamata da parte appellan- te. Rileva che, se è vero che la predetta circolare stabilisce che i “costi ef- fettivi” ulteriori restino a carico degli Enti Locali, tuttavia, tali costi non sarebbero mai stati dedotti né dimostrati dalla Cooperativa, richiamando la copiosa giurisprudenza in virtù della quale, in caso di contestazione delle fatture sull'an e sul quantum del credito ivi portato, l'onere della prova continua ad incombere sull'asserito creditore. Rappresenta poi che il DPRS più volte citato determina la retta per l'accoglienza dei minori in funzione di precisi standards a cui l'Ente convenzionato con l'Amministrazione Comunale deve sottostare, retta che non potrebbe es- sere riconosciuta alla perché non in linea con gli Parte_1 standards richiesti dalla normativa regionale. Lo strumento convenziona- le, infatti, secondo parte appellata, ha la funzione di tutelare l'Ente Loca- le e l'utenza poiché con la convenzione verrebbe ad instaurarsi un rap- porto contrattuale in cui la struttura convenzionata si impegna a garanti- re al e quindi all'utenza, specifici standards qualitativamente CP_1
elevati di prestazioni e personale, da cui discende l'applicazione di de- terminati corrispettivi già indicati nello schema di convenzione allegato al D.P.R.S. del 1996.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 Quanto alla condanna del al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 140.760,00, importo già riconosciuto con PEC prot. n.
23084 del 9.3.2016, deduce che nessun addebito può essergli imputato per il mancato tempestivo pagamento, poiché sulla Cooperativa gravava l'obbligo di emettere note di credito, invece mai emesse, in virtù del meccanismo dello split payment di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
All'udienza del 7.5.2025, celebrata mediante note scritte sostituti- ve, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 12.5.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e del- le note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si rivela fondato, sebbene non esattamente per le ragioni giuridiche addotte.
Occorre premettere che i Comuni, alla luce della L. n. 698/1975, del D.P.R. n. 616/1977 e della L. n. 328/2000, adottati nell'ambito del sistema di assegnazione agli enti territoriali delle attribuzioni in materia di assistenza, sono obbligati ope legis all'erogazione di tali prestazioni in favore dei minori, e in genere delle famiglie.
In riferimento ai minori stranieri non accompagnati è l'art. 37 bis della L. n. 184/1983 che dispone: “Al minore straniero che si trova nello Sta- to in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”. In forza poi dell'art. 2 della L. n. 328/2000 (Legge-quadro per la realizzazione del si- stema integrato di interventi e servizi sociali), hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi anche gli stranieri regolarmente soggior- nanti, mentre coloro che sono sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prio- ritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali è poi il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamen-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 te informato, ad assumere gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica (art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000).
Nella Regione Siciliana, le funzioni amministrative relative all'or- ganizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza alla stregua dei suddetti principi sono demandate ai Comuni e disciplinate dalla Legge Regionale n. 22/1986.
Come allora correttamente affermato dal giudice di prime cure, e ribadito dall'appellante attore, la Suprema Corte ha già chiarito che “nel sistema di redistribuzione delle attribuzioni in materia di assistenza agli enti terri- toriali, alla luce della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell'OMNI; del d.P.R.
n. 616 del 1977 e della legge 6 novembre 2000, n. 328 , il Comune deve essere con- siderato tenuto alla erogazione delle prestazioni di assistenza”, e che “di fronte all'ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del Comune, non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra e ne' Parte_1 CP_1 si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione. Nè sus- sistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege”.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi - ma il dato non è in ef- fetti in contesa -, la circostanza che tra il e la struttura ricettiva CP_1
non sia intervenuta una convenzione non esime certo l'ente municipale dai relativi oneri finanziari.
Tanto premesso, con il primo motivo allega allora la Parte_1
di essere ente gestore di una comunità alloggio per mi- Parte_1 nori denominata “Giove”, operante in TR in via della Giudecca n.
69, ma che a causa dell'eccezionale flusso migratorio di stranieri nel ter- ritorio regionale, negli anni 2014 e 2015 è stata pure destinataria di un elevato numero di minori extracomunitari non accompagnati, giuste di- sposizioni dell'autorità. Deduce, quindi, che, in relazione all'ospitalità degli stessi, correttamente ha emesso fatture in linea con quanto stabilito dalla Legge regionale n. 22/1986 e dall'art. 13 dell'Allegato G del
D.P.R.S. del 4 giugno 1996, ritenuti vigenti fino a tutto l'anno 2015.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 Gli è, tuttavia, che l'Allegato G del D.P.R.S. del 4 giugno 1996 (in
G.U.R.S. n. 40 del 1996) altro non è se non lo specifico schema di con- venzione previsto per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gesto- ri di Comunità-alloggio per minori, per l'appunto approvato a livello re- gionale con il provvedimento citato, il quale rubrica “Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”, schema specifico che impone determinati standards di dotazioni, di per- sonale ed assicurativi, a fronte dei quali si prevedono, come rimborso delle spese di gestione, determinati importi calcolati in base agli stimabili oneri fissi.
Orbene, la non è un ente conven- Parte_1
zionato, con conseguente estraneità di una siffatta fonte pattizia di re- munerazione del servizio per i minori alloggiati. Correttamente, dunque, il primo giudice ha escluso l'utilizzabilità di tale tariffa, come invece an- cora preteso dall'appellante con la presente impugnazione.
Con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 513 del
2016, di approvazione dei nuovi standard strutturali e organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non ac- compagnati (rivisti al ribasso rispetto al precedente Decreto del Presiden- te della Regione n. 600/2014, con ampliamento della ricettività, al fine di contenere i costi), è stata allora prevista una tariffa giornaliera per gli enti gestori, ora esattamente corrispondente al trasferimento finanziario statale operato dal 2012 in favore dei Comuni a carico del nazio- CP_4
nale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (D.L. n.
95/2012, art. 23 comma 11, convertito con la Legge n. 135/2012, oggi gestito dal Ministero dell'Interno), fissata in € 45,00 giornaliere per mi- nore (art. 3 comma 4), con efficacia decorrente dall'anno 2016.
E' a tale “tariffa” che l'amministrazione trapanese ha allora chie- sto farsi riferimento con la nota prot. N. 27314, reiettiva della pretesa at- torea fondata invece sull'Allegato G del D.P.R.S. del 4 giugno 1996.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 Esclusa come detto quest'ultima, va però altresì esclusa la prima, atteso che, come già più volte evidenziato anche da questa Corte (cfr. sentenza n. 1162/2024; n. 1634/2025), trattasi naturalmente di statui- zione priva di efficacia retroattiva, e dunque irrilevante per le pretese pa- trimoniali qui azionate rispetto ai ricoveri M.S.N.A. del 2014 e 2015, sebbene involga esplicitamente tanto gli enti interessati solo alla tipolo- gia “Strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompa- gnati”, quanto le “Comunità alloggio per minori”, come quella attrice, pure interessate ad ospitare stranieri non accompagnati, purchè si adeguino agli standards e chiedano l'iscrizione anche per tale tipologia.
Dovendo allora rinvenire un “tariffario” valevole per il caso di specie, il primo giudice l'ha individuato nel Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.11.2014, il quale però, lungi dal disciplinare, men che meno in territorio siciliano, le spettanze dell'ente gestore nel rapporto col ha solo previsto le modalità di eroga- CP_1 zione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in favore degli
Enti locali che abbiano sostenuto spese per l'accoglienza dei minori nel secondo semestre dell'anno 2014. Trattavasi, cioè, di normazione secon- daria afferente i rapporti Stato/Comuni a scopo di compartecipazione alla spesa su questi gravante ex lege, fonte con la quale è stato fissato in euro 45,00 pro die pro capite il contributo statale giugno-dicembre 2014 per l'accoglienza dei lasciando sugli enti territoriali ogni cari- Per_1
co residuo connesso al servizio, come pure superfluamente ricordato dal- la citata Circolare Ministero dell'Interno n. 861 del 20.01.2016.
In assenza, quindi, di uno specifico “tariffario” specificamente concernente i mm.ss.n.aa. che, dato il numero, in quegli anni sono stati eccezionalmente collocati anche nelle comunità alloggio iscritte all'albo regionale per l'accoglienza dei minori italiani, come “ ”, le corrette Pt_1
spettanze (come già del resto altre volte asseverato da questo giudice d'appello per i minori stranieri non accompagnati in relazione ai collo-
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 camenti giudiziari ante 2016: cfr. da ultimo ad esempio n. 1634/2025; n.
1246/2025) andavano invece tarate sul D.D.G. del 6 giugno 2012 n.
1129/S6, adottato dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e delle Autonomie Locali della Regione Sicilia, avente ad oggetto ride- terminazione delle rette di ricovero delle comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, nel quale era indicato un compenso fisso di € 1.516,58 e un compenso giornaliero di € 26,06, da rivalutarsi però annualmente.
Gli importi che parte attrice ha tuttavia calcolato erroneamente invocando l'Allegato G del D.P.R.S. del 4 giugno 1996 (compenso fisso mensile di L.
2.084.205 e retta giornaliera di mantenimento di L. 35.920, dalla stessa rivalutati fino a giungere rispettivamente ad € 1.562,07 ed €
26,85: cfr. le fatture per cui è giudizio prodotte con gli allegati 5 e 5 bis offerti in uno al ricorso di primo grado), altro in realtà non sono che i medesimi del D.D.G. del 6 giugno 2012 n. 1129/S6 con la rivalutazione
(+3%) limitata al solo 2013 (€ 1.516,58 ed € 26,06 + 3% assurgono infatti ad € 1.562,07 ed € 26,85), sebbene i collocamenti per cui è giudizio siano intervenuti nel 2014 e nel 2015, con correlativa dovuta maggiorazione, rispettivamente, di 0,2 % e – 0,1%.
Non essendo allora in contestazione l'effettività dei collocamenti, pure invero documentati, al pari dell'effettivo periodo di permanenza, ne consegue che il credito attoreo va confermato negli € 278.942,95, IVA inclusa, oggetto di domanda, e che il chiesto condannatorio, qui da adot- tare rispetto alla differenza con quanto già corrisposto a tale titolo in quanto spettanze non contestate, pari ad € 140.760,00, IVA inclusa, va dunque indicato in € 138.182,95, IVA inclusa, oltre interessi di mora.
L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento delle censure subordinate.
Dovendosi infine qui procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite (poiché la valutazione sulla soccombenza va effettuata in base ad un criterio unita-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 rio e globale da svolgersi in base al principio di causalità in relazione all'esito finale della controversia: meglio Cass., n. 9064 del 2018), stante la coincidenza delle spettanze, sebbene erratamente inquadrate, occorre rinvenire la soccombenza in capo all'ente pubblico debitore, chiamato quindi a coprire le spese relative al doppio grado di giudizio, con liqui- dazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello proposto dalla contro il Co- Parte_1 mune di TR:
1) In parziale riforma della sentenza Tribunale di TR n.
920/2019 del 9.10.2019, dichiara che il credito vantato dalla
[...]
nei confronti del Parte_3 Controparte_1 per le causali oggetto di giudizio, assurge ad € 278.942,95, IVA inclusa, oltre interessi di mora;
2) Condanna il al pagamento di ulteriori € Controparte_1
138.182,95, IVA inclusa, oltre interessi di mora, in favore della
; Parte_1
3) Condanna il al pagamento delle spese proces- Controparte_1
suali riferibili alla ditta appellante, che si liquidano in € 7.634,00, di cui € 634,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva, se do- vuta, e C.P.A., per il giudizio di primo grado, ed in € 8.665,50, di cui € 1.165,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva, se do- vuta, e C.P.A., per il presente giudizio.
Così deciso in Palermo il 12.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presi- dente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12