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1 dicembre 2000
1 dicembre 2000
Art. 11. (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l' articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".
2. All' articolo 424, primo comma, del codice penale , dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All' articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4. All' articolo 424 del codice penale , dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale , le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All' articolo 425 del codice penale , il numero 5) e' abrogato.
7. All' articolo 449, primo comma, del codice penale , dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 423 del codice penale :
"Art. 423 (Incendio). - Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica.
- Si riporta il testo integrale dell' art. 424 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis".
- Si riporta il testo integrale dell' art. 425 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili".
- Si riporta il testo integrale dell' art. 449 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone".
"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".
2. All' articolo 424, primo comma, del codice penale , dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All' articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4. All' articolo 424 del codice penale , dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale , le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All' articolo 425 del codice penale , il numero 5) e' abrogato.
7. All' articolo 449, primo comma, del codice penale , dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 423 del codice penale :
"Art. 423 (Incendio). - Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica.
- Si riporta il testo integrale dell' art. 424 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis".
- Si riporta il testo integrale dell' art. 425 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili".
- Si riporta il testo integrale dell' art. 449 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone".
Commentari • 9
- 1. Danneggiamento aggravato e pericolo di incendio: la diversità di pena è legittimaTeam Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 23 dicembre 2024 · 10.66847
[…]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 23/12/2024, n. 212Provvedimento: […] Quanto all'art. 424, primo comma, cod. pen., individuato dal giudice a quo quale tertium comparationis , negli anni tale norma ha subito solo una modifica meramente formale a seguito dell'intervento normativo di cui all'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) al fine di coordinare l'ipotesi criminosa del danneggiamento cui segue il pericolo di incendio con la nuova figura delittuosa di incendio boschivo ex art. 423- bis cod. pen., cosicché attualmente il predetto art. 424, primo comma, cod. pen. punisce chi, fuori delle ipotesi previste dal citato art. 423- bis , «al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui […] se dal fatto sorge il pericolo di un incendio».Leggi di più...
- in genere·
- reati e pene·
- trattamento sanzionatorio·
- massimo edittale della pena della reclusione fino a tre anni·
- eterogeneità della fattispecie indicata quale tertium comparationis·
- danneggiamento aggravato·
- insussistenza·
- non fondatezza della questione. (classif. 210001).·
- denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza