Art. 11. (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l' articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".
2. All' articolo 424, primo comma, del codice penale , dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All' articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4. All' articolo 424 del codice penale , dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale , le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All' articolo 425 del codice penale , il numero 5) e' abrogato.
7. All' articolo 449, primo comma, del codice penale , dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 423 del codice penale :
"Art. 423 (Incendio). - Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica.
- Si riporta il testo integrale dell' art. 424 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis".
- Si riporta il testo integrale dell' art. 425 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili".
- Si riporta il testo integrale dell' art. 449 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone".
"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".
2. All' articolo 424, primo comma, del codice penale , dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All' articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4. All' articolo 424 del codice penale , dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale , le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All' articolo 425 del codice penale , il numero 5) e' abrogato.
7. All' articolo 449, primo comma, del codice penale , dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 423 del codice penale :
"Art. 423 (Incendio). - Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica.
- Si riporta il testo integrale dell' art. 424 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis".
- Si riporta il testo integrale dell' art. 425 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili".
- Si riporta il testo integrale dell' art. 449 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone".