Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. C. AP Presidente rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere
Decidendo allo scadere, alla data dell'8 aprile 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 58/2025 r.g. vertente tra:
”, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Federica Ballistreri, Controparte_1
…………………..……….……………… APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Controparte_2
MiniSSle
……………….……….. …………….APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 264/2025 emeSS dal giudice del lavoro del Tribunale di
Messina in data 29/1/2025.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con il ricorso depositato il 25/7/2024, dipendente con la qualifica di cuoco di Controparte_2
ristorante della ditta “ “, impugnava il licenziamento intimato Parte_1
dalla suddetta ditta, in quanto illegittimo e\o inesistente o comunque inefficace per la carenza di
Si opponeva il datore di lavoro, eccependo preliminarmente la decadenza dall'impugnazione, considerato che non era stato contestato l'atto di recesso in via stragiudiziale ed eccependo altresì
l'erroneità del rito scelto.
Nel merito deduceva la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, costituito dalla crisi aziendale e dall'assenza di un posto disponibile con parità di mansioni, eccependo in ogni caso come la tutela applicabile fosse solo quella indennitaria, stante la riforma attuata dal d.lgs 23/2015.
Con ordinanza del 29/1/2025 il giudice, per ragioni di speditezza e richiamando l'art 441 bis cpp ,
disponeva la separazione delle domande relative al licenziamento dalle altre, decidendole con sentenza emeSS in pari data.
Dopo aver ritenuto infondata l'eccezione di decadenza e superata la questione relativa all'applicabilità del rito Fornero, stante l'avvenuto regolare deposito dell'atto nelle forme del ricorso ordinario, rilevava l'illegittimità del licenziamento.
Dava atto che la lettera di licenziamento riportava come giustificazione la dicitura “comportamento scorretto nei confronti del titolare”. Riteneva pertanto come non fossero pertinenti le deduzioni difensive del datore di lavoro in merito al recesso per presunto giustificato motivo oggettivo, atteso che tale locuzione era stata solo formalmente riportata nella lettera ma la ragione del licenziamento era espreSSmente indicata nel comportamento del lavoratore.
Si verteva pertanto nell'ipotesi di insussistenza del motivo soggettivo di cui all'art. 3 del d.lgs
23/2015, applicabile al rapporto in quanto instaurato successivamente alla sua entrata in vigore e non avendo la ditta resistente all'attivo più di 15 dipendenti.
Evidenziava che il datore di lavoro aveva indicato solo genericamente una causa che rendeva improseguibile il rapporto, ma senza indicarne esattamente gli estremi, tale da consentire l'accertamento della sussistenza del giustificato motivo soggettivo.
Non si verteva quindi nell'ipotesi, avanzata dal ricorrente, di motivazione inesistente, tale da consentire la reintegra nel posto di lavoro, ma di una illegittimità del licenziamento per mancata dimostrazione della reale sussistenza del comportamento lesivo del rapporto fiduciario di cui all'art 3 del D lgs 23/2015, con conseguente condanna del datore di lavoro alla corresponsione, in ragione dell'anzianità del rapporto, di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Avverso la superiore sentenza, con ricorso del 12/2/2025, proponeva appello la Parte_1
” per i motivi di cui si dirà, cui resisteva il , chiedendone il rigetto.
[...] CP_2
Anticipata all'8/4/2025, su istanza dell'appellante, l'udienza a trattazione scritta, la causa è stata oggi decisa con la presente sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce che il giudice avrebbe errato nell'applicare l'art 441 bis cpc,
separando peraltro le domande, posto che il ricorso era stato introdotto con l'art 414 cpc , invocando il soppresso “ rito Fornero“ e contestualmente l'art 8 della L. n. 604/1966 per un rapporto di lavoro disciplinato, invece, da un contratto “ a tutele crescenti “ ex d lgs n. 23/2015. Deduce che detto art 8 non prevederebbe la reintegra sul posto di lavoro ma solo l'alternativa tra riassunsione e risarcimento e comunque l'odierno appellato non avrebbe neanche richiesto la suddetta reintegra. Di conseguenza il giudice non avrebbe potuto fare applicazione dell'art 441 bis cpc, scindendo le domande.
L'evidente errore di diritto comporterebbe la nullità della sentenza.
Sotto altro e correlato aspetto, affidato al secondo e al terzo motivo, parte appellante reitera l'eccezione di inammissibilità del ricorso per avere invocato l'applicazione del rito Fornero ormai abrogato e per avere invocato la tutela ex art 8 della legge n. 604/1966 e non già quella del d lgs n.
23/2015.
I rilievi non meritano accoglimento.
A seguito dell'entrata in vigore del D L.vo del 10/10/2022 n. 149 , in vigore dal 28/2/2023, il rito
Fornero è stato abrogato e pertanto dall'1 marzo 2023 a tutte le azioni di impugnativa di licenziamento si applicano le norme del rito del lavoro ordinarie. Ove, tuttavia, con detta impugnativa sia stata proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, l'art 441 bis prevede che il giudice poSS
adottare tutta una serie di misure per favorire la celere definizione del procedimento tra cui anche quella di separare le cause, nell'ipotesi di proposizione di ulteriori domande connesse e\o riconvenzionali. Alla stregua delle suddette precisazioni, correttamente il ha impugnato il licenziamento CP_2
con ricorso ordinario ex art 414 cpc ( vedi intestazione “ Ricorso ex art 414 cpc” e relative conclusioni
). Vero è che ha richiamato, nel corpo dell'atto, la legge 92/2012, ma non già ai fini di applicarne il rito ex art. 1, comma 47, L. 28 giugno 2012 n. 92, ormai abrogato, bensì solo in relazione alle evidenziate modifiche sostanziali introdotte dalla suddetta legge “ per tutti i casi di violazione dell'art 2 della Legge 604/66, come modificato dalla legge 92/2012, per omeSS o insufficiente motivazione”.
Nessun vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre, nel caso di specie, avendo il giudice, a fronte di una impugnativa da parte del ricorrente del licenziamento in quanto privo di motivazione e senza preventiva contestazione, accordato una tutela, senza andare oltre il petitum richiesto ( reintegra o indennità risarcitoria), previa individuazione, in applicazione del principio iura novit curia, della disciplina di cui all'art 3 del D. lgs 23/2015.
Con il quarto motivo la ditta appellante reitera l'eccezione di decadenza per mancata impugnazione del licenziamento nel termine di 60 giorni, deducendo l'insufficienza e irritualità della notifica effettuata via pec non già sull'indirizzo aziendale della ” ma su quello del titolare Parte_1
dell'azienda.
Anche detto rilievo è infondato, dovendosi sul punto confermare le valutazioni del giudice di prime cure che ha ritenuto valida la comunicazione dell'impugnazione del licenziamento effettuata il
15/4/2024 via pec nella casella di posta “ “. Si tratta di un indirizzo che è Email_1
stato reperito sulla scorta del codice fiscale dell' (vedi estratto del Registro Pubblico INIPEC Pt_1
ove risulta solo questo indirizzo pec ) e a cui peraltro è stato pure indirizzata la pec relativa alla notifica del ricorso di primo grado, a fronte della quale il predetto, quale titolare della Parte_1
“, si è poi costituito. Peraltro la dedotta esistenza di un domicilio digitale della
[...] Parte_1
”, come tale diverso da quello del suo titolare, è rimasta una mera allegazione priva di alcun
[...]
riscontro probatorio.
Con il quinto motivo la ditta appellante deduce che il lavoratore avrebbe con l'impugnativa contestato genericamente la sussistenza del giustificato motivo oggettivo ma non avrebbe eccepito che avrebbe dovuto qualificarsi anche come soggettivo. Non avendo il mai formulato una impugnativa CP_2
per licenziamento con causale soggettiva, il giudice non avrebbe potuto individuare la ragione del licenziamento nel comportamento scorretto del lavoratore e quindi rilevarne la mancata specificazione della condotta che rendeva improseguibile il rapporto, ma avrebbe dovuto attenersi al contestato recesso per giustificato motivo oggettivo. Ragione quest'ultima la cui sussistenza sarebbe stata corroborata nella propria memoria di costituzione di primo grado con le argomentazioni in ordine ai motivi economici riguardanti gli andamenti negativi dei conti economici che avevano portato alla soppressione del posto del ricorrente.
In ogni caso, anche a voler ritenere la rilevata sussistenza della causale del licenziamento in un motivo soggettivo, l'appellante richiama l'episodio che avrebbe determinato la lesione del rapporto fiduciario e costituito dalla pubblicazione dei video sui social effettuata dal . CP_2
Anche detti rilievi sono infondati.
Si è già accennato, nell'esaminare il terzo motivo, all'insussistenza di qualunque vizio di ultra o extra petita della sentenza qui impugnata. Va qui ulteriormente richiamato il contenuto della lettera di licenziamento. In eSS si afferma testualmente : “ Il sottoscritto titolare della Parte_1
con sede in Messina Piazza Francesco Lo Sardo n.30 P.lva , con Parte_1 P.IVA_1
la presente le comunica di risolvere il rapporto di lavoro alla data del 19/03/2024 ai sensi dell'art.3
della L. n. 604/1966 per giustificato motivo oggettivo sulla base delle seguenti ragioni: comportamento scorretto nei confronti del titolare”.
Si tratta di una motivazione generica, imprecisa e per certi versi incoerente, avendo da un lato il datore fatto espresso riferimento ad un giustificato motivo oggettivo, pure richiamando la relativa normativa di cui all'art 3 della Legge n. 604/1966, ma dall'altro identificato detto motivo “con un comportamento scorretto” e dunque richiamando una causale di natura soggettiva, di indubbia natura disciplinare. A fronte di una motivazione così formulata, il ha con il ricorso, correttamente CP_2
lamentato l'illegittimità del provvedimento, proprio mettendo in evidenza l'assenza di quelle specifiche indicazioni delle ragioni ad esso sottese neceSSrie per potere difendersi. In quest'ottica ha solo richiamato le condotte che ai sensi dell' art 3 della Legge 604/1966 così come richiamato nel provvedimento avrebbero dovuto integrare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ( quali grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore ovvero ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro), ribadendo, tuttavia che nel provvedimento di licenziamento non c'era nessuna motivazione in merito e che lo stesso non era stato preceduto da alcuna contestazione.
E' stato il giudice di prime cure, senza andare ultra petitum ( non avendo, come già detto, il CP_2
mai circoscritto l'illegittimità dell'impugnato licenziamento al presunto giustificato motivo oggettivo), che ha proceduto alla qualificazione della causale del licenziamento, correttamente evidenziando che la ragione del licenziamento era da individuarsi nel comportamento del lavoratore,
indicato come scorretto e dunque riconducibile ad un giustificato motivo soggettivo.
Ha pure rilevato che, nella specie, non si verteva nell'ipotesi, avanzata dal ricorrente, di motivazione inesistente, tale da consentire la reintegra nel posto di lavoro, ma di una motivazione solo generica.
Tale valutazione non è oggi rimeSS in discussione dal lavoratore che non ha con appello incidentale insistito nella tutela reale, sicchè questa Corte è esonerata dall'affrontare il tema delle conseguenze della mancanza di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare alla stregua della più recente giurisprudenza che qualifica detta ipotesi in termini di nullità di protezione, riconducibile alla previsione di cui all'art.2 comma 1 del D Lgs 4/3/2015 n. 23 con conseguente tutela reintegratoria.
In ogni caso, detta mancanza assoluta di contestazione legittima la più limitata tutela indennitaria conceSS. Al di là di detto profilo, va pure confermata la valutazione del giudice di prime cure che,
entrando nel merito della sussistenza o meno del motivo soggettivo, ha rilevato la mancata allegazione e dimostrazione della reale sussistenza del comportamento lesivo del rapporto fiduciario. Né oggi può supplire a detta carenza il richiamo, effettuato per la prima volta in appello, ai video pubblicati sui social, e di cui pure in primo grado la ditta ha sostenuto l'inconferenza, chiedendone l'espunzione dagli atti di causa.
Le spese del presente grado, stante la soccombenza dell'appellante, vanno poste a suo carico così
come il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 264/2025 emeSS dal giudice del Parte_1
lavoro del tribunale di Messina in data 29/1/2025, così provvede:
a) Rigetta l'appello. b) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado che si liquidano in Euro 4.328,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto
Messina,9/4/2025 il Presidente est.
Dott.SS TA AP