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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello
03 luglio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1560/2024 R.G.L. e vertente
TRA
( rapp.ta e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Antonella Mastrolia e con questi elett.te domiciliata in Colliano, alla via Ponte
Maiale n.14, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, (C.F. ), in persona
[...] Controparte_3 P.IVA_1 dei legali rappresentanti p. t, rapp.ti e difesi ed elett.te domiciliati come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, assistente amministrativo, personale
ATA, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in virtù dei CP_1 contratti indicati, ha chiesto al Tribunale accertarsi il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi maturati prima della immissione in ruolo. L'Amministrazione si è costituita.
Parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato a far data dallo 01.09.2016.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti indicati.
2) Vanno richiamati i principi elaborati dalla Corte di Cassazione (Sentenza n.
31150 del 2019) sulla questione relativa alla conformità al diritto dell'Unione
Europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del
1 personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti di lavoro a termine.
3) La Corte di Cassazione ha individuato le differenze della normativa dettata dal decreto legislativo n. 297 del 1994 in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale Ata da quella dettata per il personale docente quali il limite del riconoscimento integrale dell'anzianità rispettivamente previsto in tre anni e in quattro, la misura dell'abbattimento dell'anzianità che nel caso di personale Ata è di un terzo sia ai fini giuridici che economici mentre per il personale docente è di un terzo ai soli fini giuridici e l'applicazione solo per il personale docente dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.»; ha poi ha osservato che l'abbattimento dell'anzianità previsto dalla norma si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». In proposito, vale solo soggiungere, come sopra accennato, che per il personale Ata il servizio utile risulta solo quello « effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito » e che pertanto è esclusa la possibilità, paventata per il personale docente, che la disapplicazione della norma sull'abbattimento possa comportare una discriminazione cd alla rovescia con i docenti assunti a tempo indeterminato.
2 In base a tali premesse e facendo applicazione del principio per cui “Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
4) Il ricorso va, quindi, accolto con il riconoscimento di tutto il servizio prestato dalla ricorrente nel periodo pre – ruolo, ad eccezione dell'anno 2013 che va riconosciuto soltanto ai fini giuridici, essendo inefficace dal punto di vista economico.
Già il D.L. 78/2010, convertito da L. 122/2010, ha disposto il blocco degli stipendi per il personale del pubblico impiego negli anni 2010, 2011 e 2012, prevedendo all'art.9 co.23 che “Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti…”.
Successivamente, l'art. 1 co. 1 lett. b) D.P.R. 122/2013 ha previsto la proroga di detto blocco anche per l'anno 2013, determinando così il blocco degli automatismi stipendiali e degli scatti di anzianità per il personale del Comparto
Scuola fino al 31.12.2013.
Pertanto, la sola annualità 2013 deve considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
In seguito, l'art. 1 co. 4 D.L. 3/2014 ha eliminato il blocco della progressione delle posizioni stipendiali con decorrenza dall'anno 2014.
Sul punto, la Suprema Corte con Sentenza n.16133/2024 ha affermato che: “Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010- sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta
3 distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”).
Ne consegue che il deve essere condannato a procedere, ai fini della CP_1 ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati, ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato e collocando il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti da parte ricorrente per effetto del ricalcolo comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso.
Va altresì pronunciata la condanna del resistente al pagamento delle CP_1 differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione dell'intero servizio prestato pre-ruolo ed al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti, con condanna del al CP_1 pagamento degli incrementi retributivi connessi dal CCNL all'effettiva anzianità di servizio al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo, e con decurtazione di quanto eventualmente non erogabile per effetto del blocco della progressione stipendiale relativo all'annualità 2013.
Tutte le eccezioni, compresa quella di prescrizione, sollevata dal CP_1 resistente sono inammissibili, in ragione della tardiva costituzione.
5) Quanto alle spese di lite, ai fini della quantificazione, facendo applicazione dei criteri normativi, va considerata anche la natura seriale della controversia (Cass
Ordinanza del 21 aprile 2022 n. 12682), che ne giustifica la riduzione nella misura del 50%.
L'accoglimento parzialmente del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo.
4 Il resistente va quindi condannato al pagamento a favore di CP_1 Pt_1
dei restanti due terzi che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno liquidati nella
[...] somma di €#1.200# (milleduecento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.1560/2024 proposto da Pt_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 [...]
, ogni contraria eccezione e deduzione respinta così decide: Controparte_4
1) Accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione di carriera con riconoscimento ai fini giuridici Parte_1 ed economici e nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e, per l'effetto, condanna il convenuto ad effettuare ai CP_1 fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato, con assegnazione alla ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1 tenuto conto dei principi indicati in parte motiva, con decurtazione di quanto eventualmente non erogabile per effetto del blocco della progressione stipendiale per l'anno 2013, il tutto oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il al pagamento a favore di dei restanti due terzi che CP_1 Parte_1 liquida nella somma di €#1.200# (milleduecento), oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 03 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello
03 luglio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1560/2024 R.G.L. e vertente
TRA
( rapp.ta e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Antonella Mastrolia e con questi elett.te domiciliata in Colliano, alla via Ponte
Maiale n.14, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, (C.F. ), in persona
[...] Controparte_3 P.IVA_1 dei legali rappresentanti p. t, rapp.ti e difesi ed elett.te domiciliati come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, assistente amministrativo, personale
ATA, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in virtù dei CP_1 contratti indicati, ha chiesto al Tribunale accertarsi il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi maturati prima della immissione in ruolo. L'Amministrazione si è costituita.
Parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato a far data dallo 01.09.2016.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti indicati.
2) Vanno richiamati i principi elaborati dalla Corte di Cassazione (Sentenza n.
31150 del 2019) sulla questione relativa alla conformità al diritto dell'Unione
Europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del
1 personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti di lavoro a termine.
3) La Corte di Cassazione ha individuato le differenze della normativa dettata dal decreto legislativo n. 297 del 1994 in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale Ata da quella dettata per il personale docente quali il limite del riconoscimento integrale dell'anzianità rispettivamente previsto in tre anni e in quattro, la misura dell'abbattimento dell'anzianità che nel caso di personale Ata è di un terzo sia ai fini giuridici che economici mentre per il personale docente è di un terzo ai soli fini giuridici e l'applicazione solo per il personale docente dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.»; ha poi ha osservato che l'abbattimento dell'anzianità previsto dalla norma si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». In proposito, vale solo soggiungere, come sopra accennato, che per il personale Ata il servizio utile risulta solo quello « effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito » e che pertanto è esclusa la possibilità, paventata per il personale docente, che la disapplicazione della norma sull'abbattimento possa comportare una discriminazione cd alla rovescia con i docenti assunti a tempo indeterminato.
2 In base a tali premesse e facendo applicazione del principio per cui “Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
4) Il ricorso va, quindi, accolto con il riconoscimento di tutto il servizio prestato dalla ricorrente nel periodo pre – ruolo, ad eccezione dell'anno 2013 che va riconosciuto soltanto ai fini giuridici, essendo inefficace dal punto di vista economico.
Già il D.L. 78/2010, convertito da L. 122/2010, ha disposto il blocco degli stipendi per il personale del pubblico impiego negli anni 2010, 2011 e 2012, prevedendo all'art.9 co.23 che “Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti…”.
Successivamente, l'art. 1 co. 1 lett. b) D.P.R. 122/2013 ha previsto la proroga di detto blocco anche per l'anno 2013, determinando così il blocco degli automatismi stipendiali e degli scatti di anzianità per il personale del Comparto
Scuola fino al 31.12.2013.
Pertanto, la sola annualità 2013 deve considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
In seguito, l'art. 1 co. 4 D.L. 3/2014 ha eliminato il blocco della progressione delle posizioni stipendiali con decorrenza dall'anno 2014.
Sul punto, la Suprema Corte con Sentenza n.16133/2024 ha affermato che: “Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010- sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta
3 distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”).
Ne consegue che il deve essere condannato a procedere, ai fini della CP_1 ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati, ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato e collocando il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti da parte ricorrente per effetto del ricalcolo comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso.
Va altresì pronunciata la condanna del resistente al pagamento delle CP_1 differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione dell'intero servizio prestato pre-ruolo ed al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti, con condanna del al CP_1 pagamento degli incrementi retributivi connessi dal CCNL all'effettiva anzianità di servizio al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo, e con decurtazione di quanto eventualmente non erogabile per effetto del blocco della progressione stipendiale relativo all'annualità 2013.
Tutte le eccezioni, compresa quella di prescrizione, sollevata dal CP_1 resistente sono inammissibili, in ragione della tardiva costituzione.
5) Quanto alle spese di lite, ai fini della quantificazione, facendo applicazione dei criteri normativi, va considerata anche la natura seriale della controversia (Cass
Ordinanza del 21 aprile 2022 n. 12682), che ne giustifica la riduzione nella misura del 50%.
L'accoglimento parzialmente del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo.
4 Il resistente va quindi condannato al pagamento a favore di CP_1 Pt_1
dei restanti due terzi che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno liquidati nella
[...] somma di €#1.200# (milleduecento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.1560/2024 proposto da Pt_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 [...]
, ogni contraria eccezione e deduzione respinta così decide: Controparte_4
1) Accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione di carriera con riconoscimento ai fini giuridici Parte_1 ed economici e nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e, per l'effetto, condanna il convenuto ad effettuare ai CP_1 fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato, con assegnazione alla ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1 tenuto conto dei principi indicati in parte motiva, con decurtazione di quanto eventualmente non erogabile per effetto del blocco della progressione stipendiale per l'anno 2013, il tutto oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il al pagamento a favore di dei restanti due terzi che CP_1 Parte_1 liquida nella somma di €#1.200# (milleduecento), oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 03 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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