Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 2778/2022
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa AR Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2778/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2224/2021 del Tribunale di Nola, pubblicata in data
14/12/2021, vertente
TRA
NA NE (C.F. [...]), difesa, come da procura in atti, dall'avv. Bettina Palmese (C.F.
[...])
APPELLANTE
E
FA IA (C.F. [...]) e FA
NN (C.F. [...]), residenti in [...]
APPELLATI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 5/3/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2224/2021, pubblicata in data 14/12/2021, il Tribunale di Nola, decidendo sulla domanda proposta da IT CA, nei confronti di CO
AR e CO VA, volta ad ottenere la pronuncia di sentenza ex art. 2932
c.c., di trasferimento in suo favore del diritto di proprietà dei beni immobili
R.G. n. 2778/2022
oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato con i predetti signori
CO in data 16/12/2009, quali promittenti venditori, così provvedeva:
“Dichiara inammissibile la domanda.
Spese a carico di parte attrice, ivi comprese quelle di CTU”.
Il IT proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, CO AR e CO VA, chiedendo, sulla base dei motivi d'impugnazione analiticamente dedotti nell'atto di appello, pronunciarsi, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso, con conseguente trasferimento in proprio favore della proprietà dei beni immobili oggetto del contratto preliminare stipulato in data 16/12/2009, con condanna degli appellati al risarcimento dei danni subiti da esso istante.
Gli appellati non si costituivano in giudizio.
Con ordinanza resa all'udienza del 26/2/20025, non essendo comparse le parti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla successiva udienza del
5/3/2025.
Le parti non comparivano neppure alla suindicata udienza del 5/3/2025, sicché la causa veniva riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia degli appellati CO AR e CO VA, i quali, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Tanto precisato, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309, in relazione all'art. 181 c.p.c., come modificato dal D.L. n.
112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 27/12/2017.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alla parte appellante.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 3
R.G. n. 2778/2022
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IT CA, con atto di citazione notificato in data
13/6/2022, nei confronti di CO AR e CO VA, avverso la sentenza n.
2224/2021 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 14/12/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia delle parti appellate;
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
c) dispone che le spese di lite restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli il 12/3/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.