Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4556/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 ifesa Avv. Claudio Venghi (c.f.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._2
Vittoria n. 28, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
(C.F . ), del Foro di Milano, in proprio, CP_1 CodiceFiscale_3 domicili stesso in Vigevano (PV), P.zza IV Novembre 11 Parte convenuta opposta
Oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti: parte attrice:
In via pregiudiziale:
Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pavia, in ragione dell'applicazione del Foro del Consumatore a sensi dell'art. 33 II co. lett. u, d.lgs. 206/2005, il quale prevale sia su quello di cui all'art. 637 III co. c.p.c., che su quello di cui all'art. 14 II co. d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 18075/2023 del 29.11.2023, notificato in data 18.12.2023, di questo Tribunale.
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In ogni caso accertare e dichiarare che la SInora nulla deve, a nessun titolo, Pt_2 all'Avv. per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto mandare assolta la CP_1 signora da ogni avversa pretesa. Parte_1
Con il favore di spese e onorari di causa.
Parte convenuta:
• In via pregiudiziale e di rito:
- accertata l'irritualità del rito scelto per promuovere la presente opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione dell'art. 14 della Legge 151/2011 e s.m.i., dichiararne l'inammissibilità, comunque, l'irritualità, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, disporre la conversione del rito a quello semplificato di cognizione, ex art. 281 undecies c.p.c..
- dichiarare la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano per tutti i motivi esposti in narrativa.
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale di Milano non dovesse ritenersi territorialmente competente, concedere i termini per la riassunzione del presente giudizio avanti al Tribunale territorialmente competente.
• In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto poiché fondato su credito certo, liquido ed esigibile, e perché l'opposizione non risulta supportata da prova scritta o di facile soluzione.
• Nel merito:
- rigettare l'avversa opposizione, poiché priva di fondamento in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente, e in ogni caso, condannare l'attore opponente al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto.
• In ogni caso:
- accertare e dichiarare la mala fede delle domande della SI.ra , Parte_1 condannando, per l'effetto, la stessa al risarcimento di tutti i da
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quantificabili in complessivi Euro 3.000,00 CP_1
o in quella maggior o minor somma ritenuta dal Giudice in corso di causa.
• In via istruttoria:
- con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, e/o modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie secondo il rito, con richiesta sin da ora, in caso in cui non pagina 2 di 5 venga disposto mutamento del rito, della concessione dei termini istruttori ex art. 171- ter c.p.c..
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 24.1.2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 18075/2023, R.G. n. 41166/2023, emesso in data 29/11/2023 (e successivamente notificato in data 2.1.2024), dal Tribunale di Milano, su istanza dell'avv. , per crediti professionali con cui veniva ingiunto alla CP_1 opponente il pa somma di euro 23.766,64, oltre interessi e spese della procedura. L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adìto, invocando il foro del consumatore, e nel merito contestava la sussistenza del credito. La causa veniva assegnata al giudice, dott.ssa Monte Margherita, la quale, in data 19/02/2024, fissava la prima udienza per la comparizione personale delle parti il giorno 01/07/2024, dando atto che dalla predetta data decorrevano i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c. e delegando per l'udienza e sino alla definizione della causa la scrivente. Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale chiedeva il rigetto del ricorso con conferma del decreto ingiuntivo. Depositate le memorie integrative, all'udienza del 1/07/2024, le parti insistevano nelle istanze ed il giudice si riservava. A scioglimento della riserva veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Occorre innanzitutto precisare, quanto al rito con cui è stato introdotto il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, se è vero che parte opponente avrebbe dovuto procedere con il rito semplificato e dunque con ricorso e non con atto di citazione, e se è vero che il precedente giudice assegnatario non ha provveduto tempestivamente al mutamento del rito con conseguente consolidamento e stabilizzazione del rito erroneo, è anche vero che Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente chiarito che: “nei procedimenti semplificati disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo,
pagina 3 di 5 sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione”. Nel caso in oggetto il decreto ingiuntivo è stato notificato a in data Parte_1
2.1.2024, mentre l'atto di citazione è stato notificato all'avv. in data 24.1.2024 CP_1
(con iscrizione a ruolo in data 1.2.2024) e dunque tempestivamente, nel termine di quaranta giorni dall'emissione del decreto. Quindi passando all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata tempestivamente dall'opponente, occorre rilevare che la stessa risulta fondata. L'avv. infatti nel ricorso per ingiunzione dichiarava di avere svolto attività CP_1 profes ore di e non menzionava mai la stessa nella sua Parte_1 veste di legale rappresentante della società Aurora s.a.s. di IN UG & C., cui il ricorrente non faceva alcun riferimento.
Considerato che
il contratto inter partes di prestazione d'opera professionale, sulla cui base l'opposto ha incardinato la procedura monitoria, è stato sottoscritto da sia in proprio sia quale legale Parte_1 rappresentante della citata società, l'azione di recupero del credito promosso dall'avv.
, sulla base di quanto allegato e prodotto dal ricorrente e delle espressioni CP_1 dallo stesso utilizzate, si riferisce unicamente a quale persona fisica. Parte_1
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di cont e d'opera professionale intercorso tra il professionista, avv. , e la cliente, persona fisica e CP_1 consumatore, deve trovare applicazione t. 33 II co. lett. u, d.lgs. 206/2005, il foro speciale ed esclusivo del consumatore, che appunto esclude ogni altro foro concorrente o alternativo, derogabile solo in presenza di accertato patto concordato tra le parti. Di conseguenza deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e la competenza del Tribunale di Pavia, nel cui circondario si trova la residenza dell'opponente. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, poiché nullo in quanto emesso da giudice incompetente. Le spese seguono la soccombenza (Cass. 7010/2017) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pavia;
- revoca il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano n. 18075/2023 del 29.11.2023;
- fissa in mesi tre il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Pavia;
- condanna parte opposta a rifondere le spese di lite in favore di parte opponente che ex DM 55/2014 liquida in euro 3.386,50, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
pagina 4 di 5 Milano, 26.2.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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