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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. R.G 12874/20 avente ad oggetto finanziamento bancario decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15/01/2025 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Corradi Parte_1
TT
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Turchi CP_1
CONVENUTA
(C.F.: ), residente in [...] Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO
CONTUMACE
in qualità di erede della SI.ra rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3 CP_1
Marco Turchi
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'TT : accertare l'inesistenza dell'obbligo della di restituire Parte_1
alla IG.ra , in relazione al contratto di cessione del quinto n. 24841, la commissione di CP_1 accensione perché remunerativa dell'attività prestata sino alla stipulazione del contratto e quindi non legata alla durata del finanziamento;
accertare l'inesistenza dell'obbligo della
[...]
di restituire alla IG.ra , in relazione al contratto di cessione del quinto n. Parte_1 CP_1
24841, la provvigione dell'agente perché remunerativa dell'attività interamente prestata dall'agente nella fase pre-istruttoria del finanziamento;
accertare l'inesistenza dell'obbligo della di restituire al SInor , in relazione al contratto di cessione Controparte_4 Parte_2 del quinto n. 52820, la commissione di accensione perché remunerativa dell'attività prestata sino alla stipulazione del contratto e quindi non legata alla durata del finanziamento;
accertare
l'inestitenza dell'obbligo della di restituire al IGnor , in Controparte_4 Parte_2 relazione al contratto di cessione del quinto n. 52820, la provvigione dell'agente perché remunerativa dell'attività interamente prestata dall'agente nella fase pre-istruttoria del finanziamento. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
PER IL CONVENUTO
1. IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c., che il valore della presente causa è determinato dal valore di ogni singola domanda, pari ad € 3.595,18 relativamente alla convenuta IG.ra , nonché ad € 3.411,00 relativamente al IG. , e per CP_1 Pt_2
l'effetto dichiarare con ordinanza l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale Ordinario di
Roma, in luogo del competente Giudice di Pace di Roma, con condanna alle spese di lite a carico dell'attrice da liquidarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Turchi.
2. IN VIA PRELIMINARE SULL'IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA Accertare che la domanda svolta nella presente causa ha per oggetto la materia dei contratti assicurativi, bancari e finanziari, che rientra fra le materie oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1, d.lgs. n. 28/2010, e, conseguentemente, per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
3. NEL MERITO Accertare l'automatica applicabilità nel nostro ordinamento, ed al caso di specie, della sentenza della Corte di Giustizia Europea resa in data 11/09/2019 nella causa C-383/2018 e per l'effetto dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di accertamento negativo del credito e delle conseguenti domande formulate da “ . Parte_1 4. IN VIA RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra , per i CP_1
motivi sviluppati nel presente atto, ad ottenere la restituzione, in quota parte, dei costi sostenuti ed indicati nel contratto di finanziamento n. 24841 come “commissioni dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento”, “commissioni dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento”, “provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede”, “spese di istruttoria”, quindi della somma di € 3.770,56, e per l'effetto condannare la società attrice al pagamento in favore della IG.ra della suddetta somma di € Parte_1 CP_1
3.770,56 o quella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Turchi.
IN FATTO
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato la rappresentava : Parte_1
- di essere un intermediario finanziario iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex art
706 T.U.B. al numero 181, in particolare la propria attività principale consiste nell'erogazione di finanziamenti contro cessione e/o contro delegazione del quinto dello stipendio e o della pensione, e ciò in attuazione del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni e del suo Regolamento (D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895);
- che in data 10/12/2014 la IGnora stipulava un contratto di mutuo rimborsabile CP_1
mediante cessione di quote della pensione mensile;
- che le condizioni economiche del suddetto prestito erano state disciplinate con contratto n.
24841. In particolare, in esso è statuito che la SInora si è obbligata alla restituzione CP_1 della somma mutuata, pari ad € 28.336,50, mediante la cessione di n. 120 quote mensili del proprio emolumento, dell'importo di € 385,00 cadauna;
- che la IGnora , esercitando la facoltà di cui era titolare, aveva, nel mese di maggio CP_1
2019, anticipatamente estinto il prestito;
- che in sede di estinzione anticipata la aveva provveduto a stornare Parte_1 dal residuo credito i costi di gestione ancora non maturati per un importo di € 1.579,74 nonché le spese di esazione per un importo di € 119,37;
- che successivamente la IGnora , con reclamo del 23 settembre 2019 rivolto nei CP_1
confronti della aveva richiesto la restituzione della commissione di Parte_1 accensione di cui alla lettera A dell'art. IV del contratto di prestito ( commissione dell'intermediario di accensione del finanziamento ed eventuali spese Ente Previdenziale) nonché della commissione di cui alla lettera B, medesimo articolo, (commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento pro quota) nonché della provvigione di cui alla lettera C, medesimo articolo, (provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede pro quota) nonché delle spese di esazione di cui alla lettera
D, del medesimo articolo. Il tutto per la complessiva somma di € 3.595,18;
- che anche il IGnor stipulava in data 30/08/2018 un contratto di mutuo Parte_2
rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio mensile;
- che le condizioni economiche del suddetto prestito venivano disciplinate con contratto n.
52820. In particolare, in esso veniva statuito che il IGnor si obbligava alla Pt_2 restituzione della somma mutuata, pari ad € 21.637,65, mediante la cessione di n. 120 quote mensili del proprio emolumento, dell'importo di € 324,00 cadauna;
- che il IGnor come la IG.ra aveva, nel mese di marzo 2019, Pt_2 CP_1
anticipatamente estinto il prestito;
- che in sede di estinzione anticipata la provvedeva a stornare dal Parte_1 residuo credito i costi di gestione ancora non maturati per un importo di € 6.720,30 e costi di accensione;
- che successivamente il IGnor , con reclamo del 18 dicembre 2019 rivolto nei Pt_2
confronti della richiedeva la restituzione delle commissioni Parte_1
“recurring” per la complessiva somma di € 3.411,00;
1.2 con atto di citazione depositato in data 19/02/2020 conveniva in giudizio la CP_4
IG.ra e il IG. per l'udienza del 15 giugno 2020, chiedendo di CP_1 Parte_2 accertare l'inesistenza dell'obbligo di restituire alla IG.ra in relazione al contratto CP_1
di cessione del quinto n. 24841, e di restituire al SInor , in relazione al Parte_2
contratto di cessione del quinto n. 52820, la commissione di accensione perché remunerativa dell'attività prestata sino alla stipulazione del contratto e quindi non legata alla durata del finanziamento e conseguentemente di accertare l'inesistenza dell'obbligo di restituire ad entrambi la provvigione dell'agente perché remunerativa dell'attività interamente prestata dall'agente nella fase pre-istruttoria del finanziamento;
1.3 in data 29/12/2020 si costituiva la IG.ra con deposito della comparsa di CP_1
costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale contestando le domande ex adverso formulate, mentre il SI. , nonostante il perfezionamento della notifica Parte_2 dell'atto di citazione, non compariva in giudizio. - la SI.ra , nella propria comparsa, sottolineava che “L'articolo 16, paragrafo 1, della CP_1
direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del ConIGlio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la diretti va 87/102/CEE del ConIGlio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include TUTTI i costi posti a carico del consumatore, senza alcuna possibile distinzione tra quelli soggetti a maturazione nel tempo
e quelli soggetti a maturazione istantanea” chiedendo il rimborso della:
- commissione dell'intermediario di accensione del finanziamento ed eventuali spese Ente
Previdenziale pro quota.( € 3.372,60 (totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 1.939,25 – già rimborsate in Conteggio estintivo: € 1.698,91 = €
240,34);
- commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento pro quota ( €
4.494,71 (totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = €
2.584,46);
- provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede pro quota, (€ 1.339,80
(totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 770,39;
- spese di istruttoria pro quota: € 305,00 (totale costo assicurativo) / 120 (totale rate) x 69
(rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 175,38), per un totale di euro 3.770,56, il quale importo viene richiesto essere come sopra accertato, e conseguentemente disposto in favore della convenuta in sede di domanda riconvenzionale;
1.4 in data 10/06/2020 il Giudice, letto l'art. 168 bis comma 5 c.p.c., differiva la prima udienza al
21/01/2020.
1.5 all'esito dell'udienza del 21/01/21, sostituita ex art. 221 comma 4 L. 17 luglio 2020 n. 77 dal deposito telematico di note scritte, il giudice rinviava la causa all'udienza del 21/04/21 h 11.00, invitando parte attrice a depositare in atti la prova del perfezionamento della notifica nei confronti del convenuto , non ancora costituito. Parte_2
1.6 all'udienza del 21 aprile, visto il deposito in atti della prova del perfezionamento della notifica di cui sopra, si concedevano i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., 30 + 30 + 20 gg., a decorrere dal 23/09/21, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 13/04/2022;
1.7 all'esito di tale udienza, i procuratori di entrambe le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle proprie richieste, richiamando tutto quanto già precedentemente detto e chiedendo al
Giudice la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
1.8 in data 27.01.2023 la IG.ra decedeva e successivamente in data 08.02.2024 la CP_1
IG.ra sottoscriveva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale Controparte_3
si dichiarava unica erede;
1.9 in data 13/02/2024 si costituiva la IG.ra per fare valere i propri diritti, in Controparte_3
qualità di erede nei confronti dell'odierna attrice, per cui depositava in atti comparsa d'intervento volontario;
1.10 a scioglimento della riserva assunta in data 9 ottobre, il Giudice procedente in data
20/11/24, “ rilevato che la causa sia matura per la decisione e ritenuto che appare opportuno adottare la modalità decisionale di cui all'art. 281 sexies vecchio rito fissa per la discussione orale della causa l'udienza del 15.1.2025, alle ore 12,00”.
IN DIRITTO
2.0 In via preliminare, si dichiara la contumacia del convenuto , ai sensi dell'art. Parte_2
171 comma 2, c.p.c., poiché dagli atti di causa risulta depositata in data 14 aprile 2021 la notifica regolarmente avvenuta dell'atto di citazione da parte dell'attrice conforme agli artt. 137 e ss. c.p.c.
e il medesimo, pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nei termini di legge. Si precisa che, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la regolarità della notifica consente di ritenere instaurato il contraddittorio nei confronti del convenuto, pur in sua assenza, garantendo così il diritto di difesa.
2.1 In merito alla domanda di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta “IN VIA
PREGIUDIZIALE Accertare ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c., che il valore della presente causa
è determinato dal valore di ogni singola domanda, pari ad € € 3.595,18 relativamente alla convenuta IG.ra , nonché ad €3.411,00 relativamente al IG. , e per l'effetto dichiarare CP_1 Pt_2 con ordinanza l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale Ordinario di Roma, in luogo del competente Giudice di Pace di Roma, con condanna alle spese di lite a carico dell'attrice da liquidarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Turchi”, si rileva che tale eccezione risulti superata in corso di causa. Il giudicante, infatti, all'udienza del 21 aprile 2021 stabiliva, di dover applicare al caso di specie il principio in base al quale “l'art. 12 comma 1 c.p.c. incontra una deroga allorquando il giudice sia chiamato ad esaminare le questioni relative all'esistenza o alla validità di un contratto, che va preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa. Pertanto, il Giudice accertava la propria competenza a conoscere la causa”.
2.2. Sull'ulteriore eccezione avanzata dalla odierna convenuta in merito all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si riporta quanto segue.
Emergerebbe, dagli atti che la pendenza ricorso da parte della IG.ra dinanzi l'ABF, CP_1
con il n. 202017695471 del 16 giugno 2020. Secondo la prassi consolidata, quando un cliente presenta un ricorso all'ABF e successivamente si intraprende un'azione giudiziaria sul medesimo oggetto del ricorso, si ritiene che il cliente abbia esaurito e consumato il proprio diritto di scelta del rimedio. Applicando tale principio al caso in concreto, risulterebbe dagli atti che CP_5
depositando un formale atto introduttivo durante lo svolgimento della procedura arbitrale, determinava la sospensione della procedura extragiudiziaria. Il cliente, in altre parole, non potrebbe più ottenere una decisione dall'ABF ove decida di rivolgersi anche al giudice ordinario, poiché i due percorsi non possono coesistere sullo stesso caso. Questo principio è legato al fatto che la presentazione di una causa in sede giudiziaria implica una scelta definitiva del cliente rispetto agli strumenti disponibili per risolvere la controversia. L'ABF, quindi, interpreta la situazione come una rinuncia implicita alla propria competenza decisionale quando il cliente avvia un giudizio ordinario.
Tale regola serve a evitare sovrapposizioni tra procedimenti diversi e a garantire la certezza e l'univocità della risoluzione del conflitto. (deliberazione CICR DEL 29 LUGLIO 2008, N. 275 –
Disposizioni della Banca D'Italia sez. VI par.
3 - ABF Collegio di Milano, decisione n. 6255 del 08 luglio 2016). Pertanto, poiché la SI.ra presentava ricorso all'ABF ma, depositando CP_1
consecutivamente la domanda riconvenzionale al Giudice ordinario in risposta all'odierna attrice, sembrerebbe che essa abbia inteso rinunciare alla decisione dell'ABF, dimostrando la volontà di dar seguito ad un giudizio ordinario.
2.3 Con riferimento alla domanda avanzata dall'odierna attrice volta ad accertare l'inesistenza dell'obbligo di restituire alla IG.ra “la commissione di accensione perché CP_1 remunerativa dell'attività prestata sino alla stipulazione del contratto e quindi non legata alla durata del finanziamento nonché la provvigione dell'agente perché remunerativa dell'attività interamente prestata dall'agente nella fase pre-istruttoria del finanziamento” è bene ripercorrere brevemente la normativa che, negli anni, si è succeduta in relazione a tale fattispecie. Nel merito, ed in via preliminare, bisogna ricorrere all' interpretazione del disposto dell'art. 125 sexies T.U.B., con specifico riferimento all'individuazione dei costi rimborsabili al consumatore in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento. Materia su cui si sono pronunciati negli anni, ed in maniera differente, diversi giudici, sia a livello nazionale che comunitario: il legislatore europeo, in primis, con l'art. 16 della Direttiva 23.8.08 n. 2008/48/CE, ha disposto che: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”; direttiva interpretata poi da una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C- 383/18 dell'11 settembre
2019 (c.d. sentenza TO), a seguito della quale si sono registrati in giurisprudenza orientamenti diversi. Difatti, la disposizione contenuta nella Direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno, con l'art. 1 del D.lgs. n. 141/10, che ha inserito nel T.U.B. l'art. 125 sexies TUB, il quale ha disposto che. “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. È opportuno specificare che, punto cruciale delle varie questioni sollevate, riguarda la distinzione tra i costi c.d. “up front” (ossia quelle spese che si sostanziano negli esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento) e quelli c.d. “recurring” (ossia le spese correlate alla durata del rapporto di credito, rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto in misura proporzionale al momento in cui si verifica l'estinzione anticipata del mutuo).
Orbene, per ciò che concerne i secondi, nessun problema è stato sollevato negli anni, essendosi riconosciuta, fin dal principio, la sua rimborsabilità in misura proporzionale;
cosa diversa è accaduta, invece, con riferimento ai costi “up front”: un primo orientamento, infatti, (cfr. ex multis,
ABF, collegio di Napoli, decisione n. 3248, 7.02.2018), ritiene (e/o riteneva) che l'art. 125 sexies del TUB sembrasse circoscrivere, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale
(commissioni e oneri recurring), laddove era previsto che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il cliente avesse il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, al contrario,
l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguardasse gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (orientamento che veniva confermato anche da un provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, dalla giurisprudenza di merito e quella dell'ABF, le quali tutte avevano interpretato il diritto alla restituzione dei costi, derivanti dal rimborso anticipato, come limitato ai soli costi cc.dd. recurring, escludendo i costi collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito).
Interpretazione che, tuttavia, è stata contraddetta dalla sentenza della Corte di Giustizia CP_6
dell'11 settembre 2019, sopra menzionata, che – chiamata a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso di ritenere "che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ". Alla luce delle due diverse interpretazioni riguardanti la medesima fattispecie, dunque, si imponeva un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16. par. 1 della direttiva n.
2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza TO, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo (è pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato - cfr. ex multis Cass. 2468/2016). In considerazione di tali argomentazioni la giurisprudenza di merito ha pertanto correttamente interpretato l'art. 125 sexies TUB conformemente al principio di diritto sanciti dalla CGUE, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Di conseguenza, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla sia in quanto vessatoria per il consumatore ex art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005
(Codice del consumo) – dal momento che cagiona un IGnificativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020) – e sia in quanto contrastante con l'art. 125 sexies
TUB nel testo applicabile ratione temporis (e prima ancora con l'art. 125 TUB, vigente pro tempore), interpretato alla luce della sentenza TO della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI) – Trib. Roma XVII sezione 15103/2023. Ulteriore questione riguardava poi quella inerente al fatto che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla predetta disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'art. 11- octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, a fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che
“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, sul punto, La Corte costituzionale – con la sentenza n. 263/2022 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 limitatamente all'inciso "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", ritenendo che lo stesso avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25 luglio 2021
e prevedendo, invece, per quelli conclusi precedentemente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
Per effetto della suddetta pronuncia, dunque, l'art. 125-sexies del TUB, interpretato in conformità con i principi espressi dalla sentenza è tornato incontestabilmente applicabile anche alle CP_6
estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – prima del 25 luglio 2021. È in tale scenario che si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “TO”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla Legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la quale ha previsto che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includa gli oneri up- front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”) e ha precisato che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato (riproponendo, dunque quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro- unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione). La seconda è contenuta nel coevo decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27 rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – la quale ha stabilito che: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”; versione nella quale sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la
Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, statuendo che i principi affermati dalla sentenza “TO” e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cas., ord. n. 25997 del 6.9.2023). Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi il principio che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis - dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte. Quanto poi metodi di calcolo per la determinazione della somma rimborsabile dei costi up-front deve condividersi il criterio fatto proprio dalla giurisprudenza di merito richiamata che utilizza il medesimo sistema scelto per il rimborso dei costi recurring, (ovvero quello proporzionale o pro-rata temporis), non rivenendosi invero motivi per applicare un criterio diverso per quelli che sono i costi cd up-front rispetto a quelli cd recurring, trattandosi sempre di costi del credito;
ciò soprattutto a fronte della immediata abrogazione dell'art. 1 bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla Legge di conversione del n. 103/2023 ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, il quale prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato. Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la Banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
2.4 Effettuato questo excursus giuridico, e riconducendo tali motivazioni al caso in esame risulta, che il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della pensione mensile tra e la IG.ra è stato stipulato in data 10/12/2014 (All. 3 dell'atto di CP_4 CP_1 citazione) quindi anteriormente al 25 luglio 2021 (data entro la quale l'Italia ha recepito formalmente i principi della Sentenza TO emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
l'11 settembre 2019). Tuttavia, considerata la natura dichiarativa e retroattiva della sentenza CP_6
i suoi effetti risultano applicabili anche al contratto in esame, garantendo al consumatore il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi in caso di estinzione anticipata. Pertanto risulta conseguentemente pacifico che le clausole negoziali contenute nel contratto in esame, all' artt. IV
“spese e costi a carico del cedente” lettera A ( commissione dell'intermediario di accensione del finanziamento ed eventuali spese Ente Previdenziale) nonché della commissione di cui alla lettera
B, medesimo articolo, (commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento pro quota) nonché della provvigione di cui alla lettera C, medesimo articolo, (provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede pro quota) nonché delle spese di esazione di cui alla lettera D, del medesimo articolo e clausola contenuta nell'art. XI ( Rimborso anticipato) “ in caso di estinzione anticipata al finanziatore non è dovuto alcun indennizzo” “Al Mutuatario non saranno invece abbuonati la commissione di cui alle lettere A) e B) (quota parte), la provvigione di cui alla lettera C), le spese per esazione quote di cui all'art. IV lett D) (quota parte), nonché le spese e gli oneri erariali di cui alla lettera E)”, sono da considerarsi nulle sia in quanto vessatorie per il consumatore ex art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) dal momento che cagionano un IGnificativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo all'odierna attrice di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, e sia in quanto contrastante con l'art. 125 TUB applicabile ratione temporis (nonché con l'art. 125 sexies TUB), interpretato alla luce della sentenza TO della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI) – Trib. Roma XVII sezione 15103/2023. Il tutto inoltre non conforme a quanto viene affermato da nella sua memoria ex art. 183, comma 6, n. CP_4
1, c.p.c. “il contratto sottoscritto dalla SI.ra resta soggetto alla disciplina vigente CP_1 all'epoca della conclusione, che escludeva il rimborso di tali voci di costo” o ancora nella sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 2. , “per i contratti stipulati da prima della novella, Pt_1
resta pienamente valida la distinzione tra costi up front e costi recurring. Dopo di che, nella clausola disciplinante il caso di estinzione anticipata art. XI del contratto concluso con la IGnora
è, e sempre chiaramente, indicato che non sarebbe stata oggetto di rimborso, tra le altre, la CP_1 commissione di accensione di cui all'art. IV, lettera A del contratto”.
2.5 Deve infine esaminarsi la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta. La IG.ra
[...]
chiedeva in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la CP_1
restituzione, in quota parte, dei costi sostenuti ed indicati nel contratto di finanziamento n. 24841 come “commissioni dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento”, “commissioni dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento”, “provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede”, “spese di istruttoria”, quindi della somma di € 3.770,56, e per l'effetto condannare la società attrice al pagamento in favore della IG.ra Parte_1
della suddetta somma di € 3.770,56 o quella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di CP_1 giustizia dal Tribunale adito, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo”. Ebbene vi è da fare una precisazione sul punto. La sentenza TO tende a chiarire, oltre quanto già puntualizzato in precedenza, che il diritto del consumatore al rimborso proporzionale dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, si applica a tutti i costi collegati al finanziamento, indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti. L'art. 16, par. 1, della Direttiva
2008/48/CE sancisce il diritto del consumatore nei confronti del finanziatore, in quanto parte contrattuale primaria del contratto di credito. In quanto controparte diretta del contratto, il finanziatore è responsabile del rimborso proporzionale di tutti i costi, inclusi quelli pagati a soggetti terzi (ad esempio, l'intermediario), dato che tali costi sono parte integrante del TAEG e del calcolo complessivo del credito concesso. La giurisprudenza in merito sottolinea che il finanziatore non può esimersi dalla restituzione di tali somme, indipendentemente dalla modalità di distribuzione dei costi stessi. Pertanto, la legittimazione passiva del finanziatore deriva dal ruolo centrale che esso ricopre nel contratto di finanziamento e dal fatto che la normativa europea e la sentenza TO mirano a garantire la tutela del consumatore contro squilibri contrattuali, senza che l'organizzazione interna (tra finanziatore e intermediario) possa incidere sui diritti del cliente. Pertanto quanto affermato da ossia “nulla possiamo prevedere relativamente alle commissioni di CP_4
accensione trattandosi di commissioni corrispettive di attività prodromiche e che pertanto non maturano nel tempo” o ancora “nulla possiamo prevedere relativamente alle provvigioni percepite dall'agente cui discrezionalmente Lei si rivolse per la richiesta del finanziamento trattandosi di compensi corrispettivi di attività prodromiche alla concessione del prestito stesso puntualmente ed analiticamente indicate in contratto, che pertanto non maturano nel corso del tempo” risulta destituito di fondamento. In realtà nel contratto all'art. IV, al punto A) viene indicato che “la commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento … è destinata alla copertura di ogni onere e costo sostenuto e comunque gravante sulla Mutuante per ogni prestazione relativa alla fase di esecuzione del contratto”. Inoltre, al punto D), vengono indicate tutte le attività che riguardano le provvigioni degli intermediari fuori sede. Ebbene, di tutte le attività indicate, anche al punto B, C, E del contratto, solo alcune possono esser ricondotte a fasi preliminari o conclusive del prestito, mentre molte altre risultano chiaramente riferibili alla gestione continuativa del contratto nel corso del tempo. A conferma di quanto sopra, risulta evidente che la remunerazione della “mandataria” incaricata di seguire la gestione della pratica per l'intera durata del prestito, assume necessariamente un carattere di maturazione progressiva nel tempo. Difatti i conti correnti sui quali venivano versate le quote mensili erano intestate a come Pt_1 Pt_1
da contratto allegato agli atti al n.
3. Orbene per i motivi fin qui esposti si dichiari il diritto della IG.ra e, contestualmente, della SI.ra in qualità di erede della CP_1 Controparte_3
medesima, ad ottenere la restituzione dei costi sostenuti ed indicati nel contratto di finanziamento n.
24841 come “commissioni dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento”,
“commissioni dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento”, “provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede”, “spese di istruttoria”, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, secondo il criterio pro rata temporis, alla stregua del quale l' importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Tale criterio risulta correttamente utilizzato da parte convenuta e non contestato. “Commissione dell'intermediario di accensione del finanziamento ed eventuali spese Ente Previdenziale pro quota.( € 3.372,60 (totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 1.939,25 – già rimborsate in Conteggio estintivo: €
1.698,91 = € 240,34); commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento pro quota ( € 4.494,71 (totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = €
2.584,46); provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede pro quota, (€ 1.339,80
(totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 770,39; spese di istruttoria pro quota: € 305,00 (totale costo assicurativo) / 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 175,38), per un totale di euro 3.770,56”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara la contumacia del SI. ; Parte_2
- Respinge integralmente le domande proposte da parte attorea, e, per l'effetto, dichiara la nullità delle clausole contrattuali che vietano la restituzione delle commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento in quanto vessatorie per il consumatore ex art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo);
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla SI.ra e, contestualmente, CP_1
dalla SI.ra in qualità di erede della medesima e, per l'effetto condanna Controparte_3
al pagamento per complessivi euro 3.770,56 oltre interessi legali dalla data Parte_1
del reclamo al saldo.
- Condanna altresì parte attrice al pagamento delle spese processuali che si quantificano in complessivi euro 979,80 di cui euro 213,00 per la fase di studio, euro 213,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, contributi integrativi ed Iva di legge.
Roma 15 gennaio 2015
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. R.G 12874/20 avente ad oggetto finanziamento bancario decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15/01/2025 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Corradi Parte_1
TT
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Turchi CP_1
CONVENUTA
(C.F.: ), residente in [...] Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO
CONTUMACE
in qualità di erede della SI.ra rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3 CP_1
Marco Turchi
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'TT : accertare l'inesistenza dell'obbligo della di restituire Parte_1
alla IG.ra , in relazione al contratto di cessione del quinto n. 24841, la commissione di CP_1 accensione perché remunerativa dell'attività prestata sino alla stipulazione del contratto e quindi non legata alla durata del finanziamento;
accertare l'inesistenza dell'obbligo della
[...]
di restituire alla IG.ra , in relazione al contratto di cessione del quinto n. Parte_1 CP_1
24841, la provvigione dell'agente perché remunerativa dell'attività interamente prestata dall'agente nella fase pre-istruttoria del finanziamento;
accertare l'inesistenza dell'obbligo della di restituire al SInor , in relazione al contratto di cessione Controparte_4 Parte_2 del quinto n. 52820, la commissione di accensione perché remunerativa dell'attività prestata sino alla stipulazione del contratto e quindi non legata alla durata del finanziamento;
accertare
l'inestitenza dell'obbligo della di restituire al IGnor , in Controparte_4 Parte_2 relazione al contratto di cessione del quinto n. 52820, la provvigione dell'agente perché remunerativa dell'attività interamente prestata dall'agente nella fase pre-istruttoria del finanziamento. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
PER IL CONVENUTO
1. IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c., che il valore della presente causa è determinato dal valore di ogni singola domanda, pari ad € 3.595,18 relativamente alla convenuta IG.ra , nonché ad € 3.411,00 relativamente al IG. , e per CP_1 Pt_2
l'effetto dichiarare con ordinanza l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale Ordinario di
Roma, in luogo del competente Giudice di Pace di Roma, con condanna alle spese di lite a carico dell'attrice da liquidarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Turchi.
2. IN VIA PRELIMINARE SULL'IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA Accertare che la domanda svolta nella presente causa ha per oggetto la materia dei contratti assicurativi, bancari e finanziari, che rientra fra le materie oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1, d.lgs. n. 28/2010, e, conseguentemente, per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
3. NEL MERITO Accertare l'automatica applicabilità nel nostro ordinamento, ed al caso di specie, della sentenza della Corte di Giustizia Europea resa in data 11/09/2019 nella causa C-383/2018 e per l'effetto dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di accertamento negativo del credito e delle conseguenti domande formulate da “ . Parte_1 4. IN VIA RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra , per i CP_1
motivi sviluppati nel presente atto, ad ottenere la restituzione, in quota parte, dei costi sostenuti ed indicati nel contratto di finanziamento n. 24841 come “commissioni dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento”, “commissioni dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento”, “provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede”, “spese di istruttoria”, quindi della somma di € 3.770,56, e per l'effetto condannare la società attrice al pagamento in favore della IG.ra della suddetta somma di € Parte_1 CP_1
3.770,56 o quella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Turchi.
IN FATTO
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato la rappresentava : Parte_1
- di essere un intermediario finanziario iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex art
706 T.U.B. al numero 181, in particolare la propria attività principale consiste nell'erogazione di finanziamenti contro cessione e/o contro delegazione del quinto dello stipendio e o della pensione, e ciò in attuazione del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni e del suo Regolamento (D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895);
- che in data 10/12/2014 la IGnora stipulava un contratto di mutuo rimborsabile CP_1
mediante cessione di quote della pensione mensile;
- che le condizioni economiche del suddetto prestito erano state disciplinate con contratto n.
24841. In particolare, in esso è statuito che la SInora si è obbligata alla restituzione CP_1 della somma mutuata, pari ad € 28.336,50, mediante la cessione di n. 120 quote mensili del proprio emolumento, dell'importo di € 385,00 cadauna;
- che la IGnora , esercitando la facoltà di cui era titolare, aveva, nel mese di maggio CP_1
2019, anticipatamente estinto il prestito;
- che in sede di estinzione anticipata la aveva provveduto a stornare Parte_1 dal residuo credito i costi di gestione ancora non maturati per un importo di € 1.579,74 nonché le spese di esazione per un importo di € 119,37;
- che successivamente la IGnora , con reclamo del 23 settembre 2019 rivolto nei CP_1
confronti della aveva richiesto la restituzione della commissione di Parte_1 accensione di cui alla lettera A dell'art. IV del contratto di prestito ( commissione dell'intermediario di accensione del finanziamento ed eventuali spese Ente Previdenziale) nonché della commissione di cui alla lettera B, medesimo articolo, (commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento pro quota) nonché della provvigione di cui alla lettera C, medesimo articolo, (provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede pro quota) nonché delle spese di esazione di cui alla lettera
D, del medesimo articolo. Il tutto per la complessiva somma di € 3.595,18;
- che anche il IGnor stipulava in data 30/08/2018 un contratto di mutuo Parte_2
rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio mensile;
- che le condizioni economiche del suddetto prestito venivano disciplinate con contratto n.
52820. In particolare, in esso veniva statuito che il IGnor si obbligava alla Pt_2 restituzione della somma mutuata, pari ad € 21.637,65, mediante la cessione di n. 120 quote mensili del proprio emolumento, dell'importo di € 324,00 cadauna;
- che il IGnor come la IG.ra aveva, nel mese di marzo 2019, Pt_2 CP_1
anticipatamente estinto il prestito;
- che in sede di estinzione anticipata la provvedeva a stornare dal Parte_1 residuo credito i costi di gestione ancora non maturati per un importo di € 6.720,30 e costi di accensione;
- che successivamente il IGnor , con reclamo del 18 dicembre 2019 rivolto nei Pt_2
confronti della richiedeva la restituzione delle commissioni Parte_1
“recurring” per la complessiva somma di € 3.411,00;
1.2 con atto di citazione depositato in data 19/02/2020 conveniva in giudizio la CP_4
IG.ra e il IG. per l'udienza del 15 giugno 2020, chiedendo di CP_1 Parte_2 accertare l'inesistenza dell'obbligo di restituire alla IG.ra in relazione al contratto CP_1
di cessione del quinto n. 24841, e di restituire al SInor , in relazione al Parte_2
contratto di cessione del quinto n. 52820, la commissione di accensione perché remunerativa dell'attività prestata sino alla stipulazione del contratto e quindi non legata alla durata del finanziamento e conseguentemente di accertare l'inesistenza dell'obbligo di restituire ad entrambi la provvigione dell'agente perché remunerativa dell'attività interamente prestata dall'agente nella fase pre-istruttoria del finanziamento;
1.3 in data 29/12/2020 si costituiva la IG.ra con deposito della comparsa di CP_1
costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale contestando le domande ex adverso formulate, mentre il SI. , nonostante il perfezionamento della notifica Parte_2 dell'atto di citazione, non compariva in giudizio. - la SI.ra , nella propria comparsa, sottolineava che “L'articolo 16, paragrafo 1, della CP_1
direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del ConIGlio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la diretti va 87/102/CEE del ConIGlio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include TUTTI i costi posti a carico del consumatore, senza alcuna possibile distinzione tra quelli soggetti a maturazione nel tempo
e quelli soggetti a maturazione istantanea” chiedendo il rimborso della:
- commissione dell'intermediario di accensione del finanziamento ed eventuali spese Ente
Previdenziale pro quota.( € 3.372,60 (totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 1.939,25 – già rimborsate in Conteggio estintivo: € 1.698,91 = €
240,34);
- commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento pro quota ( €
4.494,71 (totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = €
2.584,46);
- provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede pro quota, (€ 1.339,80
(totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 770,39;
- spese di istruttoria pro quota: € 305,00 (totale costo assicurativo) / 120 (totale rate) x 69
(rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 175,38), per un totale di euro 3.770,56, il quale importo viene richiesto essere come sopra accertato, e conseguentemente disposto in favore della convenuta in sede di domanda riconvenzionale;
1.4 in data 10/06/2020 il Giudice, letto l'art. 168 bis comma 5 c.p.c., differiva la prima udienza al
21/01/2020.
1.5 all'esito dell'udienza del 21/01/21, sostituita ex art. 221 comma 4 L. 17 luglio 2020 n. 77 dal deposito telematico di note scritte, il giudice rinviava la causa all'udienza del 21/04/21 h 11.00, invitando parte attrice a depositare in atti la prova del perfezionamento della notifica nei confronti del convenuto , non ancora costituito. Parte_2
1.6 all'udienza del 21 aprile, visto il deposito in atti della prova del perfezionamento della notifica di cui sopra, si concedevano i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., 30 + 30 + 20 gg., a decorrere dal 23/09/21, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 13/04/2022;
1.7 all'esito di tale udienza, i procuratori di entrambe le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle proprie richieste, richiamando tutto quanto già precedentemente detto e chiedendo al
Giudice la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
1.8 in data 27.01.2023 la IG.ra decedeva e successivamente in data 08.02.2024 la CP_1
IG.ra sottoscriveva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale Controparte_3
si dichiarava unica erede;
1.9 in data 13/02/2024 si costituiva la IG.ra per fare valere i propri diritti, in Controparte_3
qualità di erede nei confronti dell'odierna attrice, per cui depositava in atti comparsa d'intervento volontario;
1.10 a scioglimento della riserva assunta in data 9 ottobre, il Giudice procedente in data
20/11/24, “ rilevato che la causa sia matura per la decisione e ritenuto che appare opportuno adottare la modalità decisionale di cui all'art. 281 sexies vecchio rito fissa per la discussione orale della causa l'udienza del 15.1.2025, alle ore 12,00”.
IN DIRITTO
2.0 In via preliminare, si dichiara la contumacia del convenuto , ai sensi dell'art. Parte_2
171 comma 2, c.p.c., poiché dagli atti di causa risulta depositata in data 14 aprile 2021 la notifica regolarmente avvenuta dell'atto di citazione da parte dell'attrice conforme agli artt. 137 e ss. c.p.c.
e il medesimo, pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nei termini di legge. Si precisa che, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la regolarità della notifica consente di ritenere instaurato il contraddittorio nei confronti del convenuto, pur in sua assenza, garantendo così il diritto di difesa.
2.1 In merito alla domanda di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta “IN VIA
PREGIUDIZIALE Accertare ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c., che il valore della presente causa
è determinato dal valore di ogni singola domanda, pari ad € € 3.595,18 relativamente alla convenuta IG.ra , nonché ad €3.411,00 relativamente al IG. , e per l'effetto dichiarare CP_1 Pt_2 con ordinanza l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale Ordinario di Roma, in luogo del competente Giudice di Pace di Roma, con condanna alle spese di lite a carico dell'attrice da liquidarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Turchi”, si rileva che tale eccezione risulti superata in corso di causa. Il giudicante, infatti, all'udienza del 21 aprile 2021 stabiliva, di dover applicare al caso di specie il principio in base al quale “l'art. 12 comma 1 c.p.c. incontra una deroga allorquando il giudice sia chiamato ad esaminare le questioni relative all'esistenza o alla validità di un contratto, che va preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa. Pertanto, il Giudice accertava la propria competenza a conoscere la causa”.
2.2. Sull'ulteriore eccezione avanzata dalla odierna convenuta in merito all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si riporta quanto segue.
Emergerebbe, dagli atti che la pendenza ricorso da parte della IG.ra dinanzi l'ABF, CP_1
con il n. 202017695471 del 16 giugno 2020. Secondo la prassi consolidata, quando un cliente presenta un ricorso all'ABF e successivamente si intraprende un'azione giudiziaria sul medesimo oggetto del ricorso, si ritiene che il cliente abbia esaurito e consumato il proprio diritto di scelta del rimedio. Applicando tale principio al caso in concreto, risulterebbe dagli atti che CP_5
depositando un formale atto introduttivo durante lo svolgimento della procedura arbitrale, determinava la sospensione della procedura extragiudiziaria. Il cliente, in altre parole, non potrebbe più ottenere una decisione dall'ABF ove decida di rivolgersi anche al giudice ordinario, poiché i due percorsi non possono coesistere sullo stesso caso. Questo principio è legato al fatto che la presentazione di una causa in sede giudiziaria implica una scelta definitiva del cliente rispetto agli strumenti disponibili per risolvere la controversia. L'ABF, quindi, interpreta la situazione come una rinuncia implicita alla propria competenza decisionale quando il cliente avvia un giudizio ordinario.
Tale regola serve a evitare sovrapposizioni tra procedimenti diversi e a garantire la certezza e l'univocità della risoluzione del conflitto. (deliberazione CICR DEL 29 LUGLIO 2008, N. 275 –
Disposizioni della Banca D'Italia sez. VI par.
3 - ABF Collegio di Milano, decisione n. 6255 del 08 luglio 2016). Pertanto, poiché la SI.ra presentava ricorso all'ABF ma, depositando CP_1
consecutivamente la domanda riconvenzionale al Giudice ordinario in risposta all'odierna attrice, sembrerebbe che essa abbia inteso rinunciare alla decisione dell'ABF, dimostrando la volontà di dar seguito ad un giudizio ordinario.
2.3 Con riferimento alla domanda avanzata dall'odierna attrice volta ad accertare l'inesistenza dell'obbligo di restituire alla IG.ra “la commissione di accensione perché CP_1 remunerativa dell'attività prestata sino alla stipulazione del contratto e quindi non legata alla durata del finanziamento nonché la provvigione dell'agente perché remunerativa dell'attività interamente prestata dall'agente nella fase pre-istruttoria del finanziamento” è bene ripercorrere brevemente la normativa che, negli anni, si è succeduta in relazione a tale fattispecie. Nel merito, ed in via preliminare, bisogna ricorrere all' interpretazione del disposto dell'art. 125 sexies T.U.B., con specifico riferimento all'individuazione dei costi rimborsabili al consumatore in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento. Materia su cui si sono pronunciati negli anni, ed in maniera differente, diversi giudici, sia a livello nazionale che comunitario: il legislatore europeo, in primis, con l'art. 16 della Direttiva 23.8.08 n. 2008/48/CE, ha disposto che: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”; direttiva interpretata poi da una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C- 383/18 dell'11 settembre
2019 (c.d. sentenza TO), a seguito della quale si sono registrati in giurisprudenza orientamenti diversi. Difatti, la disposizione contenuta nella Direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno, con l'art. 1 del D.lgs. n. 141/10, che ha inserito nel T.U.B. l'art. 125 sexies TUB, il quale ha disposto che. “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. È opportuno specificare che, punto cruciale delle varie questioni sollevate, riguarda la distinzione tra i costi c.d. “up front” (ossia quelle spese che si sostanziano negli esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento) e quelli c.d. “recurring” (ossia le spese correlate alla durata del rapporto di credito, rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto in misura proporzionale al momento in cui si verifica l'estinzione anticipata del mutuo).
Orbene, per ciò che concerne i secondi, nessun problema è stato sollevato negli anni, essendosi riconosciuta, fin dal principio, la sua rimborsabilità in misura proporzionale;
cosa diversa è accaduta, invece, con riferimento ai costi “up front”: un primo orientamento, infatti, (cfr. ex multis,
ABF, collegio di Napoli, decisione n. 3248, 7.02.2018), ritiene (e/o riteneva) che l'art. 125 sexies del TUB sembrasse circoscrivere, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale
(commissioni e oneri recurring), laddove era previsto che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il cliente avesse il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, al contrario,
l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguardasse gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (orientamento che veniva confermato anche da un provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, dalla giurisprudenza di merito e quella dell'ABF, le quali tutte avevano interpretato il diritto alla restituzione dei costi, derivanti dal rimborso anticipato, come limitato ai soli costi cc.dd. recurring, escludendo i costi collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito).
Interpretazione che, tuttavia, è stata contraddetta dalla sentenza della Corte di Giustizia CP_6
dell'11 settembre 2019, sopra menzionata, che – chiamata a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso di ritenere "che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ". Alla luce delle due diverse interpretazioni riguardanti la medesima fattispecie, dunque, si imponeva un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16. par. 1 della direttiva n.
2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza TO, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo (è pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato - cfr. ex multis Cass. 2468/2016). In considerazione di tali argomentazioni la giurisprudenza di merito ha pertanto correttamente interpretato l'art. 125 sexies TUB conformemente al principio di diritto sanciti dalla CGUE, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Di conseguenza, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla sia in quanto vessatoria per il consumatore ex art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005
(Codice del consumo) – dal momento che cagiona un IGnificativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020) – e sia in quanto contrastante con l'art. 125 sexies
TUB nel testo applicabile ratione temporis (e prima ancora con l'art. 125 TUB, vigente pro tempore), interpretato alla luce della sentenza TO della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI) – Trib. Roma XVII sezione 15103/2023. Ulteriore questione riguardava poi quella inerente al fatto che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla predetta disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'art. 11- octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, a fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che
“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, sul punto, La Corte costituzionale – con la sentenza n. 263/2022 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 limitatamente all'inciso "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", ritenendo che lo stesso avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25 luglio 2021
e prevedendo, invece, per quelli conclusi precedentemente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
Per effetto della suddetta pronuncia, dunque, l'art. 125-sexies del TUB, interpretato in conformità con i principi espressi dalla sentenza è tornato incontestabilmente applicabile anche alle CP_6
estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – prima del 25 luglio 2021. È in tale scenario che si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “TO”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla Legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la quale ha previsto che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includa gli oneri up- front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”) e ha precisato che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato (riproponendo, dunque quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro- unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione). La seconda è contenuta nel coevo decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27 rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – la quale ha stabilito che: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”; versione nella quale sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la
Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, statuendo che i principi affermati dalla sentenza “TO” e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cas., ord. n. 25997 del 6.9.2023). Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi il principio che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis - dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte. Quanto poi metodi di calcolo per la determinazione della somma rimborsabile dei costi up-front deve condividersi il criterio fatto proprio dalla giurisprudenza di merito richiamata che utilizza il medesimo sistema scelto per il rimborso dei costi recurring, (ovvero quello proporzionale o pro-rata temporis), non rivenendosi invero motivi per applicare un criterio diverso per quelli che sono i costi cd up-front rispetto a quelli cd recurring, trattandosi sempre di costi del credito;
ciò soprattutto a fronte della immediata abrogazione dell'art. 1 bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla Legge di conversione del n. 103/2023 ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, il quale prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato. Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la Banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
2.4 Effettuato questo excursus giuridico, e riconducendo tali motivazioni al caso in esame risulta, che il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della pensione mensile tra e la IG.ra è stato stipulato in data 10/12/2014 (All. 3 dell'atto di CP_4 CP_1 citazione) quindi anteriormente al 25 luglio 2021 (data entro la quale l'Italia ha recepito formalmente i principi della Sentenza TO emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
l'11 settembre 2019). Tuttavia, considerata la natura dichiarativa e retroattiva della sentenza CP_6
i suoi effetti risultano applicabili anche al contratto in esame, garantendo al consumatore il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi in caso di estinzione anticipata. Pertanto risulta conseguentemente pacifico che le clausole negoziali contenute nel contratto in esame, all' artt. IV
“spese e costi a carico del cedente” lettera A ( commissione dell'intermediario di accensione del finanziamento ed eventuali spese Ente Previdenziale) nonché della commissione di cui alla lettera
B, medesimo articolo, (commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento pro quota) nonché della provvigione di cui alla lettera C, medesimo articolo, (provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede pro quota) nonché delle spese di esazione di cui alla lettera D, del medesimo articolo e clausola contenuta nell'art. XI ( Rimborso anticipato) “ in caso di estinzione anticipata al finanziatore non è dovuto alcun indennizzo” “Al Mutuatario non saranno invece abbuonati la commissione di cui alle lettere A) e B) (quota parte), la provvigione di cui alla lettera C), le spese per esazione quote di cui all'art. IV lett D) (quota parte), nonché le spese e gli oneri erariali di cui alla lettera E)”, sono da considerarsi nulle sia in quanto vessatorie per il consumatore ex art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) dal momento che cagionano un IGnificativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo all'odierna attrice di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, e sia in quanto contrastante con l'art. 125 TUB applicabile ratione temporis (nonché con l'art. 125 sexies TUB), interpretato alla luce della sentenza TO della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI) – Trib. Roma XVII sezione 15103/2023. Il tutto inoltre non conforme a quanto viene affermato da nella sua memoria ex art. 183, comma 6, n. CP_4
1, c.p.c. “il contratto sottoscritto dalla SI.ra resta soggetto alla disciplina vigente CP_1 all'epoca della conclusione, che escludeva il rimborso di tali voci di costo” o ancora nella sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 2. , “per i contratti stipulati da prima della novella, Pt_1
resta pienamente valida la distinzione tra costi up front e costi recurring. Dopo di che, nella clausola disciplinante il caso di estinzione anticipata art. XI del contratto concluso con la IGnora
è, e sempre chiaramente, indicato che non sarebbe stata oggetto di rimborso, tra le altre, la CP_1 commissione di accensione di cui all'art. IV, lettera A del contratto”.
2.5 Deve infine esaminarsi la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta. La IG.ra
[...]
chiedeva in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la CP_1
restituzione, in quota parte, dei costi sostenuti ed indicati nel contratto di finanziamento n. 24841 come “commissioni dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento”, “commissioni dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento”, “provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede”, “spese di istruttoria”, quindi della somma di € 3.770,56, e per l'effetto condannare la società attrice al pagamento in favore della IG.ra Parte_1
della suddetta somma di € 3.770,56 o quella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di CP_1 giustizia dal Tribunale adito, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo”. Ebbene vi è da fare una precisazione sul punto. La sentenza TO tende a chiarire, oltre quanto già puntualizzato in precedenza, che il diritto del consumatore al rimborso proporzionale dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, si applica a tutti i costi collegati al finanziamento, indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti. L'art. 16, par. 1, della Direttiva
2008/48/CE sancisce il diritto del consumatore nei confronti del finanziatore, in quanto parte contrattuale primaria del contratto di credito. In quanto controparte diretta del contratto, il finanziatore è responsabile del rimborso proporzionale di tutti i costi, inclusi quelli pagati a soggetti terzi (ad esempio, l'intermediario), dato che tali costi sono parte integrante del TAEG e del calcolo complessivo del credito concesso. La giurisprudenza in merito sottolinea che il finanziatore non può esimersi dalla restituzione di tali somme, indipendentemente dalla modalità di distribuzione dei costi stessi. Pertanto, la legittimazione passiva del finanziatore deriva dal ruolo centrale che esso ricopre nel contratto di finanziamento e dal fatto che la normativa europea e la sentenza TO mirano a garantire la tutela del consumatore contro squilibri contrattuali, senza che l'organizzazione interna (tra finanziatore e intermediario) possa incidere sui diritti del cliente. Pertanto quanto affermato da ossia “nulla possiamo prevedere relativamente alle commissioni di CP_4
accensione trattandosi di commissioni corrispettive di attività prodromiche e che pertanto non maturano nel tempo” o ancora “nulla possiamo prevedere relativamente alle provvigioni percepite dall'agente cui discrezionalmente Lei si rivolse per la richiesta del finanziamento trattandosi di compensi corrispettivi di attività prodromiche alla concessione del prestito stesso puntualmente ed analiticamente indicate in contratto, che pertanto non maturano nel corso del tempo” risulta destituito di fondamento. In realtà nel contratto all'art. IV, al punto A) viene indicato che “la commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento … è destinata alla copertura di ogni onere e costo sostenuto e comunque gravante sulla Mutuante per ogni prestazione relativa alla fase di esecuzione del contratto”. Inoltre, al punto D), vengono indicate tutte le attività che riguardano le provvigioni degli intermediari fuori sede. Ebbene, di tutte le attività indicate, anche al punto B, C, E del contratto, solo alcune possono esser ricondotte a fasi preliminari o conclusive del prestito, mentre molte altre risultano chiaramente riferibili alla gestione continuativa del contratto nel corso del tempo. A conferma di quanto sopra, risulta evidente che la remunerazione della “mandataria” incaricata di seguire la gestione della pratica per l'intera durata del prestito, assume necessariamente un carattere di maturazione progressiva nel tempo. Difatti i conti correnti sui quali venivano versate le quote mensili erano intestate a come Pt_1 Pt_1
da contratto allegato agli atti al n.
3. Orbene per i motivi fin qui esposti si dichiari il diritto della IG.ra e, contestualmente, della SI.ra in qualità di erede della CP_1 Controparte_3
medesima, ad ottenere la restituzione dei costi sostenuti ed indicati nel contratto di finanziamento n.
24841 come “commissioni dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento”,
“commissioni dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento”, “provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede”, “spese di istruttoria”, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, secondo il criterio pro rata temporis, alla stregua del quale l' importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Tale criterio risulta correttamente utilizzato da parte convenuta e non contestato. “Commissione dell'intermediario di accensione del finanziamento ed eventuali spese Ente Previdenziale pro quota.( € 3.372,60 (totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 1.939,25 – già rimborsate in Conteggio estintivo: €
1.698,91 = € 240,34); commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento pro quota ( € 4.494,71 (totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = €
2.584,46); provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede pro quota, (€ 1.339,80
(totale)/ 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 770,39; spese di istruttoria pro quota: € 305,00 (totale costo assicurativo) / 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 175,38), per un totale di euro 3.770,56”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara la contumacia del SI. ; Parte_2
- Respinge integralmente le domande proposte da parte attorea, e, per l'effetto, dichiara la nullità delle clausole contrattuali che vietano la restituzione delle commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento in quanto vessatorie per il consumatore ex art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo);
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla SI.ra e, contestualmente, CP_1
dalla SI.ra in qualità di erede della medesima e, per l'effetto condanna Controparte_3
al pagamento per complessivi euro 3.770,56 oltre interessi legali dalla data Parte_1
del reclamo al saldo.
- Condanna altresì parte attrice al pagamento delle spese processuali che si quantificano in complessivi euro 979,80 di cui euro 213,00 per la fase di studio, euro 213,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, contributi integrativi ed Iva di legge.
Roma 15 gennaio 2015
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo