TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/12/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4695/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. FR AS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4695/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA GI ER e dell'avv. POZZI ADRIANA SARA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALAN Controparte_1 P.IVA_1
ED elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DALAN ED
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità da cosa in custodia – art. 2051 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da udienza di discussione del 23 dicembre 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8/11/2024, (d'ora Parte_1 innanzi, per brevità, anche solo “ ) conveniva in giudizio il al Pt_1 Controparte_1 fine di sentir accertare la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data
14/7/2022 in allorché l'attrice percorrendo a piedi il piazzale antistante il municipio Controparte_1 urtava il piede con un sanpietrino e si infortunava procurandosi lesioni fisiche e pativa un danno quantificato pari ad euro 212.033,25, oltre a rivalutazione e interessi dalla data del sinistro al giorno di versamento da parte di dell'indennizzo di euro 16.000,00. Con Controparte_2
pagina 1 di 9 vittoria di compensi e spese del giudizio.
In fatto ed in diritto, l'attrice esponeva che ad ore 17.00 circa del giorno 14/7/2022, mentre percorreva a piedi il piazzale sito in via Roma n. 2 di , urtava con il piede un sanpietrino in Controparte_1 porfido sporgente dal pavimento lastricato in pavé, pavimentazione che presentava in quel punto un dissesto non visibile ad occhio nudo, in ombra e comunque non segnalato. A causa dell'inciampo, ella perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo urtando violentemente il lato sinistro del corpo contro il gradino e la pavimentazione. Per l'effetto, iniziava a lamentare subito un forte dolore all'anca Pt_1 nella parte sinistra. Seguivano i soccorsi in loco da parte di una dipendente comunale ( CP_3 che aveva altresì allertato i sanitari. L'attrice veniva così portata dagli operatori del 118 presso il nosocomio più vicino ove veniva effettuata la diagnosi di “frattura del collo del femore sx”, ragione per la quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “impianto di artroprotesi d'anca sinistra a Pt_2 doppia mobilità” in data 18/7/2022 e successivamente dimessa con accesso al percorso riabilitativo. In data 14/2/2023 si sottoponeva a visita medico legale dalla dott.ssa che stimava Pt_1 Persona_1 le lesioni fisiche riportate a seguito dell'occorso in inabilità temporanea assoluta di 33 giorni, al 75% di
30 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% di altri 30 giorni. Il danno biologico permanente veniva stimato in 36-37%. Le spese mediche sostenute ammontavano ad euro 69,25 essendosi il servizio sanitario nazionale fatto carico delle restanti prestazioni. In forza di polizza assicurativa privata conclusa dall'attrice con quest'ultima provvedeva a versare alla danneggiata a Controparte_2 titolo di indennizzo la somma di euro 16.000,00. Alla luce di tutto quanto precede, chiedeva al Pt_1
il risarcimento per tutti i danni patiti a causa del sinistro, a titolo di Controparte_1 responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per cosa in custodia. La quantificazione delle lesioni riportate veniva così determinata pari ad euro 227.964,00 sulla scorta dei parametri delle Tabelle di Milano, edizione 2024. Oltre al rimborso per le spese mediche citate sostenute. Nonostante il contatto ottenuto con l'impresa assicuratrice del convenuto, nessuna intesa veniva raggiunta in via stragiudiziale.
Con comparsa di risposta depositata in data 27/12/2024, si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo di mandare respinta la pretesa risarcitoria;
in via gradata chiedeva di accertare il
[...] concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. e di limitare così la condanna risarcitoria a quanto effettivamente dovuto al netto di somme già percepite in virtù di polizza infortuni. Oltre alla vittoria di spese e compensi di causa.
In fatto ed in diritto, il convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria e la ricostruzione in punto di fatto proposta, evidenziando che l'onere della prova circa il fatto costitutivo, nonché il nesso di causa tra l'evento lesivo ed il danno lamentato, restava a carico di parte attrice.
Con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dedotta evidenziava che l'attrice: (i) non aveva pagina 2 di 9 provato la dinamica del sinistro come lamentata in atti, atteso che il punto di presunto dissesto del sanpietrino del pavimento era stato allegato solo genericamente e che la signora Controparte_4 non aveva assistito alla caduta, ma aveva soccorso l'attrice solo dopo che si trovava a terra;
(ii) non aveva provato il nesso di causa tra il dissestato sanpietrino e la caduta: ad ogni modo, il principio di autoresponsabilità avrebbe dovuto imporre a di osservare maggior prudenza nell'incedere e così Pt_1 doveva ritenersi attribuibile a lei un concorso di responsabilità per il sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
(iii) conosceva i luoghi di causa, abitando a soli 700 metri dalla piazza in questione;
(iv) era caduta in pieno giorno alla luce del sole. In buona sostanza, il convenuto evidenziava che tenuto conto delle specifiche circostanze di tempo e spazio, non poteva ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2051
c.c. del convenuto posto che il sinistro avrebbe potuto evitarsi Controparte_1 agevolmente per il tramite di un comportamento più diligente da parte della attrice danneggiata.
Nemmeno era stata offerta la prova della obiettiva sussistenza dell'insidia nel caso di specie.
Contestava comunque la quantificazione del danno effettuata da , con precipuo riferimento alla Pt_1 perizia medico legale di parte prodotta, alla personalizzazione del danno richiesta ed all'aumento per danno morale.
La causa veniva istruita per mezzo di prove testimoniali assunte alla udienza del 2 ottobre 2025 e alla udienza del 9 dicembre 2025 veniva accolta la richiesta ex art. 210 c.p.c. di ordinare al
[...]
la produzione della videoregistrazione di sorveglianza presente sul luogo del Controparte_1 sinistro al momento del medesimo. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice invitava le parti a discutere oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nuova formulazione, alla udienza indicata in epigrafe e tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
* * *
La domanda di risarcimento del danno di parte attrice è infondata e va respinta. Di seguito le ragioni.
La domanda risarcitoria va correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero responsabilità oggettiva per cose in custodia lamentata verso il convenuto, da reputarsi Controparte_1 sussistente alla sola prova offerta dalla danneggiata attrice che la res è da qualificarsi insidia e che sussiste il nesso causale tra la stessa ed il danno evento (sinistro), salvo il caso fortuito (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un
pagina 3 di 9 terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Tuttavia, qualora la cosa sia inerte o di non intrinseca pericolosità e il danno derivi dalla sua interazione con un comportamento umano, il danneggiato deve provare che la situazione di pericolosità dello stato dei luoghi è obiettiva e tale da rendere comunque inevitabile, o quantomeno probabile, il verificarsi dell'evento (cfr. ex multis, “Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria per danni da caduta da un motociclo, che il conducente pretendeva di porre in rapporto di causalità con l'assenza di illuminazione in un tratto della galleria percorsa, sebbene la possibilità di una temporanea avaria dell'illuminazione risultasse segnalata su apposito cartello collocato all'ingresso della galleria)”; cfr. Tribunale Pordenone Sent.,
18/02/2021: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio secondo l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”).
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, va rilevato che parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova su di sé incombente relativamente alla esistenza di una insidia o pericolosità intrinseca dei luoghi di causa e relativamente al nesso causale tra detta insidia ed il danno evento
(sinistro).
In effetti, sebbene l'attrice alleghi che la caduta fosse dovuta alla presenza di un sanpietrino dissestato sul pavimento della piazza antistante il municipio (via Roma n. 2 ), tenuto conto Controparte_1 delle fotografie allegate agli atti di causa e dei video prodotti (cfr. docc. 25, 26-28 attrice), l'assunto va ritenuto infondato.
Le fotografie dei luoghi di causa prodotte rendono chiara la presenza di un pavimento costituito da sanpietrini sostanzialmente del tutto regolare, eccetto la presenza in un unico punto di una lievissima imperfezione a lato destro del tombino raffigurato in fotografia (cfr. doc. 27 attrice segnato come punto pagina 4 di 9 1 in verde), ciò che tuttavia non può da solo dirsi costituire indice di obiettiva pericolosità del pavimento, per due ordini di ragioni: da un lato, perché il sanpietrino in questione è di dimensioni contenute, sicché da solo non può dunque considerarsi di rilevante pericolosità per gli utenti della strada, dall'altro lato, il lieve dissesto era chiaramente visibile, come dimostrato dalla fotografia allegata in atti. A tal ultimo riguardo, va evidenziato che il sinistro si è verificato in un pomeriggio d'estate (luglio 2022) e dunque con condizioni atmosferiche e visive ottimali per la danneggiata.
Ma vi è di più.
I video allegati agli atti di causa non documentano alcun mancato fissaggio di sanpietrini al suolo: dall'esame della documentazione prodotta si nota agevolmente che il pavimento calpestato dal soggetto che ha effettuato la ripresa è fisso al suolo e che nessun sanpietrino effettua significativa oscillazione in grado di provocare una perdita di equilibrio da parte dell'utente stradale di media avvedutezza e diligenza (cfr. doc. 28 attrice).
Anche per questa ragione, nessuna insidia può dirsi sussistente con riferimento ai luoghi di causa.
Non solo.
Che la caduta di sia da ritenersi in collegamento causale con lo stato dei luoghi è assunto altresì Pt_1 da ritenersi infondato, considerato che la dinamica del sinistro non è stata affatto provata in giudizio, tenuto conto che la testimone è intervenuta in soccorso della danneggiata una Controparte_4 volta che ella era già a terra e che il testimone si è recato presso i luoghi di causa solo Testimone_1 successivamente al sinistro ed ha riportato il punto di caduta di per espressa indicazione di Pt_1 quest'ultima, sicché la dichiarazione resa è de relato actoris e dunque di valenza probatoria sostanzialmente nulla (cfr. verbale d'udienza del 2/10/2025).
Peraltro, non va sottaciuto che i due testimoni hanno segnato su apposita fotografia prodotta il punto di caduta dell'attrice in due punti differenti, ciò a maggior riprova della mancata dimostrazione in giudizio della esatta e chiara dinamica del sinistro, che dunque per effetto degli elementi raccolti in fase istruttoria nemmeno può essere ricostruita nel senso indicato da Pt_1
Inoltre, risulta indimostrata la dinamica del sinistro lamentata anche nella parte in cui l'attrice evidenzia di essere inciampata nel punto segnato come n. 1 nella fotografia prodotta e di aver poi per l'effetto effettuato la caduta con il fianco sinistro del proprio corpo (il collo del femore) sul gradino in marmo segnato come punto n. 2 della medesima fotografia (cfr. doc. 27 attrice): anzi, la distanza tra i due punti così come rappresentata, è ampia al punto tale da ritenere inverosimile che la danneggiata abbia colpito con il piede al sanpietrino nel punto n. 1 e poi colliso il fianco nel lontano punto n. 2.
Tra l'altro, siffatta dinamica confligge con quanto dichiarato dalla testimone che Controparte_4 ha evidenziato che l'attrice è stata da lei soccorsa mentre si trovava a terra in un punto che non è quello pagina 5 di 9 allegato in giudizio per effetto della ricostruzione che precede dalla stessa (cfr. verbale d'udienza del
2/10/2025).
Di nessun ausilio è risultato pure l'ordine di esibizione disposto nei confronti del Controparte_1
avente ad oggetto la eventuale videoregistrazione del sinistro, atteso che il convenuto con
[...] nota del 12/12/2024 ha dichiarato di non essere più in possesso di tale risalente videoregistrazione poiché di oltre un anno prima la denuncia del sinistro pervenuta (cfr. nota del convenuto del
12/12/2025).
Il nesso di causa tra l'inciampo lamentato dall'attrice e la conformazione della pavimentazione e dei sanpietrini di essa facenti parte non è dunque stato provato in giudizio.
Ad ogni modo, va altresì in aggiunta rilevato quanto in appresso.
Anche a voler ritenere dimostrato che la caduta di al suolo sia stata causata dalla tipologia e Pt_1 conformazione della pavimentazione della piazza comunale appena lievemente dissestata in un punto, ciò che si è già escluso, va comunque data rilevanza al fatto che nelle specifiche circostanze di tempo e spazio del giorno del sinistro avesse certamente la possibilità di avvedersi del punto di dissesto Pt_1 in questione e dunque di aggirare il sanpietrino con estrema facilità; altresì per la stessa ragione, tenuto conto delle medesime circostanze di tempo e luogo, va ritenuto che il sinistro (l'inciampo e la caduta al suolo) costituisca certamente evento del tutto straordinario ed imprevedibile ai sensi dell'art. 2051 c.c.
e dunque il comportamento della danneggiata integri a tutti gli effetti il caso fortuito in grado di elidere completamente il nesso di causa tra il pavimento ed il danno evento.
In effetti, in ossequio a pacifica giurisprudenza sul punto, l'incidenza della condotta del danneggiato va pur sempre apprezzata in relazione alla natura e pericolosità della lamentata insidia, al punto che minore è la pericolosità della res, maggiore è la rilevanza da attribuire al comportamento del danneggiato, dal quale ci si attende una condotta adeguatamente diligente pur di scongiurare il verificarsi di incidenti (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024: “L'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e pagina 6 di 9 danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”; Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ordinanza n.
6554 del 10/03/2021: “In tema di danno da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; cfr. altresì, Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 2345 del 29/01/2019: “In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un immobile per il decesso di un minore precipitato da una terrazza, nonostante fosse emerso che il ragazzo, in compagnia di coetanei, tra i quali anche il figlio del proprietario, si era introdotto nella terrazza dell'abitazione, priva di ringhiere di protezione, nonostante l'apertura della porta di accesso richiedesse una particolare manovra che solo chi ne fosse avvertito poteva conoscere e che, altrimenti, avrebbe certamente impedito l'eccesso ad un estraneo)”).
Ne discende che nel caso di specie la danneggiata, tenuto conto del quadro probatorio di causa, non ha provato gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovverossia la obiettiva pericolosità della res ed il nesso di causa tra questa ed il sinistro: ad ogni modo, considerata la raffigurazione e la videoripresa della pavimentazione offerta in atti, nonché le condizioni di tempo e luogo del sinistro, va ritenuto che il sinistro avrebbe potuto agevolmente evitarsi per il tramite dell'adozione di maggior attenzione e prudenza nell'incedere da parte di all'insegna Pt_1 delle ordinarie regole di cautela che gli sono attribuibili secondo un principio di autoresponsabilità direttamente discendente dall'art. 2 Cost., sicché rispetto alla fattispecie concreta va comunque ritenuto integrato il caso fortuito (cfr. seconda memoria istruttoria del convenuto, laddove si riferisce al comportamento della danneggiata rilevante in quanto tale) e la responsabilità del custode così esclusa
(cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8306: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la pagina 7 di 9 ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2
Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); nonché dell'art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso”; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016: “Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”).
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno va respinta.
Un'ultima osservazione.
Anche a voler considerare la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. del , Controparte_1 altresì allegata in giudizio, data l'assenza di prova circa la dinamica del sinistro, integrante il fatto costitutivo della pretesa, e tenuto conto della non pericolosità dei luoghi, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità da fatto illecito, la domanda va comunque respinta, perché la danneggiata attrice non ha ottemperato all'onere della prova circa il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (la dinamica) ed il nesso causale con il danno evento (il sinistro) che ella allega esserne derivato (cfr. ex multis, Tribunale Messina, Sez. I, Sentenza, 22/02/2018, n. 415:
“Nella responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale che la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c. c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone
o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso”).
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice, sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, valore della causa pari alla dichiarazione effettuata dalla parte in citazione, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsi, eccetto quella decisionale, data la orale discussione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 4695/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti del . Controparte_1
[... 2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
, che si quantificano in euro 11.977,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%; Controparte_1 infine, Iva e Cassa Professionale.
3. SI PU.
Vicenza, 23 dicembre 2025
Il Giudice
FR AS
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. FR AS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4695/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA GI ER e dell'avv. POZZI ADRIANA SARA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALAN Controparte_1 P.IVA_1
ED elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DALAN ED
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità da cosa in custodia – art. 2051 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da udienza di discussione del 23 dicembre 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8/11/2024, (d'ora Parte_1 innanzi, per brevità, anche solo “ ) conveniva in giudizio il al Pt_1 Controparte_1 fine di sentir accertare la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data
14/7/2022 in allorché l'attrice percorrendo a piedi il piazzale antistante il municipio Controparte_1 urtava il piede con un sanpietrino e si infortunava procurandosi lesioni fisiche e pativa un danno quantificato pari ad euro 212.033,25, oltre a rivalutazione e interessi dalla data del sinistro al giorno di versamento da parte di dell'indennizzo di euro 16.000,00. Con Controparte_2
pagina 1 di 9 vittoria di compensi e spese del giudizio.
In fatto ed in diritto, l'attrice esponeva che ad ore 17.00 circa del giorno 14/7/2022, mentre percorreva a piedi il piazzale sito in via Roma n. 2 di , urtava con il piede un sanpietrino in Controparte_1 porfido sporgente dal pavimento lastricato in pavé, pavimentazione che presentava in quel punto un dissesto non visibile ad occhio nudo, in ombra e comunque non segnalato. A causa dell'inciampo, ella perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo urtando violentemente il lato sinistro del corpo contro il gradino e la pavimentazione. Per l'effetto, iniziava a lamentare subito un forte dolore all'anca Pt_1 nella parte sinistra. Seguivano i soccorsi in loco da parte di una dipendente comunale ( CP_3 che aveva altresì allertato i sanitari. L'attrice veniva così portata dagli operatori del 118 presso il nosocomio più vicino ove veniva effettuata la diagnosi di “frattura del collo del femore sx”, ragione per la quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “impianto di artroprotesi d'anca sinistra a Pt_2 doppia mobilità” in data 18/7/2022 e successivamente dimessa con accesso al percorso riabilitativo. In data 14/2/2023 si sottoponeva a visita medico legale dalla dott.ssa che stimava Pt_1 Persona_1 le lesioni fisiche riportate a seguito dell'occorso in inabilità temporanea assoluta di 33 giorni, al 75% di
30 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% di altri 30 giorni. Il danno biologico permanente veniva stimato in 36-37%. Le spese mediche sostenute ammontavano ad euro 69,25 essendosi il servizio sanitario nazionale fatto carico delle restanti prestazioni. In forza di polizza assicurativa privata conclusa dall'attrice con quest'ultima provvedeva a versare alla danneggiata a Controparte_2 titolo di indennizzo la somma di euro 16.000,00. Alla luce di tutto quanto precede, chiedeva al Pt_1
il risarcimento per tutti i danni patiti a causa del sinistro, a titolo di Controparte_1 responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per cosa in custodia. La quantificazione delle lesioni riportate veniva così determinata pari ad euro 227.964,00 sulla scorta dei parametri delle Tabelle di Milano, edizione 2024. Oltre al rimborso per le spese mediche citate sostenute. Nonostante il contatto ottenuto con l'impresa assicuratrice del convenuto, nessuna intesa veniva raggiunta in via stragiudiziale.
Con comparsa di risposta depositata in data 27/12/2024, si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo di mandare respinta la pretesa risarcitoria;
in via gradata chiedeva di accertare il
[...] concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. e di limitare così la condanna risarcitoria a quanto effettivamente dovuto al netto di somme già percepite in virtù di polizza infortuni. Oltre alla vittoria di spese e compensi di causa.
In fatto ed in diritto, il convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria e la ricostruzione in punto di fatto proposta, evidenziando che l'onere della prova circa il fatto costitutivo, nonché il nesso di causa tra l'evento lesivo ed il danno lamentato, restava a carico di parte attrice.
Con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dedotta evidenziava che l'attrice: (i) non aveva pagina 2 di 9 provato la dinamica del sinistro come lamentata in atti, atteso che il punto di presunto dissesto del sanpietrino del pavimento era stato allegato solo genericamente e che la signora Controparte_4 non aveva assistito alla caduta, ma aveva soccorso l'attrice solo dopo che si trovava a terra;
(ii) non aveva provato il nesso di causa tra il dissestato sanpietrino e la caduta: ad ogni modo, il principio di autoresponsabilità avrebbe dovuto imporre a di osservare maggior prudenza nell'incedere e così Pt_1 doveva ritenersi attribuibile a lei un concorso di responsabilità per il sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
(iii) conosceva i luoghi di causa, abitando a soli 700 metri dalla piazza in questione;
(iv) era caduta in pieno giorno alla luce del sole. In buona sostanza, il convenuto evidenziava che tenuto conto delle specifiche circostanze di tempo e spazio, non poteva ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2051
c.c. del convenuto posto che il sinistro avrebbe potuto evitarsi Controparte_1 agevolmente per il tramite di un comportamento più diligente da parte della attrice danneggiata.
Nemmeno era stata offerta la prova della obiettiva sussistenza dell'insidia nel caso di specie.
Contestava comunque la quantificazione del danno effettuata da , con precipuo riferimento alla Pt_1 perizia medico legale di parte prodotta, alla personalizzazione del danno richiesta ed all'aumento per danno morale.
La causa veniva istruita per mezzo di prove testimoniali assunte alla udienza del 2 ottobre 2025 e alla udienza del 9 dicembre 2025 veniva accolta la richiesta ex art. 210 c.p.c. di ordinare al
[...]
la produzione della videoregistrazione di sorveglianza presente sul luogo del Controparte_1 sinistro al momento del medesimo. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice invitava le parti a discutere oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nuova formulazione, alla udienza indicata in epigrafe e tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
* * *
La domanda di risarcimento del danno di parte attrice è infondata e va respinta. Di seguito le ragioni.
La domanda risarcitoria va correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero responsabilità oggettiva per cose in custodia lamentata verso il convenuto, da reputarsi Controparte_1 sussistente alla sola prova offerta dalla danneggiata attrice che la res è da qualificarsi insidia e che sussiste il nesso causale tra la stessa ed il danno evento (sinistro), salvo il caso fortuito (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un
pagina 3 di 9 terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Tuttavia, qualora la cosa sia inerte o di non intrinseca pericolosità e il danno derivi dalla sua interazione con un comportamento umano, il danneggiato deve provare che la situazione di pericolosità dello stato dei luoghi è obiettiva e tale da rendere comunque inevitabile, o quantomeno probabile, il verificarsi dell'evento (cfr. ex multis, “Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria per danni da caduta da un motociclo, che il conducente pretendeva di porre in rapporto di causalità con l'assenza di illuminazione in un tratto della galleria percorsa, sebbene la possibilità di una temporanea avaria dell'illuminazione risultasse segnalata su apposito cartello collocato all'ingresso della galleria)”; cfr. Tribunale Pordenone Sent.,
18/02/2021: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio secondo l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”).
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, va rilevato che parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova su di sé incombente relativamente alla esistenza di una insidia o pericolosità intrinseca dei luoghi di causa e relativamente al nesso causale tra detta insidia ed il danno evento
(sinistro).
In effetti, sebbene l'attrice alleghi che la caduta fosse dovuta alla presenza di un sanpietrino dissestato sul pavimento della piazza antistante il municipio (via Roma n. 2 ), tenuto conto Controparte_1 delle fotografie allegate agli atti di causa e dei video prodotti (cfr. docc. 25, 26-28 attrice), l'assunto va ritenuto infondato.
Le fotografie dei luoghi di causa prodotte rendono chiara la presenza di un pavimento costituito da sanpietrini sostanzialmente del tutto regolare, eccetto la presenza in un unico punto di una lievissima imperfezione a lato destro del tombino raffigurato in fotografia (cfr. doc. 27 attrice segnato come punto pagina 4 di 9 1 in verde), ciò che tuttavia non può da solo dirsi costituire indice di obiettiva pericolosità del pavimento, per due ordini di ragioni: da un lato, perché il sanpietrino in questione è di dimensioni contenute, sicché da solo non può dunque considerarsi di rilevante pericolosità per gli utenti della strada, dall'altro lato, il lieve dissesto era chiaramente visibile, come dimostrato dalla fotografia allegata in atti. A tal ultimo riguardo, va evidenziato che il sinistro si è verificato in un pomeriggio d'estate (luglio 2022) e dunque con condizioni atmosferiche e visive ottimali per la danneggiata.
Ma vi è di più.
I video allegati agli atti di causa non documentano alcun mancato fissaggio di sanpietrini al suolo: dall'esame della documentazione prodotta si nota agevolmente che il pavimento calpestato dal soggetto che ha effettuato la ripresa è fisso al suolo e che nessun sanpietrino effettua significativa oscillazione in grado di provocare una perdita di equilibrio da parte dell'utente stradale di media avvedutezza e diligenza (cfr. doc. 28 attrice).
Anche per questa ragione, nessuna insidia può dirsi sussistente con riferimento ai luoghi di causa.
Non solo.
Che la caduta di sia da ritenersi in collegamento causale con lo stato dei luoghi è assunto altresì Pt_1 da ritenersi infondato, considerato che la dinamica del sinistro non è stata affatto provata in giudizio, tenuto conto che la testimone è intervenuta in soccorso della danneggiata una Controparte_4 volta che ella era già a terra e che il testimone si è recato presso i luoghi di causa solo Testimone_1 successivamente al sinistro ed ha riportato il punto di caduta di per espressa indicazione di Pt_1 quest'ultima, sicché la dichiarazione resa è de relato actoris e dunque di valenza probatoria sostanzialmente nulla (cfr. verbale d'udienza del 2/10/2025).
Peraltro, non va sottaciuto che i due testimoni hanno segnato su apposita fotografia prodotta il punto di caduta dell'attrice in due punti differenti, ciò a maggior riprova della mancata dimostrazione in giudizio della esatta e chiara dinamica del sinistro, che dunque per effetto degli elementi raccolti in fase istruttoria nemmeno può essere ricostruita nel senso indicato da Pt_1
Inoltre, risulta indimostrata la dinamica del sinistro lamentata anche nella parte in cui l'attrice evidenzia di essere inciampata nel punto segnato come n. 1 nella fotografia prodotta e di aver poi per l'effetto effettuato la caduta con il fianco sinistro del proprio corpo (il collo del femore) sul gradino in marmo segnato come punto n. 2 della medesima fotografia (cfr. doc. 27 attrice): anzi, la distanza tra i due punti così come rappresentata, è ampia al punto tale da ritenere inverosimile che la danneggiata abbia colpito con il piede al sanpietrino nel punto n. 1 e poi colliso il fianco nel lontano punto n. 2.
Tra l'altro, siffatta dinamica confligge con quanto dichiarato dalla testimone che Controparte_4 ha evidenziato che l'attrice è stata da lei soccorsa mentre si trovava a terra in un punto che non è quello pagina 5 di 9 allegato in giudizio per effetto della ricostruzione che precede dalla stessa (cfr. verbale d'udienza del
2/10/2025).
Di nessun ausilio è risultato pure l'ordine di esibizione disposto nei confronti del Controparte_1
avente ad oggetto la eventuale videoregistrazione del sinistro, atteso che il convenuto con
[...] nota del 12/12/2024 ha dichiarato di non essere più in possesso di tale risalente videoregistrazione poiché di oltre un anno prima la denuncia del sinistro pervenuta (cfr. nota del convenuto del
12/12/2025).
Il nesso di causa tra l'inciampo lamentato dall'attrice e la conformazione della pavimentazione e dei sanpietrini di essa facenti parte non è dunque stato provato in giudizio.
Ad ogni modo, va altresì in aggiunta rilevato quanto in appresso.
Anche a voler ritenere dimostrato che la caduta di al suolo sia stata causata dalla tipologia e Pt_1 conformazione della pavimentazione della piazza comunale appena lievemente dissestata in un punto, ciò che si è già escluso, va comunque data rilevanza al fatto che nelle specifiche circostanze di tempo e spazio del giorno del sinistro avesse certamente la possibilità di avvedersi del punto di dissesto Pt_1 in questione e dunque di aggirare il sanpietrino con estrema facilità; altresì per la stessa ragione, tenuto conto delle medesime circostanze di tempo e luogo, va ritenuto che il sinistro (l'inciampo e la caduta al suolo) costituisca certamente evento del tutto straordinario ed imprevedibile ai sensi dell'art. 2051 c.c.
e dunque il comportamento della danneggiata integri a tutti gli effetti il caso fortuito in grado di elidere completamente il nesso di causa tra il pavimento ed il danno evento.
In effetti, in ossequio a pacifica giurisprudenza sul punto, l'incidenza della condotta del danneggiato va pur sempre apprezzata in relazione alla natura e pericolosità della lamentata insidia, al punto che minore è la pericolosità della res, maggiore è la rilevanza da attribuire al comportamento del danneggiato, dal quale ci si attende una condotta adeguatamente diligente pur di scongiurare il verificarsi di incidenti (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024: “L'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e pagina 6 di 9 danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”; Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ordinanza n.
6554 del 10/03/2021: “In tema di danno da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; cfr. altresì, Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 2345 del 29/01/2019: “In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un immobile per il decesso di un minore precipitato da una terrazza, nonostante fosse emerso che il ragazzo, in compagnia di coetanei, tra i quali anche il figlio del proprietario, si era introdotto nella terrazza dell'abitazione, priva di ringhiere di protezione, nonostante l'apertura della porta di accesso richiedesse una particolare manovra che solo chi ne fosse avvertito poteva conoscere e che, altrimenti, avrebbe certamente impedito l'eccesso ad un estraneo)”).
Ne discende che nel caso di specie la danneggiata, tenuto conto del quadro probatorio di causa, non ha provato gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovverossia la obiettiva pericolosità della res ed il nesso di causa tra questa ed il sinistro: ad ogni modo, considerata la raffigurazione e la videoripresa della pavimentazione offerta in atti, nonché le condizioni di tempo e luogo del sinistro, va ritenuto che il sinistro avrebbe potuto agevolmente evitarsi per il tramite dell'adozione di maggior attenzione e prudenza nell'incedere da parte di all'insegna Pt_1 delle ordinarie regole di cautela che gli sono attribuibili secondo un principio di autoresponsabilità direttamente discendente dall'art. 2 Cost., sicché rispetto alla fattispecie concreta va comunque ritenuto integrato il caso fortuito (cfr. seconda memoria istruttoria del convenuto, laddove si riferisce al comportamento della danneggiata rilevante in quanto tale) e la responsabilità del custode così esclusa
(cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8306: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la pagina 7 di 9 ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2
Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); nonché dell'art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso”; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016: “Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”).
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno va respinta.
Un'ultima osservazione.
Anche a voler considerare la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. del , Controparte_1 altresì allegata in giudizio, data l'assenza di prova circa la dinamica del sinistro, integrante il fatto costitutivo della pretesa, e tenuto conto della non pericolosità dei luoghi, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità da fatto illecito, la domanda va comunque respinta, perché la danneggiata attrice non ha ottemperato all'onere della prova circa il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (la dinamica) ed il nesso causale con il danno evento (il sinistro) che ella allega esserne derivato (cfr. ex multis, Tribunale Messina, Sez. I, Sentenza, 22/02/2018, n. 415:
“Nella responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale che la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c. c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone
o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso”).
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice, sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, valore della causa pari alla dichiarazione effettuata dalla parte in citazione, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsi, eccetto quella decisionale, data la orale discussione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 4695/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti del . Controparte_1
[... 2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
, che si quantificano in euro 11.977,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%; Controparte_1 infine, Iva e Cassa Professionale.
3. SI PU.
Vicenza, 23 dicembre 2025
Il Giudice
FR AS
pagina 9 di 9