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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1254 del R.G.A.C. dell'anno 2018, riservata in decisione all'udienza collegiale del 15 maggio 2024, vertente tra
codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Parte_1 C.F._1
Monda, codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola (NA), C.F._2
Via Luigi Tansillo n. 11, come da procura in atti
appellante
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._3
appellato-contumace
nonché
, codice fiscale Controparte_2 P.IVA_1
appellata-contumace
e
codice fiscale , in persona della procuratrice Controparte_3 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano, codice fiscale Controparte_4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Depretis n. 102, come C.F._4
da procura in atti
cessionaria-intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1924/2017 resa dal Tribunale di Nola e pubblicata il 6/9/2017
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante, “1) RICHIESTE PRELIMINARI: A) dichiarare ammissibile, ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 342/348-bis c.p.c., l'appello;
B) dichiarare ammissibile e procedibile la domanda proposta in primo grado;
C) accertare l'inadempimento
del in relazione al suo obbligo di trasferire la proprietà immobile facente parte di un fabbricato CP_1
per civile abitazione in Mariglianella (NA), alla Via G. Marconi, posto al piano 2° oltre il rialzato (3° piano
catastale), composto da ampio soggiorno con angolo cottura, tre vani ed accessori, in N.C.E.U. alla Part.
862, f. 4, P.lla 318, sub 4, Via G. Marconi, p. 3, Cat. A/2, Cl. 4, Vani 4,5, R.C. di Lire 1.170.000; 2) MERITO: A)
accogliere la domanda spiegata dall' Ing. e, per l'effetto, in forza del Contratto Parte_1 Pt_1
preliminare stipulato il 30/11/2001, e dell'intervenuto integrale saldo del prezzo di acquisto, emettere, ex
art. 2932 c.c., sentenza produttiva degli stessi effetti del contratto definitivo non concluso trasferendo
all'Attore la proprietà del bene individuato sub C;
B) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e
pertinente ai fini dell'accoglimento della domanda;
3) ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di
trascrivere la sentenza a pubblicarsi;
4) REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE: in accoglimento del Motivo sub II, 3, con la condanna degli Appellati
a pagare spese processuali ed i compensi del doppio grado del giudizio”.
Per la società “rigettare l'appello proposto da perché inammissibile, infondato, CP_3 Parte_1
pretestuoso, non provato e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza emessa dal
Tribunale di Nola in data 06.09.17 n°1924/17; con vittoria di spese e competenze del presente grado di
giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 21/12/2009, nella sua qualità di promissario Parte_1
acquirente, deducendo il grave inadempimento del promittente venditore, conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Nola, al fine di sentir emettere dal giudicante, ex art. 2932 c.c., sentenza di Controparte_1 trasferimento dell'immobile compromesso in vendita ed ogni altro consequenziale provvedimento ritenuto utile e pertinente ai fini dell'accoglimento della domanda, con vittoria di spese, diritti e onorari.
1.1 - Assumeva, nel merito, l'attore che, con contratto preliminare del 30/11/2001, , si Controparte_1
era obbligato a trasferirgli, entro il mese di novembre 2002, la proprietà dell'immobile sito in Mariglianella
(NA), Via G. Marconi, posto al piano secondo oltre il rialzato (terzo piano catastale), composto da ampio soggiorno con angolo cottura, tre vani ed accessori, in N.C.E.U. alla Part. 862, f. 4, P.lla 318, sub 4, Via G.
Marconi, p. 3, Cat. A/2, Cl. 4, Vani 4,5, R.C. lire 1.170.000. Nel preliminare era stato convenuto tra le parti il prezzo di lire 140.000.000 che era stato interamente pagato dall'attore prima della stipula dell'atto di vendita definitivo. Deduceva, inoltre, che l'atto definitivo di vendita non si era mai Parte_1
concluso per fatto e colpa del promittente venditore il quale non si era mai presentato dal notaio designato dal promissario acquirente.
2 - Il convenuto , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
3 - Con ordinanza del 4/6/2013, il Tribunale di Nola, rilevato che la documentazione attestante la proprietà
del bene oggetto di causa in capo al promittente venditore era stata depositata oltre i termini istruttori - e quindi non risultava “fruibile” - dichiarava “il difetto di prova” in ordine alla titolarità del cespite da trasferire in capo al convenuto contumace e quindi, rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'esito di numerosi rinvii della causa, anche per bonario componimento, in data 24/1/2014, con comparsa d'intervento adesivo autonomo, interveniva nel giudizio il chiedendo il Controparte_5
rigetto della domanda proposta dall'attore. La banca intervenuta eccepiva la simulazione assoluta in ordine alla promessa di vendita di cui al contratto preliminare del 30/11/2011, deducendo di essere creditrice della il cui fideiussore solidale era il promittente venditore, , unitamente a Parte_2 Controparte_1
tale . Il CH (avendo ottenuto dal Tribunale di Nola, in virtù del Persona_1 CP_2
suddetto credito, il decreto ingiuntivo n. 2217/2013) deduceva inoltre che il giudizio proposto ex art. 2932
c.c. dall' era stato instaurato al solo fine di sottrarre il bene immobile alla garanzia patrimoniale Parte_1
generica (art. 2740 c.c.), in frode, quindi, ad esso creditore. 4 - Il Tribunale di Nola, ritenuto inammissibile il giuramento decisorio, medio tempore, deferito dall'attore nei confronti del convenuto , all'udienza del 9/5/2017 tratteneva la causa in decisione con la CP_1
concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5 - Con sentenza n. 1924/2017, il Tribunale di Nola rigettava la domanda attorea, rigettava altresì la domanda dell'intervenuta e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Controparte_2
6 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) per chiedere in giudizio l'esecuzione in forma specifica la parte attrice deve dimostrare anche che il convenuto sia titolare di un diritto reale di proprietà sul bene oggetto di preliminare. Il “diritto reale sul lato passivo non è il diritto
oggetto della domanda e, quindi, della tutela giudiziaria, ma è un elemento costitutivo di quel diritto”. 2)
“Sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è
un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che alla domanda costituisce il fondamento”. 3) “La
titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal
convenuto con una mera difesa” … “la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può
essere posta dal convenuto anche oltre il termine per la costituzione e può essere sollevata d'ufficio dal
giudice”. 4) “Il principio di non contestazione non viene esteso alla parte che non si è costituita: la
contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati
dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del
convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”.
5) L'attore non risulta aver fornito prova dei fatti costitutivi del diritto azionato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà del bene compravenduto in capo al convenuto contumace. I documenti depositati dall'attore, attestanti la proprietà del cespite in capo a , “non possono ritenersi Controparte_1
ritualmente acquisiti agli atti processuali poiché depositati oltre i termini di legge”. 6) Il giuramento decisorio deferito dall'attore non è ammissibile in quanto non può essere finalizzato ad “ottenere dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico”. 7) L'intervento del Controparte_2
deve ritenersi ammissibile;
purtuttavia deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, la produzione
[...]
documentale dell'intervenuta. Da tanto consegue il “rigetto della domanda per difetto di prova del credito,
dei presupposti della revocatoria e della simulazione”. 8) “La contumacia del convenuto e la costituzione
dell'interventore solo in fase conclusiva del procedimento…militano, unitamente alla disciplina ex art. 92
c.p.c. applicabile ratione temporis, per la integrale compensazione delle spese di lite”. 7 - Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi. Parte_1
e la , sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si Controparte_1 Controparte_2
sono costituiti e, per tanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
7.1 - Si è costituita la assumendo di essere il successore a titolo particolare della banca Controparte_3
appellata (in quanto cessionaria del credito, con ogni accessorio e garanzia, vantato dal Controparte_5
per cui era stato spiegato l'intervento nel primo giudizio), chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
7.2 - In ordine alla suddetta costituzione in giudizio, preliminarmente, mette conto evidenziare che,
secondo recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 15010/2024) il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio
ad causam ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c..
Nel caso di specie, la nella propria comparsa di costituzione in appello, si è limitata Controparte_3
alla parte assertiva in ordine alla sua legittimazione a resistere ma non ha fornito alcuna prova della asserita cessione e, quindi, delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo. La difatti, ha omesso di depositare sia la copia del contratto di cessione Controparte_3
sia la necessaria documentazione in ordine all'asserita pubblicazione della cessione stessa sulla Gazzetta
Ufficiale; ragion per cui non v'è prova che il credito originariamente vantato dalla Controparte_2
per cui la stessa aveva proposto intervento in prime cure, sia riconducibile con certezza a quelli
[...]
oggetto della asserita cessione allegata dalla Da quanto sopra, consegue che la cessionaria CP_3 [...]
non ha provato la titolarità del credito e quindi la sua legittimazione alla successione nel Controparte_3
processo ex artt. 110 e 111 c.p.c..
Ma a prescindere dalle considerazioni che precedono, la costituzione della risulta Controparte_3
inammissibile per difetto di interesse. Infatti, non essendo oggetto di gravame il capo della sentenza del
Tribunale relativo al difetto della prova del credito in capo alla , asserita Controparte_2
cedente della (credito che avrebbe legittimato la proposizione delle domande di Controparte_3
revocatoria e di simulazione del contratto preliminare spiegate dalla banca in primo grado ma rigettate dal Tribunale), la stessa non risulta avere un interesse a costituirsi nel giudizio di gravame Controparte_3
per opporsi alla domanda ex art. 2932 c.c. dell'appellante.
8 - Con il primo motivo di appello censura la sentenza gravata lamentando l'errore del Parte_1
primo giudice nell'avere rilevato d'ufficio il difetto di titolarità passiva del convenuto . Controparte_1
Deduce l'appellante che l'accertamento della titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio attiene al merito della causa e che, per tanto, il difetto di titolarità va provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito. Di tal che, il giudicante, in difetto di contestazioni o eccezioni sulla titolarità del diritto da parte del convenuto deve ritenerla sussistente.
Mentre, infatti, il difetto di legittimazione, attiva o passiva, è rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni stato o grado del giudizio, quello di titolarità, attiva o passiva, non è soggetta ad alcun esame d'ufficio.
8.1 - Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto “non fruibile” ai fini probatori la documentazione depositata dall'attore in prime cure dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie ma successivamente all'ordinanza del 4/6/2013 con cui il primo giudice aveva sollevato d'ufficio la questione del difetto di titolarità passiva in capo al convenuto promissario acquirente.
Afferma, infatti, l'appellante che la documentazione versata in atti (dichiarazioni urbanistiche obbligatorie,
relazione notarile sull'immobile, copia dell'atto di provenienza) da cui emergeva chiaramente la sussistenza del diritto di proprietà del cespite promesso in vendita in capo a , promissario Controparte_1
acquirente, poteva e doveva essere utilizzata dal Tribunale ai fini della prova della titolarità in quanto, per giurisprudenza costante, il deposito di detta documentazione, quale condizione per l'azione nell'ambito del giudizio promosso ai sensi dell'art. 2932 c.c., poteva essere effettuato in ogni stato e grado del giudizio.
8.2 - Il terzo motivo di gravame censura la decisione del Tribunale in punto di declaratoria di inammissibilità
del giuramento decisorio al fine di provare l'acquisto del bene promesso in vendita in capo al promittente venditore. Deduce, al riguardo, l'appellante che il giuramento è ammissibile anche per dimostrare l'esistenza ed il contenuto di un atto la cui forma scritta sia richiesta a pena di nullità. Infatti, il divieto posto dall'art. 2739 c.c. di deferire giuramento decisorio in ordine ad un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam vale solo per le parti del contratto stesso e non per il terzo che invochi il contratto inter alios semplicemente come fatto storico;
nel caso di specie, difatti, l'attore in prime cure era estraneo all'atto di compravendita con cui il promittente venditore aveva acquistato la proprietà
dell'immobile promesso in vendita.
8.3 - Il con il quarto motivo, infine, l'appellante censura il regolamento delle spese effettuato dal primo giudice, chiedendone la riforma all'esito dell'accoglimento dell'appello; con condanna degli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
9 - Preliminarmente la Corte rileva che i capi della sentenza relativi al rigetto della domanda di revocatoria e di simulazione proposte dalla banca intervenuta in primo grado, come già dedotto, non sono stati oggetto di gravame, per tanto sul punto la decisione del Tribunale risulta passata in giudicato.
Ciò premesso, i primi due motivi, sostanzialmente connessi e consequenziali, possono essere trattati congiuntamente.
9.1 - In tema di differenza tra legittimazione ad agire e titolarità, con specifico riguardo alla loro rilevabilità
d'ufficio, mette conto evidenziare che secondo il principio dettato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 2951/2016, il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto, anche d'ufficio. Tale principio, d'altronde, è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte secondo la quale la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è, appunto, rilevabile di ufficio dal giudice se
“risultante dagli atti di causa” (per tutte, Cass. ord. n. 23721/2021; Cass. n. 11744/2018).
D'altro canto, in materia di azione ex art. 2932 c.c., è opportuno rammentare anche il principio giurisprudenziale, a cui questo Collegio intende uniformarsi, secondo cui l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, non avendo natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto, al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione e, cioè, del promittente venditore (Cass.
ord. n. 15762/2023). Per tanto, volendo dar seguito al suesposto principio si può affermare che, in materia di azione ex art. 2932 c.c., titolato passivo sia il promittente venditore in quanto ad esso riconducibile l'obbligazione di stipulare la vendita.
Nondimeno però, quale corollario di questo principio, la giurisprudenza prevalente ritiene che la domanda ex art. 2932 c.c. sia proponibile anche contro il promittente venditore che, al momento della proposizione della domanda, non sia ancora titolare del diritto di proprietà oggetto della obbligazione di vendere purché
tale titolarità sussista al momento della decisione da parte del giudice. Infatti, la circostanza che il soggetto che ha assunto l'obbligo preliminare, al momento della decisione, non coincida con il soggetto titolare del bene, rende di fatto non operativo il rimedio di cui all'art. 2932 c.c. Da una parte, difatti, la sentenza pronunciata contro il promittente venditore non può produrre gli effetti del contratto non concluso per la carenza di titolarità del bene;
dall'altra, la sentenza non può essere ovviamente pronunciata nei confronti del vero titolare poiché questi non ha assunto alcun obbligo giuridico di contrarre e, quindi, non è titolato passivo nell'azione ex art. 2932 c.c..
Ciò posto, argomentando in coerenza con i suesposti principi, si deve ritenere che la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'azione, tra cui rientra anche la titolarità del diritto controverso, debba essere valutata con riferimento non al momento della presentazione della domanda giudiziale, ma al momento dell'emanazione della sentenza.
Ciò significa che la prova della titolarità del diritto controverso in capo al promittente venditore, di per sé
titolato passivamente nell'azione ex art. 2932 c.c., in quanto presupposto e condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica, deve sussistere al momento della decisione e può essere fornita anche in corso di causa essendo sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti;
e ciò a maggior ragione nel caso di specie in cui il primo giudice risulta aver sollevato la questione della titolarità del diritto controverso in capo al promittente venditore solo successivamente al decorso del termine per le deduzioni sitruttorie.
9.2 - Nel caso di specie, dalla documentazione depositata da nel corso del primo giudizio Parte_1
emerge chiaramente la prova della titolarità del diritto di proprietà dell'immobile promesso in vendita in capo a , promittente venditore. Quindi, nella fattispecie in esame, non solo sussiste la Controparte_1
titolarità passiva del promittente venditore nel giudizio ma risulta provata anche una delle condizioni dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. costituita, appunto, dalla proprietà del cespite compromesso in vendita in capo al promittente venditore.
In tal senso deve essere, per tanto, accolto il gravame e di conseguenza riformata la sentenza del primo giudice affermando la sussistenza della titolarità passiva del convenuto . Controparte_1
10 - Il terzo motivo di appello, in punto di ammissibilità del giuramento decisorio, deve ritenersi assorbito in conseguenza dell'accoglimento delle precedenti censure, nei termini sopra esposti.
11 - Passando al merito della domanda proposta dall'appellante, risulta dagli atti la sussistenza di un valido contratto preliminare tra le parti per la vendita dell'immobile per civile abitazione in Mariglianella (NA), alla Via G. Marconi, posto al piano 2° oltre il rialzato (3° piano catastale), composto da ampio soggiorno con angolo cottura, tre vani ed accessori, in N.C.E.U. alla Part. 862, f. 4, P.lla 318, sub 4, Via G. Marconi, p. 3,
Cat. A/2, Cl. 4, Vani 4,5.
Emerge, poi, che il convenuto , seppure più volte invitato da a stipulare Controparte_1 Parte_1
il contratto definitivo di vendita dell'immobile oggetto del preliminare, è rimasto inadempiente non essendosi presentato innanzi al notaio designato per la stipula del contratto di compravendita né entro il termine originario del novembre 2002, fissato nel preliminare stesso, né entro il termine concordemente posticipato dalle parti, non oltre il mese di dicembre 2002, mediante la scrittura integrativa del 2/12/2002
(in atti del giudizio).
Per altro, mette conto evidenziare al riguardo che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, in tema di inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare contenente un termine, non rispettato alla scadenza, per la stipulazione del definitivo, l'esercizio dell'azione di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dell'obbligo di concludere il medesimo, non presuppone necessariamente la natura essenziale di detto termine, né la previa intimazione di una diffida ad adempiere alla controparte, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell'omessa stipulazione del negozio definitivo che determina di per sé l'interesse alla pronunzia costitutiva, anche a prescindere da un inadempimento imputabile alla controparte stessa (per tutte, Cass. n. 10687/2011).
11.1 - Nella fattispecie in esame, poi, sussistono (oltre alla già citata titolarità del diritto di proprietà del bene promesso in vendita in capo al promittente venditore) anche le altre condizioni dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c..
In particolare, si rinvengono agli atti gli estremi della concessione edilizia dell'immobile promesso in vendita: segnatamente, la licenza edilizia n. 53 del 27 ottobre 1976; la licenza edilizia n. 15 del 21 febbraio
1980 ed il successivo Permesso a costruire in sanatoria n. 404/47/85 part. n. 131 del 19 aprile 2017,
emergenti dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal convenuto Controparte_1
ed autenticata nella firma dal Notaio di Napoli il 17/4/2024 (depositato in atti del fascicolo Persona_2
dell'appellante).
Risultano, inoltre, presenti le prescritte menzioni catastali di cui al comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52
del 1985: segnatamente, l'indicazione dei dati di identificazione catastale (allegato 5 del fascicolo dell'appellante), le planimetrie depositate in catasto (allegato 6 del fascicolo dell'appellante) e la dichiarazione (sostitutiva della dichiarazione dell'intestatario, per altro resa anche dallo stesso
[...]
nella già menzionata dichiarazione sostitutiva di atto notorio), contenuta nell'attestazione CP_1
dell'11/3/2024 a firma dell'Arch. , tecnico abilitato alla presentazione degli atti di Persona_3
aggiornamento catastale, della conformità dello stato di fatto dell'immobile ai dati catastali ed alle planimetrie depositate al catasto (in atti del giudizio).
11 - Per tutto quanto sopra esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda attorea, la proprietà dell'immobile sito in Comune di Mariglianella (NA), Via G. Marconi, 197,
censito al NCEU del suddetto Comune al foglio 4, particella 318, subalterno 4, piano 3, va trasferita da
, nato a [...] l'[...], codice fiscale in Controparte_1 C.F._3
favore di nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
Il trasferimento non è subordinato al pagamento del prezzo di lire 140.000.000 che, come emerge dagli atti di causa, risulta essere stato già interamente corrisposto dal promissario acquirente.
12 - Il quarto motivo di appello relativo alla compensazione delle spese del primo giudizio risulta solo parzialmente fondato nei termini che seguono. Premesso che, in ordine al governo delle spese, deve trovare applicazione il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014), nel caso in esame devono essere però distinti i vari rapporti processuali sia nel primo che nel secondo grado.
Per il giudizio di primo grado, quanto ai rapporti tra l'attore ed il convenuto Controparte_1
(soccombente sulla domanda ex art. 2932 c.c.), quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di Spese che si liquidano, come in dispositivo, in misura Parte_1
prossima ai parametri minimi per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00
(valore della domanda ex art. 2932 c.c.) cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato con D.M. n. 147/2022 in considerazione del ridotto numero e della contenuta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Quanto al rapporto processuale tra l'attore in prime cure e l'intervenuta , Controparte_2
nel giudizio di primo grado, si osserva che l'odierno appellante non ha specificamente impugnato il capo della sentenza con cui il primo giudice ha compensato integralmente le spese tra le suddette parti motivandola in considerazione della limitata attività difensiva svolta dall'attore stesso stante la costituzione dell'interventore solo in fase conclusiva del procedimento. Ciò posto, in difetto di specifica censura sul punto, deve essere tenuta ferma la statuizione di compensazione delle spese del primo grado tra le ridette parti processuali.
Per il giudizio di appello, e in quanto soccombenti devono essere Controparte_1 Controparte_3
condannati, in solido, al pagamento delle spese del grado in favore di Spese che vengono Parte_1
liquidate, come in dispositivo, in misura prossima ai parametri minimi per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (valore della domanda di primo grado, accolta in appello) di cui al D.M.
n. 55/2014 come aggiornato con D.M. n. 147/2022 in considerazione del ridotto numero e della contenuta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Quanto al rapporto processuale, in grado di appello, tra l'appellante e l'appellata Parte_1 [...]
, quest'ultima deve ritenersi vittoriosa, per i motivi sopra indicati, in punto di riforma, nei Controparte_2
suoi confronti, della decisione relativa alla compensazione delle spese. Purtuttavia, nulla si dispone sulle spese del gravame tra le suddette parti in considerazione della contumacia della appellata nel CP_2
presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti della e di , in accoglimento Controparte_6 Controparte_1
dell'appello, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e della;
Controparte_1 Controparte_2
2) dichiara inammissibile per difetto di interesse la costituzione di Controparte_3
3) in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta da Parte_1
e, per l'effetto, trasferisce da , nato a [...] l'[...], codice fiscale Controparte_1
in favore di nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._3 Parte_1
la proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Mariglianella (NA), Via G. C.F._1
Marconi n. 197, censita al NCEU del suddetto Comune al foglio 4, particella 318, subalterno 4, piano 3;
4) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, su istanza della parte interessata, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
con esonero di responsabilità per il Conservatore;
5) condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali del Controparte_1
primo grado del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Giuseppe Di Monda, che si liquidano in complessivi euro 7052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre rimborso del contributo unificato.
6) condanna e in solido, al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_3
dell'appellante delle spese processuali del grado di appello, da distrarsi in favore del difensore antistatario,
avv. Giuseppe Di Monda, che si liquidano in complessivi euro 7.160,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, oltre rimborso del contributo unificato;
7) nulla dispone per le spese del grado di appello tra l'appellante e l'appellata Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone