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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 26.11.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3832/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
Giovanna Caramia, Andrea Rondo, Annalisa Nicoli, come da procura in atti appellante – appellata incidentale
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dagli avv. Raffaele De Girolamo, Giancarlo De Girolamo,
[...]
Marilena Marziale, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. Viviana Callini, come da procura in atti appellati – appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 624/2021, pubblicata il
16.01.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.8.2020, e ritualmente notificato, , Controparte_1 CP_2
, , esponevano:
[...] Controparte_3 Controparte_4
1 - di avere lavorato dall' 1.3.2008 presso l'appalto per il servizio di pulizie di autobus, sedi, depositi e impianti della Co.Tra.L. s.p.a. a socio unico Regione Lazio, con mansioni di operai addetti alle pulizie (ad eccezione di con mansioni di caposquadra), ed inquadramento nel 4° Controparte_4
livello CCNL Multiservizi/Imprese di Pulizia (ad eccezione di , inquadrato nel 3° Controparte_1
livello), alle dipendenze delle società succedutesi nella gestione del servizio, inclusa la Pt_1
a seguito di proceduta indetta con avviso pubblicato il 20.05.2018;
[...]
- che, a seguito del subentro di alla nella gestione del servizio presso il Parte_1 CP_5
sito/deposito di Villa Santa Lucia/Pontecorvo, erano stati assunti dal 16.11.2019 dalla società subentrante nell'appalto, con orario ridotto rispetto a quello osservato precedentemente e, per anche con inquadramento nel 3° livello del medesimo CCNL, a fronte del 4° Controparte_4
livello precedentemente attribuitogli;
- di avere sottoscritto con riserva il nuovo contratto di assunzione.
Lamentavano l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro senza il preventivo consenso, anche per l'utilizzo sistematico da parte della società subentrante di lavoro supplementare e straordinario, nonché l'illegittimità dell'inquadramento ad un livello inferiore a quello precedente, e il conseguente danno subito.
Sostenevano, in particolare, che la vicenda doveva essere inquadrata nell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 4 posto che non vi sarebbe stato alcun rilevante mutamento delle Parte_2 condizioni del nuovo appalto, desumibili, tra l'altro, dalle rilevanti ore di lavoro supplementare e straordinario svolte e che non sarebbe stato acquisito il necessario consenso dei lavoratori alla riduzione dell'orario di lavoro, avendo sottoscritto il contratto unicamente per non perdere il posto di lavoro, circostanza questa desumibile dall'averne poi contestato il contenuto appena cinque giorni dopo, con nota a firma del sindacato CP_6
Convenivano, pertanto, in giudizio la società chiedendo: Parte_1
- accertarsi il diritto all'assunzione alle medesime condizioni di cui al precedente rapporto di lavoro, con il medesimo impegno orario e il medesimo inquadramento, come riconosciuti nel precedente rapporto di lavoro con la CP_5
- condannarsi la società al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'illegittimo comportamento denunciato oltre al risarcimento del danno da demansionamento per da liquidarsi in separata sede. Controparte_4
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso sulla base, in sintesi, delle seguenti Parte_1
motivazioni:
- l'art. 4 non prevede l'immodificabilità delle condizioni contrattuali in atto con Parte_2
l'azienda uscente ma, tutte le volte in cui l'appalto preveda modificazioni di termini, modalità e
2 prestazioni contrattuali, prevede la possibilità di varie e disparate misure al fine di realizzare l'obiettivo che le parti sociali hanno inteso salvaguardare, vale a dire il mantenimento dei livelli occupazionali;
- tra queste misure sono espressamente previste la riduzione dell'orario di lavoro e la stipula di contratti a tempo parziale, come avvenuto nella fattispecie oggetto della presente controversia;
- risultavano provate nel caso concreto l'esistenza di mutamenti delle condizioni contrattuali dell'appalto assunto dalla società subentrante rispetto a quello cessato e la loro incidenza sul mantenimento dell'impegno orario dei dipendenti in servizio;
- tali circostanze avevano costituito oggetto di confronto con le RSA di organizzazioni aderenti a confederazioni sindacali sicuramente rappresentative, operanti presso l'azienda subentrante e presso quella in scadenza di appalto, come documentato dai verbali di incontro in atti.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino dichiarava il diritto dei ricorrenti all'assunzione presso la società Reekep s.p.a., subentrata nella gestione dell'appalto, con lo stesso livello di inquadramento contrattuale, lo stesso orario di lavoro e la stessa retribuzione percepita da ognuno di essi dal precedente datore di lavoro, in applicazione del condannava Parte_2
la Reekep s.p.a., alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, delle maturate differenze retributive oltre accessori come per legge, questi ultimi decorrenti dalla data della sentenza al saldo;
condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il Tribunale poneva le seguenti ragioni:
- l'art. 4 CCNL Pulizia e 2011, applicabile ratione temporis, regola le modalità di Parte_2
subentro della nuova impresa alla precedente, per effetto della scadenza del contratto di appalto, secondo le ipotesi di cessazione di appalto: "a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali"
(comma 3, lett. a); ovvero "con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali”
(comma 3, lett. b): nel primo caso, "l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno quattro mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi"; nel secondo, è previsto per l'impresa subentrante, ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio, un iter procedimentale, coinvolgente nell'esame della situazione, "la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti... al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part- time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità";
3 - nel caso in esame, l'invarianza delle condizioni contrattuali risultava attendibilmente provata dalle emergenze in atti, con riferimento alle prestazioni contrattuali, alla omogeneità dei termini economici, alle modalità e ai termini di esecuzione dell'appalto;
- era fondato anche il secondo ordine di doglianze di riguardante Controparte_4
l'inquadramento presso l'appaltatore subentrante a un livello inferiore a quello precedente e il lamentato demansionamento, posto che l'inquadramento in un livello inferiore, non avendo la società contestato lo svolgimento di mansioni di capo operaio presso i precedenti datori di lavoro, e comunque avendo proceduto a un inquadramento nel livello inferiore non motivato, risultava in contrasto con l'art. 2103 c.c., e faceva presumere, in assenza di elementi di segno contrario, una perdita della professionalità quale dato riflesso del superiore inquadramento precedentemente riconosciuto;
- la sussistenza, nel caso di specie, di un danno professionale risarcibile quale danno-conseguenza in nesso di causa con il mancato utilizzo e il conseguente degrado della professionalità acquisita, anche se non di significativa durata, non era, però, apprezzabile in concreto neppure in via presuntiva in base al precedente inquadramento superiore riconosciuto e al livello inferiore applicato dal nuovo datore di lavoro, in assenza di deduzione sul concreto svolgimento di mansioni inferiori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la lamentando: 1) la violazione dell'art. 4, Parte_1 lettera a), del il quale non porrebbe affatto un obbligo per l'impresa subentrante Parte_2 di garantire, oltre all'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto, l'invarianza delle condizioni contrattuali già godute dal prestatore d'opera presso il precedente appaltatore;
2) la violazione dell'art. 4 del CCNL Multiservizi per l'erronea considerazione degli elementi di fatto rappresentati a sostegno della tesi del mutato assetto contrattuale relativo all'appalto di servizi nel quale la società era subentrata.
Ha, quindi, riproposto le difese di cui al giudizio di primo grado, a confutazione delle argomentazioni in quella sede proposte da controparte e non valutate dal giudice di primo grado, sostenendo, in particolare, che il Bando di Gara prevederebbe solo che l'appaltatore dovrà garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, cosa che l'azienda ha sicuramente fatto, avendo assunto il personale proveniente dal precedente appaltatore.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare le domane proposte dai lavoratori e di condannarli alla restituzione di quanto corrisposto dalla società per effetto della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni appellati eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, contestando il gravame e chiedendone il
4 rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. Hanno, inoltre, proposto appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato che grava sul lavoratore l'onere di provare l'identità degli appalti. Sempre in via incidentale, hanno rivendicato il loro diritto al riconoscimento delle maturate differenze stipendiali, “sotto il profilo retributivo o, qualora ritenuto non applicabile, anche risarcitorio”.
Hanno, infine, proposto appello incidentale condizionato, in caso di riforma della sentenza di primo grado, relativamente alle questioni proposte nel giudizio di primo grado (clausola sociale e L.R. n.
16/2007) e non affrontate dal Tribunale, ed ha allegato che nessuna somma è stata corrisposta agli odierni appellati in esecuzione della sentenza di primo grado, circostanza che rende infondata la domanda restitutoria proposta dalla appellante.
Hanno, quindi, concluso chiedendo di:
“1) rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza;
2) in via gradata, anche in accoglimento dell'appello incidentale e delle questioni non esaminate in primo grado, accogliere le domande formulate dai ricorrenti in primo grado e, quindi:
A) accertare e dichiarare il diritto degli odierni appellati di essere assunti alle dipendenze della società appellante, per effetto del cambio di appalto, mantenendo lo stesso livello di inquadramento contrattuale, lo stesso orario di lavoro e la stessa retribuzione percepita da ognuno di essi dal precedente datore di lavoro e in applicazione del CCNL applicato;
B) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della società appellante, consistente nella riduzione dell'orario di lavoro -per il ricorrente anche CP_4 dell'inquadramento contrattuale- e della retribuzione dei ricorrenti rispetto al trattamento goduto presso l'impresa uscente;
C) conseguentemente: a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento contrattuale e all'orario di lavoro di seguito indicato: nel livello 3° CCNL Controparte_1
Imprese di Pulizia Servizi Integrati/Multiservizi per n. 30 ore settimanali;
nel 4° Controparte_2
livello CCNL citato per n. 36 ore settimanali;
nel 4° livello CCNL citato per n. Controparte_3
36 ore settimanali;
nel 4° livello CCNL citato per n. 36 ore settimanali;
b) Controparte_4
condannare quindi la società convenuta alla corresponsione in favore degli odierni appellati delle differenze da ognuno maturate e maturande per effetto della riduzione oraria -e, per di CP_4
inquadramento- subita a titolo di differenze retributive e/o, in subordine, di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, da quantificarsi in separata sede;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
All'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 cpc è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal
Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
1.1. Sempre in via preliminare, si osserva che la non ha impugnato il capo della Parte_1
sentenza che ha ritenuto fondato il secondo ordine di doglianze di riguardante Controparte_4
l'inquadramento presso l'appaltatore subentrante ad un livello inferiore a quello precedente e il lamentato demansionamento;
e il non ha, invece, impugnato il capo della sentenza che ha CP_4
respinto la richiesta di risarcimento del danno professionale, con la conseguenza che tali capi sono coperti dal giudicato.
2. L'appello è infondato, condividendosi le motivazioni contenute nella sentenza di questa stessa
Corte di appello n. 3904/2023, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
Con il primo motivo di gravame, la società appellante ha contestato l'interpretazione del Tribunale della clausola sociale contenuta nell'art.
4. lett. a) del CCNL Multiservizi secondo cui, a parità di condizioni dell'appalto, l'azienda subentrante sarebbe tenuta ad assicurare ai lavoratori le medesime condizioni già godute in precedenza.
Ciò si desume, a dire della difesa appellante, dal tenore della dichiarazione a verbale contenuta in calce al testo della disposizione contrattuale con cui le parti hanno inteso chiarire che “la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n.
604/1966 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante”. Cosicché, trattandosi di un nuovo rapporto di lavoro, completamente privo di continuità col precedente, non avrebbe proprio senso ritenere che per forza l'imprenditore subentrante debba conservare le condizioni godute dal personale in precedenza.
La censura non è fondata.
6 La disciplina specifica prevista dall'art. 4 del CCNL di pulizia distingue due Parte_3
ipotesi in caso di scadenza del contratto di appalto:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del
Lavoro, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le
Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.
La contrattazione collettiva ha così differenziato la procedura da seguire e la tipologia di tutela dei lavoratori in relazione all'ipotesi di cessazione di appalto “a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” (art. 4 lett a), rispetto a quella in cui via sia un mutamento delle condizioni (art. 4 lett b), prevedendo la garanzia del mantenimento del posto di lavoro ad uguali condizioni solo in caso di subentro nell'appalto con situazione immutata. Quando, invece, il nuovo appalto prevede una variazione del servizio, la garanzia diviene “elastica”, dovendosi garantire l'armonizzazione tra le mutate esigenze tecnico-organizzative ed il mantenimento dei livelli occupazionali, tenendo conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, non sussistendo obblighi specifici di assunzione del personale precedentemente occupato o della garanzia dell'identità delle condizioni di assunzione (Cass. n. 8531/2006).
Ebbene, l'interpretazione che ne vorrebbe trarre la società appellante non trova riscontro nel tenore letterale dell'art 4 del CCNL da cui è possibile desumere innanzi tutto che la Parte_2
distinzione tra le due ipotesi ivi contemplate si poggia sul principio di contemperamento tra contrapposti interessi posto che “…il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di
7 gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante”; sicché le “Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione”.
Ed è per questo che le medesime parti sociali hanno previsto, nello specifico accordo, l'esame congiunto della mutuata situazione e l'armonizzazione degli eventuali cambiamenti alle esigenze tecnico organizzative ed economiche dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, con l'obiettivo di garantire la piena occupazione di tutti gli addetti nell'appalto, da un lato, e pur sempre la non automaticità del passaggio dei lavoratori alla azienda subentrante dall'altro lato.
D'altro canto, nel caso in cui non si prefiguri una riduzione dei servizi e, per l'effetto, una modifica dei termini, delle modalità e delle prestazioni contrattuali, le parti hanno inteso garantire il mantenimento del posto di lavoro ad uguali condizioni perché in tal caso non trova giustificazione economica la compressione unilaterale delle suddette condizioni contrattuali in occasione della costituzione ex novo del rapporto di lavoro alle dipendenze della società subentrante nell'appalto.
Nell'assenza di un concreto vulnus all'interesse di tutela della libertà di iniziativa economica e di mercato si rinviene l'obbligo per l'impresa di assicurare ai lavoratori interessati dal cambio appalto le condizioni precedenti di inquadramento professionale ed orario lavorativo sussistenti da almeno 4 mesi precedenti al momento del subentro.
Pertanto, la censura di falsa o erronea interpretazione dell'art. 4 del CCNL non può Parte_2
essere accolta.
3. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha giudicato illegittime le modifiche apportate dalla società subentrante, anche ai sensi della lettera b) dell'art. 4 del CCNL., in quanto non sufficientemente provata la riduzione dei servizi e delle prestazioni inerenti al nuovo contratto di appalto.
Anche tale motivo è infondato.
Ed infatti, il giudice di primo grado, sebbene abbia ritenuto che l'onere probatorio in merito all'invarianza delle condizioni contrattuali dell'appalto gravi sui lavoratori, ha ritenuto che, nel caso in esame, l'invarianza delle condizioni contrattuali è risultata attendibilmente provata dai documenti depositati in atti.
La con il motivo di appello, ha ribadito la circostanza che il bando di gara del 2019, Parte_1
che si era aggiudicata, aveva comportato una sostanziale diversità del prezzo di aggiudicazione tra i due appalti che si sono succeduti (euro 20.000.283,129 anziché euro 23.000.394,500).
8 Tuttavia, risulta dagli atti che il nuovo capitolato ha previsto sostanzialmente il medesimo servizio di pulizia bus e siti ugualmente identificati, con la previsione di analoghe attività di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, medesima durata dell'appalto (36 mesi), numero sostanzialmente corrispondente (al di là dello scostamento reale successivamente riscontrato dall'appaltatrice) di mezzi da pulire, e un canone per il servizio principale pressoché omogeneo, di conseguenza un complesso di prestazioni di pulizia la cui concreta articolazione, in riferimento alle giornate e agli orari di lavoro dei dipendenti, spettava all'impresa appaltatrice.
L'asserita riduzione dei mezzi oggetto del servizio di pulizia e del monte ore complessivamente lavorabile non ha trovato, invece, alcun riscontro probatorio nella documentazione prodotta dall'azienda, risultando al contrario non contestata la circostanza, di per sé dirimente, che la stessa frequenza dei turni di intervento di pulizia richiesti è stata aumentata, tanto che tutto il personale – compresi gli odierni appellati – in considerazione dell'espletamento di ulteriori servizi aggiuntivi
(manutenzione del verde e servizi di manovra finalizzati a consentire l'esecuzione dei lavaggi tecnici), era costantemente tenuto ad eseguire ore di lavoro supplementare al fine di portare a termine le lavorazioni (vedi buste paga depositate nel giudizio di primo grado).
Era, dunque, onere della società subentrante, fornire la prova contraria riguardo alla circostanza che, alla luce del capitolato speciale di appalto, non vi fosse stata quindi alcuna sostanziale modifica dell'”offerta tecnica" imposta dalla stazione appaltante, con specifico riferimento alle attività di pulizia e sanificazione, né alcun significativo mutamento delle modalità richieste di espletamento di tale servizio, con riferimento alla tipologia ed estensione delle aree e al numero di autobus da servire, nonché alla durata e frequenza degli interventi da effettuare.
Gravava, infatti, sulla società appellante l'onere di allegare specificamente, e provare, che il nuovo orario di lavoro degli appellati era commisurato a un livello di servizi mutato rispetto al precedente appalto, sicché in difetto di mutamenti nel contratto d'appalto, la stessa non poteva provvedere unilateralmente ad una riduzione dell'orario di lavoro.
Per il resto valgono le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, basate su dati numerici che non sono stati specificamente contestati e neppure smentiti con il mezzo di gravame, che è rimasto evidentemente generico sul punto.
4. Per tutti i motivi che precedono, l'appello deve essere respinto, restando assorbite le ulteriori difese della società appellante poste a confutazione degli ulteriori profili di illegittimità prospettati nel ricorso introduttivo di primo grado, e richiamati nell'atto di appello, essendo superflua la verifica di fondatezza di tali spunti difensivi rispetto all'autonoma ratio decidendi su cui si fonda la decisione di primo grado.
9 Allo stesso modo, risultano assorbiti i motivi dell'appello incidentale, anche in considerazione del fatto che il giudice di primo grado ha condannato la “alla corresponsione in favore Parte_1 dei ricorrenti, delle maturate differenze retributive, oltre accessori come per legge”, e tale specifica statuizione non è stata oggetto di censura, quanto alla natura delle somme spettanti agli appellati.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale;
- condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , delle spese di lite del grado che liquida in complessivi € Controparte_3 Controparte_4
4.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara assorbito l'appello incidentale;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 26.11.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 26.11.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3832/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
Giovanna Caramia, Andrea Rondo, Annalisa Nicoli, come da procura in atti appellante – appellata incidentale
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dagli avv. Raffaele De Girolamo, Giancarlo De Girolamo,
[...]
Marilena Marziale, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. Viviana Callini, come da procura in atti appellati – appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 624/2021, pubblicata il
16.01.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.8.2020, e ritualmente notificato, , Controparte_1 CP_2
, , esponevano:
[...] Controparte_3 Controparte_4
1 - di avere lavorato dall' 1.3.2008 presso l'appalto per il servizio di pulizie di autobus, sedi, depositi e impianti della Co.Tra.L. s.p.a. a socio unico Regione Lazio, con mansioni di operai addetti alle pulizie (ad eccezione di con mansioni di caposquadra), ed inquadramento nel 4° Controparte_4
livello CCNL Multiservizi/Imprese di Pulizia (ad eccezione di , inquadrato nel 3° Controparte_1
livello), alle dipendenze delle società succedutesi nella gestione del servizio, inclusa la Pt_1
a seguito di proceduta indetta con avviso pubblicato il 20.05.2018;
[...]
- che, a seguito del subentro di alla nella gestione del servizio presso il Parte_1 CP_5
sito/deposito di Villa Santa Lucia/Pontecorvo, erano stati assunti dal 16.11.2019 dalla società subentrante nell'appalto, con orario ridotto rispetto a quello osservato precedentemente e, per anche con inquadramento nel 3° livello del medesimo CCNL, a fronte del 4° Controparte_4
livello precedentemente attribuitogli;
- di avere sottoscritto con riserva il nuovo contratto di assunzione.
Lamentavano l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro senza il preventivo consenso, anche per l'utilizzo sistematico da parte della società subentrante di lavoro supplementare e straordinario, nonché l'illegittimità dell'inquadramento ad un livello inferiore a quello precedente, e il conseguente danno subito.
Sostenevano, in particolare, che la vicenda doveva essere inquadrata nell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 4 posto che non vi sarebbe stato alcun rilevante mutamento delle Parte_2 condizioni del nuovo appalto, desumibili, tra l'altro, dalle rilevanti ore di lavoro supplementare e straordinario svolte e che non sarebbe stato acquisito il necessario consenso dei lavoratori alla riduzione dell'orario di lavoro, avendo sottoscritto il contratto unicamente per non perdere il posto di lavoro, circostanza questa desumibile dall'averne poi contestato il contenuto appena cinque giorni dopo, con nota a firma del sindacato CP_6
Convenivano, pertanto, in giudizio la società chiedendo: Parte_1
- accertarsi il diritto all'assunzione alle medesime condizioni di cui al precedente rapporto di lavoro, con il medesimo impegno orario e il medesimo inquadramento, come riconosciuti nel precedente rapporto di lavoro con la CP_5
- condannarsi la società al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'illegittimo comportamento denunciato oltre al risarcimento del danno da demansionamento per da liquidarsi in separata sede. Controparte_4
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso sulla base, in sintesi, delle seguenti Parte_1
motivazioni:
- l'art. 4 non prevede l'immodificabilità delle condizioni contrattuali in atto con Parte_2
l'azienda uscente ma, tutte le volte in cui l'appalto preveda modificazioni di termini, modalità e
2 prestazioni contrattuali, prevede la possibilità di varie e disparate misure al fine di realizzare l'obiettivo che le parti sociali hanno inteso salvaguardare, vale a dire il mantenimento dei livelli occupazionali;
- tra queste misure sono espressamente previste la riduzione dell'orario di lavoro e la stipula di contratti a tempo parziale, come avvenuto nella fattispecie oggetto della presente controversia;
- risultavano provate nel caso concreto l'esistenza di mutamenti delle condizioni contrattuali dell'appalto assunto dalla società subentrante rispetto a quello cessato e la loro incidenza sul mantenimento dell'impegno orario dei dipendenti in servizio;
- tali circostanze avevano costituito oggetto di confronto con le RSA di organizzazioni aderenti a confederazioni sindacali sicuramente rappresentative, operanti presso l'azienda subentrante e presso quella in scadenza di appalto, come documentato dai verbali di incontro in atti.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino dichiarava il diritto dei ricorrenti all'assunzione presso la società Reekep s.p.a., subentrata nella gestione dell'appalto, con lo stesso livello di inquadramento contrattuale, lo stesso orario di lavoro e la stessa retribuzione percepita da ognuno di essi dal precedente datore di lavoro, in applicazione del condannava Parte_2
la Reekep s.p.a., alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, delle maturate differenze retributive oltre accessori come per legge, questi ultimi decorrenti dalla data della sentenza al saldo;
condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il Tribunale poneva le seguenti ragioni:
- l'art. 4 CCNL Pulizia e 2011, applicabile ratione temporis, regola le modalità di Parte_2
subentro della nuova impresa alla precedente, per effetto della scadenza del contratto di appalto, secondo le ipotesi di cessazione di appalto: "a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali"
(comma 3, lett. a); ovvero "con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali”
(comma 3, lett. b): nel primo caso, "l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno quattro mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi"; nel secondo, è previsto per l'impresa subentrante, ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio, un iter procedimentale, coinvolgente nell'esame della situazione, "la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti... al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part- time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità";
3 - nel caso in esame, l'invarianza delle condizioni contrattuali risultava attendibilmente provata dalle emergenze in atti, con riferimento alle prestazioni contrattuali, alla omogeneità dei termini economici, alle modalità e ai termini di esecuzione dell'appalto;
- era fondato anche il secondo ordine di doglianze di riguardante Controparte_4
l'inquadramento presso l'appaltatore subentrante a un livello inferiore a quello precedente e il lamentato demansionamento, posto che l'inquadramento in un livello inferiore, non avendo la società contestato lo svolgimento di mansioni di capo operaio presso i precedenti datori di lavoro, e comunque avendo proceduto a un inquadramento nel livello inferiore non motivato, risultava in contrasto con l'art. 2103 c.c., e faceva presumere, in assenza di elementi di segno contrario, una perdita della professionalità quale dato riflesso del superiore inquadramento precedentemente riconosciuto;
- la sussistenza, nel caso di specie, di un danno professionale risarcibile quale danno-conseguenza in nesso di causa con il mancato utilizzo e il conseguente degrado della professionalità acquisita, anche se non di significativa durata, non era, però, apprezzabile in concreto neppure in via presuntiva in base al precedente inquadramento superiore riconosciuto e al livello inferiore applicato dal nuovo datore di lavoro, in assenza di deduzione sul concreto svolgimento di mansioni inferiori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la lamentando: 1) la violazione dell'art. 4, Parte_1 lettera a), del il quale non porrebbe affatto un obbligo per l'impresa subentrante Parte_2 di garantire, oltre all'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto, l'invarianza delle condizioni contrattuali già godute dal prestatore d'opera presso il precedente appaltatore;
2) la violazione dell'art. 4 del CCNL Multiservizi per l'erronea considerazione degli elementi di fatto rappresentati a sostegno della tesi del mutato assetto contrattuale relativo all'appalto di servizi nel quale la società era subentrata.
Ha, quindi, riproposto le difese di cui al giudizio di primo grado, a confutazione delle argomentazioni in quella sede proposte da controparte e non valutate dal giudice di primo grado, sostenendo, in particolare, che il Bando di Gara prevederebbe solo che l'appaltatore dovrà garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, cosa che l'azienda ha sicuramente fatto, avendo assunto il personale proveniente dal precedente appaltatore.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare le domane proposte dai lavoratori e di condannarli alla restituzione di quanto corrisposto dalla società per effetto della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni appellati eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, contestando il gravame e chiedendone il
4 rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. Hanno, inoltre, proposto appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato che grava sul lavoratore l'onere di provare l'identità degli appalti. Sempre in via incidentale, hanno rivendicato il loro diritto al riconoscimento delle maturate differenze stipendiali, “sotto il profilo retributivo o, qualora ritenuto non applicabile, anche risarcitorio”.
Hanno, infine, proposto appello incidentale condizionato, in caso di riforma della sentenza di primo grado, relativamente alle questioni proposte nel giudizio di primo grado (clausola sociale e L.R. n.
16/2007) e non affrontate dal Tribunale, ed ha allegato che nessuna somma è stata corrisposta agli odierni appellati in esecuzione della sentenza di primo grado, circostanza che rende infondata la domanda restitutoria proposta dalla appellante.
Hanno, quindi, concluso chiedendo di:
“1) rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza;
2) in via gradata, anche in accoglimento dell'appello incidentale e delle questioni non esaminate in primo grado, accogliere le domande formulate dai ricorrenti in primo grado e, quindi:
A) accertare e dichiarare il diritto degli odierni appellati di essere assunti alle dipendenze della società appellante, per effetto del cambio di appalto, mantenendo lo stesso livello di inquadramento contrattuale, lo stesso orario di lavoro e la stessa retribuzione percepita da ognuno di essi dal precedente datore di lavoro e in applicazione del CCNL applicato;
B) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della società appellante, consistente nella riduzione dell'orario di lavoro -per il ricorrente anche CP_4 dell'inquadramento contrattuale- e della retribuzione dei ricorrenti rispetto al trattamento goduto presso l'impresa uscente;
C) conseguentemente: a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento contrattuale e all'orario di lavoro di seguito indicato: nel livello 3° CCNL Controparte_1
Imprese di Pulizia Servizi Integrati/Multiservizi per n. 30 ore settimanali;
nel 4° Controparte_2
livello CCNL citato per n. 36 ore settimanali;
nel 4° livello CCNL citato per n. Controparte_3
36 ore settimanali;
nel 4° livello CCNL citato per n. 36 ore settimanali;
b) Controparte_4
condannare quindi la società convenuta alla corresponsione in favore degli odierni appellati delle differenze da ognuno maturate e maturande per effetto della riduzione oraria -e, per di CP_4
inquadramento- subita a titolo di differenze retributive e/o, in subordine, di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, da quantificarsi in separata sede;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
All'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 cpc è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal
Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
1.1. Sempre in via preliminare, si osserva che la non ha impugnato il capo della Parte_1
sentenza che ha ritenuto fondato il secondo ordine di doglianze di riguardante Controparte_4
l'inquadramento presso l'appaltatore subentrante ad un livello inferiore a quello precedente e il lamentato demansionamento;
e il non ha, invece, impugnato il capo della sentenza che ha CP_4
respinto la richiesta di risarcimento del danno professionale, con la conseguenza che tali capi sono coperti dal giudicato.
2. L'appello è infondato, condividendosi le motivazioni contenute nella sentenza di questa stessa
Corte di appello n. 3904/2023, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
Con il primo motivo di gravame, la società appellante ha contestato l'interpretazione del Tribunale della clausola sociale contenuta nell'art.
4. lett. a) del CCNL Multiservizi secondo cui, a parità di condizioni dell'appalto, l'azienda subentrante sarebbe tenuta ad assicurare ai lavoratori le medesime condizioni già godute in precedenza.
Ciò si desume, a dire della difesa appellante, dal tenore della dichiarazione a verbale contenuta in calce al testo della disposizione contrattuale con cui le parti hanno inteso chiarire che “la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n.
604/1966 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante”. Cosicché, trattandosi di un nuovo rapporto di lavoro, completamente privo di continuità col precedente, non avrebbe proprio senso ritenere che per forza l'imprenditore subentrante debba conservare le condizioni godute dal personale in precedenza.
La censura non è fondata.
6 La disciplina specifica prevista dall'art. 4 del CCNL di pulizia distingue due Parte_3
ipotesi in caso di scadenza del contratto di appalto:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del
Lavoro, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le
Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.
La contrattazione collettiva ha così differenziato la procedura da seguire e la tipologia di tutela dei lavoratori in relazione all'ipotesi di cessazione di appalto “a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” (art. 4 lett a), rispetto a quella in cui via sia un mutamento delle condizioni (art. 4 lett b), prevedendo la garanzia del mantenimento del posto di lavoro ad uguali condizioni solo in caso di subentro nell'appalto con situazione immutata. Quando, invece, il nuovo appalto prevede una variazione del servizio, la garanzia diviene “elastica”, dovendosi garantire l'armonizzazione tra le mutate esigenze tecnico-organizzative ed il mantenimento dei livelli occupazionali, tenendo conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, non sussistendo obblighi specifici di assunzione del personale precedentemente occupato o della garanzia dell'identità delle condizioni di assunzione (Cass. n. 8531/2006).
Ebbene, l'interpretazione che ne vorrebbe trarre la società appellante non trova riscontro nel tenore letterale dell'art 4 del CCNL da cui è possibile desumere innanzi tutto che la Parte_2
distinzione tra le due ipotesi ivi contemplate si poggia sul principio di contemperamento tra contrapposti interessi posto che “…il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di
7 gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante”; sicché le “Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione”.
Ed è per questo che le medesime parti sociali hanno previsto, nello specifico accordo, l'esame congiunto della mutuata situazione e l'armonizzazione degli eventuali cambiamenti alle esigenze tecnico organizzative ed economiche dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, con l'obiettivo di garantire la piena occupazione di tutti gli addetti nell'appalto, da un lato, e pur sempre la non automaticità del passaggio dei lavoratori alla azienda subentrante dall'altro lato.
D'altro canto, nel caso in cui non si prefiguri una riduzione dei servizi e, per l'effetto, una modifica dei termini, delle modalità e delle prestazioni contrattuali, le parti hanno inteso garantire il mantenimento del posto di lavoro ad uguali condizioni perché in tal caso non trova giustificazione economica la compressione unilaterale delle suddette condizioni contrattuali in occasione della costituzione ex novo del rapporto di lavoro alle dipendenze della società subentrante nell'appalto.
Nell'assenza di un concreto vulnus all'interesse di tutela della libertà di iniziativa economica e di mercato si rinviene l'obbligo per l'impresa di assicurare ai lavoratori interessati dal cambio appalto le condizioni precedenti di inquadramento professionale ed orario lavorativo sussistenti da almeno 4 mesi precedenti al momento del subentro.
Pertanto, la censura di falsa o erronea interpretazione dell'art. 4 del CCNL non può Parte_2
essere accolta.
3. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha giudicato illegittime le modifiche apportate dalla società subentrante, anche ai sensi della lettera b) dell'art. 4 del CCNL., in quanto non sufficientemente provata la riduzione dei servizi e delle prestazioni inerenti al nuovo contratto di appalto.
Anche tale motivo è infondato.
Ed infatti, il giudice di primo grado, sebbene abbia ritenuto che l'onere probatorio in merito all'invarianza delle condizioni contrattuali dell'appalto gravi sui lavoratori, ha ritenuto che, nel caso in esame, l'invarianza delle condizioni contrattuali è risultata attendibilmente provata dai documenti depositati in atti.
La con il motivo di appello, ha ribadito la circostanza che il bando di gara del 2019, Parte_1
che si era aggiudicata, aveva comportato una sostanziale diversità del prezzo di aggiudicazione tra i due appalti che si sono succeduti (euro 20.000.283,129 anziché euro 23.000.394,500).
8 Tuttavia, risulta dagli atti che il nuovo capitolato ha previsto sostanzialmente il medesimo servizio di pulizia bus e siti ugualmente identificati, con la previsione di analoghe attività di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, medesima durata dell'appalto (36 mesi), numero sostanzialmente corrispondente (al di là dello scostamento reale successivamente riscontrato dall'appaltatrice) di mezzi da pulire, e un canone per il servizio principale pressoché omogeneo, di conseguenza un complesso di prestazioni di pulizia la cui concreta articolazione, in riferimento alle giornate e agli orari di lavoro dei dipendenti, spettava all'impresa appaltatrice.
L'asserita riduzione dei mezzi oggetto del servizio di pulizia e del monte ore complessivamente lavorabile non ha trovato, invece, alcun riscontro probatorio nella documentazione prodotta dall'azienda, risultando al contrario non contestata la circostanza, di per sé dirimente, che la stessa frequenza dei turni di intervento di pulizia richiesti è stata aumentata, tanto che tutto il personale – compresi gli odierni appellati – in considerazione dell'espletamento di ulteriori servizi aggiuntivi
(manutenzione del verde e servizi di manovra finalizzati a consentire l'esecuzione dei lavaggi tecnici), era costantemente tenuto ad eseguire ore di lavoro supplementare al fine di portare a termine le lavorazioni (vedi buste paga depositate nel giudizio di primo grado).
Era, dunque, onere della società subentrante, fornire la prova contraria riguardo alla circostanza che, alla luce del capitolato speciale di appalto, non vi fosse stata quindi alcuna sostanziale modifica dell'”offerta tecnica" imposta dalla stazione appaltante, con specifico riferimento alle attività di pulizia e sanificazione, né alcun significativo mutamento delle modalità richieste di espletamento di tale servizio, con riferimento alla tipologia ed estensione delle aree e al numero di autobus da servire, nonché alla durata e frequenza degli interventi da effettuare.
Gravava, infatti, sulla società appellante l'onere di allegare specificamente, e provare, che il nuovo orario di lavoro degli appellati era commisurato a un livello di servizi mutato rispetto al precedente appalto, sicché in difetto di mutamenti nel contratto d'appalto, la stessa non poteva provvedere unilateralmente ad una riduzione dell'orario di lavoro.
Per il resto valgono le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, basate su dati numerici che non sono stati specificamente contestati e neppure smentiti con il mezzo di gravame, che è rimasto evidentemente generico sul punto.
4. Per tutti i motivi che precedono, l'appello deve essere respinto, restando assorbite le ulteriori difese della società appellante poste a confutazione degli ulteriori profili di illegittimità prospettati nel ricorso introduttivo di primo grado, e richiamati nell'atto di appello, essendo superflua la verifica di fondatezza di tali spunti difensivi rispetto all'autonoma ratio decidendi su cui si fonda la decisione di primo grado.
9 Allo stesso modo, risultano assorbiti i motivi dell'appello incidentale, anche in considerazione del fatto che il giudice di primo grado ha condannato la “alla corresponsione in favore Parte_1 dei ricorrenti, delle maturate differenze retributive, oltre accessori come per legge”, e tale specifica statuizione non è stata oggetto di censura, quanto alla natura delle somme spettanti agli appellati.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale;
- condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , delle spese di lite del grado che liquida in complessivi € Controparte_3 Controparte_4
4.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara assorbito l'appello incidentale;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 26.11.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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