Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.533 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 533 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
la sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
Donato Bramante 15,
E
il sig. nato a [...] il [...], residente in [...]
Donato Bramante 15,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniela Gori.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 23/10/2024, i ricorrenti, esponevano:
20 parte II serie A - anno 1999 - Comune di ACQUALAGNA (PU); (doc.1)
-che hanno optato per il regime di comunione dei beni;
-che dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]; (doc.2) Persona_2
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis comunicata alla signora dal Parte_1
marito Sig. e della quale la stessa non ha potuto fare altro che prendere atto, è Pt_2
venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
– che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
-che, quanto alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali: la GN
[...]
nell'ultimo triennio ha prodotto i seguenti redditi netti: euro 37.722,00 per l'anno Parte_1
di imposta 2023; euro 36.716,00 per l'anno di imposta 2022; euro 35.773,00 per l'anno di imposta 2021; (doc.3)
-è titolare di un conto corrente presso Cassa Di Sovvenzioni E Risparmio Fra Il Personale
Della Banca D'IA (csrpbi) n. 70062304 avente all'attualità un saldo di euro 10.265,00;
(doc.4)
-è proprietaria di un'auto Fiat500 targata FR481GJ immatricolata 2021; (doc.5)
-non possiede quote societarie;
il Signor nell'ultimo triennio ha prodotto i seguenti redditi euro Parte_2
44.533,00 per l'anno di imposta 2023; euro 42.887,00 per l'anno di imposta 2022; euro
41.015,00 per l'anno di imposta 2020; (doc.6)
-è proprietario di un terreno sito in Fano e distinto al Catasto Terreni di detto Comune al
F. 122, p.lla 8 seminativo arbor cl. 07 ha 17.60 rd 3,64, ra 3,64, p.lla 35 semin cl. 05 ha
08.90 rd 3,22 ra 4,14, p.lla 454vigneto cl.04 ha 04.88, rd 3,65, ra 2,52; (doc.7)
-è titolare del conto corrente presso la banca Fineco Bank Spa n. 4263069 avente all'attualità un saldo di euro 9.770,00; (doc.8)
-non possiede quote societarie;
- è proprietario di un'auto Volkswagen Tiguan targata FT467FN immatricolata 2018;
(doc.9) - entrambi sono cointestatari di un conto corrente presso la filiale Controparte_1
di Acqualagna n. 001/2023 con un saldo attuale di euro 13.763,60 e un piano di investimento collegato al medesimo conto che ad oggi ammonta ad euro 63.520,28; il predetto conto cointestato sarà destinato, fino all'esaurimento della provvista, alle spese necessarie per le figlie e di cui si dirà meglio nel dettaglio delle condizioni Per_1 Per_2
sotto riportate. (doc.10).”.
Tanto premesso, domandavano all'adito tribunale di omologare la separazione personale di essi coniugi alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 Parte_2
conseguentemente omologare gli accordi intervenuti tra le parti dando atto che in base ai prefetti accordi la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1.- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2.- La dimora coniugale ubicata nel Comune di Acqualagna in Via Donato Bramante n. 15 come in premessa catastalmente identificata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse delle figlie (di anni 21 e non ancora Per_1
economicamente autosufficiente) e (di anni 15) ivi stabilmente conviventi, ed in Per_2
ogni caso essendo la casa di proprietà dei genitori della sig.ra i quali l'hanno Parte_1
concessa in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato come da contratto n. 2944
serie n. 3 registrato il 06.11.2008 Agenzia delle Entrate di Urbino.
3.- La figlia di anni 21 frequenta il corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso Per_1
l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, ove vive in locazione presso l'immobile sito in Via Astolfo 16 piano 1 ad un canone di €. 760,00 comprensivo di spese condominiale, oltre i costi per le utenze e il vitto;
4.- La figlia minore , di anni 15, frequenta il secondo anno dell'ITIS E. Mattei di Per_2
Urbino e durante il tempo libero svolge le attività extrascolastiche/ludiche e amicali di cui al piano genitoriale che si allega al presente atto;
In considerazione dell'età della figlia minore, le parti concordano che, al fine di evitare di creare situazioni che possano minare la tranquillità e la serenità della minore,
l'inserimento di un nuovo partner nella vita di ciascuno dei due debba avvenire, nella vita della figlia, quanto più possibile con gradualità e prudenza. 6.- La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7.- La figlia resta collocata prevalentemente presso la casa materna ove il padre Per_2
potrà esercitare il diritto/dovere di visita, il tutto sempre nel rispetto delle necessità e delle richieste della figlia – modulate sugli impegni scolastici e ricreativi - e in accordo con quest'ultima.
Anche per quanto riguarda le festività di Natale, Capodanno e Pasqua nonché le vacanze estive il padre potrà concordare con la figlia minore i giorni/settimane da trascorrere insieme.
8.- Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 1.000/00 a far data dal mese di novembre 2024, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione tramite accredito in c/c
Cassa Di Sovvenzioni E Risparmio Fra Il Personale Della Banca D'IA(csrpbi) n.
70062304 intestato alla madre;
l'importo oggi riconosciuto a titolo di mantenimento ordinario è determinato tenuto conto dalle esigenze di vita delle figlie e , e Per_1 Per_2
in considerazione del fatto che gran parte delle spese straordinarie di maggior esborso economico verranno pagate dal conto cointestato n. 001/2023 ; Controparte_1
9.- Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Pesaro, ove adeguatamente rendicontate;
10.- Assegno unico: L'assegno per il nucleo familiare sarà attribuito al 100%, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla madre, anche se erogato materialmente all'altro genitore, e il marito si impegna a sottoscrivere i relativi moduli per l'inoltro della domanda senza indugio al momento dell'invio da parte della signora Parte_1
11.- Deducibilità fiscale: La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso successivo accordo tra le parti. I relativi documenti fiscali dovranno essere intestati alle figlie per consentire tale detrazione. La deduzione per le figlie a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50 % tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
Quanto agli eventuali rimborsi, sussidi, indennità disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro
Ente pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio della madre collocataria.
ALTRE CONDIZIONI E DISPOSIZIONI PATRIMONIALI ECONOMICHE,
DEBITI E CREDITI RECIPROCI
12.- Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti dichiarano di avere redditi sufficienti a provvedere al proprio mantenimento in totale autonomia e dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
13.- Le parti dichiarano che il conto corrente cointestato aperto presso n. Controparte_1
001/2023 verrà utilizzato mediante disposizioni a firma congiunta dei cointestatari per le spese ordinarie non ricorrenti e per le spese straordinarie di rilevante esborso economico
(tra cui a titolo esemplificativo la rata per l'Università di Medicina e Chirurgia Vita Salute del San Raffaele di Milano (pari ad €. 18.000,00 annui) canone di affitto, utenze dell'immobile locato dalla figlia a Milano). Per_1
14.- Il Sig. si impegna, al momento della pronuncia della sentenza di separazione, a Pt_2
versare nel conto n. 001/2023 il ricavato dalla vendita del terreno sito in Controparte_1
Fano e distinto al Catasto Terreni di detto Comune al F. 122, p.lla 8 seminativo arbor cl. 07 ha 17.60 rd 3,64, ra 3,64, p.lla 35 seminativo cl. 05 ha 08.90 rd 3,22 ra 4,14, p.lla 45 vigneto cl. 04 ha 04.88, rd 3,65, ra 2,52 allo stesso intestato, ma acquistato con i risparmi di entrambi i coniugi;
16.- Il Sig. si impegna, al momento della pronuncia della sentenza di separazione, Pt_2
a versare nel conto n. 70062304 Cassa Di Sovvenzioni E Risparmio Fra Il Personale Della
Banca D'IA (csrpbi) la metà del ricavato dalla vendita dell'auto Volkswagen Tiguan targata FT467FN allo stesso intestato, ma acquistata con i risparmi di entrambi i coniugi”.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione. ****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 06 novembre 2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti hanno, inoltre, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_2
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia, appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla un'effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia . Per_2
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19.01.1975, e nato a [...] il [...] alle condizioni, di cui al ricorso Parte_2
congiunto per separazione del 23.10.2024 riportate in parte motiva , confermate nelle note scritte del 06.11.2024, e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Acqualagna (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in dta 11.02.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone