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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), in proprio e quale accomandatario Parte_1 C.F._1
di (p. iva n. ), difeso dall'avv. Alvise Niccolò Controparte_1 P.IVA_1
Pasquon e dall'avv. Claudio Galparoli
(appellanti)
nei confronti di con sede Controparte_2
in ON (Vi) (c.f. ), in persona del procuratore speciale P.IVA_2 CP_3
, difesa dall'avv. Gianni Solinas
[...]
(appellata)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 si opponeva al decreto n. Controparte_4
974/2023, con cui il Tribunale di Vicenza aveva ingiunto alla società il pagamento di Euro 134.402,81 (debito residuo di un'apertura di credito e di due mutui chirografari).
L'opponente deduceva l'usurarietà dei rapporti bancari e lo “squilibrio” delle condizioni contrattuali del mutuo chirografario n. 38046, che prevedeva un tasso di mora del 9,20%, nonché il mancato espletamento della mediazione obbligatoria. chiedeva che il Tribunale, disposta consulenza tecnica Controparte_1
contabile, revocasse il decreto ingiuntivo e rescindesse il contratto di mutuo chirografario n. 38046, che prevedeva un tasso d'interesse moratorio eccessivo.
Si costituiva in giudizio la banca, domandando il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1314/2024, pronunciata il 4 luglio 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.a., il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e condannava l'opponente a rifondere alla banca le spese processuali, liquidate in Euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Il Tribunale di Vicenza così motivava la decisione: “Il primo motivo di opposizione, attinente alla censura di usurarietà, è inaccoglibile in quanto formulata in termini inammissibilmente generici: basti rilevare, in particolar modo, che non vengono indicati i tassi soglia di riferimento e non viene effettuata alcuna distinzione tra i vari contratti per cui è causa, oltre al fatto che non vengono prodotti i decreti ministeriali e non vengono precisati gli effetti dell'asserita illegittimità sul saldo dei rapporti bancari monitoriamente azionati. Il secondo motivo di opposizione, che desume dall'eccessiva misura del tasso di interesse uno squilibrio contrattuale rilevante ai fini della proposizione di una domanda di rescissione del contratto di mutuo n. 38046, non merita accoglimento in quanto sarebbe stato onere della parte attrice dedurre, oltre che dimostrare, la sussistenza di tutti i presupposti normativi di esperibilità dell'azione in questione. Vale a dire, ai sensi dell'art. 1448 c.c., lo stato di bisogno del mutuatario, l'approfittamento di tale stato di bisogno da parte
2 del mutuante, il rapporto causale tra tali circostanze e la sproporzione tra le prestazioni corrispettive e la lesione ultra dimidium”.
, in proprio e quale accomandatario di Parte_1 Controparte_1
proponeva appello, formulando due motivi d'impugnazione e dolendosi del mancato esperimento di c.t.u. contabile, del rigetto della domanda di rescissione del contratto di mutuo n. 38046, nonché della liquidazione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio Controparte_2
già , chiedendo che l'appello fosse dichiarato
[...] Controparte_5
inammissibile o comunque rigettato e, in subordine, che fosse accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di rescissione.
La banca ribadiva che i rapporti non erano usurari e che la domanda di rescissione non poteva essere accolta.
Con ordinanza del 7 febbraio 2025 era rispinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza e fissata udienza per discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con atto del 18 aprile 2025, depositato il 23 aprile 2025, l'appellante, rappresentato dai propri difensori, muniti dei necessari poteri, dichiarava di rinunciare agli atti del processo.
Con atto depositato il 23 aprile 2025, l'appellata accettava la rinuncia.
Può quindi dichiararsi, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo.
Le spese processuali del grado sono compensate secondo l'accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1485/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da
[...]
, in proprio e quale accomandatario di (appellanti) Parte_1 Controparte_1
nei confronti di Controparte_2
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
[...]
1) dichiara l'estinzione del processo;
3 2) compensa le spese processuali.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), in proprio e quale accomandatario Parte_1 C.F._1
di (p. iva n. ), difeso dall'avv. Alvise Niccolò Controparte_1 P.IVA_1
Pasquon e dall'avv. Claudio Galparoli
(appellanti)
nei confronti di con sede Controparte_2
in ON (Vi) (c.f. ), in persona del procuratore speciale P.IVA_2 CP_3
, difesa dall'avv. Gianni Solinas
[...]
(appellata)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 si opponeva al decreto n. Controparte_4
974/2023, con cui il Tribunale di Vicenza aveva ingiunto alla società il pagamento di Euro 134.402,81 (debito residuo di un'apertura di credito e di due mutui chirografari).
L'opponente deduceva l'usurarietà dei rapporti bancari e lo “squilibrio” delle condizioni contrattuali del mutuo chirografario n. 38046, che prevedeva un tasso di mora del 9,20%, nonché il mancato espletamento della mediazione obbligatoria. chiedeva che il Tribunale, disposta consulenza tecnica Controparte_1
contabile, revocasse il decreto ingiuntivo e rescindesse il contratto di mutuo chirografario n. 38046, che prevedeva un tasso d'interesse moratorio eccessivo.
Si costituiva in giudizio la banca, domandando il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1314/2024, pronunciata il 4 luglio 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.a., il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e condannava l'opponente a rifondere alla banca le spese processuali, liquidate in Euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Il Tribunale di Vicenza così motivava la decisione: “Il primo motivo di opposizione, attinente alla censura di usurarietà, è inaccoglibile in quanto formulata in termini inammissibilmente generici: basti rilevare, in particolar modo, che non vengono indicati i tassi soglia di riferimento e non viene effettuata alcuna distinzione tra i vari contratti per cui è causa, oltre al fatto che non vengono prodotti i decreti ministeriali e non vengono precisati gli effetti dell'asserita illegittimità sul saldo dei rapporti bancari monitoriamente azionati. Il secondo motivo di opposizione, che desume dall'eccessiva misura del tasso di interesse uno squilibrio contrattuale rilevante ai fini della proposizione di una domanda di rescissione del contratto di mutuo n. 38046, non merita accoglimento in quanto sarebbe stato onere della parte attrice dedurre, oltre che dimostrare, la sussistenza di tutti i presupposti normativi di esperibilità dell'azione in questione. Vale a dire, ai sensi dell'art. 1448 c.c., lo stato di bisogno del mutuatario, l'approfittamento di tale stato di bisogno da parte
2 del mutuante, il rapporto causale tra tali circostanze e la sproporzione tra le prestazioni corrispettive e la lesione ultra dimidium”.
, in proprio e quale accomandatario di Parte_1 Controparte_1
proponeva appello, formulando due motivi d'impugnazione e dolendosi del mancato esperimento di c.t.u. contabile, del rigetto della domanda di rescissione del contratto di mutuo n. 38046, nonché della liquidazione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio Controparte_2
già , chiedendo che l'appello fosse dichiarato
[...] Controparte_5
inammissibile o comunque rigettato e, in subordine, che fosse accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di rescissione.
La banca ribadiva che i rapporti non erano usurari e che la domanda di rescissione non poteva essere accolta.
Con ordinanza del 7 febbraio 2025 era rispinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza e fissata udienza per discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con atto del 18 aprile 2025, depositato il 23 aprile 2025, l'appellante, rappresentato dai propri difensori, muniti dei necessari poteri, dichiarava di rinunciare agli atti del processo.
Con atto depositato il 23 aprile 2025, l'appellata accettava la rinuncia.
Può quindi dichiararsi, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo.
Le spese processuali del grado sono compensate secondo l'accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1485/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da
[...]
, in proprio e quale accomandatario di (appellanti) Parte_1 Controparte_1
nei confronti di Controparte_2
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
[...]
1) dichiara l'estinzione del processo;
3 2) compensa le spese processuali.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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