Sentenza 21 ottobre 1987
Massime • 1
Nel rito del lavoro, la proposizione dell'appello come Esercizio del potere d'impugnazione (editio actionis) si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre la notifica del ricorso medesimo e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un elemento esterno alla fase introduttiva del giudizio d'impugnazione, attraverso il quale si realizza la vocatio in ius. Pertanto, la nullità o la Mancanza di tale notifica non rende inammissibile o improcedibile l'impugnazione, ma - ove tali irregolarità non siano state sanate dalla Costituzione dell'appellato (ancorché effettuata al solo fine di far valere i vizi suddetti) - comporta solo la rinnovazione ( o l'esecuzione) della notifica nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice ai sensi degli artt. 291 e 421, primo comma, cod. proc. civile. ( V 1204/87, mass n 450739; ( V 1926/85, mass n 439837; ( V 5963/84, mass n 437629; ( V 5577/84, mass n 437252).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/1987, n. 7770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7770 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1987 |
Testo completo
Nel rito del lavoro, la proposizione dell'appello come Esercizio del potere d'impugnazione (editio actionis) si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre la notifica del ricorso medesimo e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un elemento esterno alla fase introduttiva del giudizio d'impugnazione, attraverso il quale si realizza la vocatio in ius. Pertanto, la nullità o la Mancanza di tale notifica non rende inammissibile o improcedibile l'impugnazione, ma - ove tali irregolarità non siano state sanate dalla Costituzione dell'appellato (ancorché effettuata al solo fine di far valere i vizi suddetti) - comporta solo la rinnovazione ( o l'esecuzione) della notifica nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice ai sensi degli artt. 291 e 421, primo comma, cod. proc. civile. ( V 1204/87, mass n 450739; ( V 1926/85, mass n 439837; ( V 5963/84, mass n 437629; ( V 5577/84, mass n 437252).*