TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 241/2020 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. NICOLETTI FRANCESCO - ATTORE PRINCIPALE e CONVENUTO IN
RICONVENZIONALE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP
) e (C.F. ) - CodiceFiscale_3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
CONVENUTI PRINCIPALI e ATTORI IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: scioglimento comunione - usucapione
CONCLUSIONI: per l'ATTORE: <I. accertare … che l'odierno attore è titolare del
50% del diritto di proprietà dei seguenti immobili (originariamente identificati come terreno sito in Crosia (CS) alla località Decanato Soprano, individuato al NCT del medesimo Comune alla partita 715, foglio 4, p.lla 252, uliveto, Classe 2°, are
95.00, RD L 546,25, RAL 85.50): - Abitazione censita al NCEU Comune di Crosia, foglio 4 p.lla 826 sub 1 zc 2 cat. A/2 classe 2 consistenza vani 11,5, sup. cat 396 mq rendita € 890,89, piano T-1-2 costituzione del 4/04/2018 prot. n. CS00445094 in atti del 5/4/2018 cost. 1899.1/2018; - Immobile censito al NCEU Comune di
Crosia foglio 4 p.lla 826 sub 2 zc 2 cat C/6 classe U consistenza mq 86, sup. cat
98 rendita € 244,28, piano T costituzione del 4/04/2018 prot n. CS00445094 in atti del 5/4/2018 cost. 1899.1/2018; -Terreno, censito al Catasto Terreni del Comune di Crosia, foglio 4 p.lla 827, qualità uliveto classe 2 di Sup ha 0. Are 48.ca50, reddito dominicale €. 15,03 agrario 11,27; … II. Ordinare lo scioglimento della comunione degli immobili sopra descritti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, ovvero del 50% al e 50% in Parte_1
1 comunione agli odierni convenuti eredi dell'originario comproprietario CP_4
; III. Porre le spese a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione
[...] condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio;
IV. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi ex art. 93 cpc.>>; per i CONVENUTI:<<
1- Dichiarare che essi , Controparte_5 [...]
e … sono proprietari, per acquisto fattone per CP_6 Controparte_1
intervenuta usucapione, dei seguenti beni immobili: , con annessa CP_7
corte, censito al NCEU Comune di Crosia, foglio 4, p.lla 826 sub 1 zc. 2 cat. A/2 classe 2 consistenza vani 11,5, sup. cat 936 mq rendita € 890,89, piano T-1-2 costituzione del 4/04/2018 prot. n. CS00445094 in atti del 5/4/2018 cost.
1899.1/2018; b- CA (autorimessa di pertinenza) censito al NCEU Comune di Crosia foglio 4 p.lla 826 sub 2 zc. 2 cat. C/6 classe U consistenza mq 86, sup. cat 98 rendita € 244,28, piano T costituzione del 4/04/2018 prot. n. CS00445094 in atti del 5/4/2018 cost. 1899.1/2018; 2- Dare ogni altro provvedimento per la concreta attuazione dei diritti reclamati e ordinare ai Pubblici Uffici di provvedere alle iscrizioni e trascrizioni correlative;
3 – condannare al Parte_1
risarcimento dei danni in favore dei convenuti , e CP Controparte_3
, ex art. 96 c.p.c., da liquidare secondo giustizia;
4- Condannare Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione Parte_1
ex art. 93 c.p.c. >>.
I FATTI
1a Con atto di citazione depositato in data 28.01.2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio i nipoti ex fratre , e Controparte_1 CP P_
(figli ed eredi di ), adducendo:
[...] CP_4
- di aver ricevuto, unitamente al AT (deceduto in data CP_4
4.5.2017), con atto di donazione per Notar del 9.02.1990, Rep Per_1
n. 17378, la proprietà in parti uguali del terreno sito in Crosia alla località
Decanato Soprano, individuato al NCT del medesimo Comune, alla “partita
715, foglio 4, p.lla 252, uliveto, Classe 2°, are 95.00, RD L.546,25, RAL
85.50”, da parte di loro genitori;
- Che su una parte del suddetto terreno, il germano aveva CP_4 costruito un fabbricato per la realizzazione del quale l'odierno attore aveva assunto l'incarico di progettista e direttore dei lavori, contribuendo anche economicamente ai costi di costruzione;
2 - Che, in seguito al decesso del AT , esso attore , CP_4 Parte_1 eseguendo un' ispezione catastale, era venuto a conoscenza di una variazione catastale effettuata dagli eredi del de cuius sull' immobile oggetto di donazione;
in particolare, la parte del terreno occupata dalla suddetta costruzione, individuata a seguito della suddetta variazione al “- foglio 4 p.lla 826 sub 1 zc. 2 cat. A/2 classe 2 consistenza vani 11,5, sup. cat 396 mq rendita € 890,89, piano T-1-2 costituzione del 4/04/2018 prot. n.
CS00445094 in atti del 5/04/2018 cost. 1899.1/2018; -foglio 4 p.lla 826 sub
2 zc. 2 cat. C/6 classe U consistenza mq 86, sup.cat 98 rendita € 244,28, piano T costituzione del 4/04/2018 prot. n. CS00445094 in atti del 5/4/2018 cost. 1899.1/2018” risultava in capo ai convenuti per 1/3 ciascuno per la
“proprietà superficiaria” e per 1/6 ciascuno “per l'area”; in capo all' attore per 3/6 solo quanto all' area;
- Che il terreno residuo, invece, “foglio 4 p.lla 827, qualità uliveto classe 2 di Cont ha 0. Are 48.ca50, reddito dominicale €. 15,03 agrario 11,27”, risultava invece intestato ai convenuti per 1/6 ciascuno e per 3/6 all'attore;
- che tale arbitraria e unilaterale variazione catastale aveva attribuito la proprietà superficiaria dell'area ove insiste il fabbricato esclusivamente ai convenuti, che sarebbero divenuti, pertanto, proprietari anche della costruzione, mentre la residua parte della corte e del terreno sarebbero di proprietà per metà degli eredi di e per l'altra metà di CP_4 Pt_1
.
[...]
1b Tanto dedotto, l' attore ha chiesto che il Tribunale accertasse il suo diritto di comproprietà su tutto quanto costruito sul terreno comune, ex art. 934 c.c., e quindi procedesse a disporre lo scioglimento della comunione sui suddetti immobili.
2a Si sono costituiti in giudizio i convenuti che, oltre a censurare le pretese attoree perché avanzate dopo 30 anni e solo dopo la morte del loro padre , CP_4 nonché germano dell'attore, hanno proposto domanda riconvenzionale affinché venisse riconosciuto il diritto di proprietà per intervenuta usucapione sui seguenti beni: “a- CA, con annessa corte, censito al NCEU Comune di Crosia, foglio
4, p.lla 826 sub 1 zc. 2 cat. A/2 classe 2 consistenza vani 11,5, sup. cat 936 mq rendita € 890,89, piano T-1-2 costituzione del 4/04/2018 prot. n. CS00445094 in atti del 5/4/2018 cost. 1899.1/2018; b- CA (autorimessa di pertinenza)
3 censito al NCEU Comune di Crosia foglio 4 p.lla 826 sub 2 zc. 2 cat. C/6 classe U consistenza mq 86, sup. cat 98 rendita € 244,28, piano T costituzione del
4/04/2018 prot. n. CS00445094 in atti del 5/4/2018 cost. 1899.1/2018”.
2b Gli stessi hanno dedotto che, a seguito della donazione, i due germani avevano provveduto a dividersi il terreno ricevuto in maniera pacifica e bonaria, prendendo ciascuno possesso della parte di terreno a lui spettante e disponendo della stessa in maniera confacente ai propri interessi.
, dunque, aveva costruito, nel 1993, sulla sua parte, la propria CP_4 abitazione e l'attore ne aveva redatto il progetto, procedendo anche ad una variante in corso d'opera e specificando che il AT era il proprietario del costruendo fabbricato, così come esplicitato nella perizia giurata estimativa, sempre a firma di . Parte_1
Sin dal 1993, dunque, , unitamente alla sua famiglia, aveva CP_4
posseduto pubblicamente, pacificamente e senza molestia alcuna, come proprietario, il fabbricato e la corte asservita. I convenuti hanno sostenuto, ancora, che dopo la morte del padre, il possesso della medesima consistenza immobiliare,
è continuato, senza interruzione, da parte loro in maniera pubblica, pacifica e senza molestia alcuna.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita con prova documentale e per testi, senza che fosse accettata la proposta conciliativa formulata dal giudice.
Quindi, disattesa la richiesta di CTU formulata da entrambe le parti, con ordinanza del 17.12.2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il caso in esame impone di esaminare preliminarmente la domanda riconvenzionale di usucapione sollevata dai convenuti, domanda che, con riferimento all'accertamento del diritto alla divisione, costituisce l'unica questione controversa, mentre risulta pacifico che i due germani, e Parte_1 CP_4
erano proprietari in parti uguali del bene immobile oggetto di causa,
[...]
pervenuto per donazione dai genitori, entrambi deceduti.
5. In diritto, va premesso che < In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così
4 determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene>> (Cass. II^, Sentenza n. 19478 del 20/09/2007, conforme Cass. n. 18215/2013).
6a. Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta e le testimonianze rese hanno dato conferma dell' assunto dei convenuti circa l' esclusività del possesso nei termini suindicati da parte dapprima di e poi, dopo CP_4
la morte di questo, dai suoi figli, odierni attori in riconvenzionale.
E' circostanza incontestata, e provata documentalmente, che il fabbricato in questione è stato costruito su una parte del terreno oggetto di donazione, affinché fosse destinato ad abitazione di e della sua famiglia. CP_4
Tutto l'incarto concernente la costruzione del detto immobile, infatti, riconduce al quale “proprietario” dello stesso (cfr. Concessione edilizia n. CP_4
557/1992; n. 1/1993; perizia giurata estimativa del 20.03.1994) e ciò CP_9
con il consenso del AT , odierno attore, che, aveva assunto il ruolo di Pt_1 geometra progettista dell'immobile, facendo presumere che tra i due fratelli ci fosse un accordo in tal senso, ossia una ripartizione bonaria del bene ricevuto in donazione.
6b La circostanza che abbia poi abitato l'immobile con la sua CP_4
famiglia è comprovato dalla produzione fotografica nonché dalle dichiarazioni dei testi, sia di parte attorea che di parte convenuta, i quali hanno confermato la permanenza della famiglia in quella che è stata riconosciuta come “l'abitazione oggetto del contenzioso”, riconoscendosi nelle varie foto scattate anche in occasione di eventi importanti.
Ed, infatti, , sorella dell'attore, escussa all'udienza del 6.02.2023, CP0
nonostante abbia dichiarato che il AT avesse abitato prima nella casa CP_4
con lei ed i genitori (Via Aosta n. 5) per trasferirsi in seguito al piano superiore, ossia nella casa di proprietà dell'altra sorella , dove avrebbe abitato anche Per_2 con la sua famiglia, successivamente ha riconosciuto l'ambiente oggetto del contenzioso: “Io sono nella fotografia n. 2 con mio marito e, in occasione del
5 battesimo di tutti e tre i ragazzi nella foto n. 16. In quest'ultima foto riconosco
l'ambiente che trattasi dell'abitazione oggetto del contenzioso. Nelle foto riconosco che l'ambiente è quello relativo all'abitazione oggetto di causa”.
Lo stesso marito, , all'udienza del 15.05.2023, pur affermando Persona_3
inizialmente che nel luglio del 1989 si fosse trasferito al piano CP_4
superiore, dove avrebbe abitato anche con la moglie, ha riconosciuto nelle foto l'ambiente per cui è causa, riferendo che la foto n. 5 ritraeva la nascita del figlio
, nato, come da produzione documentale, nel 1995. CP
Tutti gli altri testi, concordemente, hanno sostenuto che la vita familiare di CP_4
si è svolta nell'abitazione per cui è causa fissando temporalmente il periodo
[...]
in cui iniziò tale permanenza agli inizi del 1990.
In realtà, dal certificato di residenza storico si evince che il ha abitato la CP_4
casa de quo sin dal 1989, quando ancora la stessa era senza numero civico, per poi diventare n. 8, per come attestato dall'Ente Comunale (cfr. attestato del
Comune di Crosia del 22.03.2021) e fino al 4.05.2017(cfr. certificato di residenza storico del 19.02.2021), ossia fino alla morte.
All'uopo è opportuno richiamare le testimonianze dei testi e Testimone_1
. Testimone_2
Il primo, indifferente, è colui che ha fornito i materiali per la costruzione dell'abitazione “intorno al 1991-1992 e 1993”, che ha frequentato la casa annualmente poiché effettuava manutenzione alla caldaia e ha affermato di aver visto sempre la famiglia di dentro l'abitazione. CP_4
Il secondo, zio degli odierni convenuti, ha confermato che la foto n. 5 ritraeva la camera da letto dell'abitazione in cui si recava spesso, puntualizzando che “nel
1993 è nata e nell'immobile facevamo delle feste quindi io frequentavo P_ normalmente l'abitazione. E ricordo che ci portavo anche mio padre e mia madre”.
Altra circostanza rilevante, che si deduce dalle testimonianze e dagli atti di causa, concerne la separazione del dalla moglie, , avvenuta CP_4 Persona_4 nell'anno 2000, a seguito della quale la stessa si trasferiva in altra abitazione, mentre i figli, trascorrevano parte della settimana con la madre e parte con il padre, circostanza confermata dalla teste che avendo frequentato Testimone_3 la casa dichiarava: “Nei sei mesi in cui io ho frequentato l'abitazione del CP_4
ricordo che i figli venivano a giorni alterni in particoalre che era pià
[...] CP presente perché le ragazze erano all'università e sono a conoscenza che
6 allorquando andavano dal padre dormivano anche li dove hanno la loro stanza”, nonché dal teste : “fin dai primi anni 90 ho visto il sul Testimone_4 CP_4
luogo ed i figli e quando il si è ammalato con la carrozzina continuavo a CP_4
vederlo. Dopo la sua morte ho visto qualche volta i figli ma di più il figlio CP
”.
[...]
In ultimo, la teste , madre dei convenuti – della veridicità della cui Persona_4
testimonianza, nonostante lo stretto rapporto di parentela sussistente, non vi è motivo di dubitare in quanto i fatti riferiti risultano corrispondenti a quelli riferiti dagli altri testi e alla documentazione presente in atti - all'udienza del 22.04.2024, oltre a puntualizzare che “il fabbricato è stato da noi costruito sulla porzione di terreno di cui oggi è causa e che mio marito già prima del matrimonio coltivava” e che
“mai nessuno ha contestato a me o a mio marito il possesso e la proprietà”, ha confermato di aver abitato nei luoghi di causa fino all'anno 2000 e che i figli si recavano dal padre, ossia nell'abitazione de quo, quando volevano avendo nella stessa i loro effetti personali.
7. Da quanto esposto si deve affermare la sussistenza di tutti gli elementi idonei a configurare il possesso ad usucapionem in capo agli odierni convenuti/attori in riconvenzionale, ritenendo prive di pregio giuridico le argomentazioni poste dalla difesa di sul punto. Parte_1
8. Si può, pertanto, concludere che è necessario escludere dalla comunione di cui si chiede lo scioglimento l'abitazione ubicata alla Via Roma n. 8 nel Comune di
Crosia, nonché la sua corte di pertinenza.
Per la restante massa da dividere – ossia il quoziente di terreno costituente la p.lla
827 del fg. 4 - è necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio, riservando al seguito anche le decisioni sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e, per l' effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione a favore di P_
, e della proprietà dei
[...] Controparte_1 CP
seguenti immobili siti alla Via Aosta n. 8 del Comune di Crosia: a)
CA, con annessa corte, censito al NCEU Comune di Crosia, foglio
4, p.lla 826 sub 1 zc. 2 cat. A/2 classe 2 consistenza vani 11,5, sup. cat 936
7 mq rendita € 890,89, piano T-1-2 costituzione del 4/04/2018 prot. n.
CS00445094 in atti del 5/4/2018 cost. 1899.1/2018; b) CA
(autorimessa di pertinenza) censito al NCEU Comune di Crosia foglio 4
p.lla 826 sub 2 zc. 2 cat. C/6 classe U consistenza mq 86, sup. cat 98 rendita € 244,28, piano T costituzione del 4/04/2018 prot. n. CS00445094 in atti del 5/4/2018 cost. 1899.1/2018;
2) Ordina al Conservatore rr.ii., con esonero di ogni responsabilità, di provvedere alle trascrizioni/annotazioni di legge;
3) Dispone, con separata ordinanza, sul prosieguo del giudizio;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Castrovillari, in data 18/02/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Stefania Laurito, addetta all'
Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
8