TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 08.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.14118/2022 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giancarlo De Valerio come da procura speciale a margine Parte_1 del ricorso
opponente
ed
(anche per , in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli CP_1 Controparte_2
Avv.ti Francesca Belli e Marcello Raho come da procura generale indicata nella memoria difensiva
opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.35720220002965052000, notificato il 05.12.2022, con il quale le era stato richiesto il pagamento di € 24.505,59 a titolo di contributi previdenziali non versati alla Gestione
Commercianti dell' nell'anno 2015. CP_3
A sostegno dell'opposizione, premesso che la pretesa contributiva derivava da un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate e che l' sulla scorta di tale accertamento, aveva richiesto il CP_1 pagamento della contribuzione, contestava di dover pagare la stessa evidenziando di aver già impugnato l'atto prodromico davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e che risulta pendente un giudizio in grado di appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia.
Concludeva per l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria delle spese processuali.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 08.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 24, comma 3, del d.lgs. n.46/1999, stabilisce che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Essendo pacifica l'esistenza dell'accertamento fiscale e risultando pacifica la pendenza di un giudizio in sede di giurisdizione tributaria, l' avrebbe potuto procedere alla formazione del ruolo solo in CP_1 presenza di una decisione giudiziale sull'atto di accertamento.
Cionondimeno, il fatto che l' abbia proceduto alla iscrizione a ruolo del credito senza che ne CP_1 sussistessero i presupposti non determina, senz'altro, l'accoglimento del ricorso.
Difatti, “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. Sez. L., n. 14149/2012). In termini analoghi: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell' per tardiva CP_1 iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto
l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo” (Cass. Sez. L., n. 26395/2013); “Nell'opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il giudice deve esaminare nel merito il contenuto della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, sicché i vizi formali della cartella comportano soltanto l'impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull'esistenza e sull'ammontare del credito da essa portato. Ne consegue che ove con il ricorso per cassazione siano censurate le statuizioni della sentenza concernenti i soli vizi formali della cartella, e non anche quelle sul merito della pretesa, su queste deve ritenersi formato il giudicato interno e il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse”
(Cass. Sez. L., n. 774/2015).
Quanto all'eccezione di prescrizione, la legge n. 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti
e le procedure in corso (comma 10)”. Nel caso di specie, i contributi previdenziali si riferiscono all'anno 2015 e la prescrizione è stata tempestivamente interrotta dalla notificazione dell'avviso di accertamento tributario in data 31.01.2020, per cui la fattispecie estintiva non può dirsi maturata.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
(a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all CP_1 sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell (v. Cassazione n. 18140/2020; CP_1
v. altresì, Cass. n. 17769/2015, 5439/2019, 24858/2022).
Quanto alle ulteriori questioni, occorre premettere che il ricorso in opposizione ad avviso di addebito introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata. D'altronde, il carattere autoritativo del ruolo esattoriale non può incidere sulla distribuzione dell'onere probatorio e pertanto, ai sensi dell'art.2697 c.c., all'istituto impositore -che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale- spetta di provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre alla parte opponente
-che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale- spetta di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato.
Ciò posto, l' ha rimandato integralmente alle risultanze di un accertamento tributario senza CP_1 articolare richieste istruttorie volte a fornire una autonoma dimostrazione, nel presente giudizio, della pretesa contributiva azionata. In tal modo ha completamente omesso di provare, come sarebbe stato suo onere, i fatti costitutivi del credito.
L' ha poi dedotto di aver ottenuto sentenza favorevole di primo grado, ma trattasi di sentenza non CP_1 passata in giudicato in virtù della pendenza di un giudizio di appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado.
Stante l'autonomia degli accertamenti e non trovando giustificazione l'ulteriore pendenza del presente procedimento, nell'ambito del quale - invero - l'ente previdenziale non ha mai ricostruito con sufficiente precisione i termini della propria pretesa, l'opposizione deve essere accolta e l'avviso di addebito conseguentemente annullato.
Le spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. n.35720220002965052000;
- condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate in € 1.800,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 08.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.14118/2022 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giancarlo De Valerio come da procura speciale a margine Parte_1 del ricorso
opponente
ed
(anche per , in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli CP_1 Controparte_2
Avv.ti Francesca Belli e Marcello Raho come da procura generale indicata nella memoria difensiva
opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.35720220002965052000, notificato il 05.12.2022, con il quale le era stato richiesto il pagamento di € 24.505,59 a titolo di contributi previdenziali non versati alla Gestione
Commercianti dell' nell'anno 2015. CP_3
A sostegno dell'opposizione, premesso che la pretesa contributiva derivava da un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate e che l' sulla scorta di tale accertamento, aveva richiesto il CP_1 pagamento della contribuzione, contestava di dover pagare la stessa evidenziando di aver già impugnato l'atto prodromico davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e che risulta pendente un giudizio in grado di appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia.
Concludeva per l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria delle spese processuali.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 08.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 24, comma 3, del d.lgs. n.46/1999, stabilisce che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Essendo pacifica l'esistenza dell'accertamento fiscale e risultando pacifica la pendenza di un giudizio in sede di giurisdizione tributaria, l' avrebbe potuto procedere alla formazione del ruolo solo in CP_1 presenza di una decisione giudiziale sull'atto di accertamento.
Cionondimeno, il fatto che l' abbia proceduto alla iscrizione a ruolo del credito senza che ne CP_1 sussistessero i presupposti non determina, senz'altro, l'accoglimento del ricorso.
Difatti, “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. Sez. L., n. 14149/2012). In termini analoghi: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell' per tardiva CP_1 iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto
l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo” (Cass. Sez. L., n. 26395/2013); “Nell'opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il giudice deve esaminare nel merito il contenuto della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, sicché i vizi formali della cartella comportano soltanto l'impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull'esistenza e sull'ammontare del credito da essa portato. Ne consegue che ove con il ricorso per cassazione siano censurate le statuizioni della sentenza concernenti i soli vizi formali della cartella, e non anche quelle sul merito della pretesa, su queste deve ritenersi formato il giudicato interno e il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse”
(Cass. Sez. L., n. 774/2015).
Quanto all'eccezione di prescrizione, la legge n. 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti
e le procedure in corso (comma 10)”. Nel caso di specie, i contributi previdenziali si riferiscono all'anno 2015 e la prescrizione è stata tempestivamente interrotta dalla notificazione dell'avviso di accertamento tributario in data 31.01.2020, per cui la fattispecie estintiva non può dirsi maturata.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
(a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all CP_1 sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell (v. Cassazione n. 18140/2020; CP_1
v. altresì, Cass. n. 17769/2015, 5439/2019, 24858/2022).
Quanto alle ulteriori questioni, occorre premettere che il ricorso in opposizione ad avviso di addebito introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata. D'altronde, il carattere autoritativo del ruolo esattoriale non può incidere sulla distribuzione dell'onere probatorio e pertanto, ai sensi dell'art.2697 c.c., all'istituto impositore -che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale- spetta di provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre alla parte opponente
-che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale- spetta di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato.
Ciò posto, l' ha rimandato integralmente alle risultanze di un accertamento tributario senza CP_1 articolare richieste istruttorie volte a fornire una autonoma dimostrazione, nel presente giudizio, della pretesa contributiva azionata. In tal modo ha completamente omesso di provare, come sarebbe stato suo onere, i fatti costitutivi del credito.
L' ha poi dedotto di aver ottenuto sentenza favorevole di primo grado, ma trattasi di sentenza non CP_1 passata in giudicato in virtù della pendenza di un giudizio di appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado.
Stante l'autonomia degli accertamenti e non trovando giustificazione l'ulteriore pendenza del presente procedimento, nell'ambito del quale - invero - l'ente previdenziale non ha mai ricostruito con sufficiente precisione i termini della propria pretesa, l'opposizione deve essere accolta e l'avviso di addebito conseguentemente annullato.
Le spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. n.35720220002965052000;
- condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate in € 1.800,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)