CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1238/2025 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA DITTA Parte_1
INDIVIDUALE (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARCO POLI (C.F. C.F._2
RECLAMANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
, IN PROPRIO E Controparte_2
QUALE TITOLARE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE (C.F. Parte_1
) C.F._1
RECLAMATI CONTUMACI
con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO pagina 1 di 13 avverso la sentenza n. 58/2025 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26.05.2025
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, con ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per le causali di cui in premessa, - accertata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 121 CCII. e/o l'insussistenza dello stato di insolvenza ex art. 2, comma 1, lett b), revocare, annullare, dichiarare nulla e/o inefficace la Sentenza n. 58/2025 pubbl. il 26.05.2025, Cron. n. 2675/2025, Rep. n. 68/2025 del 28.05.2025, a mezzo della quale il Tribunale di Lucca, Sezione Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di in proprio e quale titolare e legale Parte_1 rappresentante pro tempore della omonima ditta individuale , Parte_1
Liquidazione giudiziale n. 32/2025 Tribunale di Lucca, nominando Curatore il Dott. e Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti, con ogni Persona_1 consequenziale statuizione del caso e di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lucca ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Pt_1
, in proprio e quale titolare della omonima impresa individuale (di
[...] seguito anche RECLAMANTE o IMPRESA DEBITRICE) con sentenza n. 58/2025 pubblicata il 26.05.2025, ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII L.F. e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte dell'
[...]
, rimasta contumace nella fase pre-liquidatoria. CP_3
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
pagina 2 di 13 1. Insussistenza dei presupposti della Liquidazione Giudiziale;
2. Insussistenza dello stato di insolvenza.
Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_2
, in proprio e quale titolare della IMPRESA INDIVIDUALE PARENTI
[...]
MASSIMO, (di seguito solo LG) è rimasta contumace.
Anche (di seguito solo o anche ) è CP_1 CP_1 Controparte_4 rimasta contumace, seppure ritualmente evocata in giudizio.
La Corte ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta depositando memoria ed allegati che saranno oggetto di esame in parte motiva.
In data 18.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
IN VIA PRELIMINARE
Co Va dichiarata la contumacia della e di in quanto ritualmente evocate in CP_1 giudizio e non costituitesi.
NEL MERITO
Il reclamo non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.
Col primo motivo di reclamo deduce l'insussistenza dei Parte_1 presupposti della Liquidazione Giudiziale, affermando di essere una impresa c.d. minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII come tale non assoggettabile a tale procedura.
pagina 3 di 13 Tale norma speculare a quella di cui all'art. 1 co. 2 L.F. definisce l'impresa minore come quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Inoltre, ai sensi dell'art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
L'onere di provare il possesso congiunto di tali requisiti grava sull'impresa debitrice.
Quanto al contenuto di tale prova, la giurisprudenza di legittimità, formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, ha sancito i seguenti principi applicabili, per identità di ratio, anche alla procedura di liquidazione giudiziaria:
a) “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019);
b) tali bilanci “sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente pagina 4 di 13 osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018).
Occorre, dunque, accertare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti della
LG della impresa RECLAMANTE, la quale deduce, in particolare, che il valore effettivo delle rimanenze finali (rimanenze di magazzino) sarebbe, in realtà, inferiore al valore indicato ai fini statistici, che è stato calcolato riportando semplicemente il costo di acquisto anche con riferimento a rimanenze e giacenze vetuste, ammalorate e in larga parte scadute e non vendibili:
A conferma di ciò richiama il verbale di verifica e controllo del 03.09.2024 ed il conseguente provvedimento di sospensione delle attività di distribuzione di mangimi da parte del Dipartimento di Prevenzione della competente Parte_2
nord ovest, prodotto sub doc. 5, in cui veniva dato atto che “i locali
[...] adibiti allo stoccaggio dei mangimi si presentavano in condizioni igienico sanitarie pessime, con presenza di gatti, urina e feci degli stessi sul pavimento, sulle attrezzature e sui mangimi stoccati e con confezioni di mangime e scatole completamente rotte;
si evidenziava inoltre una sporcizia diffusa e una commistione generica tra mangimi”. Lo stesso perito incaricato dal Curatore della
Liquidazione Giudiziale avrebbe quantificato il valore reale di attrezzature, piante e merce di magazzino in complessivi € 44.728,40.
pagina 5 di 13 Ad ulteriore riprova di quanto dedotto, il evidenzia, altresì, che il Pt_1 rapporto tra il costo di acquisto della merce ed i corrispettivi sarebbe stato, di fatto, sempre il medesimo negli anni, ciò denotando un indice di rotazione di magazzino costante, come da seguente tabella:
Dunque, a detta del RECLAMANTE, rettificato il valore delle rimanenze di magazzino all'esito della perizia eseguita dalla stessa Curatela, in via prudenziale arrotondato per eccesso, il valore dell'attivo patrimoniale risulterebbe il seguente:
Quindi, del tutto coerentemente con la tipologia di attività, il valore dell'attivo dell'impresa individuale sarebbe minimo e largamente inferiore al valore soglia.
Deduce, altresì, il di essere comproprietario con la sorella per Pt_1 successione ereditaria della quota di ½ di alcuni beni immobili che però sarebbero estranei all'esercizio dell'impresa.
Il RECLAMANTE allega, inoltre, i valori dei ricavi come riportati nella sottostante tabella:
pagina 6 di 13 I debiti, invece, sarebbero quelli riportati nel seguente prospetto:
• : € 65.638,60 (cfr. attestazione AdER Controparte_6 acquisita agli atti del procedimento Tribunale di Lucca), di cui, tuttavia, l'importo di € 40.766,49 sarebbe stato ammesso alla Definizione agevolata (“rottamazione- quater”) per il minor ammontare di € 27.122,55, con termine di pagamento in ratei trimestrali a partire dal 31.07.2025 (cfr. doc. 7);
• € 20.102,20 (cfr. Sentenza reclamata); CP_1
• Fornitori: € 37.539,90, come da elenco nominativo allegato (doc. 16).
Ciò posto, rileva il Collegio che gli unici due valori che stando alla relazione del
CURATORE risultano al di sotto delle soglie di cui all'art. 2 CCII sono i ricavi e l'indebitamento, quest'ultimo confermato anche dallo stato passivo.
Per contro, il valore dell'attivo risulta superiore alla soglia di € 300.000,00, essendo stato dal CURATORE così riassunto:
€ 1.235,00 CP_7
C/C cointestato (50%) € 5.526,93 CP_8
beni mobili inventariati € 44.728,40 polizza vita € 63.565,29 diritti immobiliari (50%) € 289.950,16
Totale € 405.005,78
Come si può notare il valore delle rimanenze di magazzino al 31.03.2025 è lo stesso indicato dal RECLAMANTE (€ 44.728,40).
pagina 7 di 13 Il CURATORE ha, sul punto, precisato che:
- il valore dei beni mobili corrisponde a quello attribuito dal perito da lui incaricato in riferimento ai beni strumentali (doc. 2);
- il valore delle rimanenze finali riportato corrisponde al dato contabile indicato nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni messe a sua disposizione e, comunque, consultati attraverso il “Cassetto Fiscale” sul sito dell'Agenzia delle
Entrate;
- il valore dei crediti risultante dalle scritture contabili si riferisce esclusivamente a crediti erariali;
- il valore dei diritti immobiliari di proprietà del è stato determinato sulla Pt_1 base dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.
In ordine ai bilanci ed alla contabilità messa a sua disposizione, il CURATORE ha, inoltre, evidenziato che le scritture contabili sono state tenute col regime di contabilità semplificata, ma che comunque, i documenti e le informazioni fornite gli hanno consentito di effettuare la ricostruzione sommaria delle vicende aziendali, anche in ragione delle dimensioni ridotte dell'attività. In particolare, relativamente agli esercizi 2020 e seguenti, ha potuto analizzare puntualmente gli aspetti reddituali risultanti dalle dichiarazioni fiscali, come quelli economici risultanti dai conti economici, mentre a potuto ricostruire in modo sommario lo stato patrimoniale.
A ciò si aggiunga che è irrilevante quanto allegato dal RECLAMANTE in relazione al proprio patrimonio individuale, posto che non esiste distinzione tra beni personali e aziendali, in quanto l'imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio
(art. 2740 c.c.), anche per debiti personali non direttamente legati all'attività
d'impresa. Ai fini della liquidazione giudiziale dell'imprenditore individuale,
pagina 8 di 13 dunque, si considerano tutti i suoi beni e debiti, senza distinguere tra quelli personali e quelli aziendali, a fronte della confusione dei due patrimoni.
Ciò posto sulla base delle convincenti valutazioni espresse dal CURATORE, rileva il
Collegio che, poiché le soglie vanno valutate in relazione ai tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale - corrispondente nella fattispecie al 12/04/2025 - l' DEBITRICE CP_3 non può essere considerata una impresa minore, avendo registrato un valore dell'attivo superiore a quello previsto dall'art. 2 comma 1 lett. d) n.1) CCII.
Il motivo di reclamo in commento va, dunque, respinto, con conseguente conferma della pronuncia reclamata.
II. Anche la seconda censura alla sentenza impugnata, con la quale il Pt_1 deduce l'insussistenza dello stato di insolvenza, è infondata.
Sul punto l'IMPRESA DEBITRICE ha allegato:
a) di disporre di risorse più che sufficienti per soddisfare le obbligazioni contratte, precisando che “già solo la liquidazione dell'attuale magazzino, mediante lo svolgimento ordinario dell'attività dell'impresa (come detto, di vendita al minuto di prodotti per l'agricoltura) sarebbe sufficiente a soddisfare le obbligazioni contratte a breve termine, con mezzi “normali”, propri della gestione caratteristica”;
b) di disporre economicamente e finanziariamente dei mezzi, non avendo dovuto fare ricorso al credito bancario, essendo riuscita sempre ad autofinanziarsi e di non avere, a fronte di ciò, mai accumulato debiti correnti della gestione caratteristica, essendo sempre riuscita, con la sola rotazione del magazzino, a far fronte agli impegni contratti;
c) di avere provveduto, nonostante la sospensione imprevista dell'attività dal
28.08.2024 al 04.11.2024 e nonostante la spesa straordinaria legata alla pagina 9 di 13 necessità di adeguarsi alle prescrizioni dell' nord ovest, Parte_2 autonomamente con le risorse derivanti dai propri ricavi, così come avrebbe provveduto, con le stesse modalità ordinarie, a saldare anche il debito verso
; CP_1
d) che il debito “scaduto” verso l' si sarebbe in Controparte_6 realtà ridotto a soli € 24.905,88 (doc. 17), avendo il residuo importo di €
40.766,49 costituito oggetto dell'adesione Definizione agevolata (“rottamazione- quater”) in data 30.04.2025 (cfr. doc. 7) con attuale pendenza dei termini di pagamento rateali trimestrali, a partire dal 31.07.2025 (cfr. ancora doc. 7) e conseguente piena e legalmente prevista propria remissione in bonis ex artt. 28- ter e 48-bis DPR n. 602/1973;
e) che i debiti con i fornitori sarebbero tutti gestiti secondo gli accordi commerciali, tanto che nessuno di essi avrebbe mai sollevato alcun problema.
Rileva il Collegio che, come è noto, l'impresa è insolvente quando non è più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni (verso fornitori, banche, dipendenti, fisco, ecc.) in modo strutturale e non transitorio. L'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce, infatti, l'insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Nella fattispecie, il fatto che il non abbia fatto ricorso al credito bancario Pt_1 non consente, di per sé solo, di escludere che lo stesso sia incorso in crisi di liquidità e poi in stato di insolvenza, posto che, dalla relazione ex art. 130 CCII depositata dal CURATORE, si evince che “appare uno scenario dove, contrariamente a quanto asserito dal le difficoltà finanziarie risalgono ad Pt_1 epoca antecedente l'apertura della procedura”.
In particolare, da tale relazione, risultano avvisi di pagamento, cartelle esattoriali, azioni giudiziali, già a partire dall'anno 2011, mentre le ingiunzioni fiscali pagina 10 di 13 notificate al si riferiscono alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, di Pt_1 talché è lecito presumere che le difficoltà finanziarie risalgano a tali esercizi e si siano nel tempo consolidate.
Infatti, dalla certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell'articolo 363 D.Lgs. n.
14 del 12 gennaio 2019 risultano debiti verso l' per complessivi € 32.654.24, Pt_3 mentre il debito tributario iscritto a ruolo ammonta ad € 65.638,60 sull'ambito di
Lucca, comprensivo di interessi di mora, compensi e spese, mentre dal certificato ex art. art. 367 del predetto decreto legislativo, risultano i seguenti debiti fiscali, dei quali solo alcuni dilazionati:
Ebbene, poiché lo stato di insolvenza implica che il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, con inadempimenti o fatti esteriori che lo dimostrano, nella fattispecie non è dato ritenere che il Pt_1 possa continuare a liquidare le scorte di magazzino per generare cassa, dato che con tale modalità risulta non aver fatto fronte, da lungo tempo, al pagamento dei debiti sopra elencati. pagina 11 di 13 La stessa crisi di liquidità rende probabile l'insolvenza, quando si manifesta con flussi di cassa inadeguati a coprire le obbligazioni nei successivi 12 mesi, divenendo insolvenza non solo quando i flussi di cassa non siano più recuperabili, ma anche quando, come nel caso di specie, l'impresa non può più pagare i debiti scaduti e si verificano inadempimenti sistematici.
Non è dato, quindi, ritenere che l' abbia risorse più che Controparte_3 sufficienti per soddisfare le obbligazioni contratte, essendo irrilevante, per quanto detto, che la stessa non abbia fatto ricorso al credito bancario e risultando tuttora impagato per sua stessa ammissione il debito scaduto verso l'Erario pari ad €
24.905,88.
Peraltro, il RECLAMANTE è stato anche smentito dal CURATORE, risultando insinuati al passivo creditori privilegiati per € 78.200,58 e creditori chirografari per € 33.109,03, per un totale di € 111.309,61, di cui € 89.789,22 già ammessi al passivo tempestivamente. La stessa CREDITRICE ISTANTE è stata ammessa al passivo per € 20.102,20, mentre l'AdER risulta ammessa al passivo, in via privilegiata, per € 43.819,61 e, in via chirografaria per € 22.513,91.
Risulta, quindi, provato anche lo stato di insolvenza di Parte_1
III. I motivi di censura sono, quindi, infondati e ne consegue il rigetto del reclamo.
IV. Non vi è non luogo a provvedere in punto spese di lite, a fronte della contumacia dei RECLAMATI.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da
, in proprio e quale titolare della omonima impresa individuale Parte_1 pagina 12 di 13 nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, in proprio e quale titolare della impresa individuale
[...] Parte_1
e di con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, CP_1 avverso la sentenza n. 58/2025 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
26.05.2025, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della Controparte_2
, in proprio e quale titolare della impresa individuale
[...] Parte_1
e di CP_1
2. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
3. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese di lite;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la parte reclamante;
5. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1238/2025 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA DITTA Parte_1
INDIVIDUALE (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARCO POLI (C.F. C.F._2
RECLAMANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
, IN PROPRIO E Controparte_2
QUALE TITOLARE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE (C.F. Parte_1
) C.F._1
RECLAMATI CONTUMACI
con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO pagina 1 di 13 avverso la sentenza n. 58/2025 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26.05.2025
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, con ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per le causali di cui in premessa, - accertata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 121 CCII. e/o l'insussistenza dello stato di insolvenza ex art. 2, comma 1, lett b), revocare, annullare, dichiarare nulla e/o inefficace la Sentenza n. 58/2025 pubbl. il 26.05.2025, Cron. n. 2675/2025, Rep. n. 68/2025 del 28.05.2025, a mezzo della quale il Tribunale di Lucca, Sezione Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di in proprio e quale titolare e legale Parte_1 rappresentante pro tempore della omonima ditta individuale , Parte_1
Liquidazione giudiziale n. 32/2025 Tribunale di Lucca, nominando Curatore il Dott. e Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti, con ogni Persona_1 consequenziale statuizione del caso e di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lucca ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Pt_1
, in proprio e quale titolare della omonima impresa individuale (di
[...] seguito anche RECLAMANTE o IMPRESA DEBITRICE) con sentenza n. 58/2025 pubblicata il 26.05.2025, ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII L.F. e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte dell'
[...]
, rimasta contumace nella fase pre-liquidatoria. CP_3
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
pagina 2 di 13 1. Insussistenza dei presupposti della Liquidazione Giudiziale;
2. Insussistenza dello stato di insolvenza.
Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_2
, in proprio e quale titolare della IMPRESA INDIVIDUALE PARENTI
[...]
MASSIMO, (di seguito solo LG) è rimasta contumace.
Anche (di seguito solo o anche ) è CP_1 CP_1 Controparte_4 rimasta contumace, seppure ritualmente evocata in giudizio.
La Corte ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta depositando memoria ed allegati che saranno oggetto di esame in parte motiva.
In data 18.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
IN VIA PRELIMINARE
Co Va dichiarata la contumacia della e di in quanto ritualmente evocate in CP_1 giudizio e non costituitesi.
NEL MERITO
Il reclamo non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.
Col primo motivo di reclamo deduce l'insussistenza dei Parte_1 presupposti della Liquidazione Giudiziale, affermando di essere una impresa c.d. minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII come tale non assoggettabile a tale procedura.
pagina 3 di 13 Tale norma speculare a quella di cui all'art. 1 co. 2 L.F. definisce l'impresa minore come quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Inoltre, ai sensi dell'art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
L'onere di provare il possesso congiunto di tali requisiti grava sull'impresa debitrice.
Quanto al contenuto di tale prova, la giurisprudenza di legittimità, formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, ha sancito i seguenti principi applicabili, per identità di ratio, anche alla procedura di liquidazione giudiziaria:
a) “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019);
b) tali bilanci “sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente pagina 4 di 13 osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018).
Occorre, dunque, accertare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti della
LG della impresa RECLAMANTE, la quale deduce, in particolare, che il valore effettivo delle rimanenze finali (rimanenze di magazzino) sarebbe, in realtà, inferiore al valore indicato ai fini statistici, che è stato calcolato riportando semplicemente il costo di acquisto anche con riferimento a rimanenze e giacenze vetuste, ammalorate e in larga parte scadute e non vendibili:
A conferma di ciò richiama il verbale di verifica e controllo del 03.09.2024 ed il conseguente provvedimento di sospensione delle attività di distribuzione di mangimi da parte del Dipartimento di Prevenzione della competente Parte_2
nord ovest, prodotto sub doc. 5, in cui veniva dato atto che “i locali
[...] adibiti allo stoccaggio dei mangimi si presentavano in condizioni igienico sanitarie pessime, con presenza di gatti, urina e feci degli stessi sul pavimento, sulle attrezzature e sui mangimi stoccati e con confezioni di mangime e scatole completamente rotte;
si evidenziava inoltre una sporcizia diffusa e una commistione generica tra mangimi”. Lo stesso perito incaricato dal Curatore della
Liquidazione Giudiziale avrebbe quantificato il valore reale di attrezzature, piante e merce di magazzino in complessivi € 44.728,40.
pagina 5 di 13 Ad ulteriore riprova di quanto dedotto, il evidenzia, altresì, che il Pt_1 rapporto tra il costo di acquisto della merce ed i corrispettivi sarebbe stato, di fatto, sempre il medesimo negli anni, ciò denotando un indice di rotazione di magazzino costante, come da seguente tabella:
Dunque, a detta del RECLAMANTE, rettificato il valore delle rimanenze di magazzino all'esito della perizia eseguita dalla stessa Curatela, in via prudenziale arrotondato per eccesso, il valore dell'attivo patrimoniale risulterebbe il seguente:
Quindi, del tutto coerentemente con la tipologia di attività, il valore dell'attivo dell'impresa individuale sarebbe minimo e largamente inferiore al valore soglia.
Deduce, altresì, il di essere comproprietario con la sorella per Pt_1 successione ereditaria della quota di ½ di alcuni beni immobili che però sarebbero estranei all'esercizio dell'impresa.
Il RECLAMANTE allega, inoltre, i valori dei ricavi come riportati nella sottostante tabella:
pagina 6 di 13 I debiti, invece, sarebbero quelli riportati nel seguente prospetto:
• : € 65.638,60 (cfr. attestazione AdER Controparte_6 acquisita agli atti del procedimento Tribunale di Lucca), di cui, tuttavia, l'importo di € 40.766,49 sarebbe stato ammesso alla Definizione agevolata (“rottamazione- quater”) per il minor ammontare di € 27.122,55, con termine di pagamento in ratei trimestrali a partire dal 31.07.2025 (cfr. doc. 7);
• € 20.102,20 (cfr. Sentenza reclamata); CP_1
• Fornitori: € 37.539,90, come da elenco nominativo allegato (doc. 16).
Ciò posto, rileva il Collegio che gli unici due valori che stando alla relazione del
CURATORE risultano al di sotto delle soglie di cui all'art. 2 CCII sono i ricavi e l'indebitamento, quest'ultimo confermato anche dallo stato passivo.
Per contro, il valore dell'attivo risulta superiore alla soglia di € 300.000,00, essendo stato dal CURATORE così riassunto:
€ 1.235,00 CP_7
C/C cointestato (50%) € 5.526,93 CP_8
beni mobili inventariati € 44.728,40 polizza vita € 63.565,29 diritti immobiliari (50%) € 289.950,16
Totale € 405.005,78
Come si può notare il valore delle rimanenze di magazzino al 31.03.2025 è lo stesso indicato dal RECLAMANTE (€ 44.728,40).
pagina 7 di 13 Il CURATORE ha, sul punto, precisato che:
- il valore dei beni mobili corrisponde a quello attribuito dal perito da lui incaricato in riferimento ai beni strumentali (doc. 2);
- il valore delle rimanenze finali riportato corrisponde al dato contabile indicato nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni messe a sua disposizione e, comunque, consultati attraverso il “Cassetto Fiscale” sul sito dell'Agenzia delle
Entrate;
- il valore dei crediti risultante dalle scritture contabili si riferisce esclusivamente a crediti erariali;
- il valore dei diritti immobiliari di proprietà del è stato determinato sulla Pt_1 base dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.
In ordine ai bilanci ed alla contabilità messa a sua disposizione, il CURATORE ha, inoltre, evidenziato che le scritture contabili sono state tenute col regime di contabilità semplificata, ma che comunque, i documenti e le informazioni fornite gli hanno consentito di effettuare la ricostruzione sommaria delle vicende aziendali, anche in ragione delle dimensioni ridotte dell'attività. In particolare, relativamente agli esercizi 2020 e seguenti, ha potuto analizzare puntualmente gli aspetti reddituali risultanti dalle dichiarazioni fiscali, come quelli economici risultanti dai conti economici, mentre a potuto ricostruire in modo sommario lo stato patrimoniale.
A ciò si aggiunga che è irrilevante quanto allegato dal RECLAMANTE in relazione al proprio patrimonio individuale, posto che non esiste distinzione tra beni personali e aziendali, in quanto l'imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio
(art. 2740 c.c.), anche per debiti personali non direttamente legati all'attività
d'impresa. Ai fini della liquidazione giudiziale dell'imprenditore individuale,
pagina 8 di 13 dunque, si considerano tutti i suoi beni e debiti, senza distinguere tra quelli personali e quelli aziendali, a fronte della confusione dei due patrimoni.
Ciò posto sulla base delle convincenti valutazioni espresse dal CURATORE, rileva il
Collegio che, poiché le soglie vanno valutate in relazione ai tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale - corrispondente nella fattispecie al 12/04/2025 - l' DEBITRICE CP_3 non può essere considerata una impresa minore, avendo registrato un valore dell'attivo superiore a quello previsto dall'art. 2 comma 1 lett. d) n.1) CCII.
Il motivo di reclamo in commento va, dunque, respinto, con conseguente conferma della pronuncia reclamata.
II. Anche la seconda censura alla sentenza impugnata, con la quale il Pt_1 deduce l'insussistenza dello stato di insolvenza, è infondata.
Sul punto l'IMPRESA DEBITRICE ha allegato:
a) di disporre di risorse più che sufficienti per soddisfare le obbligazioni contratte, precisando che “già solo la liquidazione dell'attuale magazzino, mediante lo svolgimento ordinario dell'attività dell'impresa (come detto, di vendita al minuto di prodotti per l'agricoltura) sarebbe sufficiente a soddisfare le obbligazioni contratte a breve termine, con mezzi “normali”, propri della gestione caratteristica”;
b) di disporre economicamente e finanziariamente dei mezzi, non avendo dovuto fare ricorso al credito bancario, essendo riuscita sempre ad autofinanziarsi e di non avere, a fronte di ciò, mai accumulato debiti correnti della gestione caratteristica, essendo sempre riuscita, con la sola rotazione del magazzino, a far fronte agli impegni contratti;
c) di avere provveduto, nonostante la sospensione imprevista dell'attività dal
28.08.2024 al 04.11.2024 e nonostante la spesa straordinaria legata alla pagina 9 di 13 necessità di adeguarsi alle prescrizioni dell' nord ovest, Parte_2 autonomamente con le risorse derivanti dai propri ricavi, così come avrebbe provveduto, con le stesse modalità ordinarie, a saldare anche il debito verso
; CP_1
d) che il debito “scaduto” verso l' si sarebbe in Controparte_6 realtà ridotto a soli € 24.905,88 (doc. 17), avendo il residuo importo di €
40.766,49 costituito oggetto dell'adesione Definizione agevolata (“rottamazione- quater”) in data 30.04.2025 (cfr. doc. 7) con attuale pendenza dei termini di pagamento rateali trimestrali, a partire dal 31.07.2025 (cfr. ancora doc. 7) e conseguente piena e legalmente prevista propria remissione in bonis ex artt. 28- ter e 48-bis DPR n. 602/1973;
e) che i debiti con i fornitori sarebbero tutti gestiti secondo gli accordi commerciali, tanto che nessuno di essi avrebbe mai sollevato alcun problema.
Rileva il Collegio che, come è noto, l'impresa è insolvente quando non è più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni (verso fornitori, banche, dipendenti, fisco, ecc.) in modo strutturale e non transitorio. L'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce, infatti, l'insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Nella fattispecie, il fatto che il non abbia fatto ricorso al credito bancario Pt_1 non consente, di per sé solo, di escludere che lo stesso sia incorso in crisi di liquidità e poi in stato di insolvenza, posto che, dalla relazione ex art. 130 CCII depositata dal CURATORE, si evince che “appare uno scenario dove, contrariamente a quanto asserito dal le difficoltà finanziarie risalgono ad Pt_1 epoca antecedente l'apertura della procedura”.
In particolare, da tale relazione, risultano avvisi di pagamento, cartelle esattoriali, azioni giudiziali, già a partire dall'anno 2011, mentre le ingiunzioni fiscali pagina 10 di 13 notificate al si riferiscono alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, di Pt_1 talché è lecito presumere che le difficoltà finanziarie risalgano a tali esercizi e si siano nel tempo consolidate.
Infatti, dalla certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell'articolo 363 D.Lgs. n.
14 del 12 gennaio 2019 risultano debiti verso l' per complessivi € 32.654.24, Pt_3 mentre il debito tributario iscritto a ruolo ammonta ad € 65.638,60 sull'ambito di
Lucca, comprensivo di interessi di mora, compensi e spese, mentre dal certificato ex art. art. 367 del predetto decreto legislativo, risultano i seguenti debiti fiscali, dei quali solo alcuni dilazionati:
Ebbene, poiché lo stato di insolvenza implica che il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, con inadempimenti o fatti esteriori che lo dimostrano, nella fattispecie non è dato ritenere che il Pt_1 possa continuare a liquidare le scorte di magazzino per generare cassa, dato che con tale modalità risulta non aver fatto fronte, da lungo tempo, al pagamento dei debiti sopra elencati. pagina 11 di 13 La stessa crisi di liquidità rende probabile l'insolvenza, quando si manifesta con flussi di cassa inadeguati a coprire le obbligazioni nei successivi 12 mesi, divenendo insolvenza non solo quando i flussi di cassa non siano più recuperabili, ma anche quando, come nel caso di specie, l'impresa non può più pagare i debiti scaduti e si verificano inadempimenti sistematici.
Non è dato, quindi, ritenere che l' abbia risorse più che Controparte_3 sufficienti per soddisfare le obbligazioni contratte, essendo irrilevante, per quanto detto, che la stessa non abbia fatto ricorso al credito bancario e risultando tuttora impagato per sua stessa ammissione il debito scaduto verso l'Erario pari ad €
24.905,88.
Peraltro, il RECLAMANTE è stato anche smentito dal CURATORE, risultando insinuati al passivo creditori privilegiati per € 78.200,58 e creditori chirografari per € 33.109,03, per un totale di € 111.309,61, di cui € 89.789,22 già ammessi al passivo tempestivamente. La stessa CREDITRICE ISTANTE è stata ammessa al passivo per € 20.102,20, mentre l'AdER risulta ammessa al passivo, in via privilegiata, per € 43.819,61 e, in via chirografaria per € 22.513,91.
Risulta, quindi, provato anche lo stato di insolvenza di Parte_1
III. I motivi di censura sono, quindi, infondati e ne consegue il rigetto del reclamo.
IV. Non vi è non luogo a provvedere in punto spese di lite, a fronte della contumacia dei RECLAMATI.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da
, in proprio e quale titolare della omonima impresa individuale Parte_1 pagina 12 di 13 nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, in proprio e quale titolare della impresa individuale
[...] Parte_1
e di con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, CP_1 avverso la sentenza n. 58/2025 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
26.05.2025, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della Controparte_2
, in proprio e quale titolare della impresa individuale
[...] Parte_1
e di CP_1
2. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
3. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese di lite;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la parte reclamante;
5. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13