TRIB
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/11/2024, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 3195/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DI TELLA CIPRIANO
ricorrente e
difeso ex art 417 bis Controparte_1
c.p.c.
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE La parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver stipulato numerosi contratti a tempo determinato senza fruire del beneficio di Euro 500,00 previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, ha convenuto in giudizio il in epigrafe indicato al fine di ottenere tale CP_1
beneficio per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Si è costituito il contestando il ricorso e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda.
All'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
Preliminarmente deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario.
L'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, come: “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
La giurisdizione del giudice del lavoro, quindi, viene certamente in considerazione in presenza di un atto di gestione del rapporto di lavoro, rispetto al quale l'amministrazione opera le “con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”, atto direttamente incidente sul diritto soggettivo del lavoratore.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento del beneficio della carta docente, fondando la domanda sulla previsione contenuta nell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
E' evidente, pertanto, che il diniego di tale beneficio rientra tra gli atti assunti dal con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e non è CP_1
l'esercizio di un potere autoritativo discrezionale, sicché alcun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2
comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2
individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_2
assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_2
revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta Controparte_2
secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma
3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo
7”, sub art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente affermando: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione
e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”;
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte ha previsto come la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ( cfr. Cass. 27/10/2023, n.10072).
Ebbene, nel caso in esame la parte ricorrente ha provato di aver prestato il servizio sulla base di supplenza fino al 30 giugno in alcuni degli anni scolastici indicati in ricorso e di essere tutt'ora in servizio (cfr. certificato di servizio allegato alle note ex art 127 ter c.p.c.) sicché sussistono tutte le condizioni evidenziate dalla
Suprema Corte e, inoltre, permane l'esigenza formativa posta a fondamento del riconoscimento della Carta a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che la ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative cui abbia partecipato nell'anno scolastico sopra indicato.
Deve, dunque, essere accertato il diritto della parte ricorrente di ottenere la carta docente in relazione agli anni 2021/2022 e 2022/2023 atteso che epr le ulteriori annuita richieste non sussistono i presupposti di cui alla richiamata giurisprudenza stante il termine non al 30 giungo o i contratti non continuativi ovvero per un numero esiguo di giorni di supplenza.
Risultando integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 D.P.C.M. 28 novembre 2016 e non essendo maturata la prescrizione della pretesa, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria con conseguente eliminazione del compenso previsto per tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando , così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione della medesima per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al rimborso dei compensi di avvocato Controparte_2
che liquida in € 1314,00 oltre spese generali iva e cpa di legge da distrarsi.
Tivoli, il 20/11/2024
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 3195/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DI TELLA CIPRIANO
ricorrente e
difeso ex art 417 bis Controparte_1
c.p.c.
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE La parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver stipulato numerosi contratti a tempo determinato senza fruire del beneficio di Euro 500,00 previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, ha convenuto in giudizio il in epigrafe indicato al fine di ottenere tale CP_1
beneficio per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Si è costituito il contestando il ricorso e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda.
All'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
Preliminarmente deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario.
L'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, come: “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
La giurisdizione del giudice del lavoro, quindi, viene certamente in considerazione in presenza di un atto di gestione del rapporto di lavoro, rispetto al quale l'amministrazione opera le “con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”, atto direttamente incidente sul diritto soggettivo del lavoratore.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento del beneficio della carta docente, fondando la domanda sulla previsione contenuta nell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
E' evidente, pertanto, che il diniego di tale beneficio rientra tra gli atti assunti dal con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e non è CP_1
l'esercizio di un potere autoritativo discrezionale, sicché alcun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2
comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2
individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_2
assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_2
revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta Controparte_2
secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma
3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo
7”, sub art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente affermando: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione
e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”;
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte ha previsto come la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ( cfr. Cass. 27/10/2023, n.10072).
Ebbene, nel caso in esame la parte ricorrente ha provato di aver prestato il servizio sulla base di supplenza fino al 30 giugno in alcuni degli anni scolastici indicati in ricorso e di essere tutt'ora in servizio (cfr. certificato di servizio allegato alle note ex art 127 ter c.p.c.) sicché sussistono tutte le condizioni evidenziate dalla
Suprema Corte e, inoltre, permane l'esigenza formativa posta a fondamento del riconoscimento della Carta a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che la ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative cui abbia partecipato nell'anno scolastico sopra indicato.
Deve, dunque, essere accertato il diritto della parte ricorrente di ottenere la carta docente in relazione agli anni 2021/2022 e 2022/2023 atteso che epr le ulteriori annuita richieste non sussistono i presupposti di cui alla richiamata giurisprudenza stante il termine non al 30 giungo o i contratti non continuativi ovvero per un numero esiguo di giorni di supplenza.
Risultando integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 D.P.C.M. 28 novembre 2016 e non essendo maturata la prescrizione della pretesa, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria con conseguente eliminazione del compenso previsto per tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando , così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione della medesima per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al rimborso dei compensi di avvocato Controparte_2
che liquida in € 1314,00 oltre spese generali iva e cpa di legge da distrarsi.
Tivoli, il 20/11/2024
Il giudice
Roberta Mariscotti