Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8517/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
GIACOMO STEFANO e DI GIACOMO ANTONINO presso lo studoi dei quali in Modica VIA
SORDA SAMPIERI, 27 ha eletto domicilio come da procura in atti
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA e elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Milano, via Savare', 1 come da procura in atti
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.7.2024 ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano, Sezione lavoro, l' chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità CP_1
della richiesta di pagamento della somma di euro 275,27 di cui all'indebito maturato per la corresponsione delle prestazioni assistenziali sulla pensione 07166528 per il periodo da gennaio 2021 al gennaio 2023, accertando la non debenza di detta somma e con condanna dell' alla CP_2
restituzione dei relativi importi eventualmente recuperati.
Esponeva di aver ricevuto da il 23.12.2022 (doc. 3 ) una comunicazione con cui l'Ente le CP_1 CP_1 chiedeva la restituzione della somma di €. 275,27 a titolo di indebito maturato per la corresponsione delle prestazioni assistenziali sulla pensione n. 07166528; di aver presentato ricorso al Comitato
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quindi come in atti.
costituitosi in giudizio ha contestato in fatto ed in diritto le avverse pretese chiedendone il rigetto. CP_1
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, disposta integrazione documentale, ha fissato per la discussione l'udienza del 12.2.2025 poi rinviata per repliche al 11.3.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
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Il ricorso di va accolto per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
La ricorrente è titolare di una prestazione cat. INVCIV n. 07166528 con decorrenza dall'1.10.2019 quale invalida parziale a titolo di assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 e L. 247/07 (doc. 1 ). CP_1
In data 23.12.2022 la ricorrente ha ricevuto comunicazione da (doc. B ricorrente e doc. 3 ) CP_1 CP_1 con la richiesta da parte dell' della restituzione dell'importo di euro 275,25 a titolo di indebito CP_2
maturato per la corresponsione della prestazione assistenziale sulla pensione 07166528.
In particolare, in detto provvedimento, l' ha rilevato che “la sua pensione n. 044-495507166528 CP_1
Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020” e che “da gennaio 2021 a gennaio 2023 sulla prestazione n. 044-495507166528 Cat. CP_ INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 275,27”.
L' rilevava che la ricorrente aveva percepito per l'anno 2021 un reddito di € 9.410,00, e per CP_1
l'anno 2022 di € 10.255,00 e per l'anno 2023 di euro 10.304,00 (doc. 2 ) superando in tal modo il CP_1
limite prestabilito. ha proposto ricorso amministrativo al Comitato provinciale in data 28.6.2024 Parte_1
avverso il provvedimento di del 23.12.2022. CP_1 non contesta i dati di fatto allegati dall' , ma fa propria la giurisprudenza Parte_1 CP_1
a proposito del c.d. indebito assistenziale, rilevando come l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Con riferimento all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in
pagina 2 di 5 cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Anche in precedenza la Sezione Lavoro (Cass., 9 novembre 2018, n. 28771), esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: "l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Proprio in tema di indebito assistenziale riconnesso alla carenza del c.d. requisito reddituale, si afferma che ove "ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens". In altre parole, in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in CP_1
cui è stato emesso il provvedimento che accerta il predetto superamento dei limiti reddituali.
Tali principi hanno trovato costante conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva. Tra le altre, Cass. n. 13917 del 20 maggio 2021 ha evidenziato che “ Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art.
2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291
pagina 3 di 5 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" E' stato, pertanto, sottolineato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
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L' sostiene esattamente il contrario, ed in sede di discussione ha rimarcato di aver accertato il CP_1
superamento dei limiti reddituali per gli anni 2021-2023 da parte della ricorrente, tempestivamente, non appena era possibile farlo incrociando i dati delle risultanze del MINISTERO DELLE FINANZE e il modello RED.
Tuttavia, deve rilevarsi che con il provvedimento impugnato ha dedotto che “la sua pensione n. CP_1
044-495507166528 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020”, la quale ha poi generato l'indebito in quanto “da gennaio CP_ 2021 a gennaio 2023 sulla prestazione n. 044-495507166528 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 275,27”.
Alla luce di tale motivazione, la dichiarazione dei redditi che avrebbe generato l'indebito qui richiesto ed alla quale, quindi, deve farsi riferimento è quella del 2021 (riferita all'anno 2020).
A seguito di integrazione documentale, deve rilevarsi che parte ricorrente ha dimostrato di aver inviato a Agenzia delle Entrate la sua dichiarazione dei redditi 2021 (anno 2020) il 18.6.2021 (deposito del ricorrente del 17.2.2025).
Facendo applicazione delle norme e dei principi su richiamati al caso di specie, deve rilevarsi che, a fronte dell'invio della dichiarazione dei redditi 2021 (anno 2020) da parte della ricorrente ad Agenzia delle Entrate, il provvedimento di di accertamento dell'insussistenza di tali requisiti è datato 23 CP_1
dicembre 2022 (doc. 3 fasc. che coincide con il doc. B fasc. ric.). CP_1
Si aggiunga che la presente fattispecie si caratterizza per una condotta di che Parte_1
non può considerarsi omissiva, considerato che la stessa aveva tempestivamente inviato, il 18.6.2021, ad Agenzia delle Entrate il proprio modello 730 del 2021 (riferito all'anno 2020), anno che avrebbe generato il ricalcolo da parte di nella comunicazione del 23.12.2022 (“la sua pensione n. 044- CP_1
495507166528 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020” e che “da gennaio 2021 a gennaio 2023 sulla prestazione CP_ n. 044-495507166528 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 275,27”).
pagina 4 di 5 Ne consegue che ha atteso oltre un anno e mezzo, dal momento in cui già disponeva del dato CP_1 reddituale della ricorrente per l'anno 2020 (dichiarazione redditi 2021 inviata a Agenzia Entrate il
18.6.2021) per provvedere al ricalcolo della pensione.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al
DM 55/2014, vengono liquidate in € 251,00, oltre oneri di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: accerta e dichiara che l'indebito contestato dall' pari ad € 275,27 non è ripetibile e, pertanto, CP_1 nulla deve all' ; condanna l' alla restituzione di quanto Parte_1 CP_1 CP_1
eventualmente recuperato e trattenuto;
condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei procuratori CP_1 antistatari, liquidate in complessivi € 251,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
Così deciso in Milano, in data 11 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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