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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8496 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 17 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 38466 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Donatella Vicari - ricorrente Parte_1
E
rappr,to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Cristiana Giordano- convenuto
Oggetto: accertamento e condanna al pagamento di prestazioni previdenziali/assistenziali a seguito di omologazione ex art. 445 bis c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 5.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso telematico pervenuto il 23/10/2024 conveniva qui Parte_1 in giudizio l . CP_1
Esposto – e per quanto di ragione documentato (in sintesi): che a seguito di domanda di conferma proposta il 17/1/2022, e respinta in sede amministrativa con provvedimento notificato il 14/2/2022, lo stesso , in sede di autotutela, con
CP_1 provvedimento del 16/5/2022, annullato il provvedimento di rigetto, aveva confermato la persistenza della condizione sanitaria utile ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità; che pur persistendo il requisito contributivo, l non aveva confermato il diritto né erogato i relativi ratei;
chiedeva
CP_1 dichiararsi il diritto dalla domanda amministrativa con le conseguenti condanne. Si costituiva in giudizio l' limitandosi a dedurre che erano in corso le
CP_1 verifiche amministrative del caso, a richiamare il requisito contributivo e a chiede un rinvio per consentire gli opportuni accertamenti. All'udienza del 24/2/2025 l' esibiva (invece) provvedimento di liquidazione
CP_1 del 11/11/2024, poi prodotto il 9/4/2025. La difesa attorea chiedeva rinvio per verifica. All'udienza del 10/4/2025 la difesa dell' chiedeva ed otteneva col consenso
CP_1 della controparte ulteriore rinvio per il pagamento. ~ 2 ~
All'udienza del 19/6/2025 la difesa dell' produceva contabile di messa i CP_1 pagamento per luglio e chiedeva ed otteneva col consenso della controparte ulteriore rinvio per il pagamento. All'odierna udienza la difesa attorea dava atto dell'intervenuta soddisfazione e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese. La difesa dell' aderiva alla dichiarazione di cessazione, chiedendo CP_1 compensazione. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Giuste le concordi conclusioni delle parti sul punto, l'evidenza documentale dell'avvenuta riliquidazione, e l'erezione al pacifico del pagamento avvenuto senza residue contestazioni sul “quantum”, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m. seguono la soccombenza virtuale dell' per aver dato causa al giudizio posto che la CP_1 pretesa era pacificamente fondata sulla base di un provvedimento di autoannullamento di provvedimento di accertamento sanitario negativo in sede di conferma risalente al maggio 2022. Nè si vede cosa ci fosse da accertare sul piano contributivo (a distanza di oltre un anno e mezzo dal riconoscimento del requisito sanitario, e di ormai quasi 9 mesi dall'inoltro del Modello Ap/15), e da verificare in sede amministrativa, essendo incontroverso e documentato anche dall'estratto contributivo prodotto dall' e poi dal provvedimento CP_1 di riliquidazione che quella del 17/1/2022 era una domanda di conferma triennale di una prestazione della quale il ricorrente fruisce dall'agosto 2014, per la quale la copertura contributiva è presupposta dalla fruizione originaria.
3. Esse sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 17 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 17 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 38466 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Donatella Vicari - ricorrente Parte_1
E
rappr,to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Cristiana Giordano- convenuto
Oggetto: accertamento e condanna al pagamento di prestazioni previdenziali/assistenziali a seguito di omologazione ex art. 445 bis c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 5.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso telematico pervenuto il 23/10/2024 conveniva qui Parte_1 in giudizio l . CP_1
Esposto – e per quanto di ragione documentato (in sintesi): che a seguito di domanda di conferma proposta il 17/1/2022, e respinta in sede amministrativa con provvedimento notificato il 14/2/2022, lo stesso , in sede di autotutela, con
CP_1 provvedimento del 16/5/2022, annullato il provvedimento di rigetto, aveva confermato la persistenza della condizione sanitaria utile ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità; che pur persistendo il requisito contributivo, l non aveva confermato il diritto né erogato i relativi ratei;
chiedeva
CP_1 dichiararsi il diritto dalla domanda amministrativa con le conseguenti condanne. Si costituiva in giudizio l' limitandosi a dedurre che erano in corso le
CP_1 verifiche amministrative del caso, a richiamare il requisito contributivo e a chiede un rinvio per consentire gli opportuni accertamenti. All'udienza del 24/2/2025 l' esibiva (invece) provvedimento di liquidazione
CP_1 del 11/11/2024, poi prodotto il 9/4/2025. La difesa attorea chiedeva rinvio per verifica. All'udienza del 10/4/2025 la difesa dell' chiedeva ed otteneva col consenso
CP_1 della controparte ulteriore rinvio per il pagamento. ~ 2 ~
All'udienza del 19/6/2025 la difesa dell' produceva contabile di messa i CP_1 pagamento per luglio e chiedeva ed otteneva col consenso della controparte ulteriore rinvio per il pagamento. All'odierna udienza la difesa attorea dava atto dell'intervenuta soddisfazione e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese. La difesa dell' aderiva alla dichiarazione di cessazione, chiedendo CP_1 compensazione. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
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1. Giuste le concordi conclusioni delle parti sul punto, l'evidenza documentale dell'avvenuta riliquidazione, e l'erezione al pacifico del pagamento avvenuto senza residue contestazioni sul “quantum”, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m. seguono la soccombenza virtuale dell' per aver dato causa al giudizio posto che la CP_1 pretesa era pacificamente fondata sulla base di un provvedimento di autoannullamento di provvedimento di accertamento sanitario negativo in sede di conferma risalente al maggio 2022. Nè si vede cosa ci fosse da accertare sul piano contributivo (a distanza di oltre un anno e mezzo dal riconoscimento del requisito sanitario, e di ormai quasi 9 mesi dall'inoltro del Modello Ap/15), e da verificare in sede amministrativa, essendo incontroverso e documentato anche dall'estratto contributivo prodotto dall' e poi dal provvedimento CP_1 di riliquidazione che quella del 17/1/2022 era una domanda di conferma triennale di una prestazione della quale il ricorrente fruisce dall'agosto 2014, per la quale la copertura contributiva è presupposta dalla fruizione originaria.
3. Esse sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 17 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)