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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 492/2024
VERBALE DI CAUSA
Oggi 13 maggio 2025, innanzi alla Giudice, dott.ssa Caterina Zambotto, sono comparsi:
Per 'avv. GIOVANNA COSTANTINO. Parte_1
Per 'avv. GIULIO SAMPIETRO. CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note già depositate telematicamente.
L'avv. Costantino rileva che le note finali contengono una serie di considerazioni critiche sulla ctu tardive e comunque infondate.
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito degli incombenti di udienza odierni pronuncerà sentenza dandone lettura in udienza.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
A ore 15.30 all'esito della camera di consiglio la Giudice pronuncia sentenza dandone lettura, assenti le parti.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
1 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
La Giudice
Dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 492/2024 R.G. promossa: da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA Parte_1 P.IVA_1
COSTANTINO
contro
C.F. ), difeso dall'avv. GIULIO SAMPIETRO CP_1 P.IVA_2
CONCLUSIONI
Part RICAUTO :
Nel merito
In totale accoglimento dell'interposta opposizione, per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed all'esito dell'istruttoria tecnica svolta, dichiararsi che nulla è dovuto da a nei termini di cui al Decreto Ingiuntivo n. 106/2024 Parte_1 CP_1 emesso l'11.01.2024 dal Tribunale di Padova e notificato in data 11.01.2024 e, per l'effetto, revocarsi il provvedimento opposto dichiarandolo nullo e/o invalido e/o inefficace.
Con vittoria di spese e competenze professionali e rifusione delle spese di consulenza tecnica quanto meno nella misura del 50% essendo l'elaborato peritale stato svolto nell'interesse comune di ambo le parti.
: CP_1
2 Respingere ogni deduzione dell'opponente, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio sia per la fase monitoria che per quella successiva di merito e confermare pienamente il Decreto ingiuntivo opposto.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si è opposta con atto di citazione al decreto ingiuntivo n. 106/2024, notificatole Parte_1
da e relativo ai costi sopportati per il ripristino dei locali condotti in locazione CP_1 dall'opponente e da questa rilasciati in data 28.4.2023, lamentando 1) l'erroneità dell'importo ingiunto, in quanto maggiorato di IVA nonostante l'applicazione, da parte di nelle CP_1 fatture addebitate con l'odierna ingiunzione del regime del reverse charge;
2) l'erronea qualificazione in termini di riconoscimento di debito della mail del 6.12.2023, non essendo mai intervenuto tra le parti un accordo sulla quantificazione dei lavori;
3) la mancanza di prova dell'esecuzione delle lavorazioni eseguite e dei pagamenti degli importi pretesi e comunque la genericità delle diciture, tali da non consentire di verificare in concreto se le lavorazioni eseguite integrino altresì migliorie dell'immobile, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.1 Si è costituita dimettendo la documentazione bancaria relativa ai pagamenti CP_1
eseguiti e un parere di un commercialista sulla debenza o meno dell'IVA; ha contestato la fondatezza dell'opposizione, alla luce del verbale di consegna dell'immobile sottoscritto dalle parti in cui l'opponente ha riconosciuto sia la mancata effettuazione della tinteggiatura, sia la presenza di una serie di danni.
1.2 Inutilmente esperita la conciliazione, sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza dell'1.3.2024, disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio, la causa è stata istruita con ctu estimativa dei lavori eseguiti e giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. agisce per il ristoro delle spese sostenute per il ripristino dell'immobile locato, in CP_1 virtù di contratto dell'1.1.2011 (doc. 1 ingiunzione) a società incorporata CP_2 dall'odierna opponente invocando l'art. 11 del contratto, contenente la Parte_1 previsione dell'obbligo della ritinteggiatura, e la violazione dell'art. 1590 c.c...
Premesso che sulla mancata esecuzione della ritinteggiatura dovuta a norma di contratto non vi è contestazione, salvo che sulla quantificazione, e premesso che in relazione alla domanda risarcitoria ex art. 1590 c.c. “incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello
4 della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso
Cont conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile” (Cass. ord. n. 6387 del 2018), ha dimesso il verbale di riconsegna del 28.4.2023 sottoscritto dalle parti, nelle quali queste, oltre ad aver dato atto della mancata tinteggiatura, hanno accertato altresì l'impossibilità di verifica degli impianti per l'intervenuta chiusura delle utenze, la presenza di fori di tasselli nel pavimento, di crepe nel vetro della porta di ingresso, di modifiche all'impianto di riscaldamento che il locatore si riservava di verificare, della rottura del maniglione del portone centrale e di danneggiamenti alla recinzione posteriore.
Cont ha altresì dimesso fatture quietanzate per € 47.240,00 oltre IVA, per pulizia, ripristino pareti e tinteggiatura e per ripristino impianto elettrico, a riprova di esecuzione dei lavori e sostenimento dei relativi costi.
La ctu svolta in corso di causa dal geom. per verificare le opere eseguite, la CP_3
corrispondenza tra le fatture dimesse e quanto dovuto in ragione delle risultanze del verbale di riconsegna nonchè la congruità dei prezzi applicati ha consentito di appurare che, in base alle fatture, le opere eseguite sono state 1) ritinteggiatura dei locali locati (capannone ed uffici, pareti e soffitti); 2) intervento su impianto “elettrico”; 3) pulizia generale degli ambienti.
I fori a pavimento riscontrati nel verbale sono invece tuttora presenti;
parimenti non risultano ulteriori opere di ripristino degli altri danni menzionati (vetro portone, maniglione, recinzione).
Confrontando le fatture con il verbale di consegna, privo, nella copia in causa, delle foto che pure le parti danno ivi atto di aver eseguito e allegato, il ctu ha ritenuto di poter ricollegare ai danni riscontrati dalle parti solo la mancata tinteggiatura, ritenendo altresì congrua la spesa sostenuta da per € 33.000,00. CP_1
Per quanto riguarda gli altri due punti, pur non essendosi una palese correlazione con i danni riportati nel verbale di rilascio, esaminando comunque il preventivo dei lavori sull'impianto elettrico e visionate le foto in atti sullo stato dei locali (quelle allegate alla perizia di parte
Cont
alcune lavorazioni sono state ritenute compatibili con il ripristino dei locali locati e, nello specifico, le voci n. 1 Intervento di riposizionamento corpi illuminanti…omissis…a corpo € 1.500,00 e n. 6 Intervento per smantellamento impianto elettrico con: − scollegamento impianti;
− rimozione tubazioni scatole di derivazione e accessori di fissaggio;
− manodopera;
− piattaforma, a corpo € 600,00 e i relativi importi congrui.
5 Per tutte le altre voci del preventivo il ctu non ha trovato riscontro alcuno dalle foto in atti;
ha altresì precisato, quanto all'impianto antincendio, che “nel verbale di rilascio è stato indicato
“impianto antincendio: il registro risulta aggiornato alla data del 27.04.2023” giorno precedente alla data riportata nel verbale stesso. Se il registro risulta aggiornato significa che l'impianto stesso era risultato idoneo, completo e funzionante”.
Anche per la pulizia dei locali il ctu ha ritenuto la spesa compatibile con lo stato dei luoghi risultante dalle foto e il costo di € 1.000,00 congruo.
La scrivente fa proprie le conclusioni, logiche e congruamente motivate, anche nelle repliche ai ctp, del geom. CP_3
Vanno quindi riconosciuti € 36.100,00 quali costi sostenuti da per il ripristino dei CP_1
locali e la loro tinteggiatura. insiste per il riconoscimento dell'intero importo della fattura di Zatti Impianti Srl CP_1
che, da preventivo, comprende, sinteticamente, le verifiche sugli impianti, installazione di videocitofoni, fornitura di apparecchi di illuminazione, rifacimento impianto antiincendio, interventi sui cancelli automatici.
Di tutte tali attività non vi è alcuna prova che si sia trattato di interventi correlati a danni apportati dal conduttore, mancando qualsiasi riferimento agli stessi nel verbale di consegna.
Né viene riportato che gli esiti dei controlli degli impianti eseguiti dall'impresa abbia condotto a verificare malfunzionamenti o danneggiamenti.
Sull'impianto antincendio valgono poi le considerazioni già sopra riportate del ctu.
Né infine può sostenersi che la frase utilizzata dal precedente legale della in sede Parte_1
di operazioni peritali sulla “riserva di far pervenire al CTU una valutazione di congruità in merito alla fattura in atti” possa intendersi come un riconoscimento della debenza dell'importo, visto il suo chiaro tenore letterale, di mera verifica congruità importi e comunque alla luce della costante giurisprudenza di legittimità in punto valore delle dichiarazioni dei difensori sfavorevoli al proprio assistito (cfr. Cass. 23634 del 2018 tra le tante).
Quanto all'IVA, dai bonifici dimessi non ne risulta il pagamento, per cui il relativo importo Cont non può oggi essere preteso da
Conclusivamente il decreto ingiuntivo opposto va revocato e condannata a Parte_1 pagare a la somma di € 36.100,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al CP_1
saldo.
6 3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della somma in concreto riconosciuta, con applicazione dei valori medi per le quattro fasi;
alla revoca dell'ingiunzione consegue il venir meno della debenza delle spese della fase monitoria, tranne il contributo unificato.
Spetta anche il ristoro delle spese del ctp (cfr. Cass. n. 3716 del 1980; conf. Cass. n. 10173 del
2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
L'importo viene tuttavia limitato a € 1.000,00 omnia, considerato che si trattava del tecnico che aveva già redatto la ctp e della semplicità comunque delle questioni affrontate.
Quanto alle spese di ctu, le stesse seguono parimenti la soccombenza, tenuto conto che la stessa si è resa necessaria in ragione delle contestazioni della convenuta, della mancata accettazione della proposta conciliativa sostanzialmente pari a quanto verificato dal ctu e del fatto che all'esito è stata accertata la sostanziale congruità di quanto richiesto, salvo per una parte limitata dei lavori.
PQM
Il Tribunale, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 106/2024 del
Tribunale di Padova;
condanna a pagare a la somma di € 36.100,00 oltre interessi al tasso Parte_1 CP_1
legale dalla domanda al saldo;
condanna a pagare a le spese di lite che liquida in € 407,50 per spese, € Parte_1 CP_1
7.616,00 per onorari, € 1.000,00 per spese ctp, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. pone le spese di ctu così come liquidate definitivamente a carico di Parte_1
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti assenti ed allegazione al verbale.
Padova, 13 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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