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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 408/2024 RG promossa da
) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. DEGORTES ALESSANDRA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
) elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. DECANDIA SERENA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 15.1.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: In riforma alla appellata sentenza n. 343/2024 nel procedimento avente RAC 1941/2016 pubblicata il 26.04.2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, in data 24.04.2024, In via preliminare: - disporre l'acquisizione di tutti gli atti e dei verbali di udienza del procedimento penale, con RGNR n° 1871/2016 riunito ad altri, pendente nanti il Tribunale di Tempio Pausania in cui è imputato il ed i CP_1 genitori di questi, Sig.ri e;
- autorizzare il Parte_2 Persona_1 deposito, da parte di p i quanto ritenuti indispensabili al fine della decisione e sulla reale ricostruzione dei fatti di causa;
- nominare un CTU specializzato in psichiatria e/o psicoterapia infantile al fine di valutare ogni aspetto del rapporto genitoriale di entrambe le parti con la figlia minore , esaminare la personalità del e della Per_2 CP_1 appellante, valutare lo stato psicologico della minore;
il tutto in relazione alle ragioni di tutela della minore - nominare un curatore speciale Persona_3 per la minore , che intervenga sulle decisioni sanitarie, riabilitative e di Per_2 spostamento della minore (ad esempio viaggi) finché un genitore o entrambi non saranno in grado di adempiere perfettamente alla cura della minore. Nel merito:
1. disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione della stessa con la madre presso l'abitazione coniugale, programmando l'allontanamento del marito e dei suoceri dalla stessa, al fine di consentire il sereno ritorno della minore e di sua madre presso la predetta abitazione, nonché disponendo a favore della madre e della minore un adeguato supporto, psicologico, educativo e genitoriale, da parte delle strutture che riterrà più adeguate, ad esempio il Centro per la Famiglia di OL (e per ovvie ragioni di serenità non coincidenti con i Servizi Sociali di Telti), al fine di riportare gradualmente alla “normalità” il rapporto madre-figlia;
2. Alla luce delle risultanze delle indagini della Guardia di finanza di OL sulla capacità finanziaria del disporre a suo carico in favore della figlia un assegno di CP_1 mantenimento € 1.000,00 mensili, rivalutabili Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie relative allo studio, alla salute e allo sport;
3. Disporre in favore della e a carico del un assegno di mantenimento di € Parte_1 CP_1
1.500,00, rivalutabile ISTAT;
IN VIA SUBORDINATA: disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione della stessa con la madre presso la propria residenza attuale, disponendo a favore della madre e della minore un supporto adeguato, psicologico, educativo e/o alla genitorialità, nel precipuo interesse della minore e della madre, senza che ciò costituisca rinuncia alcuna, da parte della resistente, al diritto di abitazione in relazione alla casa coniugale, non appena il programma di supporto verrà concluso, ovvero sarà possibile eseguirlo a distanza presso l'istituto prescelto, dove madre e minore si potranno recare nei giorni ed negli orari prestabiliti;
In via ESTREMAMENTE subordinata, nella denegata ipotesi di assegnazione dell'abitazione coniugale al con affidamento condiviso della CP_1 minore e collocazione presso gale, disporre comunque a carico dello stesso il 100% delle spese straordinarie relative allo studio, salute e sport della figlia e un mantenimento mensile a favore della moglie di euro 1.500,00 rivalutabile annualmente ISTAT. In ogni caso:
- Dichiarare che il ha necessità di seguire un programma adeguato, di CP_1 supporto al con ella propria aggressività istintiva, nonché alla genitorialità, e, per l'effetto, stabilire in quale istituto e/o istituti lo stesso dovrà seguire il programma e/o i programmi di riabilitazione che all'uopo verranno predisposti per risolvere le proprie predette gravi criticità; - Invitare i Servizi Sociali ritenuti competenti ad effettuare un monitoraggio costante e continuo del nucleo familiare, in particolare, compiere le opportune indagini per verificare lo stile di vita, la situazione abitativa e lavorativa e le persone che ivi coabitano, in considerazione del fatto che ad oggi la minore è collocata presso il padre;
- Invitare i Servizi Sociali ad effettuare un monitoraggio del rapporto padre-bambina; - Invitare i Servizi Sociali a predisporre, di concerto con l'Azienda Sanitaria competente, di dare immediato avvio al progetto di riavvicinamento tra madre e figlia nel caso, mediante un percorso di supporto terapeutico per la minore per favorire il riavvicinamento alla madre;
- Invitare i Servizi Sociali competenti a predisporre, una calendarizzazione per gli incontri della madre con la figlia, un eventuale percorso di supporto alla genitorialità, tenuto conto delle condizioni psico emotive della minore;
- Ordinare ai Servizi Sociali di OL ovvero ai Servizi che si riterranno competenti di effettuare una relazione -con cadenza bisettimanale- sull'attività di monitoraggio di cui sopra. PER PARTE APPELLATA: Piaccia all.Mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare quanto statuito nella Sentenza di primo grado N. 343/2024 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania il 24.04.2024 e pubblicata il 26.04.2024. Svolgimento del Processo Con sentenza n. 343/2024, emessa in data 26.4.2024, il Tribunale di Tempio Pausania - istruita la causa con produzioni documentali, prova per testi, espletamento di due c.t.u. ed indagini di polizia tributaria -:
- dichiarava la separazione personale di e CP_1 Controparte_2
, rigettando la domanda di addebito
[...] Parte_1
- affidava la minore figlia in via super esclusiva al padre, con Per_2 residenza della stessa in Te gione Taddei n. 247/B e assegnazione della casa familiare al padre;
- poneva a carico del un assegno di mantenimento in favore della CP_1
a decorrere dalla data della sentenza, di euro 500,00 mensili, Parte_1
e annualmente;
- disponeva che la madre potesse vedere la minore, tenuto conto della volontà della stessa, presso il Servizio di Assistenza Sociale del Comune di Telti secondo il calendario predisposto dal servizio;
- invitava la signora a rivolgersi e seguire le cure del Centro di Salute Parte_1
Mentale;
- compensava le spese tra le parti.
ha proposto appello censurando la sentenza nella Parte_1 parte in cui: i) rigettava la domanda di addebito della separazione proposta dalla ii) fissava in euro 500,00 mensili il contributo al suo Parte_1 mantenimento posto a carico del iii) disponeva l'affidamento super CP_1 esclusivo della figlia al padre;
iv) r ntava il diritto di visita della minore tenendo conto della volontà della minore e presso i Servizi Sociali di Telti. La ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame CP_1 perché infondato, formulando le conclusioni in epigrafe riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. All'udienza di comparizione in camera di consiglio la Corte si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Dell'addebito. Con ricorso depositato il 20.9.2016, conveniva in giudizio davanti CP_1 al Tribunale di Tempio Pausania chiedendo che Controparte_2 venisse pronunciata la separazione gando che:
- le parti avevano contratto matrimonio civile il 24.7.2002;
- dall'unione era nata il [...] ed il nucleo familiare era andato a Per_2 vivere in una “villetta nell'agro di Telti”, di proprietà esclusiva del e CP_1 per la quale lo stesso versava mensilmente una rata di mutuo dell' di circa euro 860,00;
- la convivenza era ormai insostenibile, anche perché da tempo la resistente aveva iniziato a porre in essere comportamenti “contrari al vivere civile” manifestando “gravissime e ripetute alterazioni comportamentali“. La il 6.12.2006, si costituiva in giudizio negando di avere Parte_1 ma ndotte gravi e contrarie al vivere civile e lamentando invece che, da due anni, il marito era “diventato irascibile e violento nei confronti della moglie tanto da indurla ben cinque volte a sottoporsi alle cure mediche in conseguenza delle percosse e delle lesioni procuratele dal marito”, tanto che ella aveva presentato anche querela nei suoi confronti, ed inoltre, il CP_1 aveva iniziato a vivere “una vita completamente autonoma, tot incurante degli obblighi familiari, coniugali e anche di semplice convivenza civile”. Alla luce di tali allegazioni, domandava l'addebito della separazione. Il tribunale rigettava la domanda in difetto di “elementi univoci che provino che la crisi coniugale sia effetto della violazione dei doveri coniugali da parte del marito come descritti dalla resistente”, evidenziando come fosse “complesso
..chiarire le cause della crisi coniugale”, tenuto anche conto che le relazioni di aggiornamento rilasciate dal Centro Antiviolenza Prospettiva Donna, dove la ricorrente era andata a vivere inizialmente con la figlia, si fondavano
“esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate dalla senza l'instaurarsi Parte_1 del contradditorio con il . Conseguente difetto di precisi CP_1 riscontri, tenuto anche conto dei problemi psicologici seri, quali risultanti dalle ctu e dalle relazioni dei Servizi in atti” in capo alla secondo il giudice Parte_1 di primo grado non poteva “ritenersi provata da parte della ricorrente l'addebitabilità della separazione”. La ha contestato la decisione di rigetto eccependo che il giudice di Parte_1 primo grado non valutava correttamente le risultanze istruttorie ed in specie le prove documentali attestanti:
- le numerose querele e gli accessi al pronto soccorso, iniziati nel 2014 ed antecedenti, quindi, al ricorso per separazione;
- gli atti del processo penale pendente in sede dibattimentale davanti al Tribunale di Tempio Pausania nei confronti del per maltrattamenti CP_1
e violenze;
- le dichiarazioni rilasciate da alla prima c.t.u., dott.ssa e Per_2 Per_4 riportate a pag. 25 della relazione tecnica. L'appellante ha chiesto, quindi, l'acquisizione di cinque video da lei registrati e di tutti gli atti ed i verbali del procedimento penale. Orbene, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”; doveri che, come è noto, sono quello reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.). La violazione di tali doveri non è sufficiente a giustificare una pronuncia di addebito, essendo altresì necessario dimostrare che dalla stessa sia derivata la intollerabilità della convivenza e, quindi, la crisi del matrimonio. La Suprema Corte ha avuto, infatti, modo di chiarire sul punto che (Cass. n. 40795/21) “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” e che (cfr Cass. n. 22294/24) “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore”. Ciò premesso, nel caso di specie, la costituendosi nel giudizio di Parte_1 separazione proposto dal marito nel s 016, fondava la domanda di addebito sul fatto che da circa due anni, il marito, da un lato, poneva in essere condotte violente nei suoi confronti, e dall'altro, viveva “una vita completamente autonoma, totalmente incurante degli obblighi familiari, coniugali e anche di semplice convivenza civile”. Tale ultimo profilo della violazione lamentata, in disparte la sua estrema genericità, non risulta minimamente oggetto di alcun riscontro probatorio. E, infatti, di esso non si fa neppure cenno nella decisione gravata. Quanto alle lamentate condotte di violenza asseritamente perpetrate dal nei confronti della moglie, quest'ultima depositava in giudizio (vedi CP_1 omparsa di costituzione) la copia di cinque querele - di cui la prima risalente a febbraio 2016 e le altre ai mesi successivi - e la copia di tre certificati di accesso al Pronto Soccorso - di cui il primo risalente al 26.4.2016 e gli altri due a giugno e settembre del medesimo anno. Con tali querele la aveva denunciato condotte di aggressione da parte del marito ed in Parte_1
stesse il veniva rinviato a giudizio ed è pendente davanti al CP_1
Tribunale di Tempio Pausania il relativo dibattimento. La ha chiesto che la Corte disponga il deposito di cinque video da lei Parte_1 registrati della bambina e di tutta la documentazione e di tutti i verbali del relativo procedimento penale. L'istanza è da rigettare. Quanto ai video, gli stessi sarebbero stati, secondo le allegazioni della appellante, unilateralmente registrati dalla stessa al di fuori di ogni contraddittorio. Quanto al processo penale, in disparte la palese inammissibilità della istanza le per la sua genericità ed indeterminatezza, è appena il caso di rilevare che la in quanto parte offesa, ha di certo accesso agli atti del procedimento Parte_1 en avrebbe potuto estrarre copia di quelli rilevanti e depositarli nel presente giudizio. Pertanto, fino all'esito del processo penale, in difetto di qualsiasi ulteriore elemento di giudizio sulla riconducibilità al di condotte di violenza nei CP_1 confronti della moglie, non è affatto possibile affermare in questo giudizio la sussistenza e veridicità dei fatti oggetto di querela e del procedimento penale in corso. Del resto, emerge dagli atti che lo stesso aveva presentato Per_5 diverse denunce nei confronti della nel cor 16, ed anche per Parte_1 calunnia nel 2017. Inoltre, non emergono elementi di valutazione nel senso rappresentato dalla nelle dichiarazioni rilasciate dalla figlia alla prima c.t.u. Parte_1 Per_2
nominata già nella fase pres del giudizio, e Per_4 specificatamente richiamate dall'appellante nel suo atto di gravame, ricavandosene invece di segno contrario. Si legge, infatti, nella relazione depositata nel luglio 2017, che la bambina, sentita dall'ausiliare, aveva riferito in particolare di un episodio, di cui non è dato sapere l'epoca precisa, in cui la madre era caduta dalle scale per colpa del padre. Peraltro, in tale colloquio la bambina aveva anche riferito che entrambi “i genitori litigano” e si picchiano (“mamma picchia AP e AP picchia mamma....”), attribuendo “alla malattia materna la causa dei conflitti tra i genitori” e riferendo di essere “preoccupata”. In buona sostanza, dal racconto della bambina emergeva esclusivamente un quadro di evidente intollerabilità della convivenza ormai irreversibile e non certo le ragioni della sua causa. Del resto la c.t.u., nonostante tale racconto, non rilevava problematiche specifiche in capo al ovvero una condizione di criticità tale da rendere CP_1 inopportuno il colloc ella minore presso il padre (“Rispetto al CP_1 non sono riferiti nè la scrivente ha potuto apprezzare anomalie comportamentali;
per quanto attiene le accuse di violenza sarà il Tribunale Penale ad accertare le responsabilità”), sottolineando, invece in relazione alla madre, la “tendenza alla menzogna” e ad “atteggiamenti paranoidei e aggressivi” - anche mediante condotte manifestatesi nei confronti dell'ausiliare e da quest'ultima stigmatizzate nella relazione (“l'aver agito anche con la scrivente in maniera intrusiva e fuori telecamere”) - e concludendo per il collocamento della minore presso il padre, il quale dava “maggiori garanzie di affidabilità e costanza”. Infine, giova evidenziare come dalla stessa descrizione della “storia della coppia” contenuta nella seconda c.t.u. della dott.ssa , emerge come in Per_6 realtà l'intollerabilità della convivenza tra le parti era sorta molto tempo prima rispetto all'epoca dei fatti oggetto delle reciproche denunce, e precisamente subito dopo la nascita della bambina ed il rientro della appellante dall'Iran, dove si era sottoposta alla FIVET (pagg. 7 e ss della relazione: “Rispetto all'arrivo di , entrambi raccontano che dopo aver atteso a lungo Per_2
l'arrivo di u la sig.ra preferì rivolgersi ad un ospedale Parte_1 specializzato in Iran, dove si sottopose alla Fivet, essendosi offerta l'anziana madre di provvedere ai costi economici di tale intervento. In Iran, inizialmente la sig.ra si sottopone ad un iniziale intervento chirurgico (di Parte_1 verosimile e di un fibroma) e poi continua con la procedura di attuazione della fecondazione. Al secondo tentativo, nella primavera del 2009, rimase in attesa di . Rientrerà in Italia, dopo una permanenza in Iran Per_2 della durata di un anno e mezzo. La coppia che solo raramente aveva avuto qualche discussione, iniziò ad avvertire le prime difficoltà relazionali;
il sig.
definisce la sig.ra come aggressiva e facilmente irritabile, CP_1 Parte_1 attribuendo tuttavia tale sintomatologia, agli ormoni assunti per favorire la gravidanza. Tali discussioni, andarono a coinvolgere anche la coppia genitoriale di lui, inizialmente ben tollerata, dalla sig.ra La sig al Parte_1 Parte_1 contrario afferma, che le discussioni fra i coni tarono, lle sempre più crescenti intromissioni, dei suoceri;
afferma, che vi sarebbe stato un accordo-complotto, fra suoceri ed ex marito, per estrometterla gradualmente, dalla gestione della figlia e della casa. Nata la bambina, la coppia, secondo il racconto del sig. opta per non inserirla al nido, CP_1 stante la mancanza di lavoro per lei e comunque la presenza dei nonni come aiuto nelle pratiche quotidiane. Secondo il racconto della la bambina, Parte_3 non venne inserita al nido, per compiacere alla nonna. Il sig. riferisce CP_1 che le mansioni di cura della bambina erano delegate alla non rna, che trascorreva la giornata con la nuora, stante il piacere reciproco di stare insieme e la tolleranza della anziana donna per le stravaganti attività della La Parte_1 sig.ra al contempo, racconta di continue intrusioni ed oni Parte_1 della suocera, impedendole un adeguato svolgimento del ruolo materno. Il progredire delle difficoltà relazionali e i continui litigi, portano il sig. CP_1 nel 2014 circa, a trasferire la propria stanza da letto nella taverna e i seconda attività lavorativa così da poter ultimare i lavori della casa. Al contempo la sig.ra in maniera graduale, non riesce più a trovare una Parte_1 collocazione lavorativa, nel suo ambito professionale. Il sig. riferisce di CP_1 non voler comunque rivolgersi ad un avvocato per paur eparazione stessa, pur contestando alla moglie non solo l'incompatibilità come coppia ma anche scelte inadeguate per la piccola , quali tenerla sempre chiusa a Per_2 casa con sé. In maniera graduale e anche naturale, , inizia a preferire Per_2 la compagnia dei nonni e a ritrovare in loro, un vali di riferimento. La sig.ra al contrario, si convince che la piccola sia fomentata dai nonni Parte_1
e dal ro di lei”). Pertanto, allo stato, come ritenuto dal tribunale, in forza delle risultanze in atti, non può dirsi dimostrata la sussistenza di comportamenti violenti posti in essere dal nei confronti della in rapporto di causa con CP_1 Parte_1
l'intollerabilità della convivenza tra le parti. Conseguentemente, va confermata la decisione di rigetto della domanda di addebito proposta dalla appellante.
B) Delle statuizioni di natura economica. La ha contestato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui Parte_1 fis o 500,00 mensili il contributo al suo mantenimento posto a carico del lamentando “la palese violazione del Giudice di prime cure dell'art. CP_1
116 c.p.c. (valutazione della prova) in ordine alle indagini patrimoniali depositate dalla Guardia di Finanza e la contrarietà nella sentenza stessa rispetto a quanto riportato nella parte relativa alla evidente disparità economica tra i coniugi rispetto a quanto poi statuito”, posto che:
- “effettuando una semplice media matematica in relazione ai redditi per gli anni 2018/2017/2016 del si rileva che lo stesso ha percepito CP_1 un reddito netto di euro 5. edio mensile così calcolato: euro 65.030,00 anno 2018 (dichiarazione 2019) + euro 58.983,00 anno 2017 (dichiarazione 2018) + euro 61.804,00 anno 2016 (dichiarazione 2017)
= totale euro 185.817,00”;
- “oltre quanto sopra, gli accertamenti reddituali evidenziano che lo stesso è proprietario di beni immobili, auto e titolare di diversi conti correnti, vive nella casa familiare, gode dell'aiuto dei genitori”;
- “al contrario la dott.ssa che pure ha contribuito alla Parte_1 realizzazione della casa, acquistata in regime di comunione, non può goderne, non ha alcuna fonte di reddito in quanto a causa dello stress post traumatico e delle successive condizioni socioeconomiche determinatesi, non ha più avuto la possibilità di svolgere la professione di farmacista, inoltre è costretta a sopportare i costi di un canone di locazione e non ha alcun aiuto familiare, essendo sola in Italia”. Orbene, il tribunale gravato fissava in euro 500,00 mensili, in luogo dell'importo di euro 700,00 mensili liquidato in sede presidenziale, l'assegno di mantenimento posto a carico del sulla base della seguente CP_1 motivazione: “si ritiene di dover mantenere la previsione di versamento dell'assegno di mantenimento a carico del marito e a favore della moglie;
ciò alla luce della condizione lavorativa ed economica del il quale CP_1 manterrà la casa coniugale sita in Telti, convive con una persona che ha un lavoro, se pure a part-time, e della mancanza di lavoro della resistente, dettata anche dalle sue condizioni psicofisiche. Peraltro occorre tenere conto che, anche in ragione di quanto affermato oltre relativamente alle spese straordinarie, il signor deve provvedere integralmente al mantenimento CP_1 della figlia, i cui costi, do (la ragazza in udienza ha detto che intende continuare gli studi), sono destinati ad aumentare. Per tale ragione il Collegio ritiene equo che il ricorrente, fermo finora quanto stabilito in sede presidenziale, versi a titolo di mantenimento della sig.ra dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza la somma mensile di 0 da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Relativamente alla richiesta avanzata da parte ricorrente circa la corresponsione dalla resistente del 50% delle spese straordinarie a favore della minore, la stessa si rigetta in ragione del fatto che la sig.ra risulta attualmente priva di occupazione, riceve Parte_1 unicamente l'assegno di mantenimento e non risulta pertanto possibile obbligarla al pagamento delle predette somme”. La statuizione va confermata. Innanzi tutto, a differenza di quanto eccepito dall'appellante, i redditi sopra riportati non sono netti ma lordi (vedi quanto riportato nella relazione della polizia tributaria in data 15.6.2020 dove si fa riferimento a redditi imponibili). Pertanto, il reddito mensile netto non può essere pari a circa 5.100,00 mensili, come meramente dedotto dall'appellante, ma tutt'al più ad euro 3.000,00 mensili (come peraltro specificatamente dedotto dalla stessa nella Parte_1 comparsa di costituzione di primo grado – “oltre allo stipendio dalla Autorità Portuale di OL – Golfo Aranci, con stipendio medio mensile di Euro 3.000,00” e come si evince chiaramente dalla busta paga del maggio 2024, in cui risulta, infatti, un netto di euro 3.000,00 circa: vedi produzioni comparsa di costituzione della fase di appello). CP_1
Il è, inoltre, proprietario di due terreni adibiti a pascolo, di cui per uno CP_1 solo di 1/3, e di un unico immobile, la casa coniugale di Telti, su cui grava un mutuo trentennale, per la precisione 28 anni, a tasso variabile, per cui allo stato il a tale titolo versa circa euro 1.000,00 mensili (vedi produzioni CP_1 compar uzione fase appello). L'appellato è intestatario di due auto immatricolate nel 2004 e nel 2016, una Dacia AY e una Kia CA, ed, infine, di un unico conto corrente, , CP_3 aperto nel 2001, posto che tutti gli altri rapporti evidenziati nella relazione della polizia tributaria fanno riferimento non a conti corrente ma a numerosi finanziamenti richiesti dal dagli anni 2000 in poi, oggetto nel CP_3 CP_1
2024 di una o ne di consoli , con un prestito onnicomprensivo di circa euro 28.600,00, per cui allo stato versa la somma mensile di circa euro 560,00 (vedi documentazione allegata alla comparsa di costituzione fase appello). Pertanto, tenuto conto del fatto che il si fa interamente carico del CP_1 mantenimento della minore figlia di anni 14, anche in relazione a Per_2 tutte le spese straordinarie, non alcunchè sulla madre a tale fine, deve ritenersi congruo l'importo di euro 500,00 mensili posto a suo carico dal tribunale per il mantenimento della ex coniuge. Peraltro, è appena il caso di rilevare che secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, (vedi Cass. n. 20866/21), “In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo”, tanto più considerando che la appellante presenta una elevata qualifica professionale, essendo laureata in farmacia, e che la stessa allegava in primo grado di avere anche partecipato, con i proventi del proprio lavoro, alle spese di acquisto della casa coniugale (vedi comparsa di costituzione: “A fronte dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra e del suo precedente Parte_1 ridotto reddito (peraltro, quando percepito, ersato nell'unico c/c familiare) che non le consente alcuna autonomia economica…….. Anche in merito alla casa coniugale, in sede di ricorso introduttivo, il sig. non ha CP_1 detto la verità, avendo entrambi i coniugi, in sede di regime di comunione legale dei beni, acquistato e pagato pro-quota sia le somme indicate nel preliminare di compravendita che quelle indicate nell'atto pubblico notarile”). Al contrario, la nulla allegava invece, neppure in sede di memorie ex Parte_1 art. 183 cpc, in ordine alla impossibilità di reperire sul mercato una occupazione confacente alle sue attitudini professionali. Solo nel presente giudizio ha precisato che non ha più avuto possibilità di lavorare “a causa dello stress post traumatico e delle successive condizioni socioeconomiche determinatesi”, senza alcuna ulteriore precisazione. Il motivo di censura va, pertanto, rigettato.
C) Dell'affidamento super esclusivo della minore e della regolamentazione del diritto di visita della minore. Gli ultimi due motivi di doglianza possono essere valutati congiuntamente perché strettamente connessi. Il tribunale, sulla base delle conclusioni cui pervenivano le due c.t.u. - la dott.ssa nominata in fase presidenziale, e la dott.ssa , in fase di Per_4 Per_6 merito - nonché della precisa volontà della minore espressa in tale senso all'udienza del 7.6.2023, affidava la minore in via super esclusiva al padre, con assegnazione della casa familiare al e diritto di visita della madre CP_1
“presso il Servizio di Assistenza so l Comune di Telti secondo il calendario predisposto dal servizio” e “tenuto conto della volontà della minore”. La ha contestato la statuizione in parte qua lamentando innanzi tutto Parte_1
l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado delle conclusioni cui perveniva la prima c.t.u., dott.ssa e delle criticità evidenziate nella Per_4 stessa in capo al nonché dei “risultanti discordanti” delle due CP_1 consulenze. Orbene, preliminarmente giova evidenziare come in realtà le conclusioni cui pervenivano le due c.t.u. non sono affatto “discordanti” ma assolutamente conformi. La prima, dott.ssa come peraltro già sopra rilevato, concludeva nel Per_4 senso che “la minore debba mantenere come collocazione Persona_3 prevalente l'abitazione 'interno di un regime di affidamento condiviso monitorato”, dato che “benchè in capo all'uomo infatti si siano riscontrate importanti criticità, è altresì vero che questo dà maggiori garanzie di affidabilità e costanza”. La c.t.u. evidenziava, infatti, per entrambi i genitori delle criticità - “La signora presenta un quadro di Disturbo di Parte_1
Personalità con altra specificazione, caratterizzato da scarsa percezione delle altrui necessità, idee di riferimento e contenuti paranoidei, oscillazioni del tono dell'umore, difficoltà nelle relazioni sociali, scarsa capacità di introspezione, idee di grandiosità” mentre “Il sig. presenta immaturità affettivo CP_1 relazionale, con atteggiamento di costante evitamento e delega delle proprie responsabilità e appiattimento dell'area emozionale” – ma riteneva comunque il padre maggiormente affidabile. Alla luce di tali argomentazioni, il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, con provvedimento del 23.10.2017, collocava la minore presso il padre, previo affidamento congiunto, regolamentando il diritto di visita della madre “in ambiente neutro e alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali” ed invitando la a “sottoporsi a costanti cure psichiatriche”, in base a Parte_1 quanto speci e suggerito dalla dott.ssa sul punto. Per_4
La seconda c.t.u. dott.ssa perveniva sostanzialmente alle medesime Per_6 conclusioni sulla base di arg zioni molto simili:
- “Dalle indagini peritali, dalla documentazione agli atti, dal confronto con gli operatori coinvolti in questa vicenda e dall'osservazione della minore, al momento attuale, emerge che il sig. è in grado di svolgere il CP_1 proprio ruolo in modo da garantire escita sufficientemente equilibrata della figlia. La sig.ra è quella che, al momento Parte_1 della valutazione peritale, mostra re vulnerabilità, rispetto al suo ruolo genitoriale. Presenta importanti elementi di interesse psicopatologico che necessitano di un miglior inquadramento diagnostico, di un adeguato approccio terapeutico (verosimilmente anche farmacologico) e di supporto per poter svolgere al meglio il proprio ruolo genitoriale. La sig.ra, al momento della valutazione, nonostante abbia mostrato una buona capacità affettiva nei confronti di , è Per_2 comunque apparsa profondamente deficitaria, per le c che personologiche e cliniche (già descritte all'esame dello stato mentale e nella discussione psichiatrico forense), non riuscendo a concretizzare un'adeguata sintonizzazione emotiva e cognitiva con la figlia e non riconoscendone i suoi bisogni primari”;
- “La sig.ra come già espresso al punto uno, presenta una Parte_1 capacità g mpromessa. L'istanza affettiva nei confronti della minore appare buona;
tuttavia la sig.ra non appare in grado, come evidenziato nella discussione psichiatrico-forense e nell'osservazione madre-figlia, di posporre le sue necessità a quelle della minore. Non riconosce né i bisogni, né le necessità di . Non la riconosce come Per_2 entità a sé stante, capace di provar ni o sentimenti o di esprimere un suo pensiero razionale o emotivo. Non appare in grado di accoglierla nelle sue espressioni, né appare capace di darle un giusto spazio di ascolto. Al momento della valutazione è concretamente convinta che il suo ex coniuge, insieme alla famiglia di lui e a tutti i servizi fino ad ora coinvolti nella vicenda, abbia architettato fin da principio, un “piano” per estrometterla dal suo ruolo genitoriale. Pertanto, non riconosce affatto il valore genitoriale opposto”;
- in particolare, “La sig.ra presenta una compromissione Parte_1 psicologica e risente mag della situazione vissuta, anche perché non ne riconosce né l'origine né le cause e vive il tutto come un'ingiustizia. Tale assetto psicopatologico, è presente fin dalla giovane età ed è stato, verosimilmente, misconosciuto e assolutamente mai supportato adeguatamente. Per tali ragioni, la sig.ra tende a mettere in atto modalità di funzionamento caotiche, ripetitive e disfunzionali, senza che la stessa ne abbia un adeguato insight. Pertanto, se non adeguatamente elaborati, potrebbero ripercuotersi su un adeguato sviluppo armonico della minore. Utile l'invio al Centro per la Famiglia e al Centro di Salute Mentale di OL”.
- “Il sig presenta una buona capacità genitoriale. La relazione CP_1 padre- appare buona;
ha presentato una adeguata e buona capacità interattiva con la minore in termini di affettività, accudimento e attenzione dei bisogni. Buona la cura degli spazi abitativi, della socialità e dell'istruzione. Riconosce l'importanza del ruolo genitoriale opposto ma presenta, come già affermato nei paragrafi precedenti, delle difficoltà a cogliere fino in fondo le importanti aree di fragilità/psicopatologia dell'ex moglie rischiando di dare una lettura dei fatti, che ciclicamente accadono e che possono coinvolgere , parziale e disfunzionale per la Per_2 minore. Tali aspetti, andrebb atamente supportati in uno spazio terapeutico”;
- in particolare, “il sig. al momento attuale, appare quello CP_1 maggiormente libero da influenze psicopatologiche e presenta un buon grado di compenso clinico. Presenta tuttavia delle difficoltà, seppur inconsapevoli, nella comprensione e gestione delle aree di fragilità - psicopatologia dell'ex coniuge, che necessitano di supporto psicologico, per poter essere rese non disfunzionali nella crescita della minore. Utile il proseguo del supporto alla genitorialità in atto al Comune di Telti e ove possibile l'inizio di un percorso di psicoterapia individuale”;
- “è necessario segnalare che vi è stato un progressivo miglioramento del suo ruolo genitoriale, dal precedente iter peritale a questo. Si è mostrato attento a porsi in maniera propositiva nei confronti di e di tutti i Per_2 cambiamenti che ha affrontato e che dovrà affront mostrato attento e partecipe nel riconoscere le esigenze della figlia e nel descrivere i suoi cambiamenti. Buona l'adesione cosciente e reale ai programmi proposti dai servizi territoriali dopo la pregressa CTU”; - la difficoltà nel rapporto madre-figlia, invece, “si traduce, nel concreto, in una impossibilità a stabilire una valida relazione affettiva fra le due.
, non si sente riconosciuta come entità dalla figura materna. Vi Per_2 sarà la necessità di un reinserimento graduale della figura materna che, per il momento, continuerà ad avvenire in ambiente protetto (Spazio Neutro) o al domicilio della madre, ma sempre in presenza di una figura educativa. Emerge, invece, una relazione adeguata con il padre, fonte di protezione, sicurezza e stabilità”;
- “al momento attuale, visto il completo fallimento degli interventi proposti nella precedente CTU, … per non-aderenza da parte della sig.ra
si propone, l'affido esclusivo, almeno in via provvisoria, alla Parte_1 na”. Alla luce di tali argomentazioni, brevemente riportate sopra, la Corte ritiene che la decisione, allo stato, di affido super esclusivo in favore del padre sia giustificata in considerazione delle conclusioni pressochè conformi cui pervenivano entrambe le c.t.u. in relazione alla diversa natura e gravità delle criticità riscontrate in ciascuna figura genitoriale e, soprattutto la seconda ausiliare, in relazione al diverso approccio dei due genitori - positivo e collaborante il oppositivo e mistificatorio la - rispetto ai CP_1 Parte_1 percorsi di sostegno e di ausilio suggeriti. Invero, non risulta che la appellante abbia iniziato il percorso psichiatrico suggerito in entrambe le relazioni e per giustificare tale situazione la ha depositato un certificato di accesso al Parte_1 pronto soccorso psichiatrico .11.2024, in cui lei stessa dava atto di avere inutilmente contattato il CSM di OL. Ma l'invito “a sottoporsi a cure psichiatriche costanti presso il CSM” era già contenuto nella prima relazione della dott.ssa del 2016 e fatto proprio nell'ordinanza presidenziale del Per_4
2017. Nulla è apere dei tentativi effettuati dalla negli anni dal Parte_1
2016 in poi. Invero, ai sensi dell'ult. comma dell'art. 337 quater c.c. “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che (cfr Cass. n. 4056/23) “la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”. Orbene, alla luce di quanto accertato nelle due c.t.u. in atti e dei principi di diritto sopra evidenziati, deve ritenersi che nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo di al padre sia necessario al fine di evitare che il Per_2 percorso di ausilio intrapreso nel suo esclusivo interesse – allo stato è Per_2 seguita dal servizio di Neuropsichiatria e da una educatrice - p re limitazioni nel suo funzionamento a causa dell'atteggiamento oppositivo e non collaborante dimostrato dalla madre. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione cd educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (cfr art. 337-quater ultimo comma c.c.). Infine, il provvedimento reclamato va altresì confermato, per quanto suggerito da entrambe le c.t.u., nella parte relativa alle modalità di visita previste con la madre solo in modalità protetta. Sul punto la dott.ssa suggeriva, infatti, allo stato, di mantenere incontri Per_6 solo mediati e gradualmente di ripristinare l'affido condiviso (“Visto il forte vincolo affettivo fra la madre e la minore, appare importante tentare di salvaguardare il legame fra le due. Si riconferma, dunque, la necessità degli incontri fra la minore e la madre, che debbono, tuttavia, avvenire in maniera mediata da una figura educativa a domicilio o con la riattivazione presso il cosiddetto “Spazio Neutro” di competenza. Gradualmente, potrà essere riattivato il percorso di affido condiviso, ma il tutto condizionato e collegato all'espletamento dei percorsi di supporto già evidenziati e suggeriti dalla scrivente per la sig.ra”). Il tribunale gravato disponeva, quindi, “che la madre possa vedere la minore, tenuto conto della volontà della stessa, presso il Servizio di Assistenza sociale del Comune di Telti secondo il calendario predisposto dal servizio”. Orbene, ritiene la Corte che, come sostenuto dal tribunale, non vi siano i presupposti, allo stato, per modificare il regime di incontri protetti presso i Servizi Sociali di Telti, competenti territorialmente trattandosi del luogo in cui risiede la bambina, non risultando elementi di giudizio in senso contrario, se non la sfiducia, stigmatizzata dalle stesse c.t.u., riposta dalla appellante nei confronti di ogni istituzione intervenuta (vedi relazione c.t.u. dott.ssa : Per_6
“Rispetto alla figlia afferma che la stessa sarebbe stata “manipolat figura paterna, dagli ex suoceri e adesso anche dalla nuova compagna del padre. Allo stesso modo, riferisce che tutte le figure professionali che si sarebbero interfacciate con la minore e con lei stessa, a più livelli e a più riprese, sarebbero conniventi con l'ex compagno. Così anche il pregresso CTU e a tratti anche la scrivente” e ancora “La Sig.ra durante le indagini Parte_1 peritali, è quella che maggiormente ha attribuito ad altri le responsabilità per gli eventi per cui si procede. Attribuisce all'ex coniuge e ai suoceri, la responsabilità delle affermazioni di continuando a sminuire, e quindi a Per_2 non riconoscere come entità a se s figlia. Non riconosce, nelle difficoltà relazionali fra lei e alcuni operatori dei servizi sociali coinvolti, un eventuale ruolo nelle dinamiche relazionali innescatesi. Afferma, inoltre, che vi sarebbe stato un accordo fra i servizi sociali, l'associazione prospettiva donna, la precedente CTU, il sindaco di Telti e le forze dell'ordine intervenute, per escludere la sua figura genitoriale. Si percepisce come vittima di “un sistema” a cui lei non appartiene, essendo straniera e non avendo conoscenze influenti”). Né può assumere a tale fine alcun rilievo il richiamo contenuto sempre nella c.t.u. della dott.ssa al Centro per la Famiglia del Comune di OL – e Per_6 specificatamente in dall'appellante - indicato dall'ausiliare solo per percorsi di sostegno alla genitorialità e di natura psicologica a favore della madre (“Questi interventi è possibile metterli in atto mediante l'invio al Centro di Salute Mentale di competenza per la parte psichiatrica;
mentre la parte psicologica e di sostegno alla genitorialità, potrà essere svolta al Centro per la Famiglia del Comune di OL, esterno alle vicende processuali. Spazio in cui la perizianda, potrà confrontarsi con nuovi professionisti, che non essendo ancora intervenuti nel loro nucleo familiare, potranno accogliere le sue sofferenze ed aiutarla a rileggere con modalità “neutre” gli eventi che la stessa porterà”). In relazione invece alla minore, la c.t.u. sottolineava la necessità di “riattivare la presa in carico dal servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile” (da cui la stessa è attualmente seguita: vedi allegazioni comparsa di costituzione e di proseguire il “supporto educativo e già in essere al CP_1 [...]
. CP_4
, invece, come ripetutamente affermato dalla c.t.u. dott.ssa , Per_6 che il percorso di riavvicinamento della bambina alla madre è fortemente
“condizionato e collegato all'espletamento dei percorsi di supporto già evidenziati e suggeriti dalla scrivente per la sig.ra”, in difetto dei quali – come purtroppo è avvenuto fino ad ora - difficilmente potranno esserci dei cambiamenti in positivo nella relazione madre-figlia, data la complessità e delicatezza della situazione, essendo inoltre assolutamente essenziale che
“tutte le figure adulte coinvolte nella vita della minore, nel rispetto dei ruoli, contribuiscano per quanto possibile e di competenza al miglioramento e alla facilitazione del rapporto madre-bambina, senza giudizio e senza pregiudizio nei confronti della fragilità e dell'assetto psicopatologico portato della perizianda. Il padre, dovrà operare un grande lavoro individuale, volto al raggiungimento di questa consapevolezza. Finché non si avrà una visione comune, rispetto alle difficoltà vissute dalla signora e alla sua necessità di ascolto e di supporto, non sarà possibile superare l'importante conflittualità e l'imponente attivazione emotiva, comprensibilmente messa in campo fino ad ora” (vedi sempre relazione dott.ssa ). Per_6
Del resto, la stessa minore, sentit ribunale all'udienza del 7.6.2023, dichiarava non solo di volere mantenere l'attuale collocazione presso il padre ma altresì, in relazione alla madre, di essere “disponibile ad incontrarla” ma solo “alla presenza di un'altra persona”, essendo rimasta molto turbata “dalle vicende della mamma”, come emerso chiaramente nelle c.t.u. in atti. Pertanto, anche l'ultima doglianza va rigettata.
Atteso che la controversia riguarda gli interessi di un minore ed involge l'esame di una situazione estremamente complessa, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese anche in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_2
343/2024 del Tribunale di Tempio Pausania. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Dà atto della sussistenza de presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sassari il 15/1/2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. DEGORTES ALESSANDRA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
) elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. DECANDIA SERENA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 15.1.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: In riforma alla appellata sentenza n. 343/2024 nel procedimento avente RAC 1941/2016 pubblicata il 26.04.2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, in data 24.04.2024, In via preliminare: - disporre l'acquisizione di tutti gli atti e dei verbali di udienza del procedimento penale, con RGNR n° 1871/2016 riunito ad altri, pendente nanti il Tribunale di Tempio Pausania in cui è imputato il ed i CP_1 genitori di questi, Sig.ri e;
- autorizzare il Parte_2 Persona_1 deposito, da parte di p i quanto ritenuti indispensabili al fine della decisione e sulla reale ricostruzione dei fatti di causa;
- nominare un CTU specializzato in psichiatria e/o psicoterapia infantile al fine di valutare ogni aspetto del rapporto genitoriale di entrambe le parti con la figlia minore , esaminare la personalità del e della Per_2 CP_1 appellante, valutare lo stato psicologico della minore;
il tutto in relazione alle ragioni di tutela della minore - nominare un curatore speciale Persona_3 per la minore , che intervenga sulle decisioni sanitarie, riabilitative e di Per_2 spostamento della minore (ad esempio viaggi) finché un genitore o entrambi non saranno in grado di adempiere perfettamente alla cura della minore. Nel merito:
1. disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione della stessa con la madre presso l'abitazione coniugale, programmando l'allontanamento del marito e dei suoceri dalla stessa, al fine di consentire il sereno ritorno della minore e di sua madre presso la predetta abitazione, nonché disponendo a favore della madre e della minore un adeguato supporto, psicologico, educativo e genitoriale, da parte delle strutture che riterrà più adeguate, ad esempio il Centro per la Famiglia di OL (e per ovvie ragioni di serenità non coincidenti con i Servizi Sociali di Telti), al fine di riportare gradualmente alla “normalità” il rapporto madre-figlia;
2. Alla luce delle risultanze delle indagini della Guardia di finanza di OL sulla capacità finanziaria del disporre a suo carico in favore della figlia un assegno di CP_1 mantenimento € 1.000,00 mensili, rivalutabili Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie relative allo studio, alla salute e allo sport;
3. Disporre in favore della e a carico del un assegno di mantenimento di € Parte_1 CP_1
1.500,00, rivalutabile ISTAT;
IN VIA SUBORDINATA: disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione della stessa con la madre presso la propria residenza attuale, disponendo a favore della madre e della minore un supporto adeguato, psicologico, educativo e/o alla genitorialità, nel precipuo interesse della minore e della madre, senza che ciò costituisca rinuncia alcuna, da parte della resistente, al diritto di abitazione in relazione alla casa coniugale, non appena il programma di supporto verrà concluso, ovvero sarà possibile eseguirlo a distanza presso l'istituto prescelto, dove madre e minore si potranno recare nei giorni ed negli orari prestabiliti;
In via ESTREMAMENTE subordinata, nella denegata ipotesi di assegnazione dell'abitazione coniugale al con affidamento condiviso della CP_1 minore e collocazione presso gale, disporre comunque a carico dello stesso il 100% delle spese straordinarie relative allo studio, salute e sport della figlia e un mantenimento mensile a favore della moglie di euro 1.500,00 rivalutabile annualmente ISTAT. In ogni caso:
- Dichiarare che il ha necessità di seguire un programma adeguato, di CP_1 supporto al con ella propria aggressività istintiva, nonché alla genitorialità, e, per l'effetto, stabilire in quale istituto e/o istituti lo stesso dovrà seguire il programma e/o i programmi di riabilitazione che all'uopo verranno predisposti per risolvere le proprie predette gravi criticità; - Invitare i Servizi Sociali ritenuti competenti ad effettuare un monitoraggio costante e continuo del nucleo familiare, in particolare, compiere le opportune indagini per verificare lo stile di vita, la situazione abitativa e lavorativa e le persone che ivi coabitano, in considerazione del fatto che ad oggi la minore è collocata presso il padre;
- Invitare i Servizi Sociali ad effettuare un monitoraggio del rapporto padre-bambina; - Invitare i Servizi Sociali a predisporre, di concerto con l'Azienda Sanitaria competente, di dare immediato avvio al progetto di riavvicinamento tra madre e figlia nel caso, mediante un percorso di supporto terapeutico per la minore per favorire il riavvicinamento alla madre;
- Invitare i Servizi Sociali competenti a predisporre, una calendarizzazione per gli incontri della madre con la figlia, un eventuale percorso di supporto alla genitorialità, tenuto conto delle condizioni psico emotive della minore;
- Ordinare ai Servizi Sociali di OL ovvero ai Servizi che si riterranno competenti di effettuare una relazione -con cadenza bisettimanale- sull'attività di monitoraggio di cui sopra. PER PARTE APPELLATA: Piaccia all.Mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare quanto statuito nella Sentenza di primo grado N. 343/2024 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania il 24.04.2024 e pubblicata il 26.04.2024. Svolgimento del Processo Con sentenza n. 343/2024, emessa in data 26.4.2024, il Tribunale di Tempio Pausania - istruita la causa con produzioni documentali, prova per testi, espletamento di due c.t.u. ed indagini di polizia tributaria -:
- dichiarava la separazione personale di e CP_1 Controparte_2
, rigettando la domanda di addebito
[...] Parte_1
- affidava la minore figlia in via super esclusiva al padre, con Per_2 residenza della stessa in Te gione Taddei n. 247/B e assegnazione della casa familiare al padre;
- poneva a carico del un assegno di mantenimento in favore della CP_1
a decorrere dalla data della sentenza, di euro 500,00 mensili, Parte_1
e annualmente;
- disponeva che la madre potesse vedere la minore, tenuto conto della volontà della stessa, presso il Servizio di Assistenza Sociale del Comune di Telti secondo il calendario predisposto dal servizio;
- invitava la signora a rivolgersi e seguire le cure del Centro di Salute Parte_1
Mentale;
- compensava le spese tra le parti.
ha proposto appello censurando la sentenza nella Parte_1 parte in cui: i) rigettava la domanda di addebito della separazione proposta dalla ii) fissava in euro 500,00 mensili il contributo al suo Parte_1 mantenimento posto a carico del iii) disponeva l'affidamento super CP_1 esclusivo della figlia al padre;
iv) r ntava il diritto di visita della minore tenendo conto della volontà della minore e presso i Servizi Sociali di Telti. La ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame CP_1 perché infondato, formulando le conclusioni in epigrafe riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. All'udienza di comparizione in camera di consiglio la Corte si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Dell'addebito. Con ricorso depositato il 20.9.2016, conveniva in giudizio davanti CP_1 al Tribunale di Tempio Pausania chiedendo che Controparte_2 venisse pronunciata la separazione gando che:
- le parti avevano contratto matrimonio civile il 24.7.2002;
- dall'unione era nata il [...] ed il nucleo familiare era andato a Per_2 vivere in una “villetta nell'agro di Telti”, di proprietà esclusiva del e CP_1 per la quale lo stesso versava mensilmente una rata di mutuo dell' di circa euro 860,00;
- la convivenza era ormai insostenibile, anche perché da tempo la resistente aveva iniziato a porre in essere comportamenti “contrari al vivere civile” manifestando “gravissime e ripetute alterazioni comportamentali“. La il 6.12.2006, si costituiva in giudizio negando di avere Parte_1 ma ndotte gravi e contrarie al vivere civile e lamentando invece che, da due anni, il marito era “diventato irascibile e violento nei confronti della moglie tanto da indurla ben cinque volte a sottoporsi alle cure mediche in conseguenza delle percosse e delle lesioni procuratele dal marito”, tanto che ella aveva presentato anche querela nei suoi confronti, ed inoltre, il CP_1 aveva iniziato a vivere “una vita completamente autonoma, tot incurante degli obblighi familiari, coniugali e anche di semplice convivenza civile”. Alla luce di tali allegazioni, domandava l'addebito della separazione. Il tribunale rigettava la domanda in difetto di “elementi univoci che provino che la crisi coniugale sia effetto della violazione dei doveri coniugali da parte del marito come descritti dalla resistente”, evidenziando come fosse “complesso
..chiarire le cause della crisi coniugale”, tenuto anche conto che le relazioni di aggiornamento rilasciate dal Centro Antiviolenza Prospettiva Donna, dove la ricorrente era andata a vivere inizialmente con la figlia, si fondavano
“esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate dalla senza l'instaurarsi Parte_1 del contradditorio con il . Conseguente difetto di precisi CP_1 riscontri, tenuto anche conto dei problemi psicologici seri, quali risultanti dalle ctu e dalle relazioni dei Servizi in atti” in capo alla secondo il giudice Parte_1 di primo grado non poteva “ritenersi provata da parte della ricorrente l'addebitabilità della separazione”. La ha contestato la decisione di rigetto eccependo che il giudice di Parte_1 primo grado non valutava correttamente le risultanze istruttorie ed in specie le prove documentali attestanti:
- le numerose querele e gli accessi al pronto soccorso, iniziati nel 2014 ed antecedenti, quindi, al ricorso per separazione;
- gli atti del processo penale pendente in sede dibattimentale davanti al Tribunale di Tempio Pausania nei confronti del per maltrattamenti CP_1
e violenze;
- le dichiarazioni rilasciate da alla prima c.t.u., dott.ssa e Per_2 Per_4 riportate a pag. 25 della relazione tecnica. L'appellante ha chiesto, quindi, l'acquisizione di cinque video da lei registrati e di tutti gli atti ed i verbali del procedimento penale. Orbene, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”; doveri che, come è noto, sono quello reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.). La violazione di tali doveri non è sufficiente a giustificare una pronuncia di addebito, essendo altresì necessario dimostrare che dalla stessa sia derivata la intollerabilità della convivenza e, quindi, la crisi del matrimonio. La Suprema Corte ha avuto, infatti, modo di chiarire sul punto che (Cass. n. 40795/21) “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” e che (cfr Cass. n. 22294/24) “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore”. Ciò premesso, nel caso di specie, la costituendosi nel giudizio di Parte_1 separazione proposto dal marito nel s 016, fondava la domanda di addebito sul fatto che da circa due anni, il marito, da un lato, poneva in essere condotte violente nei suoi confronti, e dall'altro, viveva “una vita completamente autonoma, totalmente incurante degli obblighi familiari, coniugali e anche di semplice convivenza civile”. Tale ultimo profilo della violazione lamentata, in disparte la sua estrema genericità, non risulta minimamente oggetto di alcun riscontro probatorio. E, infatti, di esso non si fa neppure cenno nella decisione gravata. Quanto alle lamentate condotte di violenza asseritamente perpetrate dal nei confronti della moglie, quest'ultima depositava in giudizio (vedi CP_1 omparsa di costituzione) la copia di cinque querele - di cui la prima risalente a febbraio 2016 e le altre ai mesi successivi - e la copia di tre certificati di accesso al Pronto Soccorso - di cui il primo risalente al 26.4.2016 e gli altri due a giugno e settembre del medesimo anno. Con tali querele la aveva denunciato condotte di aggressione da parte del marito ed in Parte_1
stesse il veniva rinviato a giudizio ed è pendente davanti al CP_1
Tribunale di Tempio Pausania il relativo dibattimento. La ha chiesto che la Corte disponga il deposito di cinque video da lei Parte_1 registrati della bambina e di tutta la documentazione e di tutti i verbali del relativo procedimento penale. L'istanza è da rigettare. Quanto ai video, gli stessi sarebbero stati, secondo le allegazioni della appellante, unilateralmente registrati dalla stessa al di fuori di ogni contraddittorio. Quanto al processo penale, in disparte la palese inammissibilità della istanza le per la sua genericità ed indeterminatezza, è appena il caso di rilevare che la in quanto parte offesa, ha di certo accesso agli atti del procedimento Parte_1 en avrebbe potuto estrarre copia di quelli rilevanti e depositarli nel presente giudizio. Pertanto, fino all'esito del processo penale, in difetto di qualsiasi ulteriore elemento di giudizio sulla riconducibilità al di condotte di violenza nei CP_1 confronti della moglie, non è affatto possibile affermare in questo giudizio la sussistenza e veridicità dei fatti oggetto di querela e del procedimento penale in corso. Del resto, emerge dagli atti che lo stesso aveva presentato Per_5 diverse denunce nei confronti della nel cor 16, ed anche per Parte_1 calunnia nel 2017. Inoltre, non emergono elementi di valutazione nel senso rappresentato dalla nelle dichiarazioni rilasciate dalla figlia alla prima c.t.u. Parte_1 Per_2
nominata già nella fase pres del giudizio, e Per_4 specificatamente richiamate dall'appellante nel suo atto di gravame, ricavandosene invece di segno contrario. Si legge, infatti, nella relazione depositata nel luglio 2017, che la bambina, sentita dall'ausiliare, aveva riferito in particolare di un episodio, di cui non è dato sapere l'epoca precisa, in cui la madre era caduta dalle scale per colpa del padre. Peraltro, in tale colloquio la bambina aveva anche riferito che entrambi “i genitori litigano” e si picchiano (“mamma picchia AP e AP picchia mamma....”), attribuendo “alla malattia materna la causa dei conflitti tra i genitori” e riferendo di essere “preoccupata”. In buona sostanza, dal racconto della bambina emergeva esclusivamente un quadro di evidente intollerabilità della convivenza ormai irreversibile e non certo le ragioni della sua causa. Del resto la c.t.u., nonostante tale racconto, non rilevava problematiche specifiche in capo al ovvero una condizione di criticità tale da rendere CP_1 inopportuno il colloc ella minore presso il padre (“Rispetto al CP_1 non sono riferiti nè la scrivente ha potuto apprezzare anomalie comportamentali;
per quanto attiene le accuse di violenza sarà il Tribunale Penale ad accertare le responsabilità”), sottolineando, invece in relazione alla madre, la “tendenza alla menzogna” e ad “atteggiamenti paranoidei e aggressivi” - anche mediante condotte manifestatesi nei confronti dell'ausiliare e da quest'ultima stigmatizzate nella relazione (“l'aver agito anche con la scrivente in maniera intrusiva e fuori telecamere”) - e concludendo per il collocamento della minore presso il padre, il quale dava “maggiori garanzie di affidabilità e costanza”. Infine, giova evidenziare come dalla stessa descrizione della “storia della coppia” contenuta nella seconda c.t.u. della dott.ssa , emerge come in Per_6 realtà l'intollerabilità della convivenza tra le parti era sorta molto tempo prima rispetto all'epoca dei fatti oggetto delle reciproche denunce, e precisamente subito dopo la nascita della bambina ed il rientro della appellante dall'Iran, dove si era sottoposta alla FIVET (pagg. 7 e ss della relazione: “Rispetto all'arrivo di , entrambi raccontano che dopo aver atteso a lungo Per_2
l'arrivo di u la sig.ra preferì rivolgersi ad un ospedale Parte_1 specializzato in Iran, dove si sottopose alla Fivet, essendosi offerta l'anziana madre di provvedere ai costi economici di tale intervento. In Iran, inizialmente la sig.ra si sottopone ad un iniziale intervento chirurgico (di Parte_1 verosimile e di un fibroma) e poi continua con la procedura di attuazione della fecondazione. Al secondo tentativo, nella primavera del 2009, rimase in attesa di . Rientrerà in Italia, dopo una permanenza in Iran Per_2 della durata di un anno e mezzo. La coppia che solo raramente aveva avuto qualche discussione, iniziò ad avvertire le prime difficoltà relazionali;
il sig.
definisce la sig.ra come aggressiva e facilmente irritabile, CP_1 Parte_1 attribuendo tuttavia tale sintomatologia, agli ormoni assunti per favorire la gravidanza. Tali discussioni, andarono a coinvolgere anche la coppia genitoriale di lui, inizialmente ben tollerata, dalla sig.ra La sig al Parte_1 Parte_1 contrario afferma, che le discussioni fra i coni tarono, lle sempre più crescenti intromissioni, dei suoceri;
afferma, che vi sarebbe stato un accordo-complotto, fra suoceri ed ex marito, per estrometterla gradualmente, dalla gestione della figlia e della casa. Nata la bambina, la coppia, secondo il racconto del sig. opta per non inserirla al nido, CP_1 stante la mancanza di lavoro per lei e comunque la presenza dei nonni come aiuto nelle pratiche quotidiane. Secondo il racconto della la bambina, Parte_3 non venne inserita al nido, per compiacere alla nonna. Il sig. riferisce CP_1 che le mansioni di cura della bambina erano delegate alla non rna, che trascorreva la giornata con la nuora, stante il piacere reciproco di stare insieme e la tolleranza della anziana donna per le stravaganti attività della La Parte_1 sig.ra al contempo, racconta di continue intrusioni ed oni Parte_1 della suocera, impedendole un adeguato svolgimento del ruolo materno. Il progredire delle difficoltà relazionali e i continui litigi, portano il sig. CP_1 nel 2014 circa, a trasferire la propria stanza da letto nella taverna e i seconda attività lavorativa così da poter ultimare i lavori della casa. Al contempo la sig.ra in maniera graduale, non riesce più a trovare una Parte_1 collocazione lavorativa, nel suo ambito professionale. Il sig. riferisce di CP_1 non voler comunque rivolgersi ad un avvocato per paur eparazione stessa, pur contestando alla moglie non solo l'incompatibilità come coppia ma anche scelte inadeguate per la piccola , quali tenerla sempre chiusa a Per_2 casa con sé. In maniera graduale e anche naturale, , inizia a preferire Per_2 la compagnia dei nonni e a ritrovare in loro, un vali di riferimento. La sig.ra al contrario, si convince che la piccola sia fomentata dai nonni Parte_1
e dal ro di lei”). Pertanto, allo stato, come ritenuto dal tribunale, in forza delle risultanze in atti, non può dirsi dimostrata la sussistenza di comportamenti violenti posti in essere dal nei confronti della in rapporto di causa con CP_1 Parte_1
l'intollerabilità della convivenza tra le parti. Conseguentemente, va confermata la decisione di rigetto della domanda di addebito proposta dalla appellante.
B) Delle statuizioni di natura economica. La ha contestato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui Parte_1 fis o 500,00 mensili il contributo al suo mantenimento posto a carico del lamentando “la palese violazione del Giudice di prime cure dell'art. CP_1
116 c.p.c. (valutazione della prova) in ordine alle indagini patrimoniali depositate dalla Guardia di Finanza e la contrarietà nella sentenza stessa rispetto a quanto riportato nella parte relativa alla evidente disparità economica tra i coniugi rispetto a quanto poi statuito”, posto che:
- “effettuando una semplice media matematica in relazione ai redditi per gli anni 2018/2017/2016 del si rileva che lo stesso ha percepito CP_1 un reddito netto di euro 5. edio mensile così calcolato: euro 65.030,00 anno 2018 (dichiarazione 2019) + euro 58.983,00 anno 2017 (dichiarazione 2018) + euro 61.804,00 anno 2016 (dichiarazione 2017)
= totale euro 185.817,00”;
- “oltre quanto sopra, gli accertamenti reddituali evidenziano che lo stesso è proprietario di beni immobili, auto e titolare di diversi conti correnti, vive nella casa familiare, gode dell'aiuto dei genitori”;
- “al contrario la dott.ssa che pure ha contribuito alla Parte_1 realizzazione della casa, acquistata in regime di comunione, non può goderne, non ha alcuna fonte di reddito in quanto a causa dello stress post traumatico e delle successive condizioni socioeconomiche determinatesi, non ha più avuto la possibilità di svolgere la professione di farmacista, inoltre è costretta a sopportare i costi di un canone di locazione e non ha alcun aiuto familiare, essendo sola in Italia”. Orbene, il tribunale gravato fissava in euro 500,00 mensili, in luogo dell'importo di euro 700,00 mensili liquidato in sede presidenziale, l'assegno di mantenimento posto a carico del sulla base della seguente CP_1 motivazione: “si ritiene di dover mantenere la previsione di versamento dell'assegno di mantenimento a carico del marito e a favore della moglie;
ciò alla luce della condizione lavorativa ed economica del il quale CP_1 manterrà la casa coniugale sita in Telti, convive con una persona che ha un lavoro, se pure a part-time, e della mancanza di lavoro della resistente, dettata anche dalle sue condizioni psicofisiche. Peraltro occorre tenere conto che, anche in ragione di quanto affermato oltre relativamente alle spese straordinarie, il signor deve provvedere integralmente al mantenimento CP_1 della figlia, i cui costi, do (la ragazza in udienza ha detto che intende continuare gli studi), sono destinati ad aumentare. Per tale ragione il Collegio ritiene equo che il ricorrente, fermo finora quanto stabilito in sede presidenziale, versi a titolo di mantenimento della sig.ra dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza la somma mensile di 0 da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Relativamente alla richiesta avanzata da parte ricorrente circa la corresponsione dalla resistente del 50% delle spese straordinarie a favore della minore, la stessa si rigetta in ragione del fatto che la sig.ra risulta attualmente priva di occupazione, riceve Parte_1 unicamente l'assegno di mantenimento e non risulta pertanto possibile obbligarla al pagamento delle predette somme”. La statuizione va confermata. Innanzi tutto, a differenza di quanto eccepito dall'appellante, i redditi sopra riportati non sono netti ma lordi (vedi quanto riportato nella relazione della polizia tributaria in data 15.6.2020 dove si fa riferimento a redditi imponibili). Pertanto, il reddito mensile netto non può essere pari a circa 5.100,00 mensili, come meramente dedotto dall'appellante, ma tutt'al più ad euro 3.000,00 mensili (come peraltro specificatamente dedotto dalla stessa nella Parte_1 comparsa di costituzione di primo grado – “oltre allo stipendio dalla Autorità Portuale di OL – Golfo Aranci, con stipendio medio mensile di Euro 3.000,00” e come si evince chiaramente dalla busta paga del maggio 2024, in cui risulta, infatti, un netto di euro 3.000,00 circa: vedi produzioni comparsa di costituzione della fase di appello). CP_1
Il è, inoltre, proprietario di due terreni adibiti a pascolo, di cui per uno CP_1 solo di 1/3, e di un unico immobile, la casa coniugale di Telti, su cui grava un mutuo trentennale, per la precisione 28 anni, a tasso variabile, per cui allo stato il a tale titolo versa circa euro 1.000,00 mensili (vedi produzioni CP_1 compar uzione fase appello). L'appellato è intestatario di due auto immatricolate nel 2004 e nel 2016, una Dacia AY e una Kia CA, ed, infine, di un unico conto corrente, , CP_3 aperto nel 2001, posto che tutti gli altri rapporti evidenziati nella relazione della polizia tributaria fanno riferimento non a conti corrente ma a numerosi finanziamenti richiesti dal dagli anni 2000 in poi, oggetto nel CP_3 CP_1
2024 di una o ne di consoli , con un prestito onnicomprensivo di circa euro 28.600,00, per cui allo stato versa la somma mensile di circa euro 560,00 (vedi documentazione allegata alla comparsa di costituzione fase appello). Pertanto, tenuto conto del fatto che il si fa interamente carico del CP_1 mantenimento della minore figlia di anni 14, anche in relazione a Per_2 tutte le spese straordinarie, non alcunchè sulla madre a tale fine, deve ritenersi congruo l'importo di euro 500,00 mensili posto a suo carico dal tribunale per il mantenimento della ex coniuge. Peraltro, è appena il caso di rilevare che secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, (vedi Cass. n. 20866/21), “In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo”, tanto più considerando che la appellante presenta una elevata qualifica professionale, essendo laureata in farmacia, e che la stessa allegava in primo grado di avere anche partecipato, con i proventi del proprio lavoro, alle spese di acquisto della casa coniugale (vedi comparsa di costituzione: “A fronte dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra e del suo precedente Parte_1 ridotto reddito (peraltro, quando percepito, ersato nell'unico c/c familiare) che non le consente alcuna autonomia economica…….. Anche in merito alla casa coniugale, in sede di ricorso introduttivo, il sig. non ha CP_1 detto la verità, avendo entrambi i coniugi, in sede di regime di comunione legale dei beni, acquistato e pagato pro-quota sia le somme indicate nel preliminare di compravendita che quelle indicate nell'atto pubblico notarile”). Al contrario, la nulla allegava invece, neppure in sede di memorie ex Parte_1 art. 183 cpc, in ordine alla impossibilità di reperire sul mercato una occupazione confacente alle sue attitudini professionali. Solo nel presente giudizio ha precisato che non ha più avuto possibilità di lavorare “a causa dello stress post traumatico e delle successive condizioni socioeconomiche determinatesi”, senza alcuna ulteriore precisazione. Il motivo di censura va, pertanto, rigettato.
C) Dell'affidamento super esclusivo della minore e della regolamentazione del diritto di visita della minore. Gli ultimi due motivi di doglianza possono essere valutati congiuntamente perché strettamente connessi. Il tribunale, sulla base delle conclusioni cui pervenivano le due c.t.u. - la dott.ssa nominata in fase presidenziale, e la dott.ssa , in fase di Per_4 Per_6 merito - nonché della precisa volontà della minore espressa in tale senso all'udienza del 7.6.2023, affidava la minore in via super esclusiva al padre, con assegnazione della casa familiare al e diritto di visita della madre CP_1
“presso il Servizio di Assistenza so l Comune di Telti secondo il calendario predisposto dal servizio” e “tenuto conto della volontà della minore”. La ha contestato la statuizione in parte qua lamentando innanzi tutto Parte_1
l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado delle conclusioni cui perveniva la prima c.t.u., dott.ssa e delle criticità evidenziate nella Per_4 stessa in capo al nonché dei “risultanti discordanti” delle due CP_1 consulenze. Orbene, preliminarmente giova evidenziare come in realtà le conclusioni cui pervenivano le due c.t.u. non sono affatto “discordanti” ma assolutamente conformi. La prima, dott.ssa come peraltro già sopra rilevato, concludeva nel Per_4 senso che “la minore debba mantenere come collocazione Persona_3 prevalente l'abitazione 'interno di un regime di affidamento condiviso monitorato”, dato che “benchè in capo all'uomo infatti si siano riscontrate importanti criticità, è altresì vero che questo dà maggiori garanzie di affidabilità e costanza”. La c.t.u. evidenziava, infatti, per entrambi i genitori delle criticità - “La signora presenta un quadro di Disturbo di Parte_1
Personalità con altra specificazione, caratterizzato da scarsa percezione delle altrui necessità, idee di riferimento e contenuti paranoidei, oscillazioni del tono dell'umore, difficoltà nelle relazioni sociali, scarsa capacità di introspezione, idee di grandiosità” mentre “Il sig. presenta immaturità affettivo CP_1 relazionale, con atteggiamento di costante evitamento e delega delle proprie responsabilità e appiattimento dell'area emozionale” – ma riteneva comunque il padre maggiormente affidabile. Alla luce di tali argomentazioni, il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, con provvedimento del 23.10.2017, collocava la minore presso il padre, previo affidamento congiunto, regolamentando il diritto di visita della madre “in ambiente neutro e alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali” ed invitando la a “sottoporsi a costanti cure psichiatriche”, in base a Parte_1 quanto speci e suggerito dalla dott.ssa sul punto. Per_4
La seconda c.t.u. dott.ssa perveniva sostanzialmente alle medesime Per_6 conclusioni sulla base di arg zioni molto simili:
- “Dalle indagini peritali, dalla documentazione agli atti, dal confronto con gli operatori coinvolti in questa vicenda e dall'osservazione della minore, al momento attuale, emerge che il sig. è in grado di svolgere il CP_1 proprio ruolo in modo da garantire escita sufficientemente equilibrata della figlia. La sig.ra è quella che, al momento Parte_1 della valutazione peritale, mostra re vulnerabilità, rispetto al suo ruolo genitoriale. Presenta importanti elementi di interesse psicopatologico che necessitano di un miglior inquadramento diagnostico, di un adeguato approccio terapeutico (verosimilmente anche farmacologico) e di supporto per poter svolgere al meglio il proprio ruolo genitoriale. La sig.ra, al momento della valutazione, nonostante abbia mostrato una buona capacità affettiva nei confronti di , è Per_2 comunque apparsa profondamente deficitaria, per le c che personologiche e cliniche (già descritte all'esame dello stato mentale e nella discussione psichiatrico forense), non riuscendo a concretizzare un'adeguata sintonizzazione emotiva e cognitiva con la figlia e non riconoscendone i suoi bisogni primari”;
- “La sig.ra come già espresso al punto uno, presenta una Parte_1 capacità g mpromessa. L'istanza affettiva nei confronti della minore appare buona;
tuttavia la sig.ra non appare in grado, come evidenziato nella discussione psichiatrico-forense e nell'osservazione madre-figlia, di posporre le sue necessità a quelle della minore. Non riconosce né i bisogni, né le necessità di . Non la riconosce come Per_2 entità a sé stante, capace di provar ni o sentimenti o di esprimere un suo pensiero razionale o emotivo. Non appare in grado di accoglierla nelle sue espressioni, né appare capace di darle un giusto spazio di ascolto. Al momento della valutazione è concretamente convinta che il suo ex coniuge, insieme alla famiglia di lui e a tutti i servizi fino ad ora coinvolti nella vicenda, abbia architettato fin da principio, un “piano” per estrometterla dal suo ruolo genitoriale. Pertanto, non riconosce affatto il valore genitoriale opposto”;
- in particolare, “La sig.ra presenta una compromissione Parte_1 psicologica e risente mag della situazione vissuta, anche perché non ne riconosce né l'origine né le cause e vive il tutto come un'ingiustizia. Tale assetto psicopatologico, è presente fin dalla giovane età ed è stato, verosimilmente, misconosciuto e assolutamente mai supportato adeguatamente. Per tali ragioni, la sig.ra tende a mettere in atto modalità di funzionamento caotiche, ripetitive e disfunzionali, senza che la stessa ne abbia un adeguato insight. Pertanto, se non adeguatamente elaborati, potrebbero ripercuotersi su un adeguato sviluppo armonico della minore. Utile l'invio al Centro per la Famiglia e al Centro di Salute Mentale di OL”.
- “Il sig presenta una buona capacità genitoriale. La relazione CP_1 padre- appare buona;
ha presentato una adeguata e buona capacità interattiva con la minore in termini di affettività, accudimento e attenzione dei bisogni. Buona la cura degli spazi abitativi, della socialità e dell'istruzione. Riconosce l'importanza del ruolo genitoriale opposto ma presenta, come già affermato nei paragrafi precedenti, delle difficoltà a cogliere fino in fondo le importanti aree di fragilità/psicopatologia dell'ex moglie rischiando di dare una lettura dei fatti, che ciclicamente accadono e che possono coinvolgere , parziale e disfunzionale per la Per_2 minore. Tali aspetti, andrebb atamente supportati in uno spazio terapeutico”;
- in particolare, “il sig. al momento attuale, appare quello CP_1 maggiormente libero da influenze psicopatologiche e presenta un buon grado di compenso clinico. Presenta tuttavia delle difficoltà, seppur inconsapevoli, nella comprensione e gestione delle aree di fragilità - psicopatologia dell'ex coniuge, che necessitano di supporto psicologico, per poter essere rese non disfunzionali nella crescita della minore. Utile il proseguo del supporto alla genitorialità in atto al Comune di Telti e ove possibile l'inizio di un percorso di psicoterapia individuale”;
- “è necessario segnalare che vi è stato un progressivo miglioramento del suo ruolo genitoriale, dal precedente iter peritale a questo. Si è mostrato attento a porsi in maniera propositiva nei confronti di e di tutti i Per_2 cambiamenti che ha affrontato e che dovrà affront mostrato attento e partecipe nel riconoscere le esigenze della figlia e nel descrivere i suoi cambiamenti. Buona l'adesione cosciente e reale ai programmi proposti dai servizi territoriali dopo la pregressa CTU”; - la difficoltà nel rapporto madre-figlia, invece, “si traduce, nel concreto, in una impossibilità a stabilire una valida relazione affettiva fra le due.
, non si sente riconosciuta come entità dalla figura materna. Vi Per_2 sarà la necessità di un reinserimento graduale della figura materna che, per il momento, continuerà ad avvenire in ambiente protetto (Spazio Neutro) o al domicilio della madre, ma sempre in presenza di una figura educativa. Emerge, invece, una relazione adeguata con il padre, fonte di protezione, sicurezza e stabilità”;
- “al momento attuale, visto il completo fallimento degli interventi proposti nella precedente CTU, … per non-aderenza da parte della sig.ra
si propone, l'affido esclusivo, almeno in via provvisoria, alla Parte_1 na”. Alla luce di tali argomentazioni, brevemente riportate sopra, la Corte ritiene che la decisione, allo stato, di affido super esclusivo in favore del padre sia giustificata in considerazione delle conclusioni pressochè conformi cui pervenivano entrambe le c.t.u. in relazione alla diversa natura e gravità delle criticità riscontrate in ciascuna figura genitoriale e, soprattutto la seconda ausiliare, in relazione al diverso approccio dei due genitori - positivo e collaborante il oppositivo e mistificatorio la - rispetto ai CP_1 Parte_1 percorsi di sostegno e di ausilio suggeriti. Invero, non risulta che la appellante abbia iniziato il percorso psichiatrico suggerito in entrambe le relazioni e per giustificare tale situazione la ha depositato un certificato di accesso al Parte_1 pronto soccorso psichiatrico .11.2024, in cui lei stessa dava atto di avere inutilmente contattato il CSM di OL. Ma l'invito “a sottoporsi a cure psichiatriche costanti presso il CSM” era già contenuto nella prima relazione della dott.ssa del 2016 e fatto proprio nell'ordinanza presidenziale del Per_4
2017. Nulla è apere dei tentativi effettuati dalla negli anni dal Parte_1
2016 in poi. Invero, ai sensi dell'ult. comma dell'art. 337 quater c.c. “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che (cfr Cass. n. 4056/23) “la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”. Orbene, alla luce di quanto accertato nelle due c.t.u. in atti e dei principi di diritto sopra evidenziati, deve ritenersi che nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo di al padre sia necessario al fine di evitare che il Per_2 percorso di ausilio intrapreso nel suo esclusivo interesse – allo stato è Per_2 seguita dal servizio di Neuropsichiatria e da una educatrice - p re limitazioni nel suo funzionamento a causa dell'atteggiamento oppositivo e non collaborante dimostrato dalla madre. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione cd educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (cfr art. 337-quater ultimo comma c.c.). Infine, il provvedimento reclamato va altresì confermato, per quanto suggerito da entrambe le c.t.u., nella parte relativa alle modalità di visita previste con la madre solo in modalità protetta. Sul punto la dott.ssa suggeriva, infatti, allo stato, di mantenere incontri Per_6 solo mediati e gradualmente di ripristinare l'affido condiviso (“Visto il forte vincolo affettivo fra la madre e la minore, appare importante tentare di salvaguardare il legame fra le due. Si riconferma, dunque, la necessità degli incontri fra la minore e la madre, che debbono, tuttavia, avvenire in maniera mediata da una figura educativa a domicilio o con la riattivazione presso il cosiddetto “Spazio Neutro” di competenza. Gradualmente, potrà essere riattivato il percorso di affido condiviso, ma il tutto condizionato e collegato all'espletamento dei percorsi di supporto già evidenziati e suggeriti dalla scrivente per la sig.ra”). Il tribunale gravato disponeva, quindi, “che la madre possa vedere la minore, tenuto conto della volontà della stessa, presso il Servizio di Assistenza sociale del Comune di Telti secondo il calendario predisposto dal servizio”. Orbene, ritiene la Corte che, come sostenuto dal tribunale, non vi siano i presupposti, allo stato, per modificare il regime di incontri protetti presso i Servizi Sociali di Telti, competenti territorialmente trattandosi del luogo in cui risiede la bambina, non risultando elementi di giudizio in senso contrario, se non la sfiducia, stigmatizzata dalle stesse c.t.u., riposta dalla appellante nei confronti di ogni istituzione intervenuta (vedi relazione c.t.u. dott.ssa : Per_6
“Rispetto alla figlia afferma che la stessa sarebbe stata “manipolat figura paterna, dagli ex suoceri e adesso anche dalla nuova compagna del padre. Allo stesso modo, riferisce che tutte le figure professionali che si sarebbero interfacciate con la minore e con lei stessa, a più livelli e a più riprese, sarebbero conniventi con l'ex compagno. Così anche il pregresso CTU e a tratti anche la scrivente” e ancora “La Sig.ra durante le indagini Parte_1 peritali, è quella che maggiormente ha attribuito ad altri le responsabilità per gli eventi per cui si procede. Attribuisce all'ex coniuge e ai suoceri, la responsabilità delle affermazioni di continuando a sminuire, e quindi a Per_2 non riconoscere come entità a se s figlia. Non riconosce, nelle difficoltà relazionali fra lei e alcuni operatori dei servizi sociali coinvolti, un eventuale ruolo nelle dinamiche relazionali innescatesi. Afferma, inoltre, che vi sarebbe stato un accordo fra i servizi sociali, l'associazione prospettiva donna, la precedente CTU, il sindaco di Telti e le forze dell'ordine intervenute, per escludere la sua figura genitoriale. Si percepisce come vittima di “un sistema” a cui lei non appartiene, essendo straniera e non avendo conoscenze influenti”). Né può assumere a tale fine alcun rilievo il richiamo contenuto sempre nella c.t.u. della dott.ssa al Centro per la Famiglia del Comune di OL – e Per_6 specificatamente in dall'appellante - indicato dall'ausiliare solo per percorsi di sostegno alla genitorialità e di natura psicologica a favore della madre (“Questi interventi è possibile metterli in atto mediante l'invio al Centro di Salute Mentale di competenza per la parte psichiatrica;
mentre la parte psicologica e di sostegno alla genitorialità, potrà essere svolta al Centro per la Famiglia del Comune di OL, esterno alle vicende processuali. Spazio in cui la perizianda, potrà confrontarsi con nuovi professionisti, che non essendo ancora intervenuti nel loro nucleo familiare, potranno accogliere le sue sofferenze ed aiutarla a rileggere con modalità “neutre” gli eventi che la stessa porterà”). In relazione invece alla minore, la c.t.u. sottolineava la necessità di “riattivare la presa in carico dal servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile” (da cui la stessa è attualmente seguita: vedi allegazioni comparsa di costituzione e di proseguire il “supporto educativo e già in essere al CP_1 [...]
. CP_4
, invece, come ripetutamente affermato dalla c.t.u. dott.ssa , Per_6 che il percorso di riavvicinamento della bambina alla madre è fortemente
“condizionato e collegato all'espletamento dei percorsi di supporto già evidenziati e suggeriti dalla scrivente per la sig.ra”, in difetto dei quali – come purtroppo è avvenuto fino ad ora - difficilmente potranno esserci dei cambiamenti in positivo nella relazione madre-figlia, data la complessità e delicatezza della situazione, essendo inoltre assolutamente essenziale che
“tutte le figure adulte coinvolte nella vita della minore, nel rispetto dei ruoli, contribuiscano per quanto possibile e di competenza al miglioramento e alla facilitazione del rapporto madre-bambina, senza giudizio e senza pregiudizio nei confronti della fragilità e dell'assetto psicopatologico portato della perizianda. Il padre, dovrà operare un grande lavoro individuale, volto al raggiungimento di questa consapevolezza. Finché non si avrà una visione comune, rispetto alle difficoltà vissute dalla signora e alla sua necessità di ascolto e di supporto, non sarà possibile superare l'importante conflittualità e l'imponente attivazione emotiva, comprensibilmente messa in campo fino ad ora” (vedi sempre relazione dott.ssa ). Per_6
Del resto, la stessa minore, sentit ribunale all'udienza del 7.6.2023, dichiarava non solo di volere mantenere l'attuale collocazione presso il padre ma altresì, in relazione alla madre, di essere “disponibile ad incontrarla” ma solo “alla presenza di un'altra persona”, essendo rimasta molto turbata “dalle vicende della mamma”, come emerso chiaramente nelle c.t.u. in atti. Pertanto, anche l'ultima doglianza va rigettata.
Atteso che la controversia riguarda gli interessi di un minore ed involge l'esame di una situazione estremamente complessa, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese anche in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_2
343/2024 del Tribunale di Tempio Pausania. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Dà atto della sussistenza de presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sassari il 15/1/2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni