Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4653-1 /2024 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
I SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati
Dott. Ezio Cannata Baratta Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.-est. sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.3.2025; nel reclamo avverso il decreto n. 14010/24 del 18.10.2024, emesso dal giudice delegato nel procedimento n. 4653/2024 R.G., promosso da:
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PARISI MARIA ELENA, giusta procura in atti
- RECLAMANTE -
CONTRO
, nata a CATANIA (CT) il 22/06/1976 C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PUCCI SIMONA AGATA ANNA C.F._2
MARIA e PUCCI MARIA, giusta procura in atti
- RECLAMATA – osserva
Il presente procedimento ha ad oggetto reclamo avverso il decreto n. 14010/24 del 18.10.2024, con cui il giudice delegato, nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi, a parziale modifica di quanto statuito inaudita altera parte, ha emesso l'ordine di protezione ex art. 473 bis
69 e ss. nei confronti di . Parte_1
Con il provvedimento oggi impugnato è stata ordinata a la cessazione di ogni Parte_1 condotta pregiudizievole all'integrità fisica, morale e psicologica di;
Controparte_1
è stato disposto l'allontanamento del dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi o Pt_1
frequentare il domicilio di nonché i luoghi abitualmente frequentati Controparte_1 da quest'ultima e dai figli con la stessa conviventi (fatto salvo quanto disposto in ordine al diritto
1
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo, lamentando la violazione del Parte_1 termine di 15 giorni prescritto dall'art. 473 bis 71 c.p.c. per la celebrazione dell'udienza di convalida, modifica o revoca dell'ordine di protezione adottato inaudita altera parte;
nel merito il provvedimento è stato censurato perché fondato, nella prospettazione del reclamante, sul solo contenuto della denuncia- querela di rimasto privo di riscontri Controparte_1
oggettivi; il provvedimento è stato inoltre censurato nella parte in cui ha determinato in un anno la durata dell'ordine di protezione, durata ritenuta eccessiva. Il reclamante ha chiesto, infine, che venga disposto il collocamento alternato dei figli minori, in ragione degli impegni lavorativi della madre.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto la conferma del provvedimento Controparte_1
impugnato.
Il reclamo non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente rilevato come il reclamante non possa dolersi in questa in sede del mancato rispetto del termine di 15 giorni prescritto dall'art. 473 bis 71 c.p.c., avendo prestato acquiescenza al provvedimento di fissazione dell'udienza di conferma dell'ordine di protezione:
l'odierno reclamante, infatti, nulla ha eccepito in merito al mancato rispetto del citato termine né nella comparsa di costituzione né all'udienza del 23.10.2024, rinviata su istanza congiunta delle parti.
L'ordine di protezione oggetto del presente procedimento è stato adottato su istanza di
[...]
che lamentava condotte violente e minacciose poste in essere dal coniuge in Controparte_1
occasione di accesi litigi avvenuti in presenza di figli minori della coppia, (nato il Per_1
14.3.20221) e (nata l' 8.8.2015); in diverse occasioni, al fine di sedare il conflitto tra i Per_2 coniugi, era stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine e segnatamente: in data 2.9.2023 vi era stato un violento alterco sul pianerottolo condominiale e i vicini di casa della coppia, allarmati, avevano richiesto l'intervento della polizia;
in data 9.10.2023 le forze dell'ordine erano intervenute su richiesta della , preoccupata perché, a seguito dell'ennesima lite, il CP_1
coniuge si era chiuso in una stanza con i figli minori e rifiutava di aprile la porta, mentre la piccola piangeva;
in quell'occasione i Carabinieri intervenuti avevano consigliato al Per_2 Pt_1 di allontanarsi dall'abitazione; in data 7.11.2023, le forze dell'ordine erano intervenute su richiesta del , in occasione di una lite scoppiata mentre i figli si stavano preparando per Pt_1 andare a scuola;
in data 27.2.2024 era avvenuta l'ennesima violenta lite, durante la quale il Pt_1 aveva spinto la moglie sul divano e l'aveva immobilizzata, a suo dire per difendersi dalle aggressioni della coniuge;
la donna era stata liberata dalla presa del marito solo a seguito
2 dell'intervento del figlio , giunto in soggiorno perché allarmato dalle urla dei genitori;
Per_1 anche in questa circostanza il aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri;
per i fatti Pt_1
avvenuti il 27.2.24 aveva sporto denuncia nei confronti del coniuge;
Controparte_1
erano seguiti numerosi altri litigi con la medesima dinamica, ad esempio in data 19.4.2024 e
20.4.2024, nei quali erano sempre stati coinvolti i figli minori della coppia, e . Per_1 Per_2
L'odierno reclamante non ha negato la gravità dei contrasti con la coniuge nè la violenza delle liti avvenute in presenza dei figli minori ma si è limitato ad addebitare alla coniuge l'esclusiva
“colpa” di tali eventi.
E' innegabile il grave trauma che tali condotte hanno generato nei due minori, sicchè appare pienamente legittima e doverosa l'adozione di provvedimenti che pongano fine a tale intollerabile situazione nel supremo interesse dei minori, destinatari ultimi dell'ordine di protezione.
Ciò anche in ossequio agli obblighi imposti dalle fonti sovranazionali e segnatamente dall'art. 7 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a
Strasburgo il 25 gennaio 1996, articolo rubricato “obbligo di agire prontamente”, il quale così dispone: “Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive”.
La correttezza del provvedimento adottato dal giudice di prime cure, volto a ripristinare un clima familiare quanto più sereno possibile, trova conferma negli esiti delle indagini delegate all'EMI dell'Asp di Catania dal Tribunale per i minorenni (in seguito dichiaratosi incompetente per la pendenza del giudizio di separazione dinnanzi al Tribunale ordinario); si riporta uno stralcio della relazione acquisita agli atti: “In riferimento a quanto appreso dalle parti in colloquio e dal confronto con il Servizio Sociale affidatario, non emergono dal punto di vista sociale fattori di rischio degni di nota tali da far ipotizzare trascuratezza o non curanza dei bisogni di crescita dei minori;
unica criticità rilevante parrebbe essere l'elevata conflittualità della coppia genitoriale che ha coinvolto i minori in dinamiche disfunzionali e pregiudizievoli nei loro confronti venendo meno evidentemente la funzione protettiva che gli adulti di riferimento avrebbero dovuto esercitare. Tale condizione parrebbe ad oggi essersi lievemente attenuata data la lontananza del sig. dalla casa coniugale e quindi la relativa sospensione dei contatti diretti tra i due Pt_1 genitori riducendo così drasticamente le occasioni di litigio” (cfr. pag. 5 relazione EMI del
9.8.2024).
Tanto premesso, al fine dell'adozione dell'ordine di protezione, non assume rilievo decisivo la circostanza che le denunce reciprocamente sporte dai coniugi siano state archiviate, dovendo il
3 giudice civile procedere a valutazione autonoma dei fatti dedotti, anche in relazione al profilo della capacità genitoriale, per le determinazioni di propria competenza;
né in questa sede il giudice è tenuto a indagare su eventuali cause della frattura del consorzio coniugale, né tantomeno individuare nelle condotte dei coniugi profili di “colpa”, rilevanti ad altri fini e che possono anche essere reciproci.
L'adozione dei provvedimenti temporanei relativi all'affidamento e al collocamento della prole, richiesti dal reclamante, non compete a questo collegio e dovrà avvenire nel contraddittorio tra le parti a seguito dell'udienza a ciò deputata ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Il reclamo deve pertanto essere rigettato.
Le spese del presente procedimento verranno liquidate all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo avverso il decreto del Giudice delegato decreto n. 14010/24 del 18.10.2024, reso nell'ambito del proc. n. 4653/2024.
Spese al merito.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/3/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott. Ezio Cannata Baratta
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