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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3779/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
3980/2021 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Casaburo Lucia ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2022, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nel giudizio di ATP nr. Persona_1
3980/2021 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/1992, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto non avente diritto alle prestazioni assistenziali richieste.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito
Pag. 1 di 4 sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12.03.2021, con condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e CP_1 onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Pertanto, esaminata la relazione peritale depositata dal ctu nel procedimento a.t.p., lette le contestazioni di parte ricorrente contenute nell'atto di opposizione, ritenute le stesse rilevanti ed ammissibili, all'udienza del 10.10.2023 è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Disposta la trattazione scritta, letta la perizia, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
In via preliminare, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della perizia è stato comunicato in data 15.06.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 11.07.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 15.07.2022 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, inoltre, evidenziato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso in esame sono specifici i motivi di opposizione e, pertanto, la domanda non può essere considerata inammissibile.
Pag. 2 di 4 La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati alla presente motivazione.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. I sette “momenti fondamentali” indispensabili ad una dignitosa autosufficienza personale sono rappresentati da: vestizione e svestizione, igiene personale, alimentazione, controllo sfinterico, comunicazione, spostamenti intramurari e spostamenti extramurari.
La L. 104/1992 ex art. 3, comma 3, riconosce lo status di persona con disabilità con necessita di sostegno elevato o molto elevato nelle ipotesi in cui “la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Le infermità riscontrate dal ctu, sulla scorta di tutta la documentazione medica in atti nonché a seguito della sottoposizione della parte ricorrente a visita sono quelle risultanti dalla perizia.
Il consulente d'ufficio ha riscontrato che la parte ricorrente è affetta da “Malattia di Parkinson con rallentamento ideomotorio. Diabete mellito tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Artropatia artrosica polidistrettuale a modesta incidenza funzionale. Allegata incontinenza vescicale da stress” e che le sue attuali condizioni di salute determinano lo status di ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua.
In particolare, il ctu, dopo aver valutato la nuova e recente documentazione medica acquisita in corso di causa, ha evidenziato che vi è stata una evoluzione peggiorativa del quadro patologico, il quale è affetto da un complesso morboso, tra cui la patologia che ha assunto maggior rilievo è la malattia neurologica
(Malattia di Parkinson) che ha determinato una condizione di non autosufficienza.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti e sulla visita sanitaria a cui è stata sottoposta la parte ricorrente, è condivisibile anche in punto di decorrenza delle prestazioni sanitarie richieste.
A tal riguardo, il ctu ha ritenuto opportuno ancorare la data di decorrenza del requisito sanitario a decorrere dal 15.10.2024, epoca in cui è stato documentato l'aggravarsi della patologia neurologica a cui
è affetta parte ricorrente. Si legge in perizia: “si ritiene che l'ulteriore peggioramento della malattia neurologica
(Malattia di Parkinson), con verosimile peggioramento della disautonomia deambulatoria con necessità dell'uso di deambulatore, integri, a far data dal 15/10/24, i requisiti normativi per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap in condizioni di gravità (L. 104/92 Art. 3, Comma 3)”.
In definitiva, il ricorso in opposizione va parzialmente accolto e la parte ricorrente va considerata
Pag. 3 di 4 soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ed avente diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici di cui alla L. 104/1992 art. 3 comma 3 con decorrenza dal 15.10.2024.(cfr. perizia in atti).
Le spese del giudizio a.t.p. sono irripetibili atteso il deposito di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione, attesa la decorrenza del requisito sanitario successivamente sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia al deposito del presente ricorso in opposizione, sono interamente compensate tra le parti.
Le spese delle consulenze medico – legali, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara sussistente in capo ad il Parte_1 requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992 con decorrenza dal 15.10.2024;
2) dichiara le spese del giudizio a.t.p. irripetibili;
3) compensa interamente le spese presente giudizio;
CP_ 3) pone le spese delle ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 03.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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