Art. 5. 1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 16 (Assemblea ordinaria degli iscritti). - L'assemblea e' convocata dal presidente.
Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti.
L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti".
"Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 16 (Assemblea ordinaria degli iscritti). - L'assemblea e' convocata dal presidente.
Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti.
L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti".