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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/07/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Scioglimento del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2388/2024 V.G., promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a Iasi (Romania) in [...] Parte_1 C.F._1
23.05.1989, residente in [...],
E
(C.F.: ) nato ad RE (TO) in [...] Parte_2 C.F._2
17.03.1959, residente in [...],
elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv. Pietro Paolo Cecchin e Francesca
Bongiovanni, in RE (TO), Piazza Municipio 6, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di RE-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in IA d'RE (TO) in data 07.03.2020 e trascritto presso l'Ufficio Parte_2
di Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2020, Parte I, n. I), ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni e trascrizioni, e prevedendo
quanto segue:
1) L'immobile coniugale sito in IA d'RE (TO), Via Primo Maggio n. 14 rimarrà, così
come arredato, in uso esclusivo alla moglie.
Per_ 2) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà
collocazione principale presso l'abitazione materna, ove manterrà la residenza.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune
accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative alla salute, istruzione,
educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore,
mentre eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle decisioni di ordinaria
amministrazione relative alla figlia nel periodo del rispettivo affidamento.
3) In ragione dell'orario attuale di lavoro della SI.ra (turni 6/14 – 14/22 e 22/6) e Pt_1
della condizione di pensionato del SI. i coniugi sono concordi nel non regolamentare Pt_2
Per_ in maniera fissa e prestabilita i modi e i tempi di permanenza della minore con ciascuno dei
genitori.
Essi pertanto si accorderanno di volta in volta, così come sinora praticato, circa le modalità di
prelievo e accompagnamento a scuola della figlia ed in generale sui tempi di permanenza
infrasettimanali della stessa presso ciascun genitore.
In caso di disaccordo, il SI. potrà vedere e tenere con sé la minore almeno un pomeriggio Pt_2
infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30, due fine settimana al mese, dal venerdì
pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena;
una settimana durante le
vacanze natalizie, ad anni alterni coincidente con il Natale e l'anno successivo con il Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni coincidenti con il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; tre settimane (anche non consecutive) durante il periodo estivo ricompreso tra il 10
giugno ed il 10 settembre, con onere per le parti di concordare l'esatto periodo entro il 31 maggio
di ogni anno.
Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare il luogo in cui verrà condotta la minore nei
periodi di rispettiva permanenza ed a concedere all'altro genitore di contattare telefonicamente
la figlia almeno una volta al giorno.
4) Le parti provvederanno a concorrere in modo paritario e diretto al mantenimento della minore
per quanto attiene alle spese ordinarie.
5) Le spese straordinarie (così come indicate dal Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati
relative alle spese per i figli in materia di separazione, divorzio del Tribunale di RE) saranno
suddivise al 50% tra i genitori.
6) L'importo mensile corrispondente all'assegno unico INPS verrà percepito dalla SI.ra
Pt_1
7) I genitori si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida
per l'espatrio e/o del passaporto relativi alla figlia minore.
8) I coniugi dichiarano di avere già regolato a parte ogni altro rapporto economico patrimoniale
e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente”.
Il P.M. (in data 3.12.2024) ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.11.2024,
[...]
e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in IA d'Alba, il 7.3.2020, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di IA d'Alba, al n. 1, Parte I, anno 2020, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. (Doc. 1);
- dall'unione, prima del matrimonio, era nata , in Torino il 18.11.2012; Persona_2 - i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi con modalità alternativa di note scritte, dinanzi al Presidente del. del Tribunale di RE
in data 28.6.2023, omologato con decreto in data 3.7.2023;
All'udienza del giorno 29.5.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio, richiamando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il P.M.. ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di RE il 28.6.2023, autorizzati a vivere separati, e la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento della figlie e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale
accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di RE
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P-.M.:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
e in IA d'RE, il 7.3.2020, trascritto nel registro degli atti Parte_2
del matrimonio ivi presenti nell'anno 2020, Parte I, n. 1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
1) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'immobile coniugale sito in
IA d'RE (TO), Via Primo Maggio n. 14 rimarrà, così come arredato, in uso esclusivo alla moglie;
Per_ 2) dispone che la figlia minore venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà collocazione principale presso l'abitazione materna, ove manterrà la residenza.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative alla salute, istruzione, educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, mentre eserciteranno separatamente la responsabilità
genitoriale sulle decisioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia nel periodo del rispettivo affidamento
3) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, in ragione dell'orario attuale di lavoro della SI.ra (turni 6/14 – 14/22 e 22/6) e della condizione di Pt_1
pensionato del SI. , i coniugi sono concordi nel non regolamentare in maniera Pt_2
Per_ fissa e prestabilita i modi e i tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori.
Essi pertanto si accorderanno di volta in volta, così come sinora praticato, circa le modalità di prelievo e accompagnamento a scuola della figlia ed in generale sui tempi di permanenza infrasettimanali della stessa presso ciascun genitore.
In caso di disaccordo, il SI. potrà vedere e tenere con sé la minore almeno un Pt_2
pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30, due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena;
una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni coincidente con il Natale e l'anno successivo con il Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni coincidenti con il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; tre settimane (anche non consecutive) durante il periodo estivo ricompreso tra il 10 giugno ed il 10 settembre, con onere per le parti di concordare l'esatto periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare il luogo in cui verrà condotta la minore nei periodi di rispettiva permanenza ed a concedere all'altro genitore di contattare telefonicamente la figlia almeno una volta al giorno;
4) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che provvederanno a concorrere in modo paritario e diretto al mantenimento della minore per quanto attiene alle spese ordinarie;
5) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le spese straordinarie (così come indicate dal Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati relative alle spese per i figli in materia di separazione, divorzio del Tribunale di RE) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
6) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'importo mensile corrispondente all'assegno unico INPS verrà percepito dalla SI.ra Pt_1
7) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto relativi alla figlia minore.
8) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di avere già regolato a parte ogni altro rapporto economico patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
9) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di RE il giorno 2 luglio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)