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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL ER UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9529/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FURLAN ANTONIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), nella persona dell'amministratore di sostegno avv. CP_1 C.F._2
OL ERICA, con l'avv. BONARDI CHIARA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.7.2024, chiedeva la pronuncia della cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Poncarale (Bs) in data CP_1
14/09/1985, premettendo che in data 10.1.2023 i coniugi comparivano avanti al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 6.7.2023 pronunciava sentenza di separazione personale alle concordate condizioni.
Sin dall'udienza presidenziale si è costituita parte resistente, concludendo come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza del 11.2.2025, all'esito negativo del tentativo di conciliazione con ordinanza del 17.10.2025 il Giudice delegato pronunciava i pagina 1 di 2 provvedimenti temporanei e urgenti e la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso di specie, invero, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (10.1.2023), la sentenza di separazione è passata in giudicato, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Spese al definitivo, trattandosi di sentenza parziale.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato a Poncarale (Bs) il 14/09/1985, iscritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune all'anno 1985, parte II serie A n. 12;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile competente per le annotazioni di legge;
3) dichiara che la ricorrente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente est.
IC SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL ER UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9529/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FURLAN ANTONIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), nella persona dell'amministratore di sostegno avv. CP_1 C.F._2
OL ERICA, con l'avv. BONARDI CHIARA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.7.2024, chiedeva la pronuncia della cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Poncarale (Bs) in data CP_1
14/09/1985, premettendo che in data 10.1.2023 i coniugi comparivano avanti al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 6.7.2023 pronunciava sentenza di separazione personale alle concordate condizioni.
Sin dall'udienza presidenziale si è costituita parte resistente, concludendo come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza del 11.2.2025, all'esito negativo del tentativo di conciliazione con ordinanza del 17.10.2025 il Giudice delegato pronunciava i pagina 1 di 2 provvedimenti temporanei e urgenti e la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso di specie, invero, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (10.1.2023), la sentenza di separazione è passata in giudicato, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Spese al definitivo, trattandosi di sentenza parziale.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato a Poncarale (Bs) il 14/09/1985, iscritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune all'anno 1985, parte II serie A n. 12;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile competente per le annotazioni di legge;
3) dichiara che la ricorrente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente est.
IC SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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