2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, puo' essere sospesa l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da una societa' controllata di un ente sottoposto a risoluzione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti dall'ente sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso;
b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi e' l'insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione o e' comunque determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo;
c) nel caso in cui e' stata realizzata o puo' essere realizzata una cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivita', diritti o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione:
i) tutte le attivita' e le passivita' della societa' controllata che pertengono al contratto sono state cedute o possono essere cedute; oppure
ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinche' gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti.
(( 3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori;
b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformita' dell'articolo 25 di detto regolamento;
c) le banche centrali. )) 4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti e gli obblighi previsti dal contratto non saranno ceduti a un altro soggetto, ne' subiranno una riduzione o conversione in applicazione dell'articolo 48.
5. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 65, i meccanismi terminativi possono essere attivati secondo quanto previsto dal contratto se:
a) in caso di cessione, i presupposti per attivarli si verificano con riferimento al cessionario;
b) in assenza di cessione, non e' stato applicato il bail-in alle passivita' che originano dal contratto medesimo.
6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
7. La Banca d'Italia puo' stabilire obblighi relativi alla conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per assolvere le proprie responsabilita' conformemente all'articolo 81 del Regolamento (UE) n. 648/2012.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)) .