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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV UT, all'esito dell'udienza del 23/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6492 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bruno Colavita
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. , in Controparte_1 C.F._2 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
PARTE RESISTENTE
avente ad oggetto: licenziamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.6.2025, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 del Lavoro, impugnando il licenziamento disciplinare intimatogli dall
[...] con Controparte_2 provvedimento prot. n. 6072 del 18.3.2025 ed eccependo la nullità dell'intero procedimento,
“per carenza dei presupposti soggettivi necessari per l'esercizio del potere disciplinare”.
A sostegno del ricorso deduceva: che egli era stato esclusivamente inserito nelle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) per la classe di concorso SS (sostegno scuola secondaria di primo grado) in prima fascia, non avendo mai sottoscritto alcun contratto di lavoro subordinato con l'Amministrazione scolastica;
che, tuttavia, era stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, culminato nel licenziamento disciplinare per presunta falsità documentale nelle dichiarazioni rese per l'inserimento nelle GPS;
che tale procedimento avrebbe dovuto considerarsi radicalmente viziato, non sussistendo il presupposto indefettibile per l'adozione del provvedimento espulsivo, ovverosia la pregressa instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Tanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE:
DICHIARARE la nullità assoluta del procedimento disciplinare e del conseguente licenziamento disposto con provvedimento prot. n. 6072 del 18/03/2025 per carenza dei presupposti soggettivi necessari per l'esercizio del potere disciplinare;
ACCERTARE
l'incompetenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari nei confronti del sig.
[...]
, non sussistendo alcun rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta;
Parte_1
DICHIARARE l'illegittimità dell'intero procedimento per violazione del principio di legalità e per eccesso di potere per carenza assoluta di attribuzione;
per l'effetto annullare il licenziamento disciplinare ed ogni conseguente annotazione dello stesso CONDANNARE
l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa”.
Il (d'ora innanzi anche solo si costituiva Controparte_1 CP_3 ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, pacifico – poiché non contestato – il fatto materiale addotto dal a CP_3 fondamento del licenziamento per giusta causa senza preavviso intimato con nota prot. n.
6072 del 18.3.2025 (ossia la falsità documentale contenuta nella domanda di inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze per il personale docente ed educativo valevoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, presentata da in Parte_1 data 7.6.2024), il nucleo centrale della controversia ruota intorno alla validità o meno di un provvedimento espulsivo adottato in assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato.
2.2. Al quesito deve rispondersi in senso negativo.
Il licenziamento è, per definizione, l'atto unilaterale con il quale il datore di lavoro recede dal rapporto di lavoro subordinato.
La nozione di prestatore di lavoro subordinata è, poi, contenuta nell'art. 2094 c.c., a mente del quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
2 nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Con particolare riferimento al pubblico impiego, l'art. 55 del D.lgs. n. 161/2001 stabilisce, al comma 1 (primo capoverso), che “
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”.
Da quanto sin qui detto emerge, all'evidenza, come elemento essenziale per la stessa esistenza giuridica del recesso datoriale sia la preventiva instaurazione (e la perdurante vigenza) di un rapporto di lavoro subordinato.
2.3. Obietta il che, ai fini dell'applicazione della sanzione del licenziamento, non CP_1 sarebbe decisiva l'effettiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la conseguente presa di servizio del docente, “risultando, invece, già sufficiente l'illiceità della prodromica condotta falsificativa della documentazione o dei titoli necessari ad accedere al pubblico impiego”.
Argomenta, in tal senso, dall'orientamento giurisprudenziale formatosi nel caso di licenziamento irrogato dopo la verificazione di una causa risolutiva del rapporto di lavoro, richiamando, a tal fine, Cass. Sez. Lav. n. 30535/2024, secondo cui “Ai fini della valida irrogazione del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in ragione della peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. rispetto a quello privato, non è necessario, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nella versione ratione temporis applicabile), che l'azione disciplinare sia esercitata prima della risoluzione del rapporto di lavoro, perché anche in caso di successivo avvio del procedimento disciplinare perdura l'interesse dell'Amministrazione all'accertamento della responsabilità disciplinare, in ossequio ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa”.
2.4. La tesi propugnata dalla difesa erariale non può essere condivisa, posto che l'ultrattività del potere disciplinare, per le infrazioni suscettibili di essere sanzionate con il licenziamento, postula pur sempre la preventiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, come chiaramente si evince dal tenore della pronuncia di legittimità dianzi citata.
Sennonchè, è incontroverso che, nella fattispecie in esame, alcun contratto individuale di lavoro subordinato sia stato stipulato tra le parti in causa, essendosi il ricorrente limitato ad ottenere il proprio inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
3 In proposito, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito, sia pure in sede di regolamento di giurisdizione al fine di affermare la potestas iudicandi del Giudice ordinario nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, che “le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 10538/2023).
D'altro canto, il fatto materiale contestato – ossia l'avere il ricorrente falsamente dichiarato il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno – è stato già debitamente sanzionato dal mediante esclusione dell'aspirante dalle predette CP_3
Graduatorie (si veda la nota n. 24944 del 4.12.2024). CP_4
2.5. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il licenziamento per giusta causa intimato a con provvedimento prot. n. 6072 del 18.3.2025 s'appalesa, Parte_1 dunque, giuridicamente inesistente, dovendo soltanto puntualizzarsi che l'obiettiva situazione di incertezza ingenerata dalla stessa Amministrazione vale a fondare in capo al ricorrente l'interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere, ex art. 100 c.p.c., la presente pronuncia dichiarativa.
2.6. La residua domanda risarcitoria – avente ad oggetto i danni asseritamente patiti in conseguenza del licenziamento – è, invece, inammissibile, poiché proposta, per la prima volta, soltanto con le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in data 21.10.2025.
Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame circa la fondatezza, nel merito, di una siffatta pretesa.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa) – seguono la soccombenza del CP_1 resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6492/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara giuridicamente inesistente il licenziamento intimato a con provvedimento prot. n. 6072 del 18.3.2025; Parte_1
b) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;
4 c) condanna il alla refusione, in favore della parte Controparte_1 ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 23/10/2025
Il Giudice
IV UT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV UT, all'esito dell'udienza del 23/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6492 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bruno Colavita
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. , in Controparte_1 C.F._2 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
PARTE RESISTENTE
avente ad oggetto: licenziamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.6.2025, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 del Lavoro, impugnando il licenziamento disciplinare intimatogli dall
[...] con Controparte_2 provvedimento prot. n. 6072 del 18.3.2025 ed eccependo la nullità dell'intero procedimento,
“per carenza dei presupposti soggettivi necessari per l'esercizio del potere disciplinare”.
A sostegno del ricorso deduceva: che egli era stato esclusivamente inserito nelle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) per la classe di concorso SS (sostegno scuola secondaria di primo grado) in prima fascia, non avendo mai sottoscritto alcun contratto di lavoro subordinato con l'Amministrazione scolastica;
che, tuttavia, era stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, culminato nel licenziamento disciplinare per presunta falsità documentale nelle dichiarazioni rese per l'inserimento nelle GPS;
che tale procedimento avrebbe dovuto considerarsi radicalmente viziato, non sussistendo il presupposto indefettibile per l'adozione del provvedimento espulsivo, ovverosia la pregressa instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Tanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE:
DICHIARARE la nullità assoluta del procedimento disciplinare e del conseguente licenziamento disposto con provvedimento prot. n. 6072 del 18/03/2025 per carenza dei presupposti soggettivi necessari per l'esercizio del potere disciplinare;
ACCERTARE
l'incompetenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari nei confronti del sig.
[...]
, non sussistendo alcun rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta;
Parte_1
DICHIARARE l'illegittimità dell'intero procedimento per violazione del principio di legalità e per eccesso di potere per carenza assoluta di attribuzione;
per l'effetto annullare il licenziamento disciplinare ed ogni conseguente annotazione dello stesso CONDANNARE
l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa”.
Il (d'ora innanzi anche solo si costituiva Controparte_1 CP_3 ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, pacifico – poiché non contestato – il fatto materiale addotto dal a CP_3 fondamento del licenziamento per giusta causa senza preavviso intimato con nota prot. n.
6072 del 18.3.2025 (ossia la falsità documentale contenuta nella domanda di inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze per il personale docente ed educativo valevoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, presentata da in Parte_1 data 7.6.2024), il nucleo centrale della controversia ruota intorno alla validità o meno di un provvedimento espulsivo adottato in assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato.
2.2. Al quesito deve rispondersi in senso negativo.
Il licenziamento è, per definizione, l'atto unilaterale con il quale il datore di lavoro recede dal rapporto di lavoro subordinato.
La nozione di prestatore di lavoro subordinata è, poi, contenuta nell'art. 2094 c.c., a mente del quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
2 nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Con particolare riferimento al pubblico impiego, l'art. 55 del D.lgs. n. 161/2001 stabilisce, al comma 1 (primo capoverso), che “
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”.
Da quanto sin qui detto emerge, all'evidenza, come elemento essenziale per la stessa esistenza giuridica del recesso datoriale sia la preventiva instaurazione (e la perdurante vigenza) di un rapporto di lavoro subordinato.
2.3. Obietta il che, ai fini dell'applicazione della sanzione del licenziamento, non CP_1 sarebbe decisiva l'effettiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la conseguente presa di servizio del docente, “risultando, invece, già sufficiente l'illiceità della prodromica condotta falsificativa della documentazione o dei titoli necessari ad accedere al pubblico impiego”.
Argomenta, in tal senso, dall'orientamento giurisprudenziale formatosi nel caso di licenziamento irrogato dopo la verificazione di una causa risolutiva del rapporto di lavoro, richiamando, a tal fine, Cass. Sez. Lav. n. 30535/2024, secondo cui “Ai fini della valida irrogazione del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in ragione della peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. rispetto a quello privato, non è necessario, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nella versione ratione temporis applicabile), che l'azione disciplinare sia esercitata prima della risoluzione del rapporto di lavoro, perché anche in caso di successivo avvio del procedimento disciplinare perdura l'interesse dell'Amministrazione all'accertamento della responsabilità disciplinare, in ossequio ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa”.
2.4. La tesi propugnata dalla difesa erariale non può essere condivisa, posto che l'ultrattività del potere disciplinare, per le infrazioni suscettibili di essere sanzionate con il licenziamento, postula pur sempre la preventiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, come chiaramente si evince dal tenore della pronuncia di legittimità dianzi citata.
Sennonchè, è incontroverso che, nella fattispecie in esame, alcun contratto individuale di lavoro subordinato sia stato stipulato tra le parti in causa, essendosi il ricorrente limitato ad ottenere il proprio inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
3 In proposito, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito, sia pure in sede di regolamento di giurisdizione al fine di affermare la potestas iudicandi del Giudice ordinario nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, che “le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 10538/2023).
D'altro canto, il fatto materiale contestato – ossia l'avere il ricorrente falsamente dichiarato il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno – è stato già debitamente sanzionato dal mediante esclusione dell'aspirante dalle predette CP_3
Graduatorie (si veda la nota n. 24944 del 4.12.2024). CP_4
2.5. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il licenziamento per giusta causa intimato a con provvedimento prot. n. 6072 del 18.3.2025 s'appalesa, Parte_1 dunque, giuridicamente inesistente, dovendo soltanto puntualizzarsi che l'obiettiva situazione di incertezza ingenerata dalla stessa Amministrazione vale a fondare in capo al ricorrente l'interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere, ex art. 100 c.p.c., la presente pronuncia dichiarativa.
2.6. La residua domanda risarcitoria – avente ad oggetto i danni asseritamente patiti in conseguenza del licenziamento – è, invece, inammissibile, poiché proposta, per la prima volta, soltanto con le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in data 21.10.2025.
Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame circa la fondatezza, nel merito, di una siffatta pretesa.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa) – seguono la soccombenza del CP_1 resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6492/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara giuridicamente inesistente il licenziamento intimato a con provvedimento prot. n. 6072 del 18.3.2025; Parte_1
b) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;
4 c) condanna il alla refusione, in favore della parte Controparte_1 ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 23/10/2025
Il Giudice
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