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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23
APRILE 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3306/2022 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Remo Pezzuto e Fiorella Loforese
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.05.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dei maggiori postumi permanenti indennizzabili derivanti dall'infortunio occorso sul lavoro in data 28.6.2011
e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo con gli esiti derivanti da altra tecnopatia già riconosciuta, in misura percentuale accertata in corso di causa. Riferiva infatti di aver conseguito un aggravamento degli esiti invalidanti, nella specie
“frattura dell'osso iliaco dx, interruzione della corticale a carico del piatto articolare capitello radiale gomito destro” con la conseguente menomazione della propria integrità pisco-fisica in misura maggiore rispetto a quella precedentemente quantificata nella misura del 7% e riconosciuta con sentenza n. 1278/2018 di codesto Tribunale.
In ragione di ciò, in data 30.3.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine CP_1 di ottenere l'accertamento dell'aggravarsi delle proprie condizioni, che l' CP_1 rigettava confermando la precedente percentuale.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita a mezzo prova documentale, è stata decisa, previo espletamento della
CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Deve rilevarsi che il dott. , nell'elaborato depositato, ha Persona_1 accertato l'intervenuto aggravamento delle condizioni del ricorrente.
In particolare, il CTU rileva, relativamente al gomito destro e l'ala iliaca destra del bacino, la presenza di una artrosi omero-radiale, omero-ulnare ed una coxartrosi più evidente a destra, da ritenersi di natura post-traumatica. Specifica, infatti, che dall'infortunio occorso e dalla conseguente artrosi post-traumatica, sia derivata un'alterazione artrosica dei capi articolari tali da giustificare i disturbi algo-disfuzionali richiamati e rilevati a carico del gomito e dell'anca destra, nonché la compromissione della funzionalità dell'arto.
Di conseguenza, ha quantificato il danno biologico nella misura dell'8 (otto) % in considerazione dei codici 230 e 271, applicati con criterio riduttivo-proporzionale, della tabella delle menomazioni (D.L.vo 38/2000). CP_1
Dunque, il quadro clinico riscontrato, ha condotto il CTU a ravvisare e confermare un peggioramento delle pregresse condizioni del ricorrente, riconducibile al persistente e già riconosciuto rischio lavorativo, tale da quantificare il danno in misura maggiore rispetto a quello da ultimo determinato in sede amministrativa.
Tuttavia, deve rilevarsi che il CTU ha altresì accertato la sussistenza di un aggravamento anche della già riconosciuta malattia professionale limitatamente alla patologia del tratto lombare, invero non richiesta dal ricorrente né in sede amministrativa né in sede del presente ricorso.
Pertanto, le suddette conclusioni, pur pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, vanno valutate in parte qua e dunque limitatamente all'oggetto della presente causa.
Inoltre, non sono stati peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio
2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, (ovvero il 6% essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento del relativo indennizzo fino all'8%- ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico e con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna all' alla determinazione della misura CP_1 del cumulo con la precedente tecnopatia già riconosciuta in sede di calcolo, nonché al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91.
***** Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'aumento dell'indennizzo - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00
- per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura dell'8% con decorrenza dalla domanda amministrativa e al successivo cumulo da determinarsi da parte dell' , condanna l' al CP_2 CP_1 pagamento della relativa prestazione, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91; 2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 12 maggio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23
APRILE 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3306/2022 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Remo Pezzuto e Fiorella Loforese
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.05.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dei maggiori postumi permanenti indennizzabili derivanti dall'infortunio occorso sul lavoro in data 28.6.2011
e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo con gli esiti derivanti da altra tecnopatia già riconosciuta, in misura percentuale accertata in corso di causa. Riferiva infatti di aver conseguito un aggravamento degli esiti invalidanti, nella specie
“frattura dell'osso iliaco dx, interruzione della corticale a carico del piatto articolare capitello radiale gomito destro” con la conseguente menomazione della propria integrità pisco-fisica in misura maggiore rispetto a quella precedentemente quantificata nella misura del 7% e riconosciuta con sentenza n. 1278/2018 di codesto Tribunale.
In ragione di ciò, in data 30.3.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine CP_1 di ottenere l'accertamento dell'aggravarsi delle proprie condizioni, che l' CP_1 rigettava confermando la precedente percentuale.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita a mezzo prova documentale, è stata decisa, previo espletamento della
CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Deve rilevarsi che il dott. , nell'elaborato depositato, ha Persona_1 accertato l'intervenuto aggravamento delle condizioni del ricorrente.
In particolare, il CTU rileva, relativamente al gomito destro e l'ala iliaca destra del bacino, la presenza di una artrosi omero-radiale, omero-ulnare ed una coxartrosi più evidente a destra, da ritenersi di natura post-traumatica. Specifica, infatti, che dall'infortunio occorso e dalla conseguente artrosi post-traumatica, sia derivata un'alterazione artrosica dei capi articolari tali da giustificare i disturbi algo-disfuzionali richiamati e rilevati a carico del gomito e dell'anca destra, nonché la compromissione della funzionalità dell'arto.
Di conseguenza, ha quantificato il danno biologico nella misura dell'8 (otto) % in considerazione dei codici 230 e 271, applicati con criterio riduttivo-proporzionale, della tabella delle menomazioni (D.L.vo 38/2000). CP_1
Dunque, il quadro clinico riscontrato, ha condotto il CTU a ravvisare e confermare un peggioramento delle pregresse condizioni del ricorrente, riconducibile al persistente e già riconosciuto rischio lavorativo, tale da quantificare il danno in misura maggiore rispetto a quello da ultimo determinato in sede amministrativa.
Tuttavia, deve rilevarsi che il CTU ha altresì accertato la sussistenza di un aggravamento anche della già riconosciuta malattia professionale limitatamente alla patologia del tratto lombare, invero non richiesta dal ricorrente né in sede amministrativa né in sede del presente ricorso.
Pertanto, le suddette conclusioni, pur pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, vanno valutate in parte qua e dunque limitatamente all'oggetto della presente causa.
Inoltre, non sono stati peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio
2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, (ovvero il 6% essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento del relativo indennizzo fino all'8%- ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico e con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna all' alla determinazione della misura CP_1 del cumulo con la precedente tecnopatia già riconosciuta in sede di calcolo, nonché al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91.
***** Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'aumento dell'indennizzo - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00
- per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura dell'8% con decorrenza dalla domanda amministrativa e al successivo cumulo da determinarsi da parte dell' , condanna l' al CP_2 CP_1 pagamento della relativa prestazione, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91; 2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 12 maggio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)