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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 5 novembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2847 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2022 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Vesci, Parte_1
APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Emanuela Fiorini e Alessandra Petti, APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4080/2022 del 5.5.2022 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.3.2021, ha convenuto in giudizio la Parte_1
chiedendo accertarsi la responsabilità precontrattuale della resistente Controparte_1 per illegittima interruzione dalle trattive precontrattuali relativa alla nomina del Direttore Generale della e, per l'effetto, condannarsi la medesima al risarcimento danni in CP_1 CP_1 ragione di complessivi € 87.165,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
A tal fine, ha dedotto: di aver presentato domanda per la “procedura comparativa di curricula” indetta dalla con avviso pubblico del 27.2.2019 per l'individuazione del Direttore CP_1
Generale, la cui nomina è riservata, dall'art. 20 dello Statuto dell'ente, al Consiglio di
Amministrazione su proposta del Presidente della che tale avviso pubblico stabiliva, tra CP_1
l'altro, all'art. 5 che la prima fase della selezione, demandata ad apposita commissione di esperti, dovesse svolgersi mediante valutazione comparativa dei curricula dei candidati in base a determinati criteri selettivi, tra i quali la “conoscenza delle principali tematiche ambientali, con particolare 1 riferimento alla tutela e sviluppo della biodiversità” e la “comprovata esperienza nel settore del marketing e/o commerciale, del fundraising e del pricing”, con selezione di una rosa di 6 candidati da ammettere alla seconda fase;
di aver superato la prima fase, essendo risultato nella rosa dei 6 candidati selezionati, benché non vantasse dichiaratamente alcuna competenza specifica in materia di biodiversità, avendo invece documentato le proprie spiccate capacità manageriali, pur maturate in settori diversi;
di aver superato altresì, all'esito del colloquio del 23.5.2019, la seconda fase di selezione, riportando un punteggio di 50 su 60; che in data 27.5.2019, il Presidente della CP_1 nonché della commissione di esperti, prof. dopo aver proposto al Consiglio di Per_1
Amministrazione la nomina di altra candidata, dott.ssa poi esclusa per carenza di esperienza Per_2 manageriale, lo aveva contattato per comunicargli che era stato “individuato come candidato prescelto per ricoprire la carica di Direttore Generale del ”, sebbene vi fosse altro CP_1 candidato valutato di pari merito;
che, pertanto, era iniziato un fitto scambio di telefonate, messaggi ed e-mail con il Presidente, in occasione del quale era stato programmato un incontro del CdA con il ricorrente, il quale aveva chiesto di ricevere anche una bozza del contratto di assunzione;
che, durante l'incontro programmato, tenutosi il 10 giugno, il Presidente, innanzi ad alcuni membri del CdA, dopo aver individuato e discusso le criticità da affrontare subito dopo la nomina (ristorazione, sistemi di prenotazione biglietti, manutenzione e servizi), lo aveva esortato a non prendere impegni a decorrere dal successivo 1.7.2019, in vista del nuovo incarico;
che, pertanto, il giorno successivo, come da accordi con i membri del CdA, il ricorrente aveva preso contatti con la dott.ssa Direttrice Per_3 ad interim del nonché membro del CdA, per organizzare il passaggio di consegne, pur senza CP_1 condivisione di materiale riservato, nelle more della ratifica della nomina da parte del CdA;
che gli era stato infine richiesto di presenziare alla successiva riunione di CdA del 26.6.2019 data in cui, tuttavia, giunto a veniva contattato dal Presidente ed informato inaspettatamente che non CP_1 sarebbe stato nominato Direttore Generale in quanto “si erano resi conto che mancava dei titoli di biodiversità necessari per la nomina”; di aver subito – a causa del legittimo affidamento riposto nella imminente nomina, poi ingiustamente mancata – ingenti danni patrimoniali da lucro cessante e danno emergente.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda.
Ha precisato a tal fine: di aver specificato chiaramente nel bando della procedura comparativa quali fossero i criteri selettivi e le fasi procedimentali e che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, la nomina del Direttore Generale era rimessa al CdA su proposta del Presidente;
che, pertanto, mai si sarebbe potuto prescindere, nell'individuazione del nominando candidato, dalle specifiche conoscenze in materia di biodiversità, così come dagli altri requisiti richiesti dal bando, tant'è che la candidata dott.ssa pur avendo conseguito un punteggio (54) più alto del era Per_2 Parte_1
2 stata esclusa dal CdA per carenza delle esperienze manageriali, circostanza questa – ben nota al ricorrente – che dimostrava come il potere di nomina fosse effettivamente rimesso a tale organo collegiale;
che, peraltro, all'esito di tale esclusione, il CdA aveva deciso di approfondire, mediante nuovo colloquio informativo, l'esame non solo del ma anche dell'altro candidato, il dott. Parte_1
che aveva conseguito pari punteggio, come risultante dal verbale di CdA del 27.5.2019; Per_4 che, in occasione dell'incontro del 10.6.2019, non si era discusso del contratto di assunzione né si era affidata al ricorrente alcuna attività da compiere, né infine lo si era invitato a non prendere impegni per il 1.7.2019; che, in realtà, era stato il a contattare più volte il Presidente e la Parte_1
che, pertanto, alcun legittimo affidamento poteva essersi in lui ingenerato circa la futura CP_1 nomina a Direttore Generale.
Istruita la causa mediante prove documentali, con la sentenza impugnata il Tribunale – ritenuta la propria giurisdizione e l'assimilabilità in astratto, alle trattative pre-contrattuali, della fase procedimentalizzata di affidamento di incarichi da parte della pubblica amministrazione – ha tuttavia ritenuto non provato l'assunto attoreo, rilevando che le circostanze fattuali, come accertate, non fossero state tali da ingenerare nel ricorrente un ragionevole affidamento circa l'esito a lui favorevole della procedura.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone la riforma integrale. Parte_1
A tal fine ha insistito per l'ammissione delle prove orali pretermesse in primo grado, ha lamentato l'erronea valutazione delle prove documentali da parte del giudice di prime cure, ha ribadito la ricorrenza di una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. in capo alla CP_1 per recesso ingiustificato dalle trattative e, infine, ha reiterato la domanda di risarcimento danni.
La si è costituita, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'udienza del 5.11.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, con il primo motivo di gravame parte appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali in primo grado e dell'errata valutazione del materiale probatorio in relazione alle trattative intercorse tra le parti ed al legittimo affidamento da esse ingenerato nel Parte_1
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe, contraddittoriamente, da un lato, “ritenuto insufficienti le allegazioni fornite dal in ordine alla responsabilità Parte_1 precontrattuale della ” ma, dall'altro, “negato l'ingresso all'attività istruttoria Controparte_1 richiesta dall'odierno appellante sin dal primo atto difensivo, volta a dimostrare il reale andamento delle trattative ed il legittimo affidamento ingenerato dalla nel in Controparte_1 Parte_1 ordine alla conclusione del contratto, senza nemmeno prendere posizione in ordine alla ritenuta non ammissibilità della prova nonostante esplicita richiesta” della difesa attorea.
Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo di impugnazione sia infondato.
3 2.1. Dalla documentazione agli atti e dalle stesse deduzioni dell'odierno appellante si evince chiaramente, come rilevato altresì dal giudice di prime cure, che il osse ben consapevole Parte_1 delle seguenti circostanze:
- che la nomina del Direttore Generale fosse riservata al Consiglio di Amministrazione, benché su proposta del Presidente della come espressamente previsto sia dall'art. 20 CP_1 dello Statuto dell'ente, sia dal bando della procedura comparativa;
- che i candidati dovessero soddisfare i requisiti di cui all'art. 5 del bando e che, in difetto, potessero esserne esclusi pur avendo superato la prima fase selettiva incentrata sull'esame dei curricula, come occorso alla dott.ssa la quale, pur difettando delle esperienze manageriali Per_2 richieste dal bando, aveva non solo superato la prima fase ma addirittura conseguito un punteggio maggiore del all'esito della seconda fase;
Parte_1
- che al era stato attribuito il medesimo punteggio (50 su 60) di altro candidato, Parte_1 il dott. e che alcuni membri del CdA, all'esito della riunione del 27.5.2019, avevano Per_4 pertanto chiesto al Presidente “di poter incontrare i due candidati per un colloquio informativo allo scopo di … valutare se, e a chi dei due, conferire l'incarico”, come risultante dal relativo verbale;
- che, almeno sino a tale data (27.5.2019), nessun contatto – neppure ufficioso – era intercorso tra il ed alcuno dei membri del CdA o della commissione, e nessuna rassicurazione circa Parte_1 la futura nomina era pervenuta neppure dal Presidente della il quale, secondo lo stesso CP_1 assunto attoreo, lo avrebbe contattato solo all'esito della esclusione della dott.ssa peraltro Per_2 rappresentandogli espressamente in data 13.6.2019 che, fino alla nomina da parte del CdA, “gli scambi tra … [il e la sono stati, sono, e saranno, di natura informale”; Parte_1 CP_1
- che, all'esito del colloquio del 10.6.2019, nessuna attività era stata demandata dal CdA al e nessun concreto passaggio di consegne era intervenuto neppure da parte del Direttore Parte_1 ad interim del . CP_1
2.2. Orbene, a fronte di tali circostanze, ritiene il Collegio che, ove pure fossero risultati provati
– all'esito dell'espletamento dell'invocata prova orale – gli ulteriori elementi fattuali dedotti dall'odierno appellante in merito alle rassicurazioni dategli dal Presidente, anche in presenza di alcuni membri del CdA, nonché ai contatti intercorsi con il medesimo Presidente, con il CdA e con la dott.ssa tali elementi fattuali non avrebbero comunque consentito di ritenere legittimo, ai sensi Per_3 di cui all'art. 1337 c.c., l'affidamento asseritamente insorto nel Parte_1
Ed invero, la disposizione normativa in questione dispone che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
Ebbene, per comprendere la portata di tale principio, sebbene la Controparte_1 sia una persona giuridica di diritto privato a partecipazione pubblica solo parziale (v. artt. 9 e 10 dello
Statuto), vertendosi comunque di una procedura comparativa, pare opportuno richiamare quanto
4 ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in materia di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, ovverosia:
“Posto che nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'Amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, nel settore delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione postula che
l'Amministrazione abbia violato il dovere di buona fede e che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento e che questo affidamento non sia a propria volta inficiato da colpa” (Cons. di St. n. 10221/2023).
“La p.a., in tutte le fasi del procedimento, comprese le trattative negoziali, ha l'obbligo di adottare una condotta negoziale improntata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, di cui all'art. 1337 c.c., evitando di generare nella controparte privata un erroneo affidamento nella conclusione del contratto o di tradire l'affidamento che questa abbia già legittimamente maturato. In ogni caso, sebbene ogni singolo provvedimento adottato durante il procedimento sia astrattamente idoneo ad ingenerare, nel privato, un legittimo affidamento sulla sua positiva conclusione, solo
l'aggiudicazione definitiva, intesa come provvedimento attraverso cui si concretizza l'individuazione del contraente e come punto di approdo dell'intera procedura, può far sorgere con assoluta certezza, in capo al privato, un affidamento nella conclusione del contratto” (Cons. di St. n. 7237/2020).
Ciò posto, esclusa nel caso di specie l'assoluta certezza della nomina in difetto di un provvedimento conclusivo della procedura, non può non rilevarsi:
- da un lato, che nessun provvedimento o comunque atto formale endoprocedimentale favorevole era stato adottato – persino secondo l'assunto attoreo – nei confronti del se Parte_1 non l'inclusione nella rosa dei 6 candidati e la successiva richiesta da parte del CdA di avere un colloquio informativo con i 2 candidati risultati a pari merito, atti – questi – che tuttavia non lo individuavano affatto quale “candidato prescelto per ricoprire la carica”, dando conto esclusivamente di un progressivo restringimento della rosa dei favoriti;
- dall'altro, che un eventuale affidamento del nella nomina non avrebbe potuto Parte_1 essere incolpevole, alla luce della sua pacifica conoscenza delle seguenti circostanze: riserva di competenza del CdA nella nomina del Direttore Generale, su mera proposta del Presidente;
pacifica carenza in capo al di uno dei requisiti richiesti dal bando;
intervenuta esclusione della Parte_1 dott.ssa dalla procedura per carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del bando, nonostante Per_2 il superamento della prima fase ed il maggior punteggio dai lei conseguito nella seconda;
attribuzione ad altro candidato (dott. del medesimo punteggio assegnato al mancanza, Per_4 Parte_1 all'esito del colloquio del 10.6.2019, di una reale assegnazione di competenze da parte del CdA al e di un concreto passaggio di consegne da parte del Direttore ad interim; ridotto lasso di Parte_1
5 tempo intercorso tra le presunte rassicurazioni dategli dal Presidente circa la nomina, e la comunicazione dell'esito sfavorevole della procedura.
Ciò posto, anche un'eventuale conferma – in sede di prova orale – delle circostanze di fatto dedotte dall'odierno appellante, non avrebbe potuto portare all'accertamento della legittimità dell'affidamento asseritamente riposto dal nella nomina, né all'affermazione di una Parte_1 responsabilità precontrattuale della CP_1
3. Resta pertanto assorbito il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'odierno appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere ingenerato un affidamento incolpevole del e, conseguentemente, una responsabilità precontrattuale della ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 1337 c.c.
4. Da ultimo, a riprova della superfluità di un'istruttoria orale, va rilevato che, ove mai all'esito delle prove orali fossero risultati integrati i presupposti di una responsabilità precontrattuale della non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni, CP_1 come spiegata dal Parte_1
4.1. Egli, infatti, ha così motivato i danni richiesti:
- € 75.000,00, in ragione del calo di reddito subito nell'anno 2019, rispetto al reddito medio conseguito negli anni precedenti e successivi (come da dichiarazioni dei redditi in atti), calo che sarebbe derivato dall'aver dedicato tempo ed energie, per circa 4 mesi, alla partecipazione alla procedura comparativa, ai colloqui sostenuti, ai contatti intercorsi, all'attività intrapresa per la ed al legittimo affidamento riposto nella imminente nomina, a decorrere da luglio 2019; CP_1
- € 10.000,00, per aver rinunciato ad una consulenza per l'azienda nel settore CP_2 marketing e digitale, che gli avrebbe garantito ulteriori redditi “per un presumibile importo non inferiore ad € 10.000,00”;
- € 565,00 per le spese di viaggio sostenute nelle date del 9 e 23 maggio, nonché 10 e 25 giugno;
- € 1.600,00 quale “costo per ciascuna singola giornata di lavoro messa a disposizione della
, il cui valore è di € 400,00 ciascuna”. Controparte_1
4.2. Ebbene, il Collegio non può non rilevare in proposito che,
a) quanto al calo di reddito per l'anno 2019, con un presunto danno di € 75.000,00:
- il pur avendo dovuto presentare domanda di partecipazione alla procedura (entro Parte_1 il 15.3.2019, come da art. 4 del bando) ed attenderne l'esito, in realtà nello stesso periodo ha comunque svolto ulteriore attività lavorativa, come da lui stesso dimostrato producendo il contratto di consulenza con Italiaonline s.p.a. (v. doc. 15 allegato al ricorso), avente decorrenza 2.4.2019 e durata di 5 mesi (v. art. 6 del contratto), e richiedente un impegno di circa 82 giornate da erogare
“prevalentemente on site” (v. art. 3) per un compenso di € 32.80,00 (v. art. 5), contratto in virtù del
6 quale il ha dunque continuato a percepire redditi nel periodo della procedura, Parte_1 conservando peraltro la possibilità di accettare nel frattempo altri incarichi;
- il ha dedicato tempo ed energie alla procedura, al più, per la presentazione della Parte_1 domanda di partecipazione e nelle 4 giornate in cui si è recato a per i colloqui, nonché nel CP_1 periodo (di circa un mese) dei presunti contatti informali con il Presidente ed i membri del CdA, di tal ché imputare alla procedura l'intero calo di reddito annuale appare del tutto irragionevole e sproporzionato;
- egli potrebbe aver subito nel 2019 il lamentato calo di reddito a causa delle più disparate ragioni attinenti, ad es., a sue scelte personali, ovvero ad una mancata diligente ricerca di occasioni lavorative ovvero ancora a condizioni sfavorevoli del mercato del lavoro;
b) quanto alla rinuncia alla consulenza con con un presunto danno di € 10.000,00: CP_2
- il formulando l'apposito – ma valutativo – capitolo di prova a dimostrazione Parte_1 della rinuncia a tale occasione lavorativa, non ha neppure provato ad offrire contezza delle concrete possibilità (i.e. chance) di conseguire effettivamente l'incarico (si legge, infatti, nel capitolo di prova:
“Vero che a causa dell'affidamento ingenerato dalla nel Signor Controparte_1 Parte_1 circa la nomina a Direttore Generale del , il ricorrente nel periodo compreso dal mese di CP_1 marzo a settembre 2019 ha perduto occasioni/opportunità di lavoro, tra cui anche consulenze private Cont come quella con la ”); CP_2
- né ha spiegato in cosa sarebbe consistita la consulenza, quali caratteristiche avrebbe avuto il contratto, come sia arrivato a calcolare il “presumibile” – come da lui stesso dedotto – compenso di
€ 10.000,00, di cui parimenti non ha offerto alcuna prova;
c) quanto alle spese di viaggio, con un presunto danno di € 565,00:
- il ha depositato esclusivamente gli estratti del proprio conto corrente bancario Parte_1 dal quale si evincono alcune spese di viaggio per la cui connessione causale con la sua presenza
CP_1 presso la resta tuttavia del tutto indimostrata: invero, la maggior parte delle date di
CP_1 acquisto non coincide con quelle della sua comprovata presenza a per la procedura;
e, laddove
CP_1 ci sia pure una coincidenza tra data di acquisto e data di presenza presso la non è provato
CP_1 che l'acquisto del biglietto ferroviario sia stato determinato dalla – o esclusivamente dalla – necessità di recarsi presso la
CP_1
- non potrebbero comunque ritenersi risarcibili le spese affrontate prima del 27.5.2019, le quali sono state sostenute dal per partecipare ai colloqui previsti dalle diverse fasi della Parte_1 procedura (colloquio del 23.5.2019) o comunque stabiliti dalla commissione (colloquio del 9.5.2019), ai fini della mera partecipazione alla procedura medesima ed a prescindere dalla presunta promessa della futura nomina;
7 d) quanto al “costo per ciascuna singola giornata di lavoro messa a disposizione della
”, con presunto danno di € 1.600,00: Controparte_1
- non risulta né è stato dedotto, neppure in ricorso, che il abbia mai lavorato per la Parte_1
neppure a seguito dei presunti contatti intercorsi con il Presidente, di tal ché l'odierno CP_1 appellante non può chiedere compensi per lavoro che non ha mai svolto;
- se invece l'invocato risarcimento fosse diretto a compensarlo per il mancato guadagno connesso all'attività di consulenza per la Italiaonline s.p.a., non potrebbe non rilevarsi che tale attività non era pagata a singola giornata, bensì secondo un importo complessivo per la consulenza, e che il contratto non prevedeva una presenza costante presso la sede aziendale, ma solo 82 giornate di lavoro
“prevalentemente on site”, garantendo al libertà “di determinare gli aspetti operativi e Parte_1 professionali, nonché le modalità di esecuzione della propria attività” (art. 3 del contratto);
- non è chiaro, peraltro, come sia stato calcolato il costo giornaliero di € 400,00, che risulta del tutto apodittico.
In conclusione, nessuna di tali voci di danno avrebbe potuto essere risarcita.
5. Ne discende, pertanto, che il ricorso va integralmente respinto giacché, ove pure la prova orale avesse comprovato le circostanze fattuali dedotte dal non sarebbe stato comunque Parte_1 possibile affermare una responsabilità precontrattuale della in difetto di un legittimo CP_1 affidamento dell'odierno appellante, né risarcire a quest'ultimo alcun danno.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza nei confronti dell'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni richieste dall'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 5.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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