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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1779/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mileto - Corso Umberto I, 177 89852 Mileto VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 994/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10242 IMU 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 10242 IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 10242 IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 10242 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 10242 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente Ricorrente_1 del diniego di rimborso IMU opposto dal Comune di Mileto per le annualità dal 2017 al 2021, nonché del successivo provvedimento emesso in autotutela nel gennaio 2023, con il quale l'Ente riconosceva un rimborso parziale operando contestualmente una compensazione con crediti vantati per le annualità 2022
e 2023. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, con la sentenza n. 994/2023, ha accolto solo parzialmente il ricorso: ha annullato la compensazione per l'anno 2023 ritenendo il credito non ancora esigibile, ma ha respinto la domanda di rimborso per gli anni pregressi (2017-2021) dichiarandola inammissibile in quanto riferita a rapporti tributari ormai definitivi per mancata impugnazione degli atti impositivi originari. Ha altresì confermato la legittimità della compensazione per l'anno 2022 e ritenuto l'atto dell'Ente sufficientemente motivato.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di rimborso sulla base del presupposto, ritenuto inesistente, che i pagamenti fossero avvenuti a seguito di atti impositivi divenuti definitivi. L'appellante sostiene, al contrario, di aver effettuato versamenti spontanei in autoliquidazione, circostanza che renderebbe ammissibile la richiesta di ripetizione dell'indebito entro i termini di prescrizione. Nel merito,
l'appellante ha ribadito la natura agricola dei terreni oggetto di tassazione, sostenendo che, a seguito della decadenza dei vincoli del vecchio Piano Regolatore Generale e della mancata approvazione del
Piano Strutturale Comunale (PSC), le aree debbano considerarsi "zone bianche" a destinazione agricola, esenti da IMU in quanto ricadenti in zona collinare svantaggiata o, in subordine, tassabili sul solo valore dominicale e non venale. Ha inoltre censurato la sentenza per aver ritenuto legittima la compensazione per l'anno 2022, eccependo l'inversione dell'onere della prova a suo danno. Si è costituito in giudizio il
Comune di Mileto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L'Ente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla natura "spontanea" dei pagamenti, qualificandolo come una domanda nuova o una nuova allegazione di fatto non proposta in primo grado (ius novorum), e ha difeso la correttezza della decisione dei primi giudici in ordine alla definitività del rapporto tributario. Nel merito, il Comune ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le "zone bianche", derivanti dalla decadenza dei vincoli urbanistici, non assumono automaticamente natura agricola ma conservano un valore venale basato sulla loro potenziale edificabilità di fatto, giustificando pertanto l'imposizione IMU
e la compensazione operata per l'anno 2022. La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, seppur con le precisazioni che seguono.
In via preliminare, il Collegio condivide le argomentazioni dei giudici di prime cure e le eccezioni sollevate dall'Ente appellato in ordine alla stabilità del rapporto tributario. La censura mossa dall'appellante, secondo cui i versamenti oggetto di richiesta di rimborso sarebbero stati effettuati spontaneamente e non a seguito di atti impositivi, si scontra con il divieto di ius novorum in appello. Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, non emerge che il contribuente abbia tempestivamente e specificamente allegato e provato la natura di autoliquidazione dei versamenti per contrastare la definitività eccepita o rilevabile d'ufficio; introdurre tale elemento fattuale solo in questa sede costituisce una inammissibile modifica della causa petendi.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti o la cristallizzazione della pretesa impedisse la rimessione in discussione del rapporto tributario esaurito per le annualità pregresse (2017-2021).
Anche volendo esaminare il merito della pretesa relativa alla natura dei terreni — rilevante ai fini della compensazione per l'anno 2022 confermata in primo grado — l'appello non merita accoglimento. La tesi del contribuente, secondo cui la decadenza dei vincoli urbanistici del PRG e la mancata approvazione definitiva del PSC trasformerebbero automaticamente i suoli in terreni agricoli esenti o a valore ridotto, è smentita dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. È principio consolidato che, in presenza di "zone bianche" per decadenza dei vincoli di piano, le aree non ritornano automaticamente alla destinazione agricola, ma mantengono una suscettività edificatoria di fatto o potenziale che ne giustifica la tassazione sulla base del valore venale e non del reddito dominicale. L'edificabilità ai fini IMU non richiede la perfezione degli strumenti urbanistici attuativi, essendo sufficiente l'inserimento dell'area in strumenti urbanistici adottati, anche se non ancora approvati, o la loro edificabilità di fatto. Pertanto, la pretesa impositiva del Comune per l'anno 2022, opposta in compensazione, risulta fondata sui corretti presupposti normativi e il contribuente non ha fornito prova idonea a superare la presunzione di edificabilità o a dimostrare l'inapplicabilità dell'imposta per l'anno specifico oggetto di compensazione.
Infine, risulta immune da vizi la statuizione relativa alla motivazione degli atti impugnati. Nel procedimento di rimborso, e ancor più nella fase di autotutela o compensazione, l'Amministrazione non è tenuta alla stessa analiticità motivazionale richiesta per gli avvisi di accertamento, essendo sufficiente che il contribuente sia messo in condizione di comprendere le ragioni del diniego o del calcolo, come avvenuto nel caso di specie attraverso l'indicazione delle annualità e degli importi a credito e a debito, elementi che hanno garantito il pieno esercizio del diritto di difesa.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo liquidare le spese del presente grado in favore dell'appellato Comune di Mileto nella misura complessiva di euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1779/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mileto - Corso Umberto I, 177 89852 Mileto VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 994/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10242 IMU 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 10242 IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 10242 IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 10242 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 10242 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente Ricorrente_1 del diniego di rimborso IMU opposto dal Comune di Mileto per le annualità dal 2017 al 2021, nonché del successivo provvedimento emesso in autotutela nel gennaio 2023, con il quale l'Ente riconosceva un rimborso parziale operando contestualmente una compensazione con crediti vantati per le annualità 2022
e 2023. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, con la sentenza n. 994/2023, ha accolto solo parzialmente il ricorso: ha annullato la compensazione per l'anno 2023 ritenendo il credito non ancora esigibile, ma ha respinto la domanda di rimborso per gli anni pregressi (2017-2021) dichiarandola inammissibile in quanto riferita a rapporti tributari ormai definitivi per mancata impugnazione degli atti impositivi originari. Ha altresì confermato la legittimità della compensazione per l'anno 2022 e ritenuto l'atto dell'Ente sufficientemente motivato.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di rimborso sulla base del presupposto, ritenuto inesistente, che i pagamenti fossero avvenuti a seguito di atti impositivi divenuti definitivi. L'appellante sostiene, al contrario, di aver effettuato versamenti spontanei in autoliquidazione, circostanza che renderebbe ammissibile la richiesta di ripetizione dell'indebito entro i termini di prescrizione. Nel merito,
l'appellante ha ribadito la natura agricola dei terreni oggetto di tassazione, sostenendo che, a seguito della decadenza dei vincoli del vecchio Piano Regolatore Generale e della mancata approvazione del
Piano Strutturale Comunale (PSC), le aree debbano considerarsi "zone bianche" a destinazione agricola, esenti da IMU in quanto ricadenti in zona collinare svantaggiata o, in subordine, tassabili sul solo valore dominicale e non venale. Ha inoltre censurato la sentenza per aver ritenuto legittima la compensazione per l'anno 2022, eccependo l'inversione dell'onere della prova a suo danno. Si è costituito in giudizio il
Comune di Mileto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L'Ente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla natura "spontanea" dei pagamenti, qualificandolo come una domanda nuova o una nuova allegazione di fatto non proposta in primo grado (ius novorum), e ha difeso la correttezza della decisione dei primi giudici in ordine alla definitività del rapporto tributario. Nel merito, il Comune ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le "zone bianche", derivanti dalla decadenza dei vincoli urbanistici, non assumono automaticamente natura agricola ma conservano un valore venale basato sulla loro potenziale edificabilità di fatto, giustificando pertanto l'imposizione IMU
e la compensazione operata per l'anno 2022. La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, seppur con le precisazioni che seguono.
In via preliminare, il Collegio condivide le argomentazioni dei giudici di prime cure e le eccezioni sollevate dall'Ente appellato in ordine alla stabilità del rapporto tributario. La censura mossa dall'appellante, secondo cui i versamenti oggetto di richiesta di rimborso sarebbero stati effettuati spontaneamente e non a seguito di atti impositivi, si scontra con il divieto di ius novorum in appello. Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, non emerge che il contribuente abbia tempestivamente e specificamente allegato e provato la natura di autoliquidazione dei versamenti per contrastare la definitività eccepita o rilevabile d'ufficio; introdurre tale elemento fattuale solo in questa sede costituisce una inammissibile modifica della causa petendi.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti o la cristallizzazione della pretesa impedisse la rimessione in discussione del rapporto tributario esaurito per le annualità pregresse (2017-2021).
Anche volendo esaminare il merito della pretesa relativa alla natura dei terreni — rilevante ai fini della compensazione per l'anno 2022 confermata in primo grado — l'appello non merita accoglimento. La tesi del contribuente, secondo cui la decadenza dei vincoli urbanistici del PRG e la mancata approvazione definitiva del PSC trasformerebbero automaticamente i suoli in terreni agricoli esenti o a valore ridotto, è smentita dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. È principio consolidato che, in presenza di "zone bianche" per decadenza dei vincoli di piano, le aree non ritornano automaticamente alla destinazione agricola, ma mantengono una suscettività edificatoria di fatto o potenziale che ne giustifica la tassazione sulla base del valore venale e non del reddito dominicale. L'edificabilità ai fini IMU non richiede la perfezione degli strumenti urbanistici attuativi, essendo sufficiente l'inserimento dell'area in strumenti urbanistici adottati, anche se non ancora approvati, o la loro edificabilità di fatto. Pertanto, la pretesa impositiva del Comune per l'anno 2022, opposta in compensazione, risulta fondata sui corretti presupposti normativi e il contribuente non ha fornito prova idonea a superare la presunzione di edificabilità o a dimostrare l'inapplicabilità dell'imposta per l'anno specifico oggetto di compensazione.
Infine, risulta immune da vizi la statuizione relativa alla motivazione degli atti impugnati. Nel procedimento di rimborso, e ancor più nella fase di autotutela o compensazione, l'Amministrazione non è tenuta alla stessa analiticità motivazionale richiesta per gli avvisi di accertamento, essendo sufficiente che il contribuente sia messo in condizione di comprendere le ragioni del diniego o del calcolo, come avvenuto nel caso di specie attraverso l'indicazione delle annualità e degli importi a credito e a debito, elementi che hanno garantito il pieno esercizio del diritto di difesa.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo liquidare le spese del presente grado in favore dell'appellato Comune di Mileto nella misura complessiva di euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.