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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/11/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 483/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pontecorvo, via Mura Parte_1 C.F._1
S. Andrea n. 14, presso lo studio dell'avv. Franco Izzo, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20 ottobre 2025. In particolare, ha Parte_1 precisato le proprie conclusioni riportandosi al proprio atto d'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in rinnovazione, ha proposto, dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Cassino, opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 04720189009253507000, relativo alla cartella esattoriale n. 4720160005677903000 per il complessivo importo di € 591,96. A sostegno pagina 1 di 4 dell'opposizione ha dedotto che la suddetta cartella esattoriale era stata annullata con sentenza del
Giudice di Pace di Cassino n. 1678/2017 del 31.3.2017. Pertanto, , ha concluso Parte_1 chiedendo al giudice di primo grado di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato.
Le parti convenute non si sono costituite e il Giudice di Pace di Cassino, con sentenza n.
306/2021 del 14.1.2021, depositata il 5.2.2021, ha accolto l'opposizione annullando il provvedimento impugnato e ha compensato le spese di lite.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la citata sentenza, Parte_1 deducendo la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per avere il Giudice di Pace illegittimamente compensato le spese di lite, senza specificarne le ragioni. Ha concluso, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi l' e la Controparte_1 Controparte_1 al pagamento, in solido, delle spese del primo grado di giudizio, oltre a quelle del giudizio d'appello.
La e non si cono costituite in Controparte_1 Controparte_1 giudizio.
All'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia della e dell' Controparte_1 Controparte_1
, che non si sono costituite in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto
[...]
d'appello, effettuata a mezzo p.e.c. il 9.2.2021.
3. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Ritiene il giudicante che, nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263 del 2005, e successivamente modificato dall'art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile al caso di specie ratione temporis ed anche all'esito della pronuncia di incostituzionalità parziale dell'art. 92 dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali solo per pagina 2 di 4 gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. A tal fine, non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata (Cass. n. 21521 del 2010).
Nel caso di specie deve ritenersi che tale esigenza non sia soddisfatta atteso che il giudice di pace nel richiamare genericamente l'esistenza di “giusti motivi”, non ha offerto, di fatto, alcuna motivazione a sostegno della statuizione di compensazione delle spese a fronte di una pronuncia di integrale accoglimento dell'opposizione in quanto fondata, limitandosi ad un'affermazione di mero principio.
Ciò che si traduce - in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto - in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. Né le "gravi ed eccezionali ragioni" possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Se è vero, inoltre, che i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (vedi cass. 26083 del 23/12/2010), nel caso in esame non sono ravvisabili i presupposti del provvedimento adottato previsti dall'art. 92 c.p.c. da intendersi come gravi ed eccezionali ragioni. Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "giusti motivi" di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 cod. proc. civ., infatti, possono desumersi con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione.
Nel caso di specie, il giudice di pace non ha fatto richiamo alla complessità della materia trattata, né tantomeno è possibile desumerla, avendo riguardo agli aspetti processuali e di merito della fattispecie in esame. Difatti, l'accertamento del giudice di prime cure ha interessato esclusivamente l'accertamento del previo annullamento della cartella esattoriale sottesa all'atto oggetto di opposizione.
Deve, pertanto, considerarsi che in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa pagina 3 di 4 fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 306/2021
[...]
e la vanno condannate, in solido, alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_1 del giudizio di primo grado. Queste vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (nella formulazione ratione temporis vigente, ossia antecedentemente al D.M. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa (sino a € 1.100,00)
e dell'attività effettivamente svolta.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della fase istruttoria/trattazione non tenutasi) e della non particolare complessità delle questioni trattate (con applicazione dei valori minimi per la fase decisionale, stante il mero richiamo, con le note scritte per l'udienza di discussione, alle precedenti conclusioni).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e della;
Controparte_1 Controparte_1
2) accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 306/21 del 14.01.2021, depositata il
5.2.2021, condanna e la al pagamento, Controparte_1 Controparte_1 in solido, delle spese del giudizio di primo grado in favore di che liquida in euro 330,00 Parte_1 per compensi e in euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
3) condanna l' e la , in solido, alla rifusione Controparte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di appello in favore di che liquida in euro 362,00 per compensi e Parte_1 in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Cassino 4.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pontecorvo, via Mura Parte_1 C.F._1
S. Andrea n. 14, presso lo studio dell'avv. Franco Izzo, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20 ottobre 2025. In particolare, ha Parte_1 precisato le proprie conclusioni riportandosi al proprio atto d'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in rinnovazione, ha proposto, dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Cassino, opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 04720189009253507000, relativo alla cartella esattoriale n. 4720160005677903000 per il complessivo importo di € 591,96. A sostegno pagina 1 di 4 dell'opposizione ha dedotto che la suddetta cartella esattoriale era stata annullata con sentenza del
Giudice di Pace di Cassino n. 1678/2017 del 31.3.2017. Pertanto, , ha concluso Parte_1 chiedendo al giudice di primo grado di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato.
Le parti convenute non si sono costituite e il Giudice di Pace di Cassino, con sentenza n.
306/2021 del 14.1.2021, depositata il 5.2.2021, ha accolto l'opposizione annullando il provvedimento impugnato e ha compensato le spese di lite.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la citata sentenza, Parte_1 deducendo la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per avere il Giudice di Pace illegittimamente compensato le spese di lite, senza specificarne le ragioni. Ha concluso, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi l' e la Controparte_1 Controparte_1 al pagamento, in solido, delle spese del primo grado di giudizio, oltre a quelle del giudizio d'appello.
La e non si cono costituite in Controparte_1 Controparte_1 giudizio.
All'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia della e dell' Controparte_1 Controparte_1
, che non si sono costituite in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto
[...]
d'appello, effettuata a mezzo p.e.c. il 9.2.2021.
3. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Ritiene il giudicante che, nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263 del 2005, e successivamente modificato dall'art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile al caso di specie ratione temporis ed anche all'esito della pronuncia di incostituzionalità parziale dell'art. 92 dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali solo per pagina 2 di 4 gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. A tal fine, non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata (Cass. n. 21521 del 2010).
Nel caso di specie deve ritenersi che tale esigenza non sia soddisfatta atteso che il giudice di pace nel richiamare genericamente l'esistenza di “giusti motivi”, non ha offerto, di fatto, alcuna motivazione a sostegno della statuizione di compensazione delle spese a fronte di una pronuncia di integrale accoglimento dell'opposizione in quanto fondata, limitandosi ad un'affermazione di mero principio.
Ciò che si traduce - in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto - in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. Né le "gravi ed eccezionali ragioni" possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Se è vero, inoltre, che i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (vedi cass. 26083 del 23/12/2010), nel caso in esame non sono ravvisabili i presupposti del provvedimento adottato previsti dall'art. 92 c.p.c. da intendersi come gravi ed eccezionali ragioni. Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "giusti motivi" di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 cod. proc. civ., infatti, possono desumersi con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione.
Nel caso di specie, il giudice di pace non ha fatto richiamo alla complessità della materia trattata, né tantomeno è possibile desumerla, avendo riguardo agli aspetti processuali e di merito della fattispecie in esame. Difatti, l'accertamento del giudice di prime cure ha interessato esclusivamente l'accertamento del previo annullamento della cartella esattoriale sottesa all'atto oggetto di opposizione.
Deve, pertanto, considerarsi che in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa pagina 3 di 4 fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 306/2021
[...]
e la vanno condannate, in solido, alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_1 del giudizio di primo grado. Queste vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (nella formulazione ratione temporis vigente, ossia antecedentemente al D.M. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa (sino a € 1.100,00)
e dell'attività effettivamente svolta.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della fase istruttoria/trattazione non tenutasi) e della non particolare complessità delle questioni trattate (con applicazione dei valori minimi per la fase decisionale, stante il mero richiamo, con le note scritte per l'udienza di discussione, alle precedenti conclusioni).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e della;
Controparte_1 Controparte_1
2) accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 306/21 del 14.01.2021, depositata il
5.2.2021, condanna e la al pagamento, Controparte_1 Controparte_1 in solido, delle spese del giudizio di primo grado in favore di che liquida in euro 330,00 Parte_1 per compensi e in euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
3) condanna l' e la , in solido, alla rifusione Controparte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di appello in favore di che liquida in euro 362,00 per compensi e Parte_1 in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Cassino 4.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
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