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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
Parte_1
Con l'avv. COCCIOLI SANDRO
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. IERO LUCA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata (indennità di accompagnamento).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza. Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda Controparte_3
fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il
Giudice decideva come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte, con assorbimento di qualsiasi altra questione anche di carattere preliminare.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione dello stato di invalidità della ricorrente in considerazione della gravità delle patologie riscontrate), infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Il ctu nominato in fase di merito, infatti, Dott. , con motivazioni rese in forza Persona_1
di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Ed invero, lo stesso consulente, ha effettuato le sue valutazioni cliniche così come ampiamente argomentato nella perizia resa alla quale integralmente si rimanda riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “
• Il GN , allo stato attuale, è da considerare Parte_1
ultrasessantacinquenne totalmente invalido con gravi difficoltà persistenti nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età, ma autonomo nella
deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita (L. 509/88). Non sono,
pertanto, presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento.
• Considerata, inoltre, la sostanziale stazionarietà del quadro clinico, si deve concludere che dalla data della domanda amministrativa (11.07.2022) ad oggi, non sono mai stati
presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento.”
Ebbene, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così,
in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto,
evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr.
anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale del ricorrente tenendo conto di ogni patologia riscontrata. Da ultimo non sussistono i presupposti per valutare ulteriori nuove prestazioni richieste con le note conclusive, non oggetto del presente thema decidendum.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di ctu sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1300 oltre
CP_ accessori come per legge in favore di - pone le spese in favore del ctu a carico di parte ricorrente.
Brindisi, 11.02.2025
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)