Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 50405/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Equa Riparazione
Il Consigliere designato, nella persona del dott. Paolo Andrea Taviano ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento avente numero 50405/2025 V.G. avente ad oggetto equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso
DA
, nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1 C.F._1
Rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Schiattarella – C.F. C.F._2
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
letto il ricorso presentato in data 8.3.2025, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. 89/2001 e ss. mm. e ii.;
ritenuta la propria competenza;
letta la documentazione allegata al ricorso;
letta la documentazione integrativa depositata in data 14.5.2025;
rilevato che con il presente giudizio la ricorrente chiede l'equo indennizzo in relazione alla irragionevole durata di un procedimento penale nel quale la ricorrente assume essere costituita parte civile in data
20.10.2008 con il patrocinio dell'Avv. Marco Franco e che ha avuto il seguente svolgimento:
1) Tribunale di Latina: 20.10.2008 – 8.7.2010 (data di pubblicazione della sentenza n. 156/2010.
Durata anni 1, mesi 8 e giorni 17;
2) Corte di Appello di Roma: 6.10.2010 (data di impugnazione) – 6.7.2012 (data di pubblicazione della sentenza n. 3884/2012. Durata anni 1, mesi 8 e giorni 16;
3) Corte di Cassazione: 30.10.2012 (data di proposizione del ricorso) – 26.2.2019 (data di pubblicazione della sentenza n. 8350/2019). Durata anni 5, mesi 6 e giorni 2 (già detratto il periodo 30.5.2014 – 26.3.2015 di sospensione del processo per intervenuta rimessione alla Corte
Costituzionale da parte della Corte di Cassazione);
5) Corte di Cassazione: 23.5.2022 – 12.12.2022 (data di pubblicazione della sentenza n.
46669/2022). Durata anni 0, mesi 6 e giorni 20;
6) Corte di Appello di Roma (II° giudizio di riassunzione): 22.12.2022 – 8.3.2025 (data di presentazione del ricorso per equa riparazione non avendo il giudizio ancora trovato definizione).
Durata anni 2, mesi 2 e giorni 16;
rilevato, così, che il giudizio presupposto ha avuto la durata complessiva di anni 14, mesi 0 e giorni 7, violando il termine di ragionevole durata del giudizio di anni 5 a mente dei parametri di cui agli artt. 2 e 2 bis della Legge n. 89/2001 e ss. mm. e ii.;
rilevato che ai sensi dell'art. 2056 cod. civ. e dell'art. 2 bis della Legge n. 89/2001 e ss. mm. e ii. appare equo liquidare alla ricorrente la somma di Euro 400,00 per i primi tre anni di irragionevole durata del giudizio, somma che si indica in Euro 480,00 per i successivi anni due;
rilevato che alla ricorrente compete la somma di Euro 2.160,00 (Euro 400,00 x 3 + Euro 480,00 x 2), la quale
– però – deve essere diminuita del 40% ex art. 2 bis, comma 1 bis, della Legge n. 89/2001 e ss. mm. e ii. per un totale dovuto alla ricorrente pari ad Euro 1.296,00 (Euro 2.160,00 – Euro 864,00), oltre interessi al tasso legale a far data dall'8.3.2025 al saldo;
rilevato che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente alla somma di Euro 1.296,00 oltre interessi al tasso legale a far data dall'8.3.2025 al saldo;
condanna il medesimo al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 27,00 per spese, Euro CP_1
237,00, per onorari, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizza la provvisoria esecuzione del presente decreto.
Avvisa che avverso il presente decreto può essere proposta opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 5 ter della Legge n. 89/2001 e ss. mm. e ii.
Roma, 29.5.2025
Il Consigliere designato
dott. Paolo Andrea Taviano