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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 695/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 695/2024 R.G. Lav. promossa da:
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Garessio (CN), corso Statuto n. 15, presso e nello studio dell'avv. Laura
Canavese che lo rappresenta unitamente e disgiuntamente all'avv. Elia
Notarangelo del foro di Asti giusta procura del 13.6.2024, sottoscritta con firma digitale e prodotta in atti nelle forme del processo civile telematico;
RICORRENTE contro
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo,
Corso Santorre di Santarosa n. 15 nell'ufficio legale dell' rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Marcella Cataldi in forza di procura generale alle liti del
22/3/2024, Rep. 37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio Persona_1 in Fiumicino
1 CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata: risulta prodotto invero l'Annullamento totale dell'Avviso di Addebito emesso da e notificato al in CP_2 Pt_1 violazione dell'art . 24 3° comma D.lgs 46/99 mentre era pendente il giudizio di accertamento negativo, pure promosso dalla parte, sicchè l'atto di opposizione fu inevitabile.
L'annullamento dell' A.V.A. disposto da dimostra inequivocabilmente CP_2 che l'avviso di addebito era del tutto infondato.
Consegue a ciò che va condannato al pagamento delle spese processuali CP_2 del ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n. 24714; Cassazione Civile, 29/11/2016 n. 24234;
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/06/2023, n. 17256).
Le spese sono quindi quantificate secondo i parametri del dm 147/22 con aumento del 33% per manifesta fondatezza del ricorso, in applicazione dell'art
4 comma 8 dm 55/2014 come da istanza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
dichiara cessata la materia del contendere
Condanna al pagamento delle spese di lite del ricorrente liquidate in CP_2 euro 7020,00 oltre imborsi ed accessori di legge
Cuneo, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 695/2024 R.G. Lav. promossa da:
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Garessio (CN), corso Statuto n. 15, presso e nello studio dell'avv. Laura
Canavese che lo rappresenta unitamente e disgiuntamente all'avv. Elia
Notarangelo del foro di Asti giusta procura del 13.6.2024, sottoscritta con firma digitale e prodotta in atti nelle forme del processo civile telematico;
RICORRENTE contro
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo,
Corso Santorre di Santarosa n. 15 nell'ufficio legale dell' rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Marcella Cataldi in forza di procura generale alle liti del
22/3/2024, Rep. 37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio Persona_1 in Fiumicino
1 CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata: risulta prodotto invero l'Annullamento totale dell'Avviso di Addebito emesso da e notificato al in CP_2 Pt_1 violazione dell'art . 24 3° comma D.lgs 46/99 mentre era pendente il giudizio di accertamento negativo, pure promosso dalla parte, sicchè l'atto di opposizione fu inevitabile.
L'annullamento dell' A.V.A. disposto da dimostra inequivocabilmente CP_2 che l'avviso di addebito era del tutto infondato.
Consegue a ciò che va condannato al pagamento delle spese processuali CP_2 del ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n. 24714; Cassazione Civile, 29/11/2016 n. 24234;
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/06/2023, n. 17256).
Le spese sono quindi quantificate secondo i parametri del dm 147/22 con aumento del 33% per manifesta fondatezza del ricorso, in applicazione dell'art
4 comma 8 dm 55/2014 come da istanza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
dichiara cessata la materia del contendere
Condanna al pagamento delle spese di lite del ricorrente liquidate in CP_2 euro 7020,00 oltre imborsi ed accessori di legge
Cuneo, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
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