Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/07/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Home Medicine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Vuolo e Franco Marruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di LE, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione:
quanto al ricorso introduttivo,
a) della nota prot. n. 87535 del 29.4.2024 a firma del Direttore Generale dell’A.S.L. di LE, con la quale è stata trasmessa la nota prot. n. 85949 del 24.4.2024 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Aziendale, contenente la trascrizione del parere reso dalla Commissione Aziendale nella seduta del 17.4.2024, nella parte in cui vengono introdotte limitazioni;
b) della nota prot. n. 85949 del 24.4.2024 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Aziendale dell’A.S.L. di LE, inoltrata unitamente all’atto impugnato sub a), nella parte di interesse;
c) del parere reso dalla Commissione Aziendale dell’A.S.L. di LE nella seduta del 17.4.2024, nella parte in cui introduce una serie di limitazioni;
d) della nota PG/2024/44436 del 27.2.2024 a firma del Direttore del Distretto Sanitario n. 66 dell’A.S.L. di LE, menzionata nel parere impugnato sub c);
e) della nota PG/2024/0284551 del 7.6.2024 a firma del Presidente della Commissione Regionale ex D.G.R.C. n. 7301/2001, di trasmissione del parere favorevole alla realizzazione “in conformità a quanto espresso nel parere di primo grado e, pertanto, limitatamente alle sole visite e per le discipline analiticamente elencate nel parere di primo grado”;
f) del parere n. 102 reso dalla Commissione Regionale ex D.G.R.G. 7301/2001 nella seduta del 30.5.2024, nella parte in cui ha ribadito le limitazioni dettate dall’A.S.L. di LE;
g) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;
nonché, con riferimento ai motivi aggiunti depositati in data 11.8.2024, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’A.S.L. in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 17.6.2024 e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su tale istanza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’A.S.L. di LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il dott. Marcello Polimeno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 3.5.2021 la società ricorrente ha presentato al SUAP del Comune di LE richiesta di autorizzazione alla realizzazione di nuova struttura sanitaria, denominata “Ambulatorio HOMEMEDICINE”, per l’erogazione di “ prestazioni ambulatoriali discipline mediche e chirurgiche in regime ambulatoriale ”.
Con sentenza n. 4943/2022 il T.A.R. Campania (sede di Napoli) ha annullato il parere sfavorevole reso dalla commissione regionale in ordine a tale istanza. In particolare, nel senso dell’annullamento di tale parere è stato osservato quanto segue:
“ Il provvedimento della Commissione si limita genericamente ad evidenziare che, ai sensi della DRGC 354/2021, “appare soddisfatto il fabbisogno regionale”, ma nessuna specificazione si rinviene in relazione alla specifica posizione della ricorrente e al relativo ambito di interesse attinente all’erogazione di prestazioni sanitarie mediche e chirurgiche, in ambito ambulatoriale e in regime privatistico.
La Commissione si è limitata a richiamare il DRGC n. 354/2021 relativo alla saturazione del fabbisogno regionale, senza tuttavia fornire alcun elemento utile alla possibile comprensione di tale riferimento, anche in considerazione della complessità e non facile intellegibilità di tale atto e dei relativi allegati.
Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullamento per insufficienza della motivazione, in quanto le ragioni concrete che hanno condotto l’amministrazione a ritenere saturo il fabbisogno relativo all’attività che la ricorrente ha intenzione di svolgere restano oscure.
L’amministrazione in sede di riesame della domanda della ricorrente dovrà adeguatamente esporre le ragioni che impediscono il rilascio di un parere favorevole, senza limitarsi a criptici e sintetici richiami ad atti esterni che a loro volta non giustificano in maniera immediata la soluzione raggiunta dall’amministrazione ”.
Ripreso il procedimento amministrativo, con nota prot. PG/2024/44436 del 27.2.2024 il direttore del Distretto Sanitario n. 66 ha espresso il seguente parere: “ In considerazione che i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni specialistiche del DS 66 di LE sono, mediamente, di 60/90/120 o 180 giorni per alcune branche specialistiche quali Dermatologia, Urologia, Endocrinologia, Otorinolaringoiatria, Reumatologia, si ritiene che, visto il fabbisogno dell'utenza, l'autorizzazione di una nuova struttura sanitaria che offra le suddette prestazioni specialistiche sia utile al fine di contenere i tempi di attesa elevando il grado di soddisfazione dell'utenza ”.
Nella seduta del 17.4.2024 la commissione aziendale, dato preliminarmente atto di quanto avvenuto in precedenza e della predetta nota prot. PG/2024/44436 del 27.2.2024 del direttore del Distretto Sanitario n. 66, ha espresso parere nel senso della “ compatibilità positiva del progetto rispetto al fabbisogno, alla localizzazione territoriale, limitatamente al Comune di LE - Distretto Sanitario n. 66 ed al possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici previsti dalla D.G.R.C. n.3958/01 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella sede di Via Wenner n. 71 nel Comune di LE, della nuova struttura sanitaria denominata "Ambulatorio HOME MEDICINE", per l'erogazione delle seguenti "Prestazioni sanitarie mediche e chirurgiche, relativamente alle sole visite e con esclusione di attività/prestazioni di tipo chirurgico, in regime ambulatoriale": Dermatologia, Endocrinologia, Reumatologia, Urologia, Otorinolaringoiatria, in regime ambulatoriale" ”.
Con nota prot. PG/2024/0284551 del 7.6.2024 a firma del Presidente della Commissione Regionale ex DGRC n. 7301/2001 tale commissione, richiamati gli atti pregressi ed il parere espresso dalla commissione aziendale, nella seduta del 30.5.2024 (con verbale n. 102) ha espresso “ parere favorevole alla realizzazione in conformità a quanto espresso nel parere di primo grado e, pertanto, limitatamente alle sole visite e per le discipline analiticamente elencate nel parere di primo grado ”.
Con istanza trasmessa a mezzo p.e.c. in data 17.6.2024 la società ricorrente ha chiesto di autorizzare l’accesso alla nota prot. PG/2024/44436 del 27.2.2024 del direttore del Distretto Sanitario n. 66 ed invitato l’A.S.L. “ a fornire una interpretazione autentica di quanto contenuto nel parere reso dalla Commissione Aziendale in data 17.04.2024, dal momento che per alcune delle specialità indicate nel nomenclatore delle discipline non è possibile escludere le attività/prestazioni di tipo chirurgico non invasive dalla visita, tra l’altro in regime ambulatoriale, e nell’eventualità si riscontrasse sussistente tale illogicità, procedere a riportare in Commissione per la integrazione del parere reso con le evidenze descritte ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 28.6.2024 e depositato in data 27.7.2024) la società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:
“ I. Violazione e falsa applicazione di diritto Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, 32, 41 e 97 Costituzione; artt. 1,2,3 e 7 e ss. L. 241/1990; D.Lgs. 229/99, D.P.R. 14.01.1997; D.Lgs. 502/1992; Delibere della Giunta Regionale della Campania n. 3958/2001 e n. 7301/2001 e relativi allegati) Segnalazione inviata dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi degli articoli 21 e 22 Legge 10.10.1990, n. 287, in merito a “Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021”; Parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 relativo alla Delibera di G.R.C. n. 599 del 28 dicembre 2021; DGRC 354 del 04.08.2021 e relativi allegati; delibera del Commissario ad Acta in sostituzione della G.R.C. n. 1 del 24.11.2021 e relativi allegati; delibera della G.R.C. n. 599 del 28.12.2021 e relativi allegati; DGRC 210 del 04.05.2022 e relativi allegati). Eccesso di potere (illogicità manifesta – violazione dell’iter procedimentale – carenza dei presupposti – carenza di motivazione – carenza di istruttoria - ingiustizia manifesta – contraddittorietà – sviamento – perplessità – disparità di trattamento - violazione del principio di leale collaborazione tra la P.A. ed il privato- Arbitrarietà) ”.
In particolare, nel senso del parziale annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui vengono introdotte limitazioni, la società ricorrente ha dedotto:
- di aver richiesto l’autorizzazione ai fini dell’attivazione delle seguenti discipline medico – chirurgiche in regime ambulatoriale: allergologia, angiologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, gastroenterologia pediatrica, pneumologia, reumatologia, nefrologia, neurologia, pediatria, oncologia, terapia del dolore e cure palliative, diabetologia, ematologia, immunologia, medicina interna, fisiatria, ortopedia, urologia, otorinolaringoiatria, dietologia e nutrizione, psicologia, chirurgia generale e chirurgia toracica, chirurgia vascolare, ecografia generale, ostetricia e ginecologia, ecocardiografia pediatrica;
- che nel precedente parere del 13.7.2021 la commissione dell’A.S.L. di LE aveva reso parere favorevole, in relazione ai requisiti tecnici e strutturali, senza apporre alcuna limitazione;
- che la ricorrente in seguito alla suddetta sentenza del T.A.R. ha chiesto all’A.S.L. di integrare il parere in precedenza reso anche in relazione all’aspetto del fabbisogno;
- che con gli atti impugnati l’istanza della ricorrente è stata valutata favorevolmente e, tuttavia, sarebbero state apposte illegittime restrizioni; in particolare, il parere sarebbe stato espresso in senso favorevole limitatamente al Comune di LE ed in relazione all’erogazione soltanto delle seguenti “Prestazioni sanitarie mediche e chirurgiche, relativamente alle sole visite e con esclusione di attività/prestazioni di tipo chirurgico, in regime ambulatoriale”: Dermatologia, Endocrinologia, Reumatologia, Urologia, Otorinolaringoiatria, in regime ambulatoriale”; tali limitazioni non sarebbero state presenti nell’originario parere dell’A.S.L. e sarebbero state recepite poi dalla commissione regionale;
- le limitazioni apposte sarebbero illegittime, in quanto prive di qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni per cui l’autorizzazione è stata limitata alle sole visite, con esclusione delle attività chirurgiche mininvasive (consistenti in taluni piccoli interventi di routine ); tale restrizione si risolverebbe in una limitazione non consentita all’esercizio della professione medica;
- non sarebbe poi razionale la limitazione territoriale al solo Comune di LE; laddove tale limitazione non debba intendersi come riferita alla collocazione territoriale della struttura sarebbe del tutto illogico consentire solo ai pazienti residenti in LE di curarsi presso la struttura della ricorrente;
- in presenza di attività sanitarie che non prevedono la contribuzione con emolumenti pubblici bisognerebbe operare un’interpretazione costituzionalmente orientata, tesa a garantire la libertà di iniziativa di impresa, nel senso che il preventivo parere regionale di compatibilità programmatoria per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura di nuove strutture sanitarie private non potrebbe condizionare l’offerta imprenditoriale dei singoli operatori attraverso scelte dirigistiche che finiscono per privilegiare un imprenditore a danno di un altro; la necessità di vagliare il fabbisogno complessivo sorgerebbe soltanto in caso di strutture sanitarie con oneri a carico del SSN;
- inoltre, in base alla giurisprudenza amministrativa un regime di previa autorizzazione amministrativa laddove deroghi ad una libertà fondamentale garantita dai Trattati e dal diritto dell’Unione dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, tali da garantire la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali;
- la valutazione del fabbisogno, alla quale è subordinato il rilascio dell’autorizzazione, non potrebbe essere illimitata o sproporzionata, dovendo essere accompagnata da un adeguato apparato motivazionale a supporto del provvedimento; tale valutazione dovrebbe essere accurata ed attualizzata e preceduta da un’idonea istruttoria sull’esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e sull’offerta da parte delle strutture private, non essendo giustificabile un blocco a tempo indeterminato dell’accesso di nuovi operatori al mercato;
- il fabbisogno teorico determinato dall’A.S.L. di LE, come evidenziato nelle tabelle allegate alla DGRC n. 354/2021, non prenderebbe in considerazione la mobilità passiva interregionale; la mera consultazione delle liste di attesa pubblicate dall’A.S.L. evidenzierebbe poi l’estrema gravità della situazione ed i tempi eccessivi per ottenere risposta alla richiesta di prestazioni;
- sarebbe singolare che il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. abbia poi richiesto notizie al Distretto Sanitario, pur dovendo essere la prima in possesso di tutti i dati necessari;
- in definitiva, la motivazione posta a fondamento delle suddette restrizioni sarebbe apparente e/o carente; inoltre, il parere sarebbe illogico e fondato su di un’istruttoria erronea, carente, perplessa ed insufficiente, che non ha tenuto in alcun conto la natura della struttura per la quale si è chiesta l’autorizzazione, né l’accresciuta domanda insoddisfatta e l’aumentato fabbisogno registratosi negli ultimi anni; del resto, anche da uno degli allegati alla DGRC n. 354/2021 si ricaverebbe la sottostima delle prestazioni di assistenza specialistica effettivamente erogate e che vi sarebbe una domanda di prestazioni superiore all’effettiva erogazione;
- il parere impugnato si porrebbe poi in contrasto anche con la deliberazione n. 1 del 24.11.2021 del Commissario ad acta con la quale è stato determinato il fabbisogno assistenziale sanitario nella macroarea della specialistica ambulatoriale della Regione Campania per gli anni 2018/2019; da tale atto si ricaverebbe che per gli anni 2018 e 2019 la Regione sarebbe stata in grado di erogare un numero di prestazioni di gran lunga inferiori al fabbisogno assistenziale per le branche a visita;
- andrebbe poi tenuto conto degli eccessivi tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni specialistiche nella Provincia di LE;
- il parere espresso della Commissione Regionale sarebbe affetto dai vizi derivanti dall’illegittimità del parere reso a monte dall’A.S.L..
3. Con ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 31.7.2024 e depositato in data 11.8.2024) la società ricorrente ha poi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’A.S.L. in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 17.6.2024, nonché dell’obbligo di tale amministrazione di provvedere sull’istanza predetta.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della condotta dell’amministrazione in virtù dei principi in materia di leale collaborazione tra amministrazione e privato e di conduzione e conclusione dei procedimenti amministrativi (come desumibili dall’art. 2 della L. 241/1990 e dagli artt. 3 e 97 Cost.), nonché la sussistenza di ragioni di giustizia ed equità tali da imporre la pronuncia espressa e motivata dell’amministrazione.
4. Si è costituita l’A.S.L. di LE, ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha dedotto:
- che in base a quanto previsto nella Sezione A della DGRC n. 3958/2001 in ordine alle attività di chirurgia ambulatoriale (con riferimento alla necessità di ulteriori requisiti minimi e strutturali rispetto alla mera attività ambulatoriale, alla differenziazione dei requisiti minimi impiantistici ed alle previsioni dedicate ai requisiti minimi tecnologici) la differenziazione tra visita ambulatoriale e attività chirurgica sarebbe doverosa; in effetti, si tratterebbe di prestazioni espressamente distinte nella definizione e necessitanti di requisiti minimi differenti, o meglio ulteriori per quanto attiene all’attività di tipo chirurgico; la ricorrente, nel rivendicare la facoltà di svolgere tale attività, avrebbe dovuto dimostrare di possedere i requisiti specificamente richiesti; non vi sarebbe alcuna difformità tra quanto chiesto e pronunciato nel parere reso dalle competenti strutture dell’A.S.L.; in effetti, queste si sarebbero pronunciate a favore delle sole attività di visita ambulatoriale, perché l’istanza esaminata solo ad esse avrebbe fatto riferimento o comunque la società istante non sarebbe stata in possesso dei requisiti specifici per erogare prestazioni di tipo chirurgico;
- che il riferimento al Comune di LE non avrebbe alcun collegamento con la residenza degli utenti, bensì sarebbe relativo solo alla possibile collocazione della sede della struttura sanitaria per cui è stata chiesta autorizzazione.
5. Si è altresì costituita la Regione Campania, la quale ha del pari chiesto la reiezione del ricorso.
La Regione ha dedotto che il parere espresso dall’A.S.L. avrebbe precluso alla Regione la possibilità di valutare favorevolmente la richiesta per le attività chirurgiche. In ordine ai motivi aggiunti la Regione ha dedotto che non sussisterebbe il lamentato silenzio – inadempimento con riferimento alla stessa, alla luce dell’avvenuta notifica del parere regionale in data 7.6.2024.
6. Con memoria depositata in data 3.9.2024 la ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso ed in ordine ai motivi aggiunti ha rappresentato l’intervenuto deposito dei documenti richiesti con l’acceso agli atti ed in relazione al quale si era formato il silenzio - diniego.
7. All’udienza camerale del 5.9.2024 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari su istanza della società ricorrente.
In vista dell’udienza per la trattazione del merito nessuna delle parti ha depositato documenti e memorie (fatta salva l’istanza di passaggio in decisione senza discussione formulata dalla Regione).
All’udienza pubblica del 22.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Tanto premesso, il ricorso introduttivo è fondato nei limiti di seguito illustrati.
8.1. Sussiste il lamentato difetto di motivazione dei pareri impugnati.
In effetti, la società ricorrente ha richiesto l’autorizzazione ai fini dell’attivazione delle seguenti discipline in regime ambulatoriale: allergologia, angiologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, gastroenterologia pediatrica, pneumologia, reumatologia, nefrologia, neurologia, pediatria, oncologia, terapia del dolore e cure palliative, diabetologia, ematologia, immunologia, medicina interna, fisiatria, ortopedia, urologia, otorinolaringoiatria, dietologia e nutrizione, psicologia, chirurgia generale e chirurgia toracica, chirurgia vascolare, ecografia generale, ostetricia e ginecologia, ecocardiografia pediatrica (v. istanza ed allegato elenco depositati in data 2.9.2024).
A fronte dell’ampiezza di tale istanza alcuna motivazione è rinvenibile nei pareri impugnati e nella nota prot. PG/2024/44436 del 27.2.2024 del direttore del Distretto Sanitario n. 66 in ordine alle ragioni di fatto e di diritto per cui non poteva essere valutata favorevolmente l’istanza della ricorrente con riferimento alle prestazioni relative alle discipline diverse da quelle di dermatologia, endocrinologia, reumatologia, urologia e otorinolaringoiatria.
Per la verità, manca qualsivoglia esplicitazione di quali siano gli elementi ostativi, dal punto di vista dei requisiti strutturali, impiantistici e del fabbisogno, al rilascio dell’autorizzazione in favore della ricorrente con riferimento alle discipline di allergologia, angiologia, cardiologia, gastroenterologia, gastroenterologia pediatrica, pneumologia, nefrologia, neurologia, pediatria, oncologia, terapia del dolore e cure palliative, diabetologia, ematologia, immunologia, medicina interna, fisiatria, ortopedia, dietologia e nutrizione, psicologia, chirurgia generale e chirurgia toracica, chirurgia vascolare, ecografia generale, ostetricia e ginecologia ed ecocardiografia pediatrica.
Più nel dettaglio, nella nota prot. PG/2024/44436 del 27.2.2024 il direttore del Distretto Sanitario n. 66 si esprime in positivo soltanto sulle discipline di dermatologia, urologia, endocrinologia, otorinolaringoiatria e reumatologia, non rappresentando in alcun modo l’esistenza di elementi ostativi relativi alle altre discipline.
Il parere espresso dalla commissione aziendale si limita poi ad un acritico richiamo a tale nota, senza esplicitare con riferimento alle altre prestazioni oggetto di istanza (e pur elencandole nella parte relativa al richiamo al contenuto dell’istanza) l’assenza dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici o ancora elementi nel senso dell’incompatibilità del progetto rispetto al fabbisogno ed alla localizzazione.
Analoga carenza motivazionale si registra poi nel parere espresso dalla commissione regionale, il quale si limita al recepimento del parere di primo grado, senza aggiungere alcuna ulteriore considerazione.
Non portano poi a diverso esito le difese svolte dall’A.S.L. nel presente giudizio, trattandosi, in sostanza, di vera e propria integrazione postuma della motivazione, pacificamente inammissibile.
Il vizio motivazionale riscontrato disvela altresì l’assenza di qualsivoglia istruttoria a supporto della limitazione imposta dall’A.S.L. e dalla Regione.
Infine, l’impugnato parere dell’A.S.L. risulta altresì contraddittorio rispetto al parere che l’A.S.L. aveva espresso nella seduta del 3.7.2021 (nel procedimento amministrativo svoltosi prima della sentenza n. 4943/2022 del T.A.R. Campania). Basta considerare che in quest’ultimo parere la commissione aziendale (pur rimettendo in modo non corretto la valutazione del fabbisogno esclusivamente alla Regione) aveva espresso parere favorevole in ordine a tutte le discipline mediche oggetto di istanza.
Con riferimento poi alla limitazione delle prestazioni erogabili alle sole visite le censure della ricorrente colgono del pari nel segno.
Dalla lettura della domanda per l’autorizzazione della realizzazione della struttura sanitaria (depositata dalla ricorrente in data 2.9.2024) risulta che la società ricorrente ha chiesto l’autorizzazione per l’erogazione di prestazioni “ specialistiche ambulatori discipline mediche e chirurgiche ” in regime ambulatoriale.
Non risulta quindi che tale istanza contenga alcuna limitazione dell’oggetto della stessa alle sole visite.
Ne consegue la sussistenza del lamentato profilo di difetto di motivazione anche sul punto, non potendo prendersi in considerazione il tentativo di integrazione postuma della motivazione posto in essere dall’A.S.L. per mezzo delle difese svolte direttamente dinanzi a questo Tribunale (e senza che alcuna delle relative argomentazioni sia contenuta nel parere impugnato).
8.2. Rispetto alle doglianze relative all’inciso “ limitatamente al Comune di LE ” contenuto nell’impugnato parere della commissione aziendale le stesse non risultano centrate. In effetti, come evidenziato dalla stessa A.S.L., il riferimento contenuto in tale parere al Comune di LE non ha alcun collegamento con la residenza degli utenti, bensì è relativo solo alla possibile allocazione della sede della struttura sanitaria per cui è stata chiesta autorizzazione, la quale avrà pacificamente sede nel Comune di LE. Ne consegue che in parte qua i pareri espressi dall’A.S.L. e dalla Regione non presentano alcun profilo di lesività per la società ricorrente.
8.3. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8.4. In conclusione, il ricorso introduttivo va accolto nei limiti sopra illustrati e, per l’effetto, vanno annullati in parte qua e per quanto di interesse per la società ricorrente gli impugnati pareri rispettivamente espressi dalla commissione aziendale nella seduta del 17.4.2024 e dalla commissione regionale nella seduta del 30.5.2024 nella parte in cui hanno apposto restrizioni relative alle prestazioni erogabili dalla società ricorrente, limitando le stesse alle sole visite ed alle sole discipline di dermatologia, endocrinologia, reumatologia, urologia, otorinolaringoiatria.
Resta salva l’ulteriore attività dell’A.S.L. e della Regione in ordine all’istanza di autorizzazione relativa alle attività diverse dalle visite ed alle discipline differenti da quelle di dermatologia, endocrinologia, reumatologia, urologia, otorinolaringoiatria (incluse nell’istanza della ricorrente di autorizzazione alla realizzazione di nuova struttura sanitaria del 3.5.2021).
9. Quanto al ricorso per motivi aggiunti va dichiarata la cessazione della materia del contendere nella parte in cui è stato rivolto a censurare la mancata ostensione della nota prot. PG/2024/44436 del 27.2.2024 del direttore del Distretto Sanitario n. 66, stante l’avvenuto deposito in giudizio della stessa da parte dell’A.S.L. (in allegato alla memoria del 29.8.2024).
Tale ricorso va poi respinto nella parte in cui è stato rivolto a censurare l’illegittimità del silenzio – inadempimento dell’A.S.L. sull’istanza del 17.6.2024. In effetti, si tratta sostanzialmente di istanza volta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’A.S.L. (essendo volta alla modifica del parere espresso), con conseguente applicabilità della consolidata giurisprudenza che esclude, in termini generali, la sussistenza di un obbligo dell’amministrazione di rispondere ad istanze tese alla sollecitazione dell’esercizio del potere di autotutela.
10. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato relativo al ricorso introduttivo il quale, se versato, deve essere rimborsato dall’A.S.L. e dalla Regione, in solido tra loro, alla società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:
A) Accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla in parte e nei limiti di interesse per la società ricorrente gli impugnati pareri rispettivamente espressi dalla commissione aziendale nella seduta del 17.4.2024 e dalla commissione regionale nella seduta del 30.5.2024;
B) Dichiara in parte cessata la materia del contendere e per la restante parte respinge il ricorso per motivi aggiunti;
C) Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato relativo al ricorso introduttivo, che, se versato, deve essere rimborsato dall’A.S.L. e dalla Regione, in solido tra loro, alla società ricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Stefania Vecchio per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO