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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/02/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8076/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 23.01.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8076/2023 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
(C.F. ), nata il [...], in [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Vincenzo Sforza, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I.
1-Con ricorso, depositato in data 26.11.2022, dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio-Sede di Roma, dopo aver allegato di aver presentato in data Parte_1
09.08.2018, domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, essendo regolarmente coniugata con nato in [...] in data [...], ha impugnato il decreto, emesso in data Persona_1
10.08.2022, con il quale il Predetto di Bari aveva rigettato la domanda, sul presupposto che essendo stata l'istante condannata per il reato di furto in abitazione tentato punito e previsto dagli artt. 56 e
624 bis c.p., commesso il 25.08.2017 in Bari, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile in data 16.09.2017, la cittadinanza italiana non poteva essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 6 della Legge 91/1992.
I.
2-Il TAR del Lazio con sentenza, pubblicata in data 31.03.2023, comunicata in pari data alla ricorrente, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
I.
3-Con ricorso, depositato in data 29.06.2023, la ricorrente ha riassunto il giudizio, chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 5 della L. 91/1992, con vittoria di spese e di competenza del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.11.2023 si è costituito il il quale, dopo aver eccepito l'infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, Controparte_1
con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che oggetto del giudizio non è la valutazione della legittimità del provvedimento di diniego, emesso in sede amministrativa, bensì
l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della L. 91/1992.
II.
3-Orbene la suddetta disposizione prevede che “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
e non sussista la separazione personale dei coniugi”.
II.
4-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che il non ha Controparte_1 espressamente contestato, come era suo onere, l'esistenza dei presupposti di fatto, previsti dall'art. 5 della L. 91/1992, per il riconoscimento della cittadinanza italiana, consistenti, in particolare, nel matrimonio di con cittadino italiano, dato, peraltro, emergente Parte_1 Persona_1 dall'estratto di certificato di matrimonio, celebrato tra i due in data 26.07.2018, né ha eccepito, essendo trascorsi ormai più di tre anni dal matrimonio, lo scioglimento del vincolo coniugale.
II. mministrazione ha, invece, insistito nel rigetto della domanda eccependo che, essendo Pt_2
stata la ricorrente, condannata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile in data 16.09.2017, al reato di furto tentato in abitazione, punito dagli artt. 56 e 624 bis c.p., la cittadinanza italiana non può essere riconosciuta a norma dell'art. 6 della L. 91/1992, a tenore del quale, “Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo
5: b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia”.
II.
6-A fronte del diniego amministrativo la ha eccepito di non aver commesso il reato, Pt_1
a lei addebitato, non risultando alcun precedente penale a suo carico, sul certificato del casellario giudiziale.
II.
7-Ciò posto, deve evidenziarsi che a norma dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. nella versione applicabile ratione temporis, allorquando in data 09.08.2018 la ricorrente aveva presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, “salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.
II.
8-In applicazione della citata disposizione, la Corte di Cassazione, nella pronuncia n.
34992/2023 ha chiarito che “L'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, che l'art. 6, comma
1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, dipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale, bensì dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, e, quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (alla stregua dell'originaria disciplina codicistica degli artt.
444 e 445 c.p.p.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna” (in senso conforme Cass.
24312/2007).
II.
9-Nella motivazione della suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che l'equiparazione tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento riguarda soltanto l'ambito della giurisdizione penale e non tocca i giudizi civili e amministrativi, con la conseguenza che ai fini dell'operatività dell'art. 6 della L. 91/1992, occorre che la condanna venga disposta dal giudice penale, previo accertamento in sede dibattimentale, della responsabilità penale dell'imputato
II.10-Non costituendo, pertanto, la condanna della ricorrente per il reato di furto tentato in abitazione, inflitta sulla base di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., un elemento ostativo al riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 5 L. 91/1992, occorrendo, invece, una vera e propria sentenza di condanna, emessa a seguito dell'accertamento, in sede dibattimentale della responsabilità penale dell'imputato e non avendo, per altro verso,
l'Amministrazione resistente contestato la sussistenza dei presupposti, previsti dall'art. 5 della L.
91/1992 per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta.
III.
1- Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55,
(aggiornati al D.M. 147/2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dalle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
III.
3-Vedasi Cass. 968/2022 “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente,
l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".
III.
4-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione ai minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da € 5.201,00 a € 26.000,00
FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO
MEDIO
Parte_3
Studio 919,00 -50% 459,50
Introduttiva 777,00 -50% 388,50 trattazione 1.680,00 -50% 840,00 decisoria 1.701,00 -50% 850,50 TOTALE € 2.538,50
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, proposta dalla ricorrente, con ricorso in riassunzione, depositato in data 29.06.2023, così provvede:
A. DICHIARA che , nata a Shkoder, in [...], in data [...], ha Parte_1 acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge n.91 del 1992;
B. ORDINA, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Controparte_1
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese processuali che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 2.538,50 per
[...]
onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 28.02.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 23.01.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8076/2023 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
(C.F. ), nata il [...], in [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Vincenzo Sforza, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I.
1-Con ricorso, depositato in data 26.11.2022, dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio-Sede di Roma, dopo aver allegato di aver presentato in data Parte_1
09.08.2018, domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, essendo regolarmente coniugata con nato in [...] in data [...], ha impugnato il decreto, emesso in data Persona_1
10.08.2022, con il quale il Predetto di Bari aveva rigettato la domanda, sul presupposto che essendo stata l'istante condannata per il reato di furto in abitazione tentato punito e previsto dagli artt. 56 e
624 bis c.p., commesso il 25.08.2017 in Bari, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile in data 16.09.2017, la cittadinanza italiana non poteva essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 6 della Legge 91/1992.
I.
2-Il TAR del Lazio con sentenza, pubblicata in data 31.03.2023, comunicata in pari data alla ricorrente, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
I.
3-Con ricorso, depositato in data 29.06.2023, la ricorrente ha riassunto il giudizio, chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 5 della L. 91/1992, con vittoria di spese e di competenza del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.11.2023 si è costituito il il quale, dopo aver eccepito l'infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, Controparte_1
con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che oggetto del giudizio non è la valutazione della legittimità del provvedimento di diniego, emesso in sede amministrativa, bensì
l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della L. 91/1992.
II.
3-Orbene la suddetta disposizione prevede che “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
e non sussista la separazione personale dei coniugi”.
II.
4-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che il non ha Controparte_1 espressamente contestato, come era suo onere, l'esistenza dei presupposti di fatto, previsti dall'art. 5 della L. 91/1992, per il riconoscimento della cittadinanza italiana, consistenti, in particolare, nel matrimonio di con cittadino italiano, dato, peraltro, emergente Parte_1 Persona_1 dall'estratto di certificato di matrimonio, celebrato tra i due in data 26.07.2018, né ha eccepito, essendo trascorsi ormai più di tre anni dal matrimonio, lo scioglimento del vincolo coniugale.
II. mministrazione ha, invece, insistito nel rigetto della domanda eccependo che, essendo Pt_2
stata la ricorrente, condannata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile in data 16.09.2017, al reato di furto tentato in abitazione, punito dagli artt. 56 e 624 bis c.p., la cittadinanza italiana non può essere riconosciuta a norma dell'art. 6 della L. 91/1992, a tenore del quale, “Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo
5: b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia”.
II.
6-A fronte del diniego amministrativo la ha eccepito di non aver commesso il reato, Pt_1
a lei addebitato, non risultando alcun precedente penale a suo carico, sul certificato del casellario giudiziale.
II.
7-Ciò posto, deve evidenziarsi che a norma dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. nella versione applicabile ratione temporis, allorquando in data 09.08.2018 la ricorrente aveva presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, “salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.
II.
8-In applicazione della citata disposizione, la Corte di Cassazione, nella pronuncia n.
34992/2023 ha chiarito che “L'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, che l'art. 6, comma
1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, dipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale, bensì dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, e, quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (alla stregua dell'originaria disciplina codicistica degli artt.
444 e 445 c.p.p.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna” (in senso conforme Cass.
24312/2007).
II.
9-Nella motivazione della suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che l'equiparazione tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento riguarda soltanto l'ambito della giurisdizione penale e non tocca i giudizi civili e amministrativi, con la conseguenza che ai fini dell'operatività dell'art. 6 della L. 91/1992, occorre che la condanna venga disposta dal giudice penale, previo accertamento in sede dibattimentale, della responsabilità penale dell'imputato
II.10-Non costituendo, pertanto, la condanna della ricorrente per il reato di furto tentato in abitazione, inflitta sulla base di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., un elemento ostativo al riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 5 L. 91/1992, occorrendo, invece, una vera e propria sentenza di condanna, emessa a seguito dell'accertamento, in sede dibattimentale della responsabilità penale dell'imputato e non avendo, per altro verso,
l'Amministrazione resistente contestato la sussistenza dei presupposti, previsti dall'art. 5 della L.
91/1992 per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta.
III.
1- Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55,
(aggiornati al D.M. 147/2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dalle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
III.
3-Vedasi Cass. 968/2022 “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente,
l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".
III.
4-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione ai minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da € 5.201,00 a € 26.000,00
FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO
MEDIO
Parte_3
Studio 919,00 -50% 459,50
Introduttiva 777,00 -50% 388,50 trattazione 1.680,00 -50% 840,00 decisoria 1.701,00 -50% 850,50 TOTALE € 2.538,50
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, proposta dalla ricorrente, con ricorso in riassunzione, depositato in data 29.06.2023, così provvede:
A. DICHIARA che , nata a Shkoder, in [...], in data [...], ha Parte_1 acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge n.91 del 1992;
B. ORDINA, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Controparte_1
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese processuali che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 2.538,50 per
[...]
onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 28.02.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo